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    Informazione

    Questo volume non è incluso nella tua sottoscrizione. Il primo capitolo è comunque interamente consultabile.

    CONTABILITÀ E BILANCIO

    40. TASSONOMIA XBRL

    Informazioni sul volume

    Autore:

    AA.VV.

    Editore:

    IPSOA

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    40.1. Premessa - 40.1.1. Tassonomia e principi contabili - 40.1.2. Aggiornamento della tassonomia negli ultimi anni - 40.2. Struttura della tassonomia - 40.2.1. Problema del doppio deposito - 40.2.2. Tassonomia

    40.1. Premessa

    40.1.Premessa

    La tassonomia XBRL rappresenta la codificazione degli schemi di bilancio e della Nota integrativa nel formato elettronico. L’ultima versione delle tassonomie, allegate alla presente appendice è quella aggiornata nel novembre del 2018 (19.1.3.).

    L’evoluzione della materia contabile, sia per effetto dell’entrata in vigore di nuove norme, sia per l’aggiornamento dei principi contabili da parte dell’OIC, richiede un intervento di aggiornamento periodico della tassonomia.

    Ad esempio, nel 2017 XBRL Italia è intervenuta nell’aggiornamento della tassonomia per effetto di una decisione presa dall’OIC di prevedere una voce per imposte anticipate nello schema di Stato patrimoniale delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

    Per l’anno 2022, la tassonomia da adottare per il deposito dei bilanci d’esercizio e consolidato è la PCI 2018-11-4 di seguito descritta.

    40.1.1. Tassonomia e principi contabili

    40.1.1.Tassonomia e principi contabili

    Relativamente al deposito dei bilanci e degli altri atti presso il registro delle imprese, si prevede che XBRL Italia richieda all’OIC il parere sulla tassonomia degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico per i bilanci delle società non quotate (D.P.C.M. n. 304/2008).

    Sebbene il D.P.C.M. non richieda un analogo parere sulla tassonomia della Nota integrativa dei bilanci delle società non quotate, il parere è stato richiesto anche sulle parti delle tassonomie relative alla Nota integrativa.

    Rientra infatti nelle competenze dell’OIC, in quanto standard setter nazionale, il compito di emanare i principi contabili nazionali (come espressamente riconosciuto anche a livello legislativo dalla Legge n. 116/2014) mentre nelle competenze di XBRL Italia il compito di definire le specifiche tecniche del formato XBRL ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.M. n. 304/2008, che non possono non derivare da quanto previsto, anche in materia di informativa, nei principi contabili nazionali.

    40.1.2. Aggiornamento della tassonomia negli ultimi anni

    40.1.2.Aggiornamento della tassonomia negli ultimi anni

    Tassonomia PCI 2018-11-04

    La nuova tassonomia XBRL principi contabili italiani 2018-11-04 si applica obbligatoriamente a partire dal 1° marzo 2019 per i conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi il 31 dicembre 2018 o in data successiva. È tuttavia consentita la sua applicazione anticipata, ossia a qualsiasi bilancio redatto secondo le citate disposizioni con inizio dell’esercizio in data 1° gennaio 2016 o successiva.

    La previgente tassonomia (2017-07-06) potrà essere utilizzata fino al 28 febbraio 2019 per esercizi chiusi in data 31 dicembre 2018 o in data successiva. Potrà essere usata successivamente anche dopo il 28 febbraio 2019 ma non oltre il 31 dicembre 2019 e solo per conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2018.

    Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2020 le tassonomie da adottare per il deposito dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati nel formato XBRL al Registro delle Imprese sono:

    • la 2018-11-04 per i bilanci relativi agli esercizi iniziati il 1° gennaio 2016 o in data successiva;

    • la 2015-12-14 per i bilanci relativi agli esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016.

    Sono invece dismesse tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate, con la conseguenza che non sono utilizzabili per il deposito dei bilanci.

    La nuova tassonomia differisce dalla precedente versione (2017-07-06) solo con riferimento al tracciato della Nota integrativa (del bilancio in forma ordinaria ed abbreviata) e alla sezione “Bilancio micro, altre informazioni” del bilancio previsto dall’art. 2435-ter c.c.

    Nessuna modifica è stata apportata, invece, agli schemi del bilancio d’esercizio e consolidato (dal tracciato informatico di quest’ultimo continua ad essere esclusa, come per lo scorso anno, la Nota integrativa).

    Di seguito sono riportate le novità rispetto alla precedente versione della tassonomia (2017-07-06):

    • Bilancio d’esercizio ordinario.

    La sezione “Nota integrativa, parte iniziale”, è stata strutturata in sotto-campi testuali per favorire una migliore distribuzione e identificabilità di alcuni punti chiave quali:

    • indicazione dei principi di redazione del bilancio (“Principi di redazione”);

    • disclosure richiesta in caso di deroghe in casi eccezionali (“Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice civile”);

    • informativa richiesta dall’OIC 29 in caso di cambiamento dei principi contabili (“Cambiamenti di principi contabili”) e di correzione di errori rilevanti (“Correzione di errori rilevanti”);

    • informativa in merito alle problematiche di comparabilità e adattamento rispetto alle voci dell’esercizio precedente (“Problematiche di comparabilità e di adattamento”);

    • illustrazione dei criteri di valutazione applicati (“Criteri di valutazione applicati”);

    • campo residuale per le altre informazioni di carattere generale richieste dalla legge o dai principi contabili nazionali (“Altre informazioni”).

    Nella sezione “Nota integrativa, altre informazioni”, il campo testuale di commento dedicato alle informazioni richieste dagli artt. 2513 “Criteri per la definizione della prevalenza” e 2545-sexies “Ristorni” del Codice civile è stato trasformato in una sottosezione dedicata alle cooperative denominata “Informazioni relative alle cooperative”. Sono stati esplicitati due campi testuali relativi all’informativa richiesta dagli artt. 2513 (“Informazioni ex art. 2513 del Codice civile”) e 2545-sexies (“Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice civile”) del Codice civile.

    Nella sezione “Nota integrativa, altre informazioni”, inoltre, il campo testuale di commento dedicato alle informazioni di legge sulle startup e PMI innovative è stato ridenominato, per chiarire che vi si comprendono anche a vocazione sociale (“Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative”).

    È stato, infine, introdotto, nella sezione “Nota integrativa, altre informazioni”, il campo testuale dedicato all’informativa (relativa a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti, e vantaggi economici di qualunque genere) di cui all’art. 1, comma 125, Legge 4 agosto 2017 denominato “Informazioni ex art. 1, comma 125 (n.d.r. ora 125-bis), Legge 4 agosto 2017, n. 124”.

    • Bilancio d’esercizio abbreviato.

    Sono state introdotte le medesime modifiche relative alle sezioni “Nota integrativa, parte iniziale” e “Nota integrativa, altre informazioni” di cui al bilancio d’esercizio ordinario (vedi sopra).

    • Bilancio delle micro-imprese.

    È stata corretta una incoerenza ortografica (mancanza della virgola) nell’intestazione della sezione dedicata alle altre informazioni, ora denominata “Bilancio micro, altre informazioni”.

    Sono state, inoltre, introdotte le medesime modifiche relative alla sezione “Bilancio micro, altre informazioni” di cui al bilancio d’esercizio abbreviato (vedi sopra).

    Tassonomia PCI 2017-07-06 (precedente versione)

    Il caso più recente di aggiornamento delle tassonomie per effetto di un cambiamento nei principi contabili è quello relativo all’introduzione di una voce ad hoc relativa alle imposte anticipate nello schema di Stato patrimoniale delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

    Il problema che si è posto riguarda una potenziale incoerenza tra il disposto dell’OIC 25, in merito alla rilevazione delle imposte anticipate, e lo schema di Stato patrimoniale per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata nel quale tale voce è ricompresa in quella dei crediti.

    Con riguardo alla rappresentazione delle imposte anticipate nello Stato patrimoniale, il paragrafo 19 dell’OIC 25 prevede che per le imposte anticipate non è fornita l’indicazione separata di quelle esigibili oltre l’esercizio successivo.

    Ciò in quanto le imposte anticipate non sono considerate dei veri e propri crediti e quindi il concetto di esigibilità non è ad esse applicabile.

    Nel bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice civile le imposte anticipate sono rilevate sotto un’unica voce Crediti. Ciò determina una commistione di valori di natura eterogenea (non essendo le imposte anticipate dei crediti).

    Nel 2017, pertanto, l’OIC ha emendato il paragrafo 35 dell’OIC 12 e il paragrafo 30 dell’OIC 25 prevedendo che, nell’ambito della voce CII Crediti dello Stato patrimoniale in forma abbreviata, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate.

    40.2. Struttura della tassonomia

    40.2.Struttura della tassonomia

    La tassonomia emanata da XBRL Italia è composta dei seguenti elementi:

    • 4 prospetti (ordinario, abbreviato, micro-imprese e consolidato) per gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico;

    • 2 prospetti (ordinario e consolidato) per ognuno dei metodi (diretto e indiretto, OIC 10, versione 2016) previsti per la redazione del Rendiconto finanziario;

    • 3 forme di informazioni integrative e, nello specifico, la Nota integrativa per il bilancio ordinario e per quello abbreviato e le informazioni da inserire in calce allo Stato patrimoniale redatto dalle micro-imprese.

    Per quanto concerne i prospetti si nota che l’impostazione scelta da XBRL è piuttosto rigida. Sebbene, infatti, sia sempre possibile per il redattore del bilancio non alimentare tutti i campi degli schemi, non vi è la possibilità di inserire specifiche voci nello Stato patrimoniale non esplicitamente previste dal Codice civile o dai principi contabili.

    Tale restrizione non è invece contenuta negli schemi di Nota integrativa. Al riguardo si richiama quanto esplicitato nel testo della tassonomia, in cui si segnala, con riferimento alla Nota integrativa, come nessuna delle tabelle proposte debba essere necessariamente compilata: il redattore ha infatti la libertà, e non potrebbe essere diversamente ai sensi di legge, di non compilare quelle del tracciato di riferimento (se in un prospetto, infatti, non si inserisce alcun dato non apparirà in bilancio).

    Ciò può avvenire, ad esempio, quando la fattispecie cui si riferisce la singola tabella non è presente nell’esercizio rendicontato oppure qualora il redattore ritenga di rappresentarla in modo differente. In quest’ultimo caso possono essere usati i campi testuali disponibili per introdurre, nel rispetto della legge e dei principi contabili, eventuali prospetti personalizzati e/o commenti ritenuti opportuni.

    40.2.1. Problema del doppio deposito

    40.2.1.Problema del doppio deposito

    Uno dei temi principali discussi negli ultimi anni a partire dall’entrata in vigore del deposito obbligatorio dei bilanci in formato XBRL è quello legato al fenomeno del doppio deposito (previsto dal quinto comma dell’art. 5 del D.P.C.M. n. 304/2008).

    Nel Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese - campagna bilanci 2017 - è specificato che se il bilancio in XBRL differisce in maniera sostanziale e non puramente formale dal documento approvato dall’assemblea, in quanto la tassonomia XBRL non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 c.c., deve essere depositato il prospetto contabile e/o la Nota Integrativa anche in formato PDF/A.

    Il motivo per cui si ricorre al doppio deposito può essere legato ai seguenti fenomeni:

    • impossibilità di riprodurre nel bilancio XBRL gli effetti grafici contenuti nel bilancio PDF;

    • esigenza di maggiore libertà nella strutturazione e formattazione del documento;

    • necessità di aggiungere voci di bilancio non espressamente previste nei prospetti delle tassonomie.

    Sarà dunque necessario depositare il bilancio in formato XBRL nel quale siano contenute le informazioni presenti nella Nota Integrativa del bilancio PDF, quali l’introduzione, le tabelle con i dati quantitativi e la parte conclusiva, con le opportune dichiarazioni di conformità.

    In ogni caso nel documento di bilancio in XBRL si dovrà alimentare il campo tag XBRL “itccci: Dichiarazione Conformita” con la seguente dichiarazione: si dichiara che lo Stato patrimoniale, il Conto economico, il Rendiconto finanziario e/o la Nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 c.c.

    40.2.2. Tassonomia

    40.2.2.Tassonomia

    Nella presente appendice è riportato un estratto della più recente tassonomia emessa da XBRL Italia.

    Si è scelto di riportare i principali passaggi in quanto il documento completo è molto voluminoso. Stante la rigidità dei prospetti si è ritenuto opportuno riportarli al completo. Per quanto riguarda, invece, le informazioni di Nota integrativa, stante la non obbligatorietà del ricorso alla forma tabellare dell’informazione, se non nei casi in cui ciò sia esplicitamente previsto dal Codice civile oppure da un principio contabile, si è ritenuto di escludere quelle informazioni che maggiormente si prestano ad essere fornite in forma discorsiva.

    Mentre per un prospetto di movimentazione di una voce appare necessario usare una forma di informazione tabellare, altre informazioni, ad esempio la descrizione delle immobilizzazioni destinate alla vendita, si prestano anche ad una rappresentazione in formato testuale.

    Non è stata riportata l’informativa per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro imprese. Ciò in quanto il contenuto delle specifiche tabelle, relative all’informativa obbligatoria per tali società, non è sostanzialmente differente rispetto a quello per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria.

    Si riportano di seguito le informative obbligatorie per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata per le quali si possono utilizzare le tabelle riportate nella presente appendice previste per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria.

    Società che redigono il bilancio in forma abbreviata (artt. 2435-bis e 2497-bis c.c.):

    • analisi dei movimenti delle immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie);

    • analisi degli oneri finanziari capitalizzati;

    • analisi delle variazioni della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi,

    • analisi dei debiti di durata superiore ai 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali;

    • importo e natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali;

    • importo e natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali;

    • numero medio di dipendenti ripartiti per categoria;

    • ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto;

    • importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale;

    • nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata;

    • prospetto riepilogativo dello Stato patrimoniale della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento;

    • prospetto riepilogativo del Conto economico della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento;

    • azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona;

    • azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

    Informazioni in calce allo Stato patrimoniale per le micro imprese (2435-ter):

    • ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto;

    • importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale;

    • azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona;

    • azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

    TASSONOMIA PCI 2018-11-04

    (Fonte: XBRL Italia - https://it.xbrl.org/)

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