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Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit

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    Massimario delle operazioni societarie e degli enti non profit

    B – SOCIETÀ DI PERSONE

    Informazioni sul volume

    Autore:

    Angelo Busani

    Editore:

    Wolters Kluwer

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    Precedente A – ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
    Successivo C – SOCIETÀ PER AZIONI E SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
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    B.1 - Società di persone (in generale e miscellanea)

    1. Assistenza finanziaria

    2. Atti e fatti modificativi della compagine sociale

    3. Atto estraneo all’oggetto sociale

    4. Beneficio di escussione

    5. Clausola compromissoria

    6. Diritti di controllo individuale del socio

    7. Durata del primo esercizio

    8. Fideiussione del socio a favore della società

    9. Finanziamento soci

    10. Nullità del contratto sociale

    11. Patto leonino

    12. Proposta di concordato

    13. Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali

    14. Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: diritto di regresso

    15. Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: natura

    16. Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: riconoscimento di debito

    17. Utili: diritto del socio alla loro percezione

    18. Utili e perdite: criterio di ripartizione tra i soci

    1. Assistenza finanziaria

    La disciplina prevista dall’art. 2358 c.c., relativa alla possibilità di fornire garanzie o accordare prestiti per l’acquisto delle proprie partecipazioni, dettata unicamente per le società di capitali, non è suscettibile di applicazione nell’ambito delle società di persone (1).

    2. Atti e fatti modificativi della compagine sociale

    I fatti modificativi della compagine sociale devono essere denunciati al Registro delle Imprese a cura degli amministratori. Gli atti possono essere iscritti nel Registro delle Imprese solo se formalizzati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (2).

    3. Atto estraneo all’oggetto sociale

    Il limite dell’oggetto sociale tutela esclusivamente un interesse dei soci, non sussistendo un interesse protetto dei creditori sociali al riguardo (in quanto questi potrebbero eventualmente tutelarsi mediante esperimento dell’azione revocatoria, ove ne ricorrano i presupposti) (3).

    4. Beneficio di escussione

    Il principio del beneficio di escussione opera solo nell’ambito della procedura esecutiva e non impedisce che il socio venga convenuto in un giudizio ordinario di cognizione per le obbligazioni della società (4).

    5. Clausola compromissoria

    È discusso se la norma di cui all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, la quale impone la nomina degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società, si applichi (5) o meno (6), anche alle società di persone.

    6. Diritti di controllo individuale del socio

    Nelle società di persone è derogabile l’assetto dei poteri di controllo accordati dalla legge al socio non amministratore (con il limite, per gli accomandanti, delle attribuzioni di cui all’ultimo comma dell’art. 2320 c.c.) (7).

    7. Durata del primo esercizio

    Nelle società di persone la durata del primo esercizio di bilancio può essere infrannuale o ultrannuale. In quest’ultimo caso, non deve essere superiore a quindici mesi (8).

    8. Fideiussione del socio a favore della società

    È valida la fideiussione rilasciata dal socio illimitatamente responsabile a favore della società di persone (9).

    9. Finanziamento soci

    Fatta eccezione per il caso dell’accomandante di s.a.s., nelle società personali il tema dell’applicazione dell’art. 2467 c.c. (in materia di rimborso del finanziamento ai soci della s.r.l.) non si pone, stante il regime, che le connota, di responsabilità illimitata dei soci per i debiti sociali (10).

    10. Nullità del contratto sociale

    La pronuncia di nullità della società di persone produce lo stesso effetto del verificarsi di una causa di scioglimento (11).

    11. Patto leonino

    Si concreta un patto leonino quando, per effetto di un patto di opzione put, si determini una situazione di “totale” e “costante” esclusione di un socio dalla partecipazione agli utili e alle perdite (12).

    12. Proposta di concordato

    La presentazione di una proposta di concordato di una società di persone può essere decisa dai soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale, senza ricorrere al metodo assembleare, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo o dello statuto (13).

    13. Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali

    La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali si ha solo per i crediti vantati da soggetti non soci e non anche per i crediti vantati dai soci verso la società (14).

    14. Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: diritto di regresso

    Qualora il socio abbia adempiuto a un debito della società, questi ha diritto di regresso diretto verso i consoci, operando il beneficium excussionis di cui all’art. 2304 c.c. solo nei confronti dei terzi e non nei rapporti tra i soci (15).

    15. Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: natura

    I soci di una società di persone rispondono in solido con la società per le obbligazioni della società verso i terzi (e non per quelle verso i soci medesimi: art. 1298 c.c.) (16): si tratta di una responsabilità personale e diretta, ancorché sussidiaria (17); pertanto la sentenza di condanna pronunciata nei confronti della società produce effetto anche contro ciascun socio (18).

    16. Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: riconoscimento di debito

    Il riconoscimento di debito effettuato dall’amministratore della società produce effetto, per il principio di solidarietà tra società e soci, anche verso ciascun socio (19).

    17. Utili: diritto del socio alla loro percezione

    Ciascun socio ha diritto alla percezione degli utili realmente conseguiti, che risultino dal rendiconto da essi approvato, a prescindere dall’adozione di una decisione dei soci al riguardo (20); è legittimo, però, che parte degli utili siano accantonati nell’interesse sociale (21) nonché che i soci decidano di procedere alla distribuzione di utili non ancora accertati (22).

    18. Utili e perdite: criterio di ripartizione tra i soci

    Il criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite dettato dall’art. 2263 c.c. (in forza del quale si presume che la partecipazione a utili e perdite sia proporzionale al valore dei conferimenti) ha natura suppletiva e trova applicazione in ogni ipotesi di silenzio dell’atto costitutivo sul punto; è esclusa la sola ipotesi del conferimento in natura avente valore non determinato, nel qual caso il valore dei conferimenti si presume uguale (23).

    B.2 - Soci

    B.2.1 - Soci (in generale e miscellanea) (1)

    1. Anstalt socia di società italiana

    2. Associazione professionale socia di società

    3. Associazione socia di società lucrativa

    4. Associazione tra notai (ex art. 82 l. not.) socia di società

    5. Associazioni e fondazioni socie di società di persone

    6. Atti e fatti modificativi della compagine sociale

    7. Ente ecclesiastico

    8. Intestazione fiduciaria di quota di partecipazione al capitale sociale

    9. Prescrizione dello status di socio

    10. Società di capitali socia di società di fatto (c.d. “supersocietà di fatto”)

    11. Società di capitali socia di società di persone

    12. Società di persone socia di altra società di persone

    13. Società di persone socia di società di fatto

    14. Socio d’opera

    15. Socio in regime di comunione legale dei beni

    16. Socio persona giuridica: Stato di costituzione

    17. Socio straniero

    18. S.p.a. socia illimitatamente responsabile di altra società

    19. S.r.l. socia illimitatamente responsabile di altra società

    20. S.r.l. socia illimitatamente responsabile di altra società: oggetto sociale

    21. Usufrutto dell’unica quota

    1. Anstalt socia di società italiana

    Nonostante gli elementi critici connaturati alla possibilità che dietro le Anstalten si celino soggetti che perseguano tramite esse profili elusivi o illeciti, è legittima la loro partecipazione a società italiane (2).

    2. Associazione professionale socia di società

    È legittima l’assunzione della qualità di socio, anche di società di capitali, da parte di una associazione professionale (3).

    3. Associazione socia di società lucrativa

    Un’associazione può partecipare alla costituzione di una società o acquistare partecipazioni in una società lucrativa già costituita, ma può anche costituire una società unipersonale (4).

    4. Associazione tra notai (ex art. 82 l. not.) socia di società

    Le associazioni fra notai costituite ex art. 82 l. not. non possono partecipare ad alcun tipo di società, stante la rilevanza meramente interna dell’associazione stessa (5).

    5. Associazioni e fondazioni socie di società di persone

    È legittimo che associazioni e fondazioni assumano la qualità di socio di società di persone (6).

    6. Atti e fatti modificativi della compagine sociale

    I fatti modificativi della compagine sociale devono essere denunciati al Registro delle Imprese a cura degli amministratori. Gli atti possono essere iscritti nel Registro delle Imprese solo se formalizzati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (7).

    7. Ente ecclesiastico

    È legittima la partecipazione di un ente ecclesiastico a una società lucrativa (8).

    8. Intestazione fiduciaria di quota di partecipazione al capitale sociale

    In caso di intestazione fiduciaria di una quota di partecipazione al capitale sociale, si tratta di una situazione di interposizione reale, cosicché il fiduciario acquista la titolarità della quota, fermo restando il suo obbligo di attenersi alle istruzioni del fiduciante (9).

    9. Prescrizione dello status di socio

    Lo “status” di socio concreta una qualità giuridica che non può estinguersi per prescrizione; sono soggetti a prescrizione i diritti che derivano da tale qualità (10).

    10. Società di capitali socia di società di fatto (c.d. “supersocietà di fatto”)

    È configurabile, ricorrendone i presupposti, una “supersocietà di fatto” i cui soci siano persone fisiche o società, anche di capitali (11) (in precedenza era stata invece sostenuta la tesi dell’inammissibilità della partecipazione di società di capitali a società di fatto) (12).

    11. Società di capitali socia di società di persone

    È legittima l’assunzione della qualità di socio in società di persone da parte di una società di capitali (13).

    12. Società di persone socia di altra società di persone

    È legittima la partecipazione di una società di persone, come socio illimitatamente responsabile, in un’altra società di persone (14).

    13. Società di persone socia di società di fatto

    È legittimo che una società di persone assuma la qualità di socio di società di persone, anche se costituita per facta concludentia (15).

    14. Socio d’opera

    L’apporto del socio d’opera può anche non essere capitalizzato, essendo sufficiente che siano determinati il contenuto delle prestazioni che costui si è obbligato a compiere e la misura di partecipazione agli utili e alle perdite d’impresa attribuitigli; anche nel caso il socio d’opera non abbia una partecipazione al capitale, resta ferma la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (16).

    15. Socio in regime di comunione legale dei beni

    Le quote di s.n.c. non sono suscettibili di essere assoggettate al regime di comunione legale immediata dei beni; esse sono assoggettabili invece alla comunione cosiddetta comunione de residuo di cui all’art. 178 c.c. (17).

    16. Socio persona giuridica: Stato di costituzione

    Nell’atto costitutivo delle società di capitali è necessario indicare lo Stato (e non anche la data) di costituzione dei soci persone giuridiche (18); tali enti debbono essere rappresentati da soggetti legittimati secondo le regole vigenti nello Stato in cui è avvenuta la loro costituzione (19).

    17. Socio straniero

    Affinché i cittadini stranieri (appartenenti a Stati diversi da quello facenti parte dell’Unione Europea) possano partecipare a una società italiana è necessario (alternativamente) che:

    • sia soddisfatto il requisito della reciprocità di cui all’art. 16 disp. prel. c.c.;

    • abbiano il possesso di un regolare permesso di soggiorno (20).

    18. S.p.a. socia illimitatamente responsabile di altra società

    La delibera assembleare richiesta per la s.p.a. dall’art. 2361, c. 2, c.c., in assenza di una esplicita indicazione legislativa, deve ritenersi di competenza dell’assemblea in sede ordinaria (21).

    19. S.r.l. socia illimitatamente responsabile di altra società

    Sembra doversi ritenere (anche se non sono mancate posizioni contrarie) (22) che la disciplina relativa all’assunzione di partecipazioni in società con responsabilità illimitata dei soci, ai sensi dell’art. 2361, secondo comma, c.c., pur essendo specificamente prevista solo per la s.p.a., trovi applicazione anche con riferimento alla s.r.l. (23).

    20. S.r.l. socia illimitatamente responsabile di altra società: oggetto sociale

    Considerato che la partecipazione di s.r.l. in s.a.s., si può configurare, quanto meno in certi casi, come operazione che comporta «una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci» in forza della previsione contenuta nell’art. 2479, terzo comma, c.c., la decisione dei soci deve essere adottata mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2479 bis, c.c. (24).

    21. Usufrutto dell’unica quota

    Non è concepibile una società di persone (in quanto sarebbe una società unipersonale) avente un unico socio nudo proprietario gravato del diritto di usufrutto a favore di un altro soggetto (25).

    B.2.2 - Pluralità dei soci

    1. Fusione con costituzione di società a socio unico

    2. Mancata ricostituzione della pluralità dei soci

    3. Mancata ricostituzione della pluralità dei soci: data di riferimento

    4. Ricostituzione tardiva della pluralità dei soci

    5. Ricostituzione tardiva della pluralità dei soci: effetti verso i creditori

    6. Ricostituzione tardiva della pluralità dei soci: revoca della liquidazione

    7. Ricostituzione tardiva della pluralità dei soci: termine

    8. Scissione in società di persone con unico socio

    9. Società consortile unipersonale

    10. Trasformazione di s.a.s. (con unica categoria di soci) in s.n.c.

    11. Trasformazione di società di capitali unipersonale in società di persone

    12. Trasformazione di società di persone unipersonale in altra società di persone

    13. Trasformazione di società di persone unipersonale in impresa individuale

    14. Trasformazione in s.p.a. o s.r.l. unipersonale

    15. Unico socio nudo proprietario

    16. Unico socio superstite

    1. Fusione con costituzione di società a socio unico

    È legittima la fusione “propria” a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico socio (1); essa, tuttavia, deve essere posta in liquidazione nel caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi (2).

    2. Mancata ricostituzione della pluralità dei soci

    La mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi costituisce una causa di scioglimento della società, che determina ex lege (e cioè senza necessità di un accertamento da parte dei soci) l’inizio della fase di liquidazione, nel corso della quale non si svolge più l’attività imprenditoriale volta a realizzare lo scopo sociale ma si devono definire i rapporti in corso, sorti nella fase precedente (3); peraltro, la continuazione dell’attività d’impresa da parte dell’unico socio superstite comporta, nonostante la sussistenza di uno stato di scioglimento della società, il permanere dell’unipersonalità della società a tempo indeterminato (4).

    3. Mancata ricostituzione della pluralità dei soci: data di riferimento

    L’effetto conseguente al venir meno della pluralità dei soci si produce non immediatamente (e quindi non ex tunc), ma dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci nei sei mesi successivi (e quindi ex nunc) (5).

    4. Ricostituzione tardiva della pluralità dei soci

    La ricostituzione tardiva della pluralità dei soci non comporta la costituzione di una nuova società (6).

    5. Ricostituzione tardiva della pluralità dei soci: effetti verso i creditori

    La ricostituzione tardiva della pluralità dei soci non è opponibile ai creditori personali del socio superstite, i quali, per effetto dell’intervenuto scioglimento della società, possono domandare la liquidazione della quota del loro debitore (7).

    6. Ricostituzione tardiva della pluralità dei soci: revoca della liquidazione

    La ricostituzione tardiva della pluralità dei soci comporta una revoca implicita dello stato di liquidazione (8).

    7. Ricostituzione tardiva della pluralità dei soci: termine

    La ricostituzione tardiva della pluralità dei soci è possibile fino alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese; successivamente, la ricostituzione della pluralità dei soci sarebbe da intendere come costituzione di una nuova società (9).

    8. Scissione in società di persone con unico socio

    È legittima la scissione a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico socio (10).

    9. Società consortile unipersonale

    Il venir meno della pluralità dei soci in una società consortile di persone determina l’impossibilità sopravvenuta di conseguire l’oggetto sociale e, quindi, lo scioglimento ex art. 2272, primo comma, n. 2, c.c. (11).

    10. Trasformazione di s.a.s. (con unica categoria di soci) in s.n.c.

    Al fine di rimuovere la causa di scioglimento mediante una operazione di trasformazione, detta operazione deve essere formalmente decisa: non è pertanto configurabile una trasformazione implicita di una s.a.s. in una s.n.c., ancorché rimangano solo soci accomandanti e costoro si ingeriscano tutti nella gestione della società, senza nominare un amministratore provvisorio (12).

    11. Trasformazione di società di capitali unipersonale in società di persone

    È legittima la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unico socio; tuttavia, se entro sei mesi non vi sia pluralità di soci, la società trasformata è posta in liquidazione (13).

    12. Trasformazione di società di persone unipersonale in altra società di persone

    È assai dubbio se, a seguito del venir meno della pluralità dei soci, la società di persone possa trasformarsi in un’altra società di persone, senza ricostituire immediatamente la pluralità dei soci (14).

    13. Trasformazione di società di persone unipersonale in impresa individuale

    È controverso se sia ammissibile la trasformazione in impresa individuale della società di persone nella quale non si sia ricostituita la pluralità dei soci (15), oppure se in tal caso si determini piuttosto lo scioglimento della società e la successione del socio nei rapporti giuridici che facevano originariamente capo alla società stessa (16).

    14. Trasformazione in s.p.a. o s.r.l. unipersonale

    In caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, è legittima la trasformazione della società di persone a unico socio in una s.p.a. o in una s.r.l. unipersonale, con ciò che determinandosi la revoca implicita dello stato di liquidazione provocato dalla mancata tempestiva ricostituzione della pluralità dei soci (17).

    15. Unico socio nudo proprietario

    Non è possibile costituire una società di persone tra una pluralità di soggetti, dei quali uno sia il nudo proprietario della partecipazione, e gli altri ne siano gli usufruttuari, e cioè perché in tal caso difetterebbe il requisito della pluralità dei soci (18).

    16. Unico socio superstite

    La continuazione dell’attività d’impresa da parte dell’unico socio superstite comporta, nonostante la sussistenza di uno stato di scioglimento della società, il permanere dell’unipersonalità della società a tempo indeterminato (19).

    B.2.3 - Esclusione

    1. Causa di esclusione limitativa della libertà personale

    2. Efficacia dell’esclusione

    3. Esclusione a insindacabile arbitrio della maggioranza

    4. Esclusione derivante da cause connesse all’interesse sociale

    5. Decisione di esclusione: forma

    6. Decisione di esclusione: pubblicità

    7. Giusta causa di esclusione: esercizio di diritti personali

    8. Giusta causa statutaria di esclusione

    9. Gravi inadempienze: nozione

    10. Irreperibilità del socio

    11. Liquidazione del socio escluso

    12. Modifica statutaria condizionata all’esclusione del socio

    13. Reintegrazione del socio escluso

    14. Riduzione del capitale sociale

    15. Società con tre soci

    16. Socio fallito

    1. Causa di esclusione limitativa della libertà personale

    Può essere illegittima (per contrarietà a principi inderogabili dell’ordinamento) la clausola di esclusione che abbia una potenziale interferenza sulla libertà di determinazione di un soggetto all’assunzione o al mantenimento di un particolare status (1).

    2. Efficacia dell’esclusione

    Nelle società personali, il momento in cui la decisione di esclusione assume efficacia coincide con il momento dello scioglimento del vincolo sociale: da tale momento il socio diviene creditore di una somma di denaro, da calcolarsi in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del suo rapporto sociale (2), tenendo in considerazione gli utili e le perdite delle operazioni ancora in corso (3).

    3. Esclusione a insindacabile arbitrio della maggioranza

    Si ritiene non consentito attribuire alla maggioranza dei soci un diritto assoluto di esclusione e cioè secondo il suo insindacabile arbitrio (4).

    4. Esclusione derivante da cause connesse all’interesse sociale

    È dubbia l’ammissibilità di clausole che consentano l’esclusione per cause solo genericamente riconducibili all’interesse sociale (5).

    5. Decisione di esclusione: forma

    L’esclusione di un socio di una società di persone è deliberata a maggioranza dei soci, da calcolarsi per teste (6), senza che sia necessario il rispetto del metodo collegiale (7). Qualora tuttavia la società si componga di soli due soci, l’esclusione deve essere pronunciata dal tribunale e diviene efficace quando la sentenza sia passata in giudicato (8) (ciò che non è replicabile nel caso che vi siano più di due soci, anche se essi compongano due gruppi di interesse omogenei e contrapposti e si determini una situazione di stallo) (9). Se uno dei soci si trova in conflitto di interessi nell’assunzione della decisione di esclusione, la maggioranza si computa tenendo conto dei soci aventi diritto al voto (10).

    6. Decisione di esclusione: pubblicità

    I fatti modificativi della compagine sociale devono essere denunciati al Registro delle Imprese a cura degli amministratori. Gli atti (qual è la decisione di esclusione, non opposta) possono essere iscritti nel Registro delle Imprese solo se formalizzati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (11).

    7. Giusta causa di esclusione: esercizio di diritti personali

    L’esercizio di diritti propri da parte del socio, anche indipendenti dal contratto di società, non può essere sanzionato con l’esclusione del socio dalla società, anche se abbiano causato un pregiudizio alla società stessa, fatta eccezione per il caso in cui ricorra una fattispecie di abuso del diritto (12).

    8. Giusta causa statutaria di esclusione

    Nelle società personali, l’autonomia privata può spingersi a prevedere cause di esclusione che non abbiano diretta rilevanza organizzativa, ma che siano legate a vicende riguardanti la persona del socio e, quindi, a prescindere dalla giusta causa richiesta dall’art. 2473-bis per l’esclusione dalla s.r.l. (13).

    9. Gravi inadempienze: nozione

    L’articolo 2286 c.c. contempla, tra le categorie di fatti legittimanti l’esclusione, la previsione di “gravi inadempienze” (la quale costituisce essenzialmente la trasposizione, nella materia societaria, della disciplina generale della risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, non direttamente applicabile al contratto di società): ne consegue che a legittimare l’esclusione è soltanto un inadempimento imputabile, colpevole e grave (14).

    10. Irreperibilità del socio

    Qualora l’unico socio accomandatario sia irreperibile, si ritiene che possa essere escluso per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale; e, se la società si compone di due soci, l’esclusione deve essere richiesta al Tribunale ai sensi dell’art. 2287, terzo comma, c.c. (15).

    11. Liquidazione del socio escluso

    La liquidazione del socio deve avvenire sulla base di una situazione patrimoniale straordinaria, aggiornata alla data dello scioglimento del rapporto sociale del socio escluso (ossia alla data di efficacia della decisione di esclusione), tenendo in conto l’effettiva consistenza economica del patrimonio sociale, l’avviamento (16) e le operazioni in corso (17); il relativo debito grava sulla società (18) (ancorché si tratti di una società di fatto) (19).

    12. Modifica statutaria condizionata all’esclusione del socio

    In una s.n.c., è legittima la modifica dei patti sociali contestuale alla decisione di esclusione di un socio ma subordinata all’esito dell’esclusione stessa (20).

    13. Reintegrazione del socio escluso

    L’annullamento della decisione di esclusione, a seguito dell’opposizione del socio escluso, comporta la reintegrazione del socio nella sua posizione originaria, con effetti retroattivi (21); le modifiche dei patti sociali medio tempore introdotte restano efficaci, ma sono impugnabili dal socio reintegrato per abuso di maggioranza (22).

    14. Riduzione del capitale sociale

    In caso di esclusione, l’eventuale riduzione del capitale sociale che ne consegue non comporta l’originazione del diritto di opposizione dei creditori di cui all’art. 2306 c.c. (23).

    15. Società con tre soci

    Nell’ipotesi di società composta da tre soci, di cui due rappresentino un gruppo di interesse omogeneo (ad esempio due fratelli), non si applica la norma dell’art. 2287 c.c. secondo cui la decisione circa l’esclusione di un socio in una società con due soci deve essere adottata dall’autorità giudiziaria (24).

    16. Socio fallito

    Il socio fallito è escluso di diritto dalla società (ai sensi dell’art. 2288 c.c.) (25), ancorché la società si componga di soli due soci (26). Peraltro, nel caso in cui il fallimento sia revocato prima che la quota sia liquidata, il socio deve considerarsi come se non avesse mai perduto la propria qualità di socio (27).

    B.2.4 - Recesso

    1. Durata della società

    2. Efficacia del recesso

    3. Efficacia del recesso: rapporti interni e rapporti esterni

    4. Forma della dichiarazione di recesso e sua pubblicità

    5. Forma della dichiarazione di recesso: modifica dei patti sociali

    6. Giusta causa di recesso

    7. Irreperibilità del socio

    8. Liquidazione del socio receduto

    9. Liquidazione del socio receduto: conseguenze della mancata liquidazione

    10. Liquidazione del socio receduto: criteri e modalità di liquidazione

    11. Liquidazione del socio receduto: in natura

    12. Liquidazione del socio receduto: riduzione del capitale

    13. Liquidazione del socio d’opera receduto: rinuncia alla liquidazione

    14. Procedimento

    15. Pubblicità della dichiarazione di recesso

    16. Quota gravata da usufrutto

    17. Recesso consensuale

    18. Recesso consensuale nella s.n.c. e nella s.a.s.

    19. Recesso consensuale nella società semplice

    20. Recesso parziale

    21. Revoca della dichiarazione di recesso

    22. Riduzione del capitale sociale per liquidare il socio receduto

    23. Rinunzia al termine di preavviso

    1. Durata della società

    Spetta al socio il diritto di recesso ad nutum (con un preavviso minimo di tre mesi) se la durata della società sia fissata ad una scadenza che superi la vita non solo lavorativa, ma anche biologica, di taluno dei soci (1). Il diritto di recesso spetta al socio in considerazione della sua propria età, senza potersi derivare il diritto di recesso né riferendosi ai soci originari della società (poi venuti meno) né all’età degli altri soci (2).

    2. Efficacia del recesso

    Nelle società personali, il momento in cui la dichiarazione di recesso assume efficacia (per lo meno nei rapporti esterni) coincide con il momento dello scioglimento del vincolo sociale relativo al socio recedente, il quale opera dal momento dell’iscrizione al Registro delle Imprese della modifica del patti sociali (3): da tale momento (nel quale il recedente perde la qualità di socio) (4), il recedente diviene creditore di una somma di denaro, da calcolarsi in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento (5), tenendo in considerazione anche gli utili e le perdite relativi alle operazioni ancora in corso (6).

    3. Efficacia del recesso: rapporti interni e rapporti esterni

    La dichiarazione di recesso per giusta causa assume efficacia nei rapporti interni (con il conseguente sorgere del diritto alla liquidazione (7), la perdita dello status di socio (8) e il conseguente cessare della responsabilità per i debiti sociali sorti successivamente) (9) nel momento in cui tale dichiarazione giunge alla sede sociale (cosicché, se la società si scioglie successivamente, il socio receduto non partecipa alla liquidazione del patrimonio sociale) (10); nel caso di recesso da società a tempo indeterminato, l’efficacia si ha dopo tre mesi dalla comunicazione del recesso (11) oppure, secondo altra tesi, nel momento in cui la comunicazione del recesso giunge a conoscenza della società (12).

    4. Forma della dichiarazione di recesso e sua pubblicità

    Nel caso di società di persone contratta a tempo indeterminato e ogniqualvolta sussista una giusta causa (13), il diritto di recesso è esercitato mediante una dichiarazione unilaterale recettizia formulata dal socio recedente e diretta alla società (14); il socio recedente può direttamente provvedere all’iscrizione della propria dichiarazione di recesso nel Registro delle Imprese (15).

    5. Forma della dichiarazione di recesso: modifica dei patti sociali

    Nelle società di persone, il recesso determina una modifica dei patti sociali, ancorché dipendente dalla volontà del solo socio recedente, e quindi è soggetto alle formalità pubblicitarie di cui all’art. 2300 c.c. e deve rivestire la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (16).

    6. Giusta causa di recesso

    Integra una giusta causa di recesso di un socio da una società di persone il comportamento degli altri soci che contrasti con i doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sociale e sia tale da far venire meno la fiducia reciproca tra i componenti della compagine sociale (17).

    7. Irreperibilità del socio

    L’irreperibilità dell’unico socio accomandatario, che determini il mancato compimento di tutti gli atti inerenti al suo ufficio, può comportare una giusta causa di recesso da parte del socio accomandante, e comunque una causa di impossibilità di funzionamento della società che, ai sensi dell’art. 2272, c. 1, n. 2), c.c., costituisce una causa di scioglimento della società (18).

    8. Liquidazione del socio receduto

    La liquidazione del socio receduto deve avvenire sulla base di una situazione patrimoniale straordinaria, aggiornata alla data dello scioglimento del rapporto sociale del socio in questione (ossia alla data in cui la dichiarazione di recesso è efficace), tenendo conto dell’effettiva consistenza economica del patrimonio sociale (e non del suo valore di iscrizione a bilancio) (19) e pure tenendosi in considerazione l’avviamento (20) e le operazioni in corso (21); il debito alla liquidazione del socio receduto grava sulla società (22).

    9. Liquidazione del socio receduto: conseguenze della mancata liquidazione

    Se la liquidazione spettante al socio receduto non viene effettuata nel termine di sei mesi (ai sensi dell’art. 2289, c. 4, c.c.), ciò non significa che il recesso debba intendersi revocato (23).

    10. Liquidazione del socio receduto: in natura

    È legittima la clausola statutaria di s.n.c. che preveda la liquidazione del socio uscente, in caso di recesso, mediante l’assegnazione “in natura” di beni della società; è pure legittimo, in mancanza di tale clausola statutaria, che sia comunque convenuta la liquidazione “in natura” del socio uscente (24).

    11. Liquidazione del socio receduto: criteri e modalità di liquidazione

    Il diritto alla quota di liquidazione è un diritto di natura patrimoniale e, come tale, disponibile da parte del socio uscente, il quale può dunque accordarsi con la società circa le modalità del rimborso al medesimo spettante; è legittima, pertanto, la clausola, inserita nei patti sociali, con la quale, in deroga all’art. 2289 c.c., si preveda la rateizzazione del pagamento dovuto dalla società al socio uscente (25).

    12. Liquidazione del socio receduto: riduzione del capitale

    A seguito dell’esercizio del diritto di recesso da parte di un socio (in mancanza di una diversa pattuizione dei soci al riguardo) (26) (e fatta eccezione per il caso che la liquidazione risulti “negativa” e cioè l’ipotesi in cui al socio receduto non sia dovuta alcuna somma per la liquidazione della sua quota di partecipazione) (27), è controverso (28) se il capitale sociale debba essere ridotto, in misura pari al valore nominale della quota di cui era titolare il socio receduto, a prescindere dall’entità della somma occorrente per la liquidazione del socio recedente e se tale riduzione del capitale sociale sia assoggettata all’opposizione dei creditori (art. 2306 c.c.).

    13. Liquidazione del socio d’opera receduto: rinuncia alla liquidazione

    È legittimo che il socio d’opera, receduto dalla società, rinunci al diritto di liquidazione della sua quota di partecipazione (29).

    14. Procedimento

    La dichiarazione di recesso del socio non esaurisce di per sé il procedimento di cessazione del rapporto sociale rispetto al socio recedente: infatti, si rende necessario che gli altri soci pongano in essere (30) (con la partecipazione anche del recedente, ove in tale sede si proceda al raggiungimento di un accordo in ordine al quantum del rimborso da liquidazione) (31) un atto che abbia un contenuto ricognitivo tanto delle varie fasi del procedimento (che si è concluso con il rimborso del recedente) quanto delle modifiche ai patti sociali determinate dall’intero procedimento. Tale atto è anch’esso soggetto alle formalità pubblicitarie di cui all’art. 2300 c.c. e deve rivestire la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (32).

    15. Pubblicità della dichiarazione di recesso

    La dichiarazione di recesso (anche per giusta causa) è una dichiarazione unilaterale suscettibile di essere iscritta nel Registro delle Imprese a cura del recedente o degli amministratori. Se iscritta dal recedente, agli amministratori compete di provvedere alle occorrenti modificazioni dei patti sociali e alla conseguente pubblicità (33).

    16. Quota gravata da usufrutto

    Nel caso di quota di partecipazione al capitale sociale gravata da usufrutto, l’esercizio del diritto di recesso compete al socio nudo proprietario; l’usufrutto si imprime su quanto (denaro o beni in natura) viene liquidato per effetto del recesso (34).

    17. Recesso consensuale

    Nel caso di società a tempo determinato e in assenza di una giusta causa di recesso, si può comunque far luogo al recesso mediante una modifica dei patti sociali, con il consenso di tutti i soci (35).

    18. Recesso consensuale nella s.n.c. e nella s.a.s.

    In caso di recesso convenzionale, la liquidazione del socio può avvenire mediante utilizzazione di riserve o riduzione del capitale (rispettando la procedura di cui all’art. 2306 c.c.); la quota del socio uscente si accresce proporzionalmente agli altri soci; nel caso in cui si riduca il capitale sociale, l’opposizione dei creditori determina l’inefficacia del recesso convenzionale (36).

    19. Recesso consensuale nella società semplice

    In caso di recesso convenzionale, la liquidazione del socio può avvenire mediante utilizzazione di riserve o riduzione del capitale sociale (non applicandosi alla società semplice la procedura di cui all’art. 2306 c.c.); in tal caso, la quota del socio uscente si accresce proporzionalmente agli altri soci (pertanto, anche nel caso in cui si riduca il capitale sociale, il recesso è immediatamente efficace) (37).

    20. Recesso parziale

    Parrebbe essere legittima (anche se si tratta di un orientamento non pacifico) (38) la clausola che consenta il recesso parziale dalla società di persone (39).

    21. Revoca della dichiarazione di recesso

    La dichiarazione di recesso può essere revocata (con il consenso degli altri soci) (40) fintanto che la quota del socio receduto non sia stata liquidata (41).

    22. Riduzione del capitale sociale per liquidare il socio receduto

    Se la liquidazione del socio receduto da parte della società è effettuata con risorse finanziarie apportate dai soci mediante un aumento di capitale sociale strumentale a detta liquidazione, la riduzione del capitale conseguente alla liquidazione del socio uscente dovrebbe essere sottratta al diritto di opposizione dei creditori sociali di cui all’art. 2306 c.c. poiché si tratta di una unitaria operazione (aumento del capitale e contestuale sua riduzione) che non comporta variazione del patrimonio sociale (42).

    23. Rinunzia al termine di preavviso

    Con il consenso dei soci rimasti e del recedente è rinunciabile il termine pattizio previsto per il preavviso in caso di recesso (43); è invece controverso se gli altri soci (senza il consenso del recedente) possano decidere di dar seguito immediatamente alla liquidazione e alle operazioni conseguenti senza attendere il termine previsto dalla legge (44).

    B.2.5 - Morte del socio

    1. Clausola di continuazione: obbligatoria per gli eredi e facoltativa per i soci

    2. Clausole statutarie di continuazione e di consolidazione

    3. Comunione de residuo

    4. Diritto degli eredi alla liquidazione della quota del socio defunto

    5. Limiti alla trasmissibilità della partecipazione dell’accomandante

    6. Liquidazione della quota: criteri

    7. Liquidazione della quota in natura

    8. Liquidazione della quota in via convenzionale

    9. Liquidazione della quota: modalità

    10. Morte del socio: continuazione con alcuni eredi e liquidazione degli altri

    11. Morte del socio: continuazione con eredi e decadenza dal beneficio d’inventario

    12. Nudo proprietario

    13. Pubblicità nel Registro delle Imprese

    14. Riduzione del capitale sociale

    15. Scioglimento della società

    16. Società di due soci

    17. Unico socio di società in liquidazione

    18. Unico socio superstite e nomina del liquidatore

    19. Usufrutto sulla quota del socio defunto

    20. Valore della quota di società semplice in caso di successione o donazione

    1. Clausola di continuazione: obbligatoria per gli eredi e facoltativa per i soci

    È legittima la clausola di continuazione che imponga agli eredi del socio defunto l’obbligo di proseguire l’attività sociale con i soci superstiti, attribuendo tuttavia a questi ultimi la facoltà di continuare o meno l’attività con gli eredi del socio defunto (1).

    2. Clausole statutarie di continuazione e di consolidazione

    L’art. 2284 c.c. consente che il contratto sociale preveda un regime convenzionale per il caso di morte di uno dei soci. Sono pertanto legittime la clausola di “continuazione facoltativa” (che attribuiscono agli eredi il diritto potestativo, a prescindere cioè da ogni consenso dei soci superstiti, di continuare il rapporto sociale) e le clausole di “consolidazione” o “consolidamento” (che implicano un proporzionale accrescimento delle quote dei soci superstiti); è invece controversa la legittimità delle clausole di “continuazione obbligatoria” e di “continuazione automatica” (2) (benché la giurisprudenza le abbia in taluni casi ritenute valide, sul presupposto che non sia trasmesso automaticamente con esse anche il potere amministrativo già spettante al socio defunto) (3).

    3. Comunione de residuo

    Se la morte del (o la separazione dal) coniuge del socio di società di persone determina, ai sensi dell’art. 178 c.c., una situazione di comunione de residuo, in capo al socio sorge l’obbligo di liquidare agli eredi (o al coniuge separato) una somma pari alla metà del valore netto della quota di partecipazione (4); deve escludersi, quindi, che possa operare la consolidazione prevista nel contratto sociale, in quanto la morte del coniuge del socio (che socio non è), non dovrebbe assumere rilievo nei confronti degli altri soci (5).

    4. Diritto degli eredi alla liquidazione della quota del socio defunto

    Gli eredi del socio (nel caso di s.a.s., gli eredi del socio accomandatario) (6) defunto non divengono soci ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa (7), salvo che subentrino in società per accordo con gli altri soci, derivando, in tal caso, la qualifica di socio dal contenuto di tale accordo e non dallo status di eredi del socio defunto (8).

    5. Limiti alla trasmissibilità della partecipazione dell’accomandante

    La clausola dei patti sociali della s.a.s. che riproduce pedissequamente l’art. 2284 c.c., senza distinguere fra successione dell’accomandatario e dell’accomandante, è sufficiente a stabilire l’intrasmissibilità della partecipazione del socio accomandante (9).

    6. Liquidazione della quota: criteri

    La liquidazione della partecipazione del socio deceduto (che costituisce un debito della società) (10) deve avvenire sulla base di una situazione patrimoniale straordinaria, aggiornata alla data dello scioglimento del rapporto sociale (ossia alla data della morte), tenendo conto dell’effettiva consistenza economica del patrimonio sociale, ivi compreso l’avviamento (11), e considerando altresì le operazioni in corso (12).

    7. Liquidazione della quota in natura

    Nelle società di persone è legittimo che i soci superstiti e gli eredi del socio defunto convengano che la liquidazione venga effettuata in natura, mediante il trasferimento a favore degli eredi del socio defunto di beni appartenenti alla società (13).

    8. Liquidazione della quota in via convenzionale

    Nelle società di persone è legittimo che i soci superstiti e gli eredi del socio defunto convengano che la liquidazione venga effettuata per un importo differente rispetto a quello risultante dalla situazione patrimoniale (14).

    9. Liquidazione della quota: modalità

    Nelle società di persone si ritiene legittima la clausola secondo la quale, nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, la determinazione del valore della quota da liquidare agli eredi del socio defunto, sia effettuata in base alle risultanze di un bilancio straordinario da erigersi al momento in cui tali evenienze si verifichino anziché sulla base della situazione patrimoniale della società come prescritto dall’art. 2289 c.c. (15): è lecito anche che la determinazione di detto valore sia rimessa al giudizio di un terzo arbitratore (16).

    10. Morte del socio: continuazione con alcuni eredi e liquidazione degli altri

    In caso di morte di un socio è legittimo che i soci superstiti stipulino, in accordo con gli eredi del socio defunto, un negozio di continuazione in forza del quale il rapporto sociale prosegua tra i soci superstiti e uno solo degli eredi, facendo luogo alla liquidazione degli altri eredi (17).

    11. Morte del socio: continuazione con eredi e decadenza dal beneficio d’inventario

    Qualora i patti sociali prevedano l’intrasmissibilità mortis causa della quota di partecipazione del socio defunto e l’erede del socio defunto, che abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario, intenda accordarsi, con i soci superstiti, per il suo subentro nella quota di partecipazione al capitale sociale appartenuta al de cuius, è necessario che l’erede ottenga l’autorizzazione giudiziale al fine di non incorrere nella decadenza dal beneficio d’inventario di cui all’art. 493 c.c.: il predetto negozio, infatti, implica la rinuncia alla liquidazione prevista dall’art. 2289 c.c., con conseguente potenzialità di lesione degli interessi dei creditori del de cuius (18).

    12. Nudo proprietario

    Deve ritenersi che l’art. 2284 c.c., che disciplina la sorte della partecipazione nell’ipotesi di morte del socio, trovi applicazione soltanto in caso di morte del nudo proprietario della quota di partecipazione e non, invece, in caso di morte dell’usufruttuario (il quale ultimo non è socio o, nel caso di donazione della quota con riserva di usufrutto, non lo è più) (19).

    13. Pubblicità nel Registro delle Imprese

    Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio per effetto della sua morte determina la modifica del contratto sociale e, al pari degli altri fatti modificativi della compagine sociale, deve essere pubblicizzato nel Registro delle Imprese (20).

    14. Riduzione del capitale sociale

    In caso di morte del socio, l’eventuale riduzione del capitale sociale che ne consegue non comporta l’originazione del diritto di opposizione dei creditori di cui all’art. 2306 c.c. (21).

    15. Scioglimento della società

    Gli eredi del socio defunto non acquisiscono la qualità di soci, ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del socio loro dante causa, diritto che sorge e si conserva indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga (22).

    16. Società di due soci

    In caso di morte di un socio di società di persone con due soli soci, lo scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci si verifica alla scadenza del semestre decorrente dal giorno in cui si è verificato il decesso del socio (23).

    17. Unico socio di società in liquidazione

    In caso di società di persone in liquidazione a causa del venir meno della pluralità dei soci, qualora, nelle more della liquidazione, deceda anche l’ultimo socio superstite (il quale rivesta anche la qualifica di liquidatore), pare preferibile ritenere che l’erede non subentri nella titolarità della partecipazione sociale, ma solo nel diritto alla propria quota di liquidazione (24).

    18. Unico socio superstite e nomina del liquidatore

    In caso di morte dell’ultimo socio superstite di una società di persone (sebbene sia stata sostenuta la tesi secondo cui l’erede socio debba adire il Presidente del Tribunale ex art. 2275 c.c., affinché venga nominato il liquidatore della società) (25), pare preferibile ritenere che l’erede socio abbia il potere di nominare direttamente il liquidatore (26).

    19. Usufrutto sulla quota del socio defunto

    Se il socio defunto ha attribuito per testamento l’usufrutto sulla quota di partecipazione al capitale sociale che era di sua titolarità, tale disposizione ha effetto solo se vi sia il subentro dei successori del de cuius nella titolarità di detta quota; se la quota è liquidata, l’usufrutto si imprime sulla somma dovuta dalla società ai successori del de cuius (27).

    20. Valore della quota di società semplice in caso di successione o donazione

    In caso di successione o donazione concernenti una quota di partecipazione in una società semplice, per la valutazione della stessa è applicabile il criterio di cui all’art. 2289, c. 2, c.c., e cioè la valutazione della quota si effettua in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica il decesso o si stipula la donazione (28).

    B.3 - Ragione sociale (1)

    1. Nome del socio accomandante

    2. Nome del socio modificato

    3. Nome di ex soci

    4. Nome di ex soci non autorizzato

    5. Nome di soggetti non soci

    6. Prenome del socio abbreviato

    7. Responsabilità dell’ex socio

    8. S.a.s.

    9. S.n.c.

    10. Soci receduti

    1. Nome del socio accomandante

    Se nella ragione sociale di una s.a.s. sia riportato il nome di un socio accomandante, questi diviene illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali (2), nei confronti dei terzi (3).

    2. Nome del socio modificato

    Non vi è l’obbligo di modificare la ragione sociale se il nome del socio in essa inserito subisca una modificazione (4).

    3. Nome di ex soci

    È legittima (a condizione che gli ex soci prestino il loro consenso) la ragione sociale di società di persone che non riporti il nome dei soci attuali, ma solo quello dei soci usciti dalla società (5).

    4. Nome di ex soci non autorizzato

    La irregolarità conseguente al mantenimento “non autorizzato” (dal socio receduto o dagli eredi del socio defunto) del nome di un soggetto ormai estraneo nella ragione sociale (in spregio, quindi, al disposto del secondo comma dell’art. 2292 c.c.) non comporta che questi (o i suoi eredi) debbano ritenersi vincolati, ma certamente può ingenerare confusione nei terzi, della quale dovranno considerarsi responsabili (sul piano patrimoniale) il socio o i soci rimasti che non provvedono alla modifica (6).

    5. Nome di soggetti non soci

    È legittima la ragione sociale che contenga anche il nome di soggetti non soci, purché ciò non sia causa di pregiudizio, commerciale o morale, per il soggetto il cui nome è utilizzato (7).

    6. Prenome del socio abbreviato

    Non è legittima la ragione sociale nella quale il prenome del socio sia riportato in forma abbreviata (8).

    7. Responsabilità dell’ex socio

    Dalla conservazione del nome dell’ex socio nella ragione sociale, in base al disposto del secondo comma dell’art. 2292 c.c., non deriva il permanere della responsabilità illimitata sua o dei suoi eredi, se della cessazione della qualità di socio sia stata fatta la prescritta pubblicità (9).

    8. S.a.s.

    È illegittima la ragione sociale di una società in accomandita semplice che non contenga l’indicazione completa del nome e del cognome di almeno un socio accomandatario (10).

    9. S.n.c.

    È illegittima la ragione sociale di una società in nome collettivo che non contenga l’indicazione completa del nome e del cognome di almeno uno dei soci (11).

    10. Soci receduti

    È legittima la ragione sociale di società di persone che non riporti il nome dei soci attuali, ma solo quello dei soci receduti (12).

    B.4 - Sede sociale (e trasferimento della sede) (1)

    1. Indicazione della sede nell’atto costitutivo

    2. Modifica statutaria nel caso di cambiamento di indirizzo della sede

    3. Società costituite ante riforma

    4. Trasferimento della sede dall’estero in Italia

    5. Trasferimento della sede nello stesso Comune

    1. Indicazione della sede nell’atto costitutivo

    Anche alle società di persone si applica la norma dell’art. 111-ter disp. att. c.c., e pertanto l’indicazione della via e del civico della sede sociale non deve essere inserita nell’atto costitutivo, ma solo comunicata al Registro Imprese in sede di deposito dell’atto costitutivo (2).

    2. Modifica statutaria nel caso di cambiamento di indirizzo della sede

    Nelle società di persone è legittima la clausola che attribuisca valore di modifica statutaria alla variazione dell’indirizzo nell’ambito del medesimo Comune (3).

    3. Società costituite ante riforma

    Le società di persone costituite anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 6/2003 possono assoggettare la variazione dell’indirizzo nell’ambito del medesimo Comune alla procedura ex art. 111-ter disp. att. c.c. previa modifica dello statuto o dei patti sociali (4).

    4. Trasferimento della sede dall’estero in Italia

    Nel caso di trasferimento di sede (dall’estero in Italia) di società di persone, il notaio ne deve rifiutare il deposito ove ritenga che sussistano elementi di illegittimità nella decisione (5).

    5. Trasferimento della sede nello stesso Comune

    Per l’iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento di sede nell’ambito del medesimo Comune (relativamente a società di persone che non abbiano l’indirizzo della sede indicato nei patti sociali) occorre presentare solo la relativa comunicazione (compilando il modello S2 sottoscritto da un amministratore) senza accludere alcuna deliberazione (6).

    B.5 - Capitale sociale

    B.5.1 - Capitale sociale (in generale e miscellanea)

    1. Attestazione del versamento del capitale sociale

    2. Azzeramento

    3. Capitale sociale: nozione

    4. Perdite

    5. Riduzione del capitale a seguito di liquidazione della quota di un socio

    6. Riduzione volontaria

    7. Riduzione volontaria e trasformazione

    8. Situazione patrimoniale per la riduzione del capitale in caso di perdite

    9. Socio d’opera

    1. Attestazione del versamento del capitale sociale

    Nelle società di persone, l’attestazione del versamento totale o parziale del capitale sociale non è richiesta né in sede di costituzione, né in sede di aumento del capitale sociale a titolo oneroso (1).

    2. Azzeramento

    Nelle società di persone, differentemente dalle società di capitali, tra le cause di scioglimento non si annovera l’azzeramento del capitale (2).

    3. Capitale sociale: nozione

    Nelle società di persone, il capitale è una grandezza pecuniaria pari alla sommatoria dei valori (espressi nella medesima moneta legale) dei beni conferiti, a meno che una parte di tali valori venga considerata quale sovrapprezzo (3).

    4. Perdite

    Nelle società di persone, in caso di perdite non è obbligatorio procedere alla riduzione del capitale sociale (4).

    5. Riduzione del capitale a seguito di liquidazione della quota di un socio

    È controverso se nel procedimento di riduzione del capitale sociale conseguente alla liquidazione della partecipazione del socio receduto, escluso o defunto si debba rispettare la disciplina di cui all’art. 2306 c.c., e cioè il decorso del termine trimestrale per l’eventuale opposizione dei creditori (5).

    6. Riduzione volontaria

    Una società in nome collettivo può decidere di ridurre volontariamente il proprio capitale mediante imputazione ad apposita riserva (cosiddetta riduzione volontaria mediante riservizzazione). Dal punto di vista sostanziale, infatti, le somme, una volta sottratte al capitale sociale, potranno essere liberamente distribuite tra i soci come utili (occorre pertanto rispettare la disciplina di cui all’art. 2306 c.c. e cioè il decorso del termine trimestrale per l’eventuale opposizione dei creditori) (6).

    7. Riduzione volontaria e trasformazione

    Una società di persone può ridurre il capitale anche in sede di trasformazione in società di capitali, purché il capitale sociale stabilito a seguito della sua riduzione risulti dalla perizia e non sia inferiore al minimo legale stabilito per il tipo sociale adottato (7).

    8. Situazione patrimoniale per la riduzione del capitale in caso di perdite

    Anche se non richiesto dalla legge, qualora si intende deliberare una riduzione del capitale sociale di una società di persone per perdite, non appare possibile prescindere dalla redazione di una situazione patrimoniale (8).

    9. Socio d’opera

    L’apporto del socio d’opera può anche non essere capitalizzato, essendo sufficiente che siano determinati il contenuto delle prestazioni che costui si sia obbligato a compiere e la misura di partecipazione agli utili e alle perdite attribuitagli; anche nel caso in cui al socio d’opera non sia attribuita una partecipazione al capitale sociale, resta ferma la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (9).

    B.5.2 - Conferimenti

    1. Apporto del socio d’opera

    2. Azienda

    3. Azienda conferita sotto termine iniziale

    4. Conferimento sotto termine o condizione

    5. Effettività del conferimento

    6. Imputazione di parte del valore del conferimento a capitale

    7. Risorse conferibili

    8. Socio accomandante d’opera

    9. Usufrutto

    1. Apporto del socio d’opera

    L’apporto del socio d’opera può anche non essere capitalizzato, essendo sufficiente che siano determinati il contenuto delle prestazioni che costui si sia obbligato a compiere e la misura di partecipazione agli utili e alle perdite attribuitagli; anche nel caso in cui al socio d’opera non sia attribuita una partecipazione al capitale sociale, resta ferma la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (1).

    2. Azienda

    L’azienda può essere oggetto di un conferimento in società: per effetto del conferimento, la società subentra nei contratti stipulati per l’azienda che non abbiano carattere “personale” (art. 2558 c.c.) e acquista i crediti relativi all’azienda ceduta (art. 2559 c.c.) (2); ma, al contempo, la società conferitaria diviene responsabile dei debiti aziendali anteriori al trasferimento che risultino dai libri contabili obbligatori (art. 2560 c.c.) (3).

    3. Azienda conferita sotto termine iniziale

    È legittimo apporre un termine iniziale coincidente con l’inizio di un mese solare al conferimento di un’azienda in una società di persone (4).

    4. Conferimento sotto termine o condizione

    Negli atti di conferimento in una società di persone, è legittima l’apposizione di termini o condizioni (5).

    5. Effettività del conferimento

    Le regole che sovrintendono alla integrità del capitale sociale e alla effettività dei conferimenti dettate in tema di società di capitali non sono applicabili alle società personali (6), essendo sufficiente che siano rispettate le forme prescritte per il trasferimento del bene conferito (7).

    6. Imputazione di parte del valore del conferimento a capitale

    È legittimo imputare a capitale solo una parte del valore dei beni conferiti (8).

    7. Risorse conferibili

    Nelle società di persone vi è un’ampia libertà di scelta delle risorse conferibili (9).

    8. Socio accomandante d’opera

    È legittima la previsione secondo cui il socio accomandante sia socio d’opera della società (10).

    9. Usufrutto

    È legittimo il conferimento di un diritto di usufrutto in sede di costituzione o di aumento del capitale sociale di una società di persone (11).

    B.5.3 - Riduzione del capitale sociale

    1. Rimborso solo ad alcuno dei soci

    1. Rimborso solo ad alcuno dei soci

    È legittimo che i soci pattuiscano una riduzione di capitale sociale rimborsando non tutti i soci ma solamente alcuno di essi (1).

    B.6 - Quota di partecipazione al capitale sociale

    B.6.1 - Cessione della quota

    1. Cessione di quota dell’accomandatario a soggetto che diviene accomandante

    2. Cessione di quota qualificabile come cessione d’azienda

    3. Cessione parziale della quota

    4. Clausola di prelazione

    5. Clausola di prelazione in favore di un soggetto terzo

    6. Codice fiscale del soggetto acquirente di quota di società di persone

    7. Comunione legale dei beni

    8. Deroghe alla disciplina sul trasferimento della quota del socio accomandante

    9. Donazione di quota con riserva di usufrutto successivo

    10. Efficacia della cessione tra i contraenti e verso i terzi

    11. Forma della cessione

    12. Forma della cessione: mancanza dell’atto scritto

    13. Libera cedibilità senza il consenso unanime dei soci

    14. Quota di società di persone trasferita in conseguenza di cessione d’azienda

    15. Responsabilità per le obbligazioni pregresse

    16. Ricostituzione della pluralità dei soci

    17. Riduzione del capitale sociale

    18. Valore della quota in caso di successione o donazione

    1. Cessione di quota dell’accomandatario a soggetto che diviene accomandante

    È legittima la cessione della quota di partecipazione al capitale sociale da parte di un socio accomandatario a favore di un soggetto che, una volta avuta la cessione, intenda rivestire la qualifica di socio accomandante (1).

    2. Cessione di quota qualificabile come cessione d’azienda

    Sebbene la cessione di una quota di partecipazione al capitale sociale abbia come oggetto immediato la partecipazione medesima, e solo come oggetto mediato la consistenza patrimoniale della società (conseguendone che i vizi della cosa venduta debbano essere valutati con riguardo alla quota sociale e non all’azienda “sottostante”), qualora invece nelle intenzioni dei contraenti la cessione di quota sia ritenuta una modalità attraverso la quale si intende realizzare la cessione dell’azienda, allora anche i vizi attinenti quest’ultima risultano rilevanti (2).

    3. Cessione parziale della quota

    È legittima la cessione parziale di una quota di partecipazione al capitale sociale di una società semplice (3).

    4. Clausola di prelazione

    Anche nelle società personali la clausola di prelazione statutaria ha un’efficacia reale (4).

    5. Clausola di prelazione in favore di un soggetto terzo

    È legittima l’introduzione, nello statuto della società di persone di una clausola recante l’attribuzione del diritto di prelazione a favore di un terzo estraneo alla compagine sociale per il caso del trasferimento di una quota di partecipazione al capitale sociale da parte di un socio (5). Non occorre il consenso del terzo beneficiato dalla clausola in questione, né per introdurla, né per rimuoverla (6).

    6. Codice fiscale del soggetto acquirente di quota di società di persone

    Non occorre l’attribuzione del codice fiscale per la pubblicità nel Registro Imprese relativo all’acquisto di quota di partecipazione al capitale sociale di società di persone da parte di persona fisica non residente in Italia e di soggetto diverso dalla persona fisica di nazionalità non italiana (7).

    7. Comunione legale dei beni

    Le quote di s.n.c. non sono suscettibili di essere assoggettate al regime di comunione legale immediata dei beni; esse sono assoggettabili invece alla comunione cosiddetta comunione de residuo di cui all’art. 178 c.c. (8).

    8. Deroghe alla disciplina sul trasferimento della quota del socio accomandante

    Sono legittime le clausole dei patti sociali che derogano alla disciplina legale del trasferimento della quota del socio accomandante (di cui all’art. 2322 c.c.), e ciò sia limitando la cedibilità della partecipazione del socio accomandante (ad esempio, qualificando la vicenda circolatoria della quota del socio accomandante come modifica del contratto sociale e, pertanto, richiedendo il consenso unanime dei soci), sia introducendo la libera trasferibilità della quota del socio accomandante (9).

    9. Donazione di quota con riserva di usufrutto successivo

    È legittima la donazione di una quota di partecipazione in società di persone con riserva di usufrutto in capo al donante e, successivamente, a un altro soggetto (10).

    10. Efficacia della cessione tra i contraenti e verso i terzi

    La cessione della quota di partecipazione al capitale sociale di una società di persone comporta la modificazione soggettiva del contratto sociale; tale atto ha immediata efficacia tra le parti contraenti anche prima che tutti gli altri soci vi abbiano consentito, con ciò modificando i patti sociali (11); in mancanza del consenso di tutti gli altri soci, la cessione non è iscrivibile nel Registro delle Imprese né è opponibile agli altri soci, alla società (12) e ai terzi (salvo, con riguardo a questi ultimi, che se ne provi l’effettiva conoscenza da parte loro) (13); nel Registro delle Imprese potrà essere iscritta solo la consequenziale modifica statutaria che sia adottata dai soci all’unanimità, ai sensi dell’art. 2252 c.c. (14).

    11. Forma della cessione

    È possibile che, in caso di cessione di quota di società di persone, il consenso di ciascun socio sia contenuto in disposizioni negoziali autonome e distinte, contenute o in un unico documento con sottoscrizioni autenticate in diversi momenti, o in documenti distinti, purché, per ciascuno di essi, sussista la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (15).

    12. Forma della cessione: mancanza dell’atto scritto

    La cessione della quota di una società di persone ha immediata efficacia tra le parti ancorché sia stata stipulata in forma orale (16), a nulla rilevando che la società sia proprietaria di beni immobili; tuttavia, in mancanza della forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico, la modifica dei patti sociali che ne deriva non è iscrivibile nel Registro delle Imprese (e quindi non è opponibile agli altri soci, alla società e ai terzi) (17).

    13. Libera cedibilità senza il consenso unanime dei soci

    È legittima la clausola dei patti sociali che consenta la cessione di quote di società di persone senza il consenso di tutti i soci (18), sia per atto tra vivi che per successione mortis causa (19); in tale ipotesi la cessione ha forma libera, ma è comunque indispensabile l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata ai fini dell’iscrizione della cessione della quota di partecipazione nel Registro delle Imprese (20).

    14. Quota di società di persone trasferita in conseguenza di cessione d’azienda

    Grava sul notaio l’obbligo di comunicare al Registro Imprese, nel termine di 30 giorni, il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale di società di persone conseguente a un contratto avente a oggetto la cessione di un’azienda nel cui ambito siano ricomprese dette quote (occorre poi procedere, contestualmente o successivamente, ad apportare le occorrenti modifiche ai patti sociali) (21).

    15. Responsabilità per le obbligazioni pregresse

    La responsabilità per le obbligazioni pregresse rispetto alla data della cessione della quota di partecipazione si ripartisce tra il cedente e il cessionario in base al contenuto degli accordi contrattuali da loro raggiunti (22); nei rapporti esterni, invece, il cedente resta obbligato nei confronti dei terzi (creditori della società) per le obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione della partecipazione sia stata iscritta al Registro delle Imprese oppure, se anteriore, fino alla data in cui costoro ne siano venuti a conoscenza (23).

    16. Ricostituzione della pluralità dei soci

    È legittima, anche dopo il decorso del sesto mese posteriore al venir meno della pluralità dei soci, la cessione di quota, da parte dell’unico socio, per effetto della quale si ricostituisca la pluralità dei soci; tale cessione provoca una implicita revoca dello stato di liquidazione causato dal venir meno della pluralità dei soci (24).

    17. Riduzione del capitale sociale

    È legittima la cessione della quota di partecipazione eseguita nelle more del termine di tre mesi per l’esecuzione della deliberata riduzione del capitale sociale (25).

    18. Valore della quota in caso di successione o donazione

    In caso di successione o donazione delle partecipazioni in una società semplice, per la valutazione delle stesse sia applicabile il criterio di cui all’art. 2289, co. 2, c.c., e cioè la valutazione della quota si effettua in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica il decesso o si stipula la donazione (26).

    B.6.2 - Pegno, sequestro e pignoramento della quota

    1. Consenso del creditore pignoratizio per gli atti del socio accomandatario

    2. Costituzione

    3. Diritto agli utili

    4. Diritto alla quota di liquidazione

    5. Diritto di recesso

    6. Divieto di concorrenza

    7. Fallimento della società

    8. Forma e pubblicità

    9. Obbligo di conferimento

    10. Sequestro e pignoramento

    1. Consenso del creditore pignoratizio per gli atti del socio accomandatario

    È legittima la clausola dello statuto di una s.a.s. che subordini il compimento di alcuni atti da parte del socio accomandatario a una autorizzazione del creditore pignoratizio (il quale abbia pegno su una quota di partecipazione al capitale sociale della s.a.s. stessa) (1).

    2. Costituzione

    La costituzione di un pegno sulla quota di partecipazione al capitale sociale di società di persone è disciplinata dalle stesse norme che disciplinano il trasferimento della quota stessa (2); pertanto, di regola, occorre il consenso di tutti i soci (3).

    3. Diritto agli utili

    In caso di pegno su quota di società di persone, il diritto agli utili sociali spetta, di regola, al creditore pignoratizio (4).

    4. Diritto alla quota di liquidazione

    In caso di pegno su quota di società di persone, il diritto alla quota di liquidazione spetta congiuntamente al socio e al creditore pignoratizio (5).

    5. Diritto di recesso

    In caso di pegno su quota di società di persone, il diritto di recesso spetta al socio (6).

    6. Divieto di concorrenza

    In caso di pegno su quota di società di persone, al creditore pignoratizio non si applica il divieto di concorrenza (7).

    7. Fallimento della società

    In caso di pegno su quota di società di persone, al creditore pignoratizio non si applica la disciplina del fallimento, che è invece applicabile al socio la cui quota è gravata dal pegno (8).

    8. Forma e pubblicità

    In caso di costituzione di pegno su quota di società di persone, il relativo atto, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, deve essere depositato presso il Registro delle Imprese (9).

    9. Obbligo di conferimento

    In caso di pegno su quota di società di persone, l’obbligo di conferimento (anche in sede di aumento del capitale sociale) sussiste in capo al socio (10).

    10. Sequestro e pignoramento

    Se nei patti sociali sia contenuta una clausola che permette la libera trasferibilità delle partecipazioni al capitale sociale (col solo consenso del cedente e del cessionario) è legittima la sottoposizione della quota di partecipazione a sequestro e pignoramento (nonché alla conseguente esecuzione forzata) (laddove, di regola, la quota sarebbe invece impignorabile), e ciò pure nell’ipotesi in cui sia presente nei patti sociali una clausola di prelazione (11).

    B.6.3 - Usufrutto della quota

    1. Applicabilità dell’art. 2352 c.c. (sull’usufrutto di azioni)

    2. Costituzione del diritto di usufrutto: unanimità necessaria

    3. Distribuzione di utili e riserve

    4. Liquidazione di una quota gravata da usufrutto

    5. Morte dell’usufruttuario

    6. Morte del socio che attribuisce con testamento l’usufrutto sulla sua quota

    7. Parte di quota

    8. Quota di società di persone

    9. Quota di società in accomandita semplice

    10. Recesso

    11. Rinuncia al diritto di usufrutto

    12. Riserva di usufrutto successivo

    13. Unico socio nudo proprietario

    14. Usufrutto successivo

    15. Usufruttuario amministratore di società di persone

    16. Usufruttuario non qualificabile come socio

    1. Applicabilità dell’art. 2352 c.c. (sull’usufrutto di azioni)

    È dubbio se, in caso di usufrutto su quota di partecipazione, l’art. 2352 c.c., dettato per la s.p.a., possa essere applicato analogicamente alle società di persone, ferma restando la possibilità che le parti del contratto sociale decidano di regolamentare in via pattizia la disciplina dei diritti spettanti all’usufruttuario e al nudo proprietario, rinviando espressamente alle disposizioni contenute nella norma predetta (1).

    2. Costituzione del diritto di usufrutto: unanimità necessaria

    Per la costituzione del diritto di usufrutto sulla quota di una società di persone occorre il consenso unanime dei soci (2).

    3. Distribuzione di utili e riserve

    All’usufruttuario della quota di partecipazione al capitale sociale spetta di percepire gli utili che la società decida di distribuire (3); se siano distribuite le riserve (indifferentemente formate con accantonamento di utili o con apporti di capitale) o siano distribuite riserve in natura, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso fra loro (ai sensi dell’art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l’usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l’usufrutto (4).

    4. Liquidazione di una quota gravata da usufrutto

    In ogni caso in cui si debba liquidare una quota di partecipazione al capitale sociale gravata da usufrutto (ad esempio: per recesso, esclusione o scioglimento della società), trova applicazione l’art. 1000 c.c., che dispone il “trasferimento” del diritto di usufrutto sul capitale riscosso; quando, invece, la liquidazione avviene in natura, l’intestazione dei beni assegnati deve essere coerente con l’intestazione della quota di partecipazione al capitale sociale (e, quindi, il bene assegnato deve essere intestato per la nuda proprietà al socio e per l’usufrutto al soggetto che era usufruttuario della quota di partecipazione al capitale sociale) (5).

    5. Morte dell’usufruttuario

    Deve ritenersi che l’art. 2284 c.c., che disciplina la sorte della partecipazione nell’ipotesi di morte del socio, trovi applicazione soltanto in caso di morte del nudo proprietario della quota di partecipazione e non, invece, in caso di morte dell’usufruttuario (il quale ultimo non è socio o, nel caso di donazione della quota con riserva di usufrutto, non lo è più) (6).

    6. Morte del socio che attribuisce con testamento l’usufrutto sulla sua quota

    Se il socio defunto ha attribuito, per testamento, l’usufrutto sulla quota di partecipazione al capitale sociale che era di sua titolarità, tale disposizione ha effetto solo se vi sia il subentro dei successori del de cuius nella titolarità di detta quota; se la quota sia invece liquidata, l’usufrutto si imprime sulla somma dovuta dalla società ai successori del de cuius (7).

    7. Parte di quota

    È ammissibile la costituzione dell’usufrutto su parte di quota di società di persone (8).

    8. Quota di società di persone

    È legittima la costituzione di un diritto di usufrutto su una quota di società di persone (9).

    9. Quota di società in accomandita semplice

    È legittima la costituzione di un diritto di usufrutto sulla quota del socio accomandante e sulla quota del socio accomandatario (10); la qualità di socio spetta al nudo proprietario (11).

    10. Recesso

    Nel caso di quota di partecipazione al capitale sociale gravata da usufrutto, l’esercizio del diritto di recesso compete al socio nudo proprietario; l’usufrutto si imprime su quanto (denaro o beni in natura) viene liquidato per effetto del recesso (12).

    11. Rinuncia al diritto di usufrutto

    Diversamente da quanto avviene in sede di costituzione del diritto di usufrutto (si tratta infatti di una modificazione del contratto sociale, la quale perciò richiede il consenso di tutti i soci), per la rinuncia al diritto di usufrutto da parte del suo titolare, non è invece richiesto il consenso di tutti i soci (13).

    12. Riserva di usufrutto successivo

    È legittima la donazione di una quota di partecipazione in società di persone con riserva di usufrutto in capo al donante e, successivamente, a un altro soggetto (14).

    13. Unico socio nudo proprietario

    Non è possibile costituire una società di persone tra una pluralità di soggetti, dei quali uno sia il nudo proprietario della partecipazione e gli altri ne siano gli usufruttuari, e cioè perché in tal caso difetterebbe il requisito della pluralità dei soci (15).

    14. Usufrutto successivo

    La donazione con riserva di usufrutto a favore del donante, e dopo di lui a favore di altra persona determinata, o anche di più persone purché non successivamente (art. 796 c.c.), può avere a oggetto anche partecipazioni in società. È legittimo prevedere che l’usufrutto successivo abbia contenuto o estensione diversi rispetto al diritto spettante al primo usufruttuario (16).

    15. Usufruttuario amministratore di società di persone

    La qualità di usufruttuario non attribuisce di per sé il potere di amministrare la società di persone. L’amministrazione della società di persone (aderendo alla controversa opinione secondo cui un usufruttario, quale non socio, possa essere nominato amministratore della società per effetto di una decisione in tal senso dei soci) non può comunque essere affidata esclusivamente a uno o più usufruttuari delle quote di partecipazione al capitale sociale (17).

    16. Usufruttuario non qualificabile come socio

    L’usufruttuario di quota di società di persone, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio (18); non è concepibile una società di persone (in quanto sarebbe una società unipersonale) avente un unico socio nudo proprietario gravato del diritto di usufrutto a favore di un altro soggetto (19).

    B.7 - Amministrazione

    1. Amministratore estraneo nella s.a.s.

    2. Amministratore estraneo nella s.n.c.

    3. Amministratore estraneo nella società semplice

    4. Amministrazione affidata a una società

    5. Amministrazione congiuntiva

    6. Previsione del metodo assembleare

    7. Procura ad amministrare rilasciata da un socio accomandatario a un terzo

    8. Revoca degli amministratori per giusta causa: arbitrabilità

    9. Revoca dell’amministratore nominato con atto separato

    10. Revoca dell’amministratore nominato nel contratto sociale

    11. Straordinaria amministrazione: nozione

    12. Usufruttuario amministratore di società di persone

    1. Amministratore estraneo nella s.a.s.

    Nelle società in accomandita semplice non è ammessa la figura dell’amministratore non socio (1).

    2. Amministratore estraneo nella s.n.c.

    Nelle società in nome collettivo è controverso (2) se l’amministrazione possa essere affidata a un soggetto non socio (3), benché la giurisprudenza formuli una opinione negativa sul punto (4) (e pure con riguardo alla possibilità di nominare amministratore il titolare del diritto di usufrutto sulla quota) (5).

    3. Amministratore estraneo nella società semplice

    Nella società semplice, è controverso (6) se sia ammissibile (comunque, a condizione che non siano stati stipulati patti limitativi della responsabilità dei soci) (7), o meno (8), la nomina di un amministratore non socio.

    4. Amministrazione affidata a una società

    L’amministrazione di una società di persone può essere affidata a una società che ne sia socia (9); pertanto, è legittima l’assunzione della qualità di amministratore di società di persone da parte di una società di capitali (10).

    5. Amministrazione congiuntiva

    È legittima la clausola dell’atto costitutivo di una società di persone che preveda per talune categorie di atti che il potere rappresentativo sia esercitato congiuntamente da determinati soci, ferma restando in ogni caso la non opponibilità di tale clausola ai terzi, se non iscritta nel Registro delle imprese o se non si provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (art. 2298 c.c.) (11).

    6. Previsione del metodo assembleare

    È legittimo che i patti sociali di una società di persone prevedano la formazione di un organo assembleare, il quale deliberi all’unanimità o anche a maggioranza; alle decisioni assunte dall’assemblea dei soci di una società di persone deve però applicarsi la disciplina prevista per la validità degli “atti negoziali plurisoggettivi” (di cui agli artt. 1420 e 1446 c.c.) (12).

    7. Procura ad amministrare rilasciata da un socio accomandatario a un terzo

    È illegittimo il conferimento di una procura, da parte del socio accomandatario amministratore a un terzo (ivi compreso il socio accomandante), il cui contenuto sia così ampio da comportare sostanzialmente l’attribuzione di poteri gestori al procuratore (13).

    8. Revoca degli amministratori per giusta causa: arbitrabilità

    Le controversie relative alla revoca dell’amministratore per giusta causa non sono compromettibili in arbitri, e ciò in particolare se la revoca è dovuta a irregolarità nella redazione del bilancio (14).

    9. Revoca dell’amministratore nominato con atto separato

    L’amministratore di società di persone nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato (ai sensi del secondo comma dell’art. 2259 c.c.) e, quindi, trattandosi di mandato conferito anche nell’interesse del mandatario, ai sensi dell’art. 1723, secondo comma, c.c., esso non si estingue per revoca unilaterale da parte del mandante, salvo che non sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca (15).

    10. Revoca dell’amministratore nominato nel contratto sociale

    Nella società in nome collettivo (fermo restando che, in presenza di giusta causa, ciascun socio ha il potere di agire giudizialmente per la revoca del socio-amministratore), si può procedere alla revoca stragiudiziale dell’amministratore nominato nel contratto sociale solo se vi sia una giusta causa di revoca e, altresì, vi sia il consenso unanime dei soci (diversi, evidentemente, dal socio che ricopre la carica di amministratore destinatario della revoca), a meno che una clausola del contratto sociale legittimi una decisione di revoca assunta a maggioranza e/o in assenza di giusta causa (16).

    11. Straordinaria amministrazione: nozione

    È ordinaria amministrazione la gestione “normale” dell’impresa, comprendente gli atti di investimento, acquisto, cessione e finanziamento; sono di straordinaria amministrazione gli atti che modificano la struttura economico-organizzativa dell’impresa (17); è di ordinaria amministrazione l’affidamento di un incarico di consulenza (18).

    12. Usufruttuario amministratore di società di persone

    La qualità di usufruttuario non attribuisce di per sé il potere di amministrare la società di persone. L’amministrazione della società di persone (aderendo alla controversa opinione secondo cui un usufruttario, quale non socio, possa essere nominato amministratore della società per effetto di una decisione in tal senso dei soci) non può comunque essere affidata esclusivamente a uno o più usufruttuari delle quote di partecipazione al capitale sociale (19).

    B.8 - Rendiconto annuale (e utili)

    1. Compromettibilità in arbitri

    2. Deposito preventivo presso la sede sociale non obbligatorio

    3. Diritto agli utili

    4. Diritto alla distribuzione anticipata degli utili

    1. Compromettibilità in arbitri

    Sono compromettibili in arbitri le questioni inerenti il rendiconto annuale nelle società di persone, il quale risponde a esigenze di tutela dei soli soci (1).

    2. Deposito preventivo presso la sede sociale non obbligatorio

    Nelle società di persone è prevista la redazione di un rendiconto annuale, il quale risponde a esigenze di tutela degli interessi individuali dei soli soci, sicché non ne è richiesto il deposito preventivo presso la sede sociale e ogni questione a esso relativa è compromettibile in arbitri (2).

    3. Diritto agli utili

    Il diritto del socio agli utili (realmente conseguiti) (3) nelle società di persone (che è comunque rinunciabile per accordo in tal senso intervenuto tra i soci) (4) si origina con l’approvazione del rendiconto, senza necessità di un atto formale che ne deliberi la distribuzione (5).

    4. Diritto alla distribuzione anticipata degli utili

    I soci possono concordare la distribuzione degli utili anteriormente all’approvazione del rendiconto (6).

    B.9 - Decisioni dei soci - Modifiche dei patti sociali

    1. Aggiornamento dei patti sociali previgenti

    2. Cessione della quota di partecipazione al capitale sociale

    3. Metodo assembleare

    4. Modifica dei patti sociali a maggioranza

    5. Modifica dei patti sociali in mancanza di pluralità di soci

    6. Scioglimento di comunione ereditaria

    1. Aggiornamento dei patti sociali previgenti

    Non è obbligatoria l’adozione di una versione aggiornata dei patti sociali qualora si adottino decisioni che ne importano una modificazione (1).

    2. Cessione della quota di partecipazione al capitale sociale

    La cessione della quota di una società di persone comporta la modificazione soggettiva del contratto sociale (2) e ha efficacia tra le parti ancorché non sia pubblicata nel Registro delle Imprese (3). Il cedente resta però obbligato nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione della partecipazione sia stata iscritta o fino a che i terzi ne siano venuti anteriormente a conoscenza (4).

    3. Metodo assembleare

    È legittimo prevedere nei patti sociali che le decisioni dei soci siano assunte con metodo assembleare (5).

    4. Modifica dei patti sociali a maggioranza

    È legittima la clausola statutaria che consenta la modificabilità a maggioranza del contratto sociale (in tal caso, appare difficile negare al socio “dissenziente” il diritto di recesso, quantomeno nelle ipotesi nelle quali è la stessa legge a riconoscere analogo diritto al socio di società di capitali) (6).

    5. Modifica dei patti sociali in mancanza di pluralità di soci

    Nel corso dei sei mesi che la legge concede all’unico socio superstite per la ricostituzione della pluralità dei soci, sono illegittime le modifiche dei patti sociali che esulino dai rimedi finalizzati a evitare lo scioglimento (7).

    6. Scioglimento di comunione ereditaria

    Lo scioglimento della comunione ereditaria di una quota di partecipazione al capitale sociale di società in nome collettivo effettuata mediante un contratto di divisione costituisce una modifica dei patti sociali e richiede, pertanto, il consenso degli altri soci (8).

    B.10 - Scioglimento e liquidazione

    B.10.1 - Scioglimento e liquidazione (in generale e miscellanea)

    1. Arbitrabilità delle controversie relative allo scioglimento

    2. Effetti dello scioglimento

    3. Modifiche statutarie in mancanza di pluralità di soci

    4. Morte del socio

    5. Morte del socio di società di due soci

    6. Morte del socio unico superstite di società in liquidazione

    7. Nullità del contratto sociale

    8. Ricostituzione della pluralità dei soci mediante cessione di quota

    9. Risoluzione del contratto di società

    1. Arbitrabilità delle controversie relative allo scioglimento

    Le controversie relative allo scioglimento ex lege della società non sono compromettibili in arbitri, avendo a oggetto un diritto indisponibile (1).

    2. Effetti dello scioglimento

    A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, la società continua a esistere, anche se il suo scopo diviene quello della liquidazione del suo patrimonio (2): medio tempore, tutti i rapporti giuridici patrimoniali, attivi e passivi, restano in capo alla società (3). È solamente la cancellazione della società dal Registro delle Imprese che ne determina l’estinzione (4).

    3. Modifiche statutarie in mancanza di pluralità di soci

    Nel corso dei sei mesi che la legge concede all’unico socio superstite per la ricostituzione della pluralità dei soci, sono illegittime le modifiche dei patti sociali che esulino dai rimedi finalizzati a evitare lo scioglimento (5).

    4. Morte del socio

    Gli eredi del socio defunto non acquisiscono la qualità di soci (nel caso di s.a.s., gli eredi del socio accomandatario) (6), ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del socio loro dante causa, diritto che sorge e si conserva indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga (7).

    5. Morte del socio di società di due soci

    In caso di morte di un socio di società di persone con due soli soci, lo scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci si verifica alla scadenza del semestre decorrente dal giorno in cui si è verificato il decesso del socio (8).

    6. Morte del socio unico superstite di società in liquidazione

    In caso di società di persone in liquidazione a causa del venir meno della pluralità dei soci, qualora, nelle more della liquidazione, deceda anche l’ultimo socio superstite (il quale rivesta anche la qualifica di liquidatore), pare preferibile ritenere che l’erede non subentri nella titolarità della partecipazione sociale, ma solo nel diritto alla propria quota di liquidazione (9); conseguentemente (sebbene sia stato sostenuto che l’erede debba in tal caso adire il Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 2275 c.c., affinché nomini il liquidatore della società) (10) pare preferibile ritenere che l’erede abbia il potere di nominare direttamente il liquidatore (11).

    7. Nullità del contratto sociale

    La pronuncia di nullità della società di persone produce lo stesso effetto del verificarsi di una causa di scioglimento (12).

    8. Ricostituzione della pluralità dei soci mediante cessione di quota

    È legittima, anche dopo il decorso del sesto mese posteriore al venir meno della pluralità dei soci, la cessione di quota, da parte dell’unico socio, per effetto della quale si ricostituisca la pluralità dei soci; tale cessione provoca una implicita revoca dello stato di liquidazione causato dal venir meno della pluralità dei soci (13).

    9. Risoluzione del contratto di società

    Non sono applicabili alle società le norme di diritto comune che disciplinano la risoluzione dei contratti; cosicché non è pensabile a una risoluzione del contratto di società (14).

    B.10.2 - Cause di scioglimento

    1. Arbitrabilità

    2. Cause di scioglimento volontarie ed ex lege

    3. Dissidio tra i soci

    4. Effetti della verificazione di una causa di scioglimento

    5. Mancanza di pluralità dei soci: rinuncia al termine di sei mesi

    6. Morte dell’unico socio superstite

    7. Morte del socio di società di due soci

    8. Nullità del contratto sociale

    9. Oggetto conseguito o impossibile

    10. Revoca dell’accomandatario-amministratore

    11. Risoluzione del contratto di società

    1. Arbitrabilità

    Le controversie relative allo scioglimento ex lege della società non sono compromettibili in arbitri, avendo a oggetto un diritto indisponibile (1).

    2. Cause di scioglimento volontarie ed ex lege

    Nelle società di persone, si ha una modificazione dell’originario contratto sociale solo nel caso della volontà di procedere allo scioglimento anticipato, laddove in tutti gli altri casi l’effetto dello scioglimento si concretizza in seguito al verificarsi di un fatto, la cui ricorrenza viene constatata dai soci (2).

    3. Dissidio tra i soci

    La società si scioglie per insorto dissidio tra i soci, nel caso che il conflitto sia tale da comportare l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale (3).

    4. Effetti della verificazione di una causa di scioglimento

    A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, la società continua a esistere, anche se il suo scopo diviene quello della liquidazione del suo patrimonio (4): medio tempore, tutti i rapporti giuridici patrimoniali, attivi e passivi, restano in capo alla società (5). È solamente la cancellazione della società dal Registro delle Imprese che ne determina l’estinzione (6).

    5. Mancanza di pluralità dei soci: rinuncia al termine di sei mesi

    Il termine di sei mesi concesso dall’art. 2272, n. 4, c.c., per la ricostituzione della pluralità dei soci nella società di persone è rinunziabile dal socio superstite (7).

    6. Morte dell’unico socio superstite

    In caso di società di persone in liquidazione a causa del venir meno della pluralità dei soci, qualora, nelle more della liquidazione, deceda anche l’ultimo socio superstite (il quale rivesta anche la qualifica di liquidatore), pare preferibile ritenere che l’erede non subentri nella titolarità della quota di partecipazione al capitale sociale già di titolarità del socio defunto, ma subentri solo nel diritto alla liquidazione della quota del socio defunto (8); conseguentemente (sebbene sia stato sostenuto che l’erede debba in tal caso adire il Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 2275 c.c., affinché nomini il liquidatore della società) (9) pare preferibile ritenere che l’erede abbia il potere di nominare direttamente il liquidatore (10).

    7. Morte del socio di società di due soci

    In caso di morte di un socio di società di persone con due soli soci, lo scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci si verifica alla scadenza del semestre decorrente dal giorno in cui si è verificato il decesso del socio (11).

    8. Nullità del contratto sociale

    La pronuncia di nullità della società di persone produce lo stesso effetto del verificarsi di una causa di scioglimento (12).

    9. Oggetto conseguito o impossibile

    Nelle ipotesi di conseguimento dell’oggetto sociale o di sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, la ricorrenza di tali situazioni deve essere accertata dai soci ai fini della loro pubblicità nel Registro delle Imprese (13).

    10. Revoca dell’accomandatario-amministratore

    È controverso se, nel caso di revoca del socio accomandatario dalle funzioni di amministratore, sia applicabile analogicamente la disciplina dettata dall’art. 2323 c.c. (e, quindi, sia possibile nominare un amministratore provvisorio; e la società si sciolga solo se l’amministratore non sia sostituito nel termine di sei mesi), oppure si verifichi un’immediata causa di scioglimento, per impossibilità di funzionamento della società (14).

    11. Risoluzione del contratto di società

    Non sono applicabili alle società le norme di diritto comune che disciplinano la risoluzione dei contratti; cosicché non è pensabile a una risoluzione del contratto di società (15).

    B.10.3 - Liquidatore

    1. Clausola statutaria che prevede la nomina a maggioranza

    2. Durata in carica

    3. Efficacia della cessazione dalla carica

    4. Nomina a seguito di cancellazione d’ufficio per inattività

    5. Nomina con provvedimento giudiziale

    6. Nomina con provvedimento giudiziale: legittimazione all’istanza

    7. Nomina dell’unico accomandatario superstite

    8. Revoca

    9. Revoca giudiziale

    1. Clausola statutaria che prevede la nomina a maggioranza

    Appare legittima la clausola dei patti sociali che ammette la nomina del liquidatore con il solo consenso della maggioranza dei soci (1).

    2. Durata in carica

    È legittima la nomina del liquidatore per una durata determinata (2).

    3. Efficacia della cessazione dalla carica

    Nel caso di cessazione del liquidatore dalla sua carica, prima che sia terminato il procedimento di liquidazione, tale liquidatore resta in carica fino a quando il nuovo nominato non abbia accettato la sua carica (3).

    4. Nomina a seguito di cancellazione d’ufficio per inattività

    In caso di cancellazione della società disposta d’ufficio dal Conservatore del Registro delle Imprese per inattività della società (art. 3, d.P.R. 247/2004), occorre procedere alla nomina del liquidatore solo se la società sia intestataria di beni immobili (4).

    5. Nomina con provvedimento giudiziale

    Appartengono alla «volontaria giurisdizione» (il provvedimento giudiziale pertanto «non assume carattere decisorio rispetto alle questioni dibattute tra le parti e non è destinato ad acquistare valore di giudicato») «quei procedimenti nei quali il tribunale, non decide su diritti ma emana, su ricorso degli interessati, provvedimenti destinati» a «supplire l’inerzia o lo stallo degli organi sociali», come nel caso di «nomina di liquidatore nelle società di persone» di cui all’art. 2275 c.c. (5).

    6. Nomina con provvedimento giudiziale: legittimazione all’istanza

    Sono legittimati alla presentazione dell’istanza per la nomina del liquidatore giudiziale: ciascuno dei soci e ciascun erede del socio defunto (6).

    7. Nomina dell’unico accomandatario superstite

    Nel caso di scioglimento della società per il venire meno dell’unico accomandatario, il socio accomandante superstite può anche nominare sé stesso quale liquidatore, senza che ciò comporti, proprio in virtù della sua qualità di liquidatore, un’ingerenza nell’attività di amministrazione della società, e quindi che si possa ritenere applicabile l’art. 2320 c.c., con la conseguente assunzione della responsabilità illimitata (7).

    8. Revoca

    I liquidatori sono revocabili in qualsiasi momento, anche in mancanza di una giusta causa di revoca (8).

    9. Revoca giudiziale

    La revoca giudiziale del liquidatore avviene in esito non a un procedimento di volontaria giurisdizione ma a un procedimento di natura contenziosa (9).

    B.10.4 - Procedura di liquidazione

    1. Cancellazione della società: crediti non compresi nel bilancio di liquidazione

    2. Cancellazione della società: efficacia

    3. Cancellazione della società: quote di partecipazione in altra società

    4. Cancellazione della società: rapporti pendenti

    5. Facoltatività della liquidazione

    6. Forma della decisione di scioglimento della società

    7. Forma della rinuncia alla liquidazione

    8. Revoca della decisione di scioglimento della società

    9. Revoca della liquidazione

    10. Revoca della liquidazione e ripianamento delle perdite

    11. Rinuncia alla liquidazione

    1. Cancellazione della società: crediti non compresi nel bilancio di liquidazione

    Una volta che sia eseguita la cancellazione di una società di persone dal Registro Imprese, i crediti incerti o illiquidi non compresi nel bilancio di liquidazione devono ritenersi rinunciati dalla società (1).

    2. Cancellazione della società: efficacia

    La cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina l’effetto estintivo della società, con la conseguenza che fino a tale data la società sussiste non solo formalmente, ma anche sostanzialmente (2).

    3. Cancellazione della società: quote di partecipazione in altra società

    Le quote di partecipazione ad altra società, di titolarità di una società di persone cancellata dal Registro Imprese, devono essere pro-quota intestate ai soci della società cancellata in comunione indivisa; per formalizzare tale intestazione occorre stipulare un apposito atto ricognitivo in forma notarile (3).

    4. Cancellazione della società: rapporti pendenti

    È preferibile ritenere (benché non siano mancati orientamenti in senso contrario) (4) che l’art. 2495, c. 2, c.c. (il quale sancisce che l’estinzione della società resta ferma dopo la cancellazione, anche se emergano delle sopravvenienze) è applicabile anche alle società di persone (5).

    5. Facoltatività della liquidazione

    Nelle società di persone il procedimento di liquidazione è facoltativo (6).

    6. Forma della decisione di scioglimento della società

    La decisione di scioglimento anticipato deve essere sempre adottata in forma notarile (7).

    7. Forma della rinuncia alla liquidazione

    Nelle società di persone, la decisione di non far luogo alla liquidazione della società, e quindi di richiederne la cancellazione dal Registro delle Imprese in conseguenza del verificarsi della causa di scioglimento, rappresenta anche una modificazione del contratto sociale, come tale richiedente la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (8). Se non si svolge la fase di liquidazione, perché non vi è nulla da liquidare, la società di persone può essere cancellata dal Registro delle Imprese solo in presenza di un atto, confezionato (ai sensi dell’articolo 2296 del codice civile) in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, dal quale risultino l’intervenuta causa di scioglimento della società e la volontà dei soci di non far luogo alla nomina dei liquidatori, ma di procedere direttamente alla cancellazione della società, senza passare attraverso il procedimento di liquidazione (9).

    8. Revoca della decisione di scioglimento della società

    È revocabile la decisione di scioglimento volontario della società senza messa in liquidazione, purché detta decisione sia assunta all’unanimità e prima della iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione di scioglimento (essendosi in quest’ultimo caso già verificata l’estinzione della società), salvi gli effetti già prodottisi in capo ai terzi (10).

    9. Revoca della liquidazione

    Lo stato di liquidazione in cui si trovi una società di persone può essere revocato, anche implicitamente, con efficacia immediata mediante una decisione dei soci che rimuova la causa di scioglimento. La decisione di revoca dello stato di liquidazione richiede il consenso unanime dei soci, a meno che lo statuto sociale consenta l’adozione a maggioranza delle decisioni di modifica dei patti sociali (in tal caso, il socio non consenziente ha il diritto di recesso) (11).

    10. Revoca della liquidazione e ripianamento delle perdite

    La revoca dello stato di liquidazione in una società di persone prescinde dall’esistenza del capitale sociale (e, pertanto, nel caso di perdite, prescinde dal ripianamento di dette perdite) (12).

    11. Rinuncia alla liquidazione

    Il procedimento di liquidazione nella società di persone non è posto dalla legge in modo assoluto, costituendone una fase facoltativa nell’interesse dei soci, i quali, rinunziandovi, possono evitarla pervenendo all’estinzione dell’ente, attraverso una divisione concordata ovvero chiedendo al giudice la definizione dei reciproci rapporti di dare e avere, anche secondo le modalità proprie per lo scioglimento della comunione ordinaria (13).

    B.10.5 - Ripartizione dell’attivo

    1. Assegnazione di beni in natura ai soci: natura giuridica

    2. Assegnazione di beni in natura ai soci: negozio a favore di terzi

    3. Criteri di ripartizione dell’attivo: determinazione convenzionale

    4. Criteri di ripartizione dell’attivo: indicazione statutaria

    5. Prosecuzione dell’attività sotto forma di impresa individuale

    1. Assegnazione di beni in natura ai soci: natura giuridica

    Alla luce del disposto dell’art. 2283 c.c., è discussa la natura del negozio di assegnazione di beni in natura ai soci in seguito alla messa in liquidazione della società:

    • secondo una prima tesi, si sostanzierebbe una vera e propria divisione con pura efficacia dichiarativa (1) (sebbene la fattispecie sia da taluno ricostruita come avente anche effetti traslativi) (2);

    • secondo altra tesi, si tratterebbe di un subingresso ope legis del socio nella titolarità del bene assegnatogli (3);

    • secondo altra tesi, ferma la natura divisoria dell’operazione, l’efficacia della stessa sarebbe di natura costitutiva (4);

    • per una quarta tesi, infine, l’assegnazione sostanzierebbe un (tipico) negozio traslativo e il richiamo alle norme della divisione andrebbe inteso come riferito alla sola disciplina applicabile (5).

    2. Assegnazione di beni in natura ai soci: negozio a favore di terzi

    Aderendo alla tesi che ricostruisce l’assegnazione di beni in natura ai soci come un negozio traslativo, è possibile deviarne gli effetti a favore di un terzo (6).

    3. Criteri di ripartizione dell’attivo: determinazione convenzionale

    Nelle società di persone è legittimo che i soci determinino le modalità di ripartizione dell’attivo anche a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, purché il criterio prescelto tenga in considerazione l’interesse dei creditori sociali, oltre all’interesse dei soci, e sia finalizzato a perseguire l’ottenimento del corrispettivo più elevato possibile (7).

    4. Criteri di ripartizione dell’attivo: indicazione statutaria

    Nelle società di persone è legittima, ove sia decisa all’unanimità, la determinazione convenzionale dei criteri di ripartizione dell’attivo di liquidazione in deroga all’art. 2282, co. 1, c.c. (8), adottata prima del verificarsi di una causa di scioglimento (9).

    5. Prosecuzione dell’attività sotto forma di impresa individuale

    La prosecuzione dell’attività sociale sotto forma di impresa individuale da parte dell’unico socio superstite presuppone che, previamente, siano pagati i creditori sociali o siano accantonate le somme necessarie per pagarli (salvo che l’operazione avvenga con il consenso di tutti i creditori); e ciò sia che si svolga, sia che venga omesso, il procedimento di liquidazione della società (10).

    B.11 - Società semplice

    1. Amministratore estraneo

    2. Attività accessorie all’agricoltura

    3. Forma dell’atto costitutivo

    4. Iscrizione della società nel Registro delle Imprese

    5. Iscrizione della società nel Registro delle Imprese: obbligo del notaio

    6. Oggetto sociale (opinione attualmente condivisa)

    7. Oggetto sociale (opinioni espresse in passato)

    8. Ragione sociale

    9. Società di capitali socia di società semplice

    10. Società semplice socia di società di capitali

    11. Trasformazione di altro tipo di società in società semplice

    1. Amministratore estraneo

    Nella società semplice è controverso se sia ammissibile (comunque, a condizione che non siano stati stipulati patti limitativi della responsabilità dei soci) (1), o meno (2), la nomina di un amministratore non socio.

    2. Attività accessorie all’agricoltura

    Nelle società agricole l’attività di fornitura di assistenza alle imprese agricole finalizzata all’ottimizzazione sia delle risorse aziendali, sia del processo produttivo, non è ammessa come attività accessoria (3).

    3. Forma dell’atto costitutivo

    Ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti costitutivi e modificativi di società semplici, l’intervento del notaio è necessario solo in presenza di contratto formato per iscritto (4).

    4. Iscrizione della società nel Registro delle Imprese

    L’iscrizione della società semplice nel Registro delle Imprese è obbligatoria (5). Si tratta di una pubblicità di natura dichiarativa (se la società semplice ha per oggetto l’esercizio dell’agricoltura). Essendo l’iscrizione obbligatoria, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese può avvenire solo in seguito al suo scioglimento (6).

    5. Iscrizione della società nel Registro delle Imprese: obbligo del notaio

    In difetto di un’espressa previsione di legge (e nonostante sussista l’obbligo di procedere all’iscrizione della società nel registro delle imprese) (7), è da escludere che ricada sul notaio l’obbligo di provvedere all’iscrizione delle società semplici nel Registro delle Imprese, obbligo che tuttavia sorge nell’ipotesi in cui l’adempimento dell’iscrizione formi oggetto dell’incarico professionale conferito al notaio (8).

    6. Oggetto sociale (opinione attualmente condivisa)

    È legittima la costituzione di società semplice che abbia quale oggetto sociale: “l’attività di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali”, senz’altro aggiungere; detto oggetto, per quanto astrattamente ampio, non può che essere inteso come limitato a quanto consentito dalla legge alle società semplici, e cioè all’esercizio in comune di un’attività economica non commerciale allo scopo di divederne gli utili (9). Pertanto:

    • deve essere posta come oggetto di una società di natura commerciale la “attività di gestione di beni” (mobili o immobili) se intesa come “attività commerciale”, vale a dire se esercitata in maniera “economica” e con caratteristiche “industriali”, cioè con modalità più o meno complesse che comunque presuppongano l’utilizzo e il coordinamento di uno o più mezzi della produzione (è il caso di una società di autonoleggio o di una società di locazione di appartamenti-vacanze) (10);

    • può essere posta come oggetto sia di una società “commerciale” sia di una società non commerciale (e, quindi, di una società semplice) la “attività di gestione di beni” (mobili o immobili) se intesa come “attività non commerciale”, vale a dire se svolta senza coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali (è il caso di una società proprietaria di una o più unità immobiliari destinate ad essere locate in maniera stabile, senza che siano erogati servizi accessori) (11);

    • la “attività di gestione di beni” (mobili o immobili) integra una comunione di godimento e, quindi, non può essere posta come oggetto sociale di alcun tipo di società, ove sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione produttivo/economico tipico del contratto di società, vincolo negoziale che, ove costituito, esclude l’applicazione della disciplina sulla comunione dettata (e, in particolare, esclude la facoltà per i comproprietari di utilizzare personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota) (12).

    7. Oggetto sociale (opinioni espresse in passato)

    Anteriormente alla formazione dell’opinione sopra riportata come attualmente condivisa, si era formato un panorama oltremodo controverso sul punto della legittimità dell’oggetto della società semplice. Qui di seguito se ne dà un breve resoconto:

    • da un lato, venne reputato illegittimo l’oggetto sociale della società semplice che prevedesse (trattandosi - volta a volta - di attività ritenuta di natura commerciale o di mero godimento) lo svolgimento di un’attività: “di prestazione di garanzie reali e/o personali” (13), “di gestione e godimento d’immobili” (14), di “acquisto, costruzione e gestione di immobili” (15), di “compravendita ed amministrazione di beni immobili” (16), “di acquisto, possesso, godimento e alienazione di beni immobili di proprietà altrui” (17), di “godimento dell’immobile di proprietà” (18), di “acquisto di beni immobili” (19), “di esecuzione di opere di mantenimento o miglioramento nell’edificazione, nella ristrutturazione, nella demolizione e nell’amministrazione dei beni immobili” (20), “di semplice godimento degli utili di prodotti finanziari e dei proventi di immobili propri” (21), “di comunione di godimento di immobili e terreni” (22), “di godimento di uno o più beni in comune” (23), “di mero godimento” (24), “di mero godimento, senza precise indicazioni in merito alla non commercialità dell’attività svolta” (25), “di formazione di un patrimonio di risparmio per la famiglia” (26), “di acquisizione di partecipazioni in società di persone in qualità di socio illimitatamente responsabile” (27), “di insegnamento di lingue straniere mediante l’organizzazione di capitale e lavoro” (28), di attività “meramente conservativa (c.d. ‘contemplativa’)” (29), “di valorizzazione lucrativa di un bene comune che costituisca comunque l’elemento preminente ed essenziale, rispetto al quale l’attività svolta rivesta una funzione servente” (30), “di godimento di beni comuni, di scambio e di investimento” (31), “di acquisto, gestione e vendita di macchine agricole anche per conto terzi” (32), “di esercizio di macchine agricole” (33), “di acquisto del bestiame con la preminente finalità di rivederlo” (configurandosi, in tale ipotesi, non attività di allevamento, ma di pura speculazione) (34), “di gestione di beni mobiliari” (35), “di gestione per conto terzi di beni mobili o immobili” (36), “di esercizio di attività economiche che non siano commerciali ai sensi dell’art. 2195 c.c.” (37), “di consulenza nel campo delle tecnologie abitative in legno” (38), di esercizio delle attività suddette con riferimento ad aziende, anche agricole (39);

    • d’altro lato, venne reputato legittimo l’oggetto sociale della società semplice che prevedesse (come alternativa alla gestione dei beni comuni secondo le regole della comunione ordinaria) un’attività di mero godimento di beni mobili (40) e immobili, per tale intendendosi l’attività finalizzata a procurare, mediante l’amministrazione del patrimonio sociale, utilità ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla mera appartenenza di un diritto (di converso, si riteneva che la società semplice non potesse avere a oggetto lo svolgimento di un’attività, completamente passiva, finalizzata alla mera appartenenza di un diritto, né un’attività di natura commerciale (41)); pertanto, veniva

    reputato legittimo l’oggetto sociale della società semplice che prevedesse lo svolgimento di un’attività di “acquisto, amministrazione, vendita d’immobili” (42), di un’attività “di amministrazione e godimento di beni immobili di proprietà sociale” (43), di un’attività “di valorizzazione lucrativa di un bene comune, quando il bene non costituisca l’elemento preminente ed essenziale (rispetto al quale l’attività svolta rivesta una funzione servente) ma il bene sia funzionale all’attività lucrativa” (44), di un’attività “consistente in una tecnica gestionale finalizzata a ricavare il maggior reddito del bene comune (con l’attività rivolta verso i soci e non verso i terzi)” (45), di un’attività “di gestione di beni mobili o immobili di proprietà sociale” (46), di un’attività “di gestione e amministrazione di beni immobili altrui” (“se con tale espressione ci si intenda riferire ad una attività di semplice sfruttamento del bene, escludendo ogni attività di natura commerciale)” (47), di un’attività “agricola” unitamente a un’attività di “godimento di partecipazioni in società commerciali, industriali, finanziarie ed immobili” (“godimento” inteso come “gestione dei beni posseduti o di proprietà diretta a ricavare un’utilità che corrisponda al loro valore economico”) (48), di un’attività “di acquisto e di regolamentazione dei servizi essenziali all’attività professionale dei soci, ad un prezzo corrispondente al costo dei servizi” (49), di un’attività “agricola” comprendente “l’attività di vendita e commercializzazione dei prodotti della terra” con la previsione di “eventuali attività commerciali e finanziarie, meramente accessorie, esercitabili per il raggiungimento dello scopo sociale” (le quali “non snaturano la principale attività economica dell’impresa, che resta di natura agricola”) (50), di un’attività “agricola” comprendente “anche la realizzazione di servizi quali la manutenzione del verde pubblico o privato o la spalatura della neve” (51), di un’attività economica non commerciale” (con l’onere di “precisare il contenuto non meramente di godimento dell’attività esercitata, nonché l’esclusione del carattere della commercialità”) (52).

    8. Ragione sociale

    È legittima la ragione sociale di una società semplice priva di ogni riferimento ai nomi dei soci (53).

    9. Società di capitali socia di società semplice

    Appare legittimo il conferimento delle quote di una società semplice in una s.r.l., di modo che quest’ultima divenga socia della società semplice (54).

    10. Società semplice socia di società di capitali

    La società semplice può acquisire partecipazioni in società di capitali, purché non ne risulti mutato l’oggetto sociale in una attività commerciale (55).

    11. Trasformazione di altro tipo di società in società semplice

    È illegittima la deliberazione di trasformazione di una società di altro tipo in società semplice se la società risultante dalla trasformazione abbia un oggetto sociale incompatibile con l’attività che, per legge, la società semplice deve svolgere (56).

    B.12 - Società in accomandita semplice

    B.12.1 - Società in accomandita semplice (in generale e miscellanea)

    1. Cessione di quota dell’accomandatario a soggetto che diviene accomandante

    2. Diritti di controllo individuale del socio

    3. Esclusione per violazione del divieto di concorrenza

    4. Finanziamento soci

    5. Morte dell’accomandante: accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario

    6. Morte dell’accomandatario e liquidazione della sua quota

    7. Ragione sociale: nome dell’accomandante

    8. Ragione sociale: nome dell’accomandatario

    9. Ragione sociale: nome dell’accomandatario defunto

    10. Rinuncia all’usufrutto

    11. Socio accomandante d’opera

    12. Trasferimento della quota dell’accomandante

    13. Trasmissione della partecipazione dell’accomandante defunto

    14. Usufrutto

    15. Usufruttuario non qualificabile come socio

    1. Cessione di quota dell’accomandatario a soggetto che diviene accomandante

    È legittima la cessione della quota di partecipazione al capitale sociale da parte di un socio accomandatario a favore di un soggetto che, una volta avuta la cessione, intenda rivestire la qualifica di socio accomandante (1).

    2. Diritti di controllo individuale del socio

    Nelle società di persone è derogabile l’assetto dei poteri di controllo accordati dalla legge al socio non amministratore (con il limite, per gli accomandanti, delle attribuzioni di cui all’ultimo comma dell’art. 2320 c.c.) (2).

    3. Esclusione per violazione del divieto di concorrenza

    L’esclusione del socio per violazione del divieto di concorrenza può essere decisa solo nei confronti del socio accomandatario, non applicandosi (salvo diversa previsione statutaria) l’art. 2301 c.c. ai soci accomandanti (3).

    4. Finanziamento soci

    Fatta eccezione per il caso dell’accomandante di s.a.s., nelle società personali il tema dell’applicazione dell’art. 2467 c.c. (in materia di rimborso del finanziamento ai soci della s.r.l.) non si pone, stante il regime, che le connota, di responsabilità illimitata dei soci per i debiti sociali (4).

    5. Morte dell’accomandante: accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario

    Ai sensi dell’art. 2322, c. 1, c.c., la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte (salvo diversa previsione dei patti sociali): in tal caso, l’erede del socio defunto, che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario, con ciò subentra automaticamente nella titolarità della quota del socio accomandante defunto, senza che possa venire in rilevo la regola sancita dall’art. 493 c.c. (secondo cui l’erede decade dal beneficio d’inventario ove alieni beni ereditari senza le dovute autorizzazioni), in quanto il subingresso automatico nella quota del socio accomandante non è qualificabile come atto di disposizione della quota di partecipazione al capitale sociale (5). Se, invece, i patti sociali prevedano l’intrasmissibilità mortis causa della quota di partecipazione del socio accomandante, l’erede del socio defunto che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario e che intenda subentrare nella compagine sociale, deve concordare con i soci superstiti il suo subentro nella quota del socio accomandante defunto, dovendo a tal fine munirsi dell’autorizzazione giudiziale per non incorrere nella decadenza dal beneficio di inventario di cui all’art. 493 c.c.: il negozio di continuazione, infatti, implica la rinuncia alla liquidazione della quota del socio defunto, prevista dall’art. 2289 c.c., con conseguente potenzialità di lesione degli interessi dei creditori del de cuius (6).

    6. Morte dell’accomandatario e liquidazione della sua quota

    Gli eredi del socio (nel caso di s.a.s., gli eredi del socio accomandatario) (7) defunto non divengono soci ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa (8), salvo che subentrino in società per accordo con gli altri soci, derivando, in tal caso, la qualifica di socio dal contenuto di tale accordo e non dallo status di eredi del socio defunto (9).

    7. Ragione sociale: nome dell’accomandante

    Se nella ragione sociale di una s.a.s. sia riportato il nome di un socio accomandante, questi diviene illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali (10), nei confronti dei terzi (11).

    8. Ragione sociale: nome dell’accomandatario

    È illegittima la ragione sociale di una società in accomandita semplice che non contenga l’indicazione completa del nome e del cognome di almeno un socio accomandatario (12).

    9. Ragione sociale: nome dell’accomandatario defunto

    È legittimo che nella ragione sociale sia indicato solo il nome del socio accomandatario defunto (13).

    10. Rinuncia all’usufrutto

    Diversamente da quanto avviene in sede di costituzione del diritto di usufrutto (si tratta, infatti, di una modificazione del contratto sociale, la quale, perciò, richiede il consenso di tutti i soci), per la rinuncia al diritto di usufrutto da parte del suo titolare, non è invece richiesto il consenso di tutti i soci (14).

    11. Socio accomandante d’opera

    È legittima la previsione secondo cui il socio accomandante sia socio d’opera della società (15).

    12. Trasferimento della quota dell’accomandante

    Sono legittime le clausole dei patti sociali che derogano alla disciplina legale del trasferimento della quota del socio accomandante (di cui all’art. 2322 c.c.), e ciò sia limitando la cedibilità della partecipazione del socio accomandante (ad esempio, qualificando la vicenda circolatoria della quota del socio accomandante come modifica del contratto sociale e, pertanto, richiedendo il consenso unanime dei soci), sia introducendo la libera trasferibilità della quota del socio accomandante (16).

    13. Trasmissione della partecipazione dell’accomandante defunto

    La clausola dei patti sociali della s.a.s. che riproduce pedissequamente l’art. 2284 c.c., senza distinguere fra successione dell’accomandatario e dell’accomandante, è sufficiente a stabilire l’intrasmissibilità della partecipazione del socio accomandante (17).

    14. Usufrutto

    È legittima la costituzione di un diritto di usufrutto sulla quota del socio accomandante e sulla quota del socio accomandatario (18); la qualità di socio spetta al nudo proprietario (19).

    15. Usufruttuario non qualificabile come socio

    Non può essere qualificato socio accomandante colui che sia titolare del diritto di usufrutto di una quota del socio accomandatario o dei soci accomandatari (20); pertanto, l’usufruttuario di quota di società di persone, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio (21).

    B.12.2 - Amministrazione e liquidazione

    1. Accomandante unico socio superstite: amministrazione della società

    2. Accomandante unico socio superstite: nomina di liquidatore

    3. Accomandatario in conflitto d’interessi: autorizzazione dell’accomandante

    4. Amministratore estraneo nella s.a.s.

    5. Amministratore provvisorio di s.a.s.: natura

    6. Amministratore provvisorio di s.a.s.: nomina

    7. Divieto di immistione: conseguenze della violazione

    8. Divieto di immistione: procura speciale

    9. Divieto di immistione: rilascio di pareri e autorizzazioni

    10. Esclusione del socio accomandatario

    11. Irreperibilità del socio accomandatario

    12. Liquidatore estraneo

    13. Nomina e revoca degli amministratori

    14. Pegno della quota e consenso per gli atti del socio accomandatario

    15. Revoca dell’accomandatario-amministratore

    16. Revoca dell’accomandatario-amministratore: causa di scioglimento

    1. Accomandante unico socio superstite: amministrazione della società

    Qualora il socio accomandante risulti essere l’unico socio superstite, egli non è automaticamente investito dell’amministrazione della società, essendo invece necessaria la nomina di un amministratore provvisorio ai sensi dell’art. 2323, c. 2, c.c.; il socio che, in tale situazione, si ingerisse invece nell’amministratore, pur acquisendo responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, agirebbe come falsus procurator, e quindi non sarebbe in grado di vincolare la società per gli atti da lui compiuti (1).

    2. Accomandante unico socio superstite: nomina di liquidatore

    Nel caso di scioglimento della società per il venire meno dell’unico accomandatario, il socio accomandante superstite può anche nominare sé stesso quale liquidatore, senza che ciò comporti, proprio in virtù della sua qualità di liquidatore, un’ingerenza nell’attività di amministrazione della società, e quindi che si possa ritenere applicabile l’art. 2320 c.c., con la conseguente assunzione della responsabilità illimitata (2).

    3. Accomandatario in conflitto d’interessi: autorizzazione dell’accomandante

    L’autorizzazione rilasciata dagli accomandanti ex art. 1395 c.c. (per il caso di atto da compiersi dall’accomandatario in conflitto di interessi) non deve essere prevista espressamente dallo statuto e non implica in alcun caso un atto di immistione vietato ai sensi dell’art. 2320 c.c., posto che essa è semplicemente destinata a rimuovere la situazione di conflitto di interessi dell’accomandatario, constando, nella sostanza, in una rinuncia alla relativa azione di annullamento (3).

    4. Amministratore estraneo nella s.a.s.

    Nelle società in accomandita semplice non è ammessa la figura dell’amministratore non socio (4).

    5. Amministratore provvisorio di s.a.s.: natura

    L’amministratore provvisorio, nominato ai sensi dell’art. 2323, c. 2, c.c., non diviene un socio accomandatario e non assume la qualità di soggetto illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società (5).

    6. Amministratore provvisorio di s.a.s.: nomina

    L’assunzione del ruolo di amministratore provvisorio consegue a una nomina formale, seguita da iscrizione nel Registro delle Imprese (6).

    7. Divieto di immistione: conseguenze della violazione

    L’eventuale ingerenza di un socio accomandante nell’amministrazione della società comporta la perdita della limitazione di responsabilità da parte sua (7), ma non determina, in capo al socio stesso, l’acquisto del potere di amministrazione e di rappresentanza della società (8); pertanto, gli atti da questi compiuti non sono idonei a vincolare la società, in quanto egli in tal caso agirebbe quale falsus procurator e non quale rappresentante della società (9).

    8. Divieto di immistione: procura speciale

    I soci accomandanti possono agire in nome e per conto della società, senza compiere con ciò un atto di immistione (vietato ai sensi dell’art. 2320 c.c.), solo in forza di procura speciale (10), purché il contenuto della procura non sia così ampio da comportare l’attribuzione di un vero e proprio potere gestorio (11).

    9. Divieto di immistione: rilascio di pareri e autorizzazioni

    È legittimo che l’atto costitutivo di una s.a.s. preveda che i soci accomandanti possano essere chiamati a dare autorizzazioni e pareri su determinate operazioni (12), purché ciò non determini il concorso sostanziale dell’accomandante nell’amministrazione della società, in violazione del divieto di ingerenza degli accomandanti nella gestione della società (13).

    10. Esclusione del socio accomandatario

    L’esclusione del socio accomandatario comporta anche la sua cessazione dalla carica di amministratore della società (14).

    11. Irreperibilità del socio accomandatario

    Qualora l’unico socio accomandatario sia irreperibile, si ritiene che possa essere escluso per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale; e, se la società si compone di due soci, l’esclusione deve essere richiesta al Tribunale ai sensi dell’art. 2287, c. 3, c.c. (15).

    12. Liquidatore estraneo

    È legittima la nomina di un liquidatore non socio (16).

    13. Nomina e revoca degli amministratori

    È legittima la clausola dello statuto della società in accomandita semplice che deroghi al regime legale di nomina e revoca degli amministratori (17).

    14. Pegno della quota e consenso per gli atti del socio accomandatario

    È legittima la clausola dello statuto di una s.a.s. che subordini il compimento di alcuni atti da parte del socio accomandatario a una autorizzazione del creditore pignoratizio (il quale abbia pegno su una quota di partecipazione al capitale sociale della s.a.s. stessa) (18).

    15. Revoca dell’accomandatario-amministratore

    L’accomandatario revocato dalla carica di amministratore mantiene la qualità di accomandatario non amministratore (19).

    16. Revoca dell’accomandatario-amministratore: causa di scioglimento

    È controverso se, nel caso di revoca del socio accomandatario dalle funzioni di amministratore, sia applicabile analogicamente la disciplina dettata dall’art. 2323 c.c. (e, quindi, sia possibile nominare un amministratore provvisorio; e la società si sciolga solo se l’amministratore non sia sostituito nel termine di sei mesi), oppure si verifichi un’immediata causa di scioglimento, per impossibilità di funzionamento della società (20).

    Note a piè di pagina
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 173-2008/I, (In)applicabilità del divieto di assistenza finanziaria ex art. 2358 cod. civ. alle società di persone, in CNN Notizie del 8.10.2008: «[…] Sembra possibile, inoltre, individuare ulteriori argomenti a favore della impossibilità di applicazione analogica dell’art. 2358 cod. civ alle società di persone, in base all’esame della ratio legis dello stesso, individuata, come si è visto, sia nella tutela del capitale sociale, sia nell’esigenza di protezione dei soci da eventuali abusi da parte degli amministratori. Non decisivo risulta il primo elemento, in quanto nelle società di persone la funzione di garanzia del capitale sociale - per il quale comunque non è previsto un ammontare minimo - risulta in definitiva “attutita dall’esposizione dei patrimoni personali dei soci anche alle pretese dei creditori sociali” […]; si può dunque ritenere che “la peculiare funzione del capitale sociale nota come garanzia dei creditori” nelle società di persone risulti “coperta a sufficienza dalla detta responsabilità degli individui” […]. Quanto al secondo aspetto, invece, esso pare significativo e meritevole di tutela: e tuttavia, non sembra necessario il ricorso all’art. 2358 cod. civ., rilevando allo scopo la possibilità di invocare l’estraneità dell’atto all’oggetto sociale, ex art. 2298 cod. civ., o il compimento dello stesso da parte degli amministratori in conflitto di interessi, ex art. 1394 cod. civ.; il comportamento, inoltre, potrebbe essere anche penalmente rilevante, ex art. 2634, cod. civ (infedeltà patrimoniale) […] Alla valutazione di estraneità di un atto rispetto all’oggetto sociale, può giungersi, dunque, solo a seguito di un accertamento di merito, che comunque non compete al notaio. In conclusione, mentre non pare potersi affermare la nullità della prestazione di garanzia nel caso prospettato; può invece apparire opportuno, sul piano dell’incarico professionale, rendere edotte le parti circa la possibilità di una eventuale futura contestazione dell’atto stesso, ex art. 2298 cod. civ. o ex art. 1394 cod. civ.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 173-2008/I, (In)applicabilità del divieto di assistenza finanziaria ex art. 2358 cod. civ. alle società di persone, in CNN Notizie del 8.10.2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.8, Fatti e atti modificativi della compagine sociale e loro iscrizione nel registro delle imprese, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/2015: «La compagine sociale può modificarsi in dipendenza di fatti o di atti. Entrambi devono essere iscritti nel registro delle imprese per poter essere opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2300, comma 3, c.c. I fatti sono iscrivibili su dichiarazione degli amministratori accompagnata dall’eventuale documentazione che comprova il loro accadimento. […] Il sistema legale di pubblicità dei fatti è basato sulla denuncia dell’imprenditore e sulla verifica dell’ufficio, con poteri di integrazione/rettifica affidati al giudice del registro, il quale può ordinare la cancellazione di fatti insussistenti o l’iscrizione di quelli non denunciati […]». «Gli atti sono iscrivibili solo se rivestono la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 11, comma 4, DPR 581/95. Gli atti aventi la forma della scrittura privata non autenticata sono iscrivibili solo se la loro sottoscrizione è stata accertata giudizialmente. Tali regole trovano applicazione anche nelle ipotesi di modifica per atto unilaterale o che non richieda l’intervento di tutti i soci. […] Costituiscono fatti modificativi della compagine sociale: 1) il decesso del socio, in presenza della libera trasferibilità mortis causa delle partecipazioni; 2) il fallimento del socio; 3) la liquidazione della quota del socio ai sensi dell’art. 2288, comma 2, c.c. Costituiscono atti modificativi della compagine sociale: 1) il trasferimento delle partecipazioni inter vivos; 2) i negozi, ove previsti, di continuazione o meno della società con i successori del socio deceduto; 3) la dichiarazione di recesso notificata; 4) la delibera di esclusione notificata e non opposta; 5) il decreto di trasferimento giudiziale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.8, Fatti e atti modificativi della compagine sociale e loro iscrizione nel registro delle imprese, 1° pubbl. 9/14...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 210-2009/I, Società di persone, estraneità dell’atto all’oggetto sociale e conflitto di interessi, in CNN Notizie del 26.11.2009: «[…] Il limite dell’oggetto sociale, secondo l’opinione dominante, tutela esclusivamente un interesse dei soci: l’argomento secondo il quale non sussiste un interesse protetto dei creditori sociali al riguardo, già sostenuto in ambito di società per azioni […], vale a maggior ragione per le società personali, ove i creditori stessi possono sempre contare sulla responsabilità personale illimitata di almeno uno dei soci […]. L’atto estraneo all’oggetto sociale potrà essere preventivamente autorizzato dai soci, o ratificato successivamente, secondo le regole dettate per le modificazioni dell’atto costitutivo, ex art. 2252 cod. civ. […]. Ricorrendone le condizioni, i creditori potrebbero eventualmente tutelarsi esperendo l’azione revocatoria (ex art. 2901 cod. civ.) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 210-2009/I, Società di persone, estraneità dell’atto all’oggetto sociale e conflitto di interessi, in CNN Notizie del 26.11.2009: «[…] Il lim...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Cass., 10 gennaio 2017, n. 279, in Ced Cassazione, rv. 643246-02: «Il “beneficium excussionis” concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria».
    - Cass., 10 gennaio 2017, n. 279, in Ced Cassazione, rv. 643246-02: «Il “beneficium excussionis” concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 2/2008, Clausola compromissoria nelle società di persone: «[…] l’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003 prevede e disciplina la possibilità di inserimento delle clausole arbitrali negli atti costitutivi di tutte le società, senza distinzione di tipo, con l’unica eccezione per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio».
    Cass., 24 ottobre 2016, n. 21422, in Ced Cassazione, rv. 642061-02: «La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera delle parti e, nel caso di disaccordo, del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta, se non adeguata al dettato dell’art. 34, comma 2, del citato decreto entro i termini di cui agli artt. 223-bis e 223-duodecies c.p.c., non essendo convertibile in clausola di arbitrato di diritto comune, trattandosi di nullità volta a garantire il principio di ordine pubblico dell’imparzialità della decisione».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 2/2008, Clausola compromissoria nelle società di persone: «[…] l’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003 prevede e disciplina la possibilità di inserimento delle ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - App. Roma, 7 febbraio 2013, in Riv. Dir. Comm., 2014, II, 425: «La disciplina dell’arbitrato societario introdotta dal d.leg. 17 gennaio 2003 n. 5, non si applica alla società semplice».
    - App. Roma, 7 febbraio 2013, in Riv. Dir. Comm., 2014, II, 425: «La disciplina dell’arbitrato societario introdotta dal d.leg. 17 gennaio 2003 n. 5, non si applica alla società semplice».
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5301/I, Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 19.11.2004: «[…] un’autorevolissima dottrina riconosce da tempo la derogabilità dell’assetto dei poteri di controllo accordati dalla legge al socio non amministratore, giustificando la libertà delle parti di contenere entro limiti più ristretti tali prerogative, o di rinunciarvi, sulla base del rilievo che essi sono previsti dalla legge nell’interesse del singolo e a miglior tutela dei diritti che derivano dal contratto sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5301/I, Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 19.11.2004: «[…] ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 965-2013/I, Durata del primo esercizio di consorzio con attività esterna e di società di persone, in CNN Notizie, 30.1.2014: «[…] Nell’ultimo decennio la prassi ha superato questa impostazione, riconoscendo pacificamente la possibilità di prevedere un esercizio infrannuale e, conseguentemente, un esercizio ultrannuale, purché di durata contenuta. Il Consiglio notarile di Milano nella massima n. 7 dell’8 maggio 2001, dedicata alla durata degli esercizi sociali, ad esempio, ribadita la legittimità dell’esercizio infrannuale, pone in risalto i caratteri della “significatività e dell’utilità” che devono contraddistinguere l’esercizio di raccordo. Si ritiene, di conseguenza, ammissibile un esercizio sociale ultrannuale qualora lo spostamento della data di chiusura dell’esercizio sociale sia relativo ad un periodo così limitato da non consentire la redazione di un bilancio significativo […]. Siffatto orientamento del Notariato milanese è poi confermato dalla Massima n. 16 del 26 febbraio 2004 e successivamente dalla Massima n. 116 dell’8 giugno 2010, in cui si ritiene legittima la previsione dell’atto costitutivo che stabilisca la durata del primo esercizio sociale per un periodo non superiore a 15 mesi decorrenti dalla data dell’atto medesimo, adducendosi, in motivazione, l’opportunità di non imporre la redazione di bilanci infrannuali non significativi (anche gli Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai, orientamento A.A.7 - Durata del primo esercizio di una società di capitali - 1° pubbl. 9/04 modif. 9/05-9/11 - motivato 9/11, ritengono che il primo esercizio sociale di una società di capitali possa avere eccezionalmente una durata ultrannuale, purché non scada oltre il quindicesimo mese successivo alla formazione dell’atto costitutivo) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 965-2013/I, Durata del primo esercizio di consorzio con attività esterna e di società di persone, in CNN Notizie, 30.1.2014: «[…] Nell’ultimo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Cass., 5 ottobre 2017, n. 23277, in CNN Notizie del 20.4.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Validità della fideiussione prestata dal socio illimitatamente responsabile: «È valida la fidejussione prestata dal socio illimitatamente responsabile in favore della società di persone che, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi; ne consegue che la predetta garanzia rientra tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l’art. 1936 cod. civ., non sovrapponendosi alla garanzia fissata “ex lege” dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo invero sussistere altri interessi che ne giustificano l’ottenimento - alla stregua di garanzia ulteriore - in capo al creditore sociale ed essendo lo stesso “beneficium excussionis”, di cui all’art. 2304 cod. civ., posto a tutela dei soci ma disponibile, senza alterazioni del tipo legale di società».
    In senso conforme, Cass., 22 marzo 2018, n. 7139, in Corr. Giur., 2018, 5, 719; in Notariato, 2018, 3, 285; in Società, 2018, 6, 793; in CNN Notizie del 14.5.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Fideiussione prestata dal socio illimitatamente responsabile di società personale e azione di regresso.
    - Cass., 5 ottobre 2017, n. 23277, in CNN Notizie del 20.4.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Validità della fideiussione prestata dal socio illimitatamente respon...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 194-2013/I, Versamenti ex art. 2467 e trasformazione in s.n.c. e restituzione del finanziamento del socio mediante datio in solutum, in CNN Notizie del 10.6.2013: «[…] Ci è chiesti, infatti, se l’art. 2467 c.c. possa avere una valenza generale, e sia suscettibile di applicazione anche con riferimento a tipi sociali diversi da quello a responsabilità limitata. Tuttavia, per le società personali si è ritenuto che l’applicazione dell’art. 2467 c.c. sarebbe inutile, eccettuato il caso dell’accomandante di s.a.s., dato il regime di responsabilità illimitata per i debiti sociali che le connota […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 194-2013/I, Versamenti ex art. 2467 e trasformazione in s.n.c. e restituzione del finanziamento del socio mediante datio in solutum, in CNN N...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Cass., 6 maggio 2015, n. 9124, in Ced Cassazione, rv. 635341: «La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, quoad effectum, allo scioglimento della stessa, sicché la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi) si configura alla stregua della liquidazione delle rispettive quote».
    - Cass., 6 maggio 2015, n. 9124, in Ced Cassazione, rv. 635341: «La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, quoad effectum, allo scioglimento della stessa, sicché la ripartizio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Cass., 29 ottobre 1994, n. 8927, in Società, 1995, 178, con nota di Batti; in Notariato, 1995, 244, con nota di La Porta; in Giur. Comm., 1995, II, 478, con nota di Ciaffi: «il divieto del c.d. patto leonino posto dall’art. 2265 c.c. (ed estensibile a tutti i tipi sociali, attenendo alle condizioni essenziali del tipo “contratto di società”) presuppone una situazione statutaria - costitutiva dei diritti e degli obblighi di uno o più soci nei confronti della società ed integrativa della loro posizione nella compagine sociale - caratterizzata dalla esclusione totale e costante di uno o di alcuni soci dalla partecipazione al rischio di impresa e dagli utili, ovvero da entrambe; pertanto, esulano dal divieto le pattuizioni regolanti la partecipazione alle perdite e agli utili in misura difforme dall’entità della partecipazione sociale del singolo socio, sia che si esprimano in una misura di partecipazione difforme da quella inerente ai poteri amministrativi (situazione di rischio attenuato), sia che condizionino in alternativa la partecipazione, o la non partecipazione, agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti; peraltro, il divieto di esclusione dalla partecipazione agli utili o alle perdite deve essere riguardato in senso sostanziale, e non formale, per cui esso sussiste anche quando le condizioni della partecipazione agli utili o alle perdite siano, nella previsione originaria delle parti, di realizzo impossibile, e nella concretezza determinino una effettiva esclusione totale da dette partecipazioni».
    Cass., 4 luglio 2018, n. 17498, in Società, 2019, 1, 13, con nota di Busani; in Giur. It., 2019, 2, 366 con nota di Petruzzi: «È lecito e meritevole di tutela l’accordo negoziale concluso tra i soci di società azionaria, con il quale l’uno, in occasione del finanziamento partecipativo così operato, si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. put) entro un termine dato ed il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società».
    App. Milano, 17 settembre 2014, in Società, 2015, 555, con nota di Bonavera; in Giur. it., 2015, 898, con nota di Riganti: «il divieto sancito dall’art. 2265 c.c. è volto ad evitare accordi endosocietari che alterino la ripartizione del rischio d’impresa in modo che uno o più soci siano esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite; ciò che è necessario, quindi, verificare a fronte di patti che consentano ad un socio l’exit a condizioni preconcordate, di modo e di tempo, è non solo se essi siano idonei ad escludere un socio dalla partecipazione alle perdite in modo assoluto e costante ma se detta esclusione costituisca la loro funzione essenziale (la loro “causa”), o rispondano invece ad una funzione causale autonomamente meritevole di tutela in quanto espressione di un interesse alla buona gestione dell’impresa».
    App. Milano, 19 febbraio 2016, in Società, 2016, 691, con nota di Perrino; in Giur. It., 2016, 1652, con nota di Petruzzi; in Notariato, 2016, 489, con nota di Mazzoletti: «il patto parasociale avente ad oggetto l’impegno della promittente di procurare la cessione dell’intera partecipazione della promissaria ad un prezzo non inferiore a quel-lo corrisposto da quest’ultima per l’acquisto, maggiorato di interessi ad un tasso convenzionale prestabilito nonché dei versamenti a patrimonio netto nelle more compiuti dalla promissaria, è elusivo della ratio della disciplina posta dall’art. 2265 c.c. e rispondente ad interessi non meritevoli di tutela».
    Trib. Cagliari, 19 giugno 2000, in Riv. Giur. Sarda, 2001, 471, con nota di Cincotti: «il patto tra soci che prevede la possibilità per una società finanziaria di cedere ai restanti soci la propria partecipazione al medesimo prezzo da essa corrisposto al momento dell’ingresso nella compagine sociale deve essere qualificato come patto di opzione perfettamente lecito; in particolare il patto di opzione non può essere considerato in contrasto con il divieto del c.d. patto leonino».
    Trib. Milano, 13 settembre 2011, in Società, 2012, 1163, con nota di Perrino; in Riv. Dir. Comm., 2012, II, 233, con nota di Tucci: «non incorre nel divieto posto dall’art. 2265 c.c. il patto para-sociale, stipulato fra il socio finanziatore ed il socio imprenditore e collegato alla compravendita della partecipazione sociale in una società a responsabilità limitata, acquistata dal primo e venduta dal secondo, avente ad oggetto l’opzione di vendita concessa al finanziatore ad un prezzo pari all’esborso da questi sostenuto per l’acquisto della partecipazione, incrementato di un certo tasso d’interesse”».
    Trib. Milano, 31 dicembre 2011, in Giur. It., 2012, 623; in Società, 2012, 1158, con nota di Perrino; in Foro Nap., 2012, 641, con nota di Magliacano; in Giur. Comm., 2012, II, 729, con nota di Delfini; in Riv. Dir. Soc., 2013, 64, con nota di Sorace: «affinché sussista un patto leonino occorre che l’esclusione dalle perdite o dagli utili costituisca una situazione assoluta e constante: da accertarsi con riferimento alla situazione concreta e da ritenersi pertanto ricorrente qualora la partecipazione alle perdite o agli utili sia resa praticamente impossibile».
    Trib. Milano, 3 luglio 2012, in Riv. Dir. Soc., 2013, 72, con nota di Sorace: «il divieto sancito dall’art. 2265 c.c. è volto ad evitare accordi endosocietari che alterino la ripartizione del rischio d’impresa in modo che uno o più soci siano esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite; ciò che è necessario, quindi, verificare a fronte di patti che consentano ad un socio l’exit a condizioni preconcordate, di modo e di tempo, è non solo se essi siano idonei ad escludere un socio dalla partecipazione alle perdite in modo assoluto e costante ma se detta esclusione costituisca la loro funzione essenziale (la loro “causa”), o rispondano invece ad una funzione causale autonomamente meritevole di tutela in quanto espressione di un interesse alla buona gestione dell’impresa».
    Trib. Verona, 26 maggio 2014, in Banca, Borsa, Tit. Cred., 2015, II, 733, con nota di Accettella: «in tema di società per azioni, il patto leonino è da considerarsi nullo, sia se stipulato tra soci o tra soci e terze persone sia se concluso tra la società e i soci, quando questo escluda uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite».
    Trib. Milano, 6 agosto 2015, in Giur. It., 2016, 3, 636, con nota di Monteverde: «un’opzione di vendita pur avendo l’effetto di escludere il socio cui essa sia attribuita dalla necessaria partecipazione a guadagni o perdite, non si pone in contrasto con il divieto del patto leonino qualora tenda a realizzare interessi della società meritevoli di tutela e ne sia circoscritto nel tempo il possibile esercizio».
    Trib. Milano, 18 ottobre 2017, in Società, 2018, 291, con nota di Penzo: «presupposto per la configurabilità quale patto leonino di operazioni nelle quali l’ingresso nel capitale sociale si accompagni a opzioni put a prezzo predeterminato in favore dell’investitore esonerandolo, dunque, dal sopportarne le perdite, è il carattere assoluto e costante dell’esclusione dalle perdite o da-gli utili; tale presupposto è assente qualora detta pattuizione non escluda anche il rischio che, in pendenza del termine per l’esercizio dell’opzione, le eventuali perdite erodano integralmente il capitale sociale ponendo il titolare dell’opzione davanti alla scelta di investire nuovamente ovvero di vedere azzerata la partecipazione oggetto del diritto di vendita».
    Trib. Bologna, 12 febbraio 2018, n. 438, in CNN Notizie del 22.10.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Opzione put, divieto del patto leonino e nullità per difetto sopravvenuto della causa in concreto: «L’opzione put realizza una ipotesi di patto leonino soltanto qualora l’esclusione di un socio dalle perdite o dagli utili sia assoluta e costante e non risponda a interessi meritevoli di tutela. Non viola dunque il divieto di patto leonino una opzione put che preveda l’esclusione dalle perdite non assoluta (riguardando soltanto una parte della quota di capitale sociale acquistata) e che non sia costante (dovendosi esercitare l’opzione all’interno di un limitato arco temporale)».
    - Cass., 29 ottobre 1994, n. 8927, in Società, 1995, 178, con nota di Batti; in Notariato, 1995, 244, con nota di La Porta; in Giur. Comm., 1995, II, 478, con nota di Ciaffi: «il divieto del c.d. patt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 383-2014/I, Proposta di concordato nelle società di persone, in CNN Notizie del 6.8.2014: «L’art. 152, comma 2, lett. a), l. fall. prevede che nelle società di persone, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto, la proposta e le condizioni del concordato sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale. Laddove nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, proposta e condizioni sono deliberate dagli amministratori (lett. b). […] Nelle società di persone, il consenso dei soci non deve manifestarsi in modo contestuale, potendo lo stesso aver luogo anche in momenti diversi, verbalmente o anche tramite lettera, per cui non occorre una manifestazione di volontà collegiale né un’assemblea regolarmente convocata, non essendo questa neppure prevista dal codice: tanto che si afferma come non siano richiesti particolari requisiti affinché la volontà dei singoli soci possa valere come volontà sociale […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 138-2015/I, Proposta di concordato preventivo da parte di società in nome collettivo, in CNN Notizie del 17.3.2016: «[…] Nel caso di specie, non essendovi una clausola statutaria che disponga diversamente, pare sufficiente che la decisione di proposta di concordato preventivo venga assunta con la presenza e il voto favorevole di solo 4 soci (che rappresentano l’86% del capitale). […] L’assenza del metodo assembleare nella disciplina legale delle società di persone induce a ritenere che in queste manca quel particolare organo sociale che è l’assemblea dei soci, per cui è sufficiente raccogliere le singole volontà, anche separatamente, senza che occorra uno speciale procedimento per una deliberazione unitaria in senso formale. Da ciò deriva che, quando si deve deliberare a maggioranza, non è necessaria la consultazione di tutti i soci, ma è sufficiente consultarne quanti occorrono per formare la richiesta maggioranza dei consensi, in quanto nelle società prive di personalità giuridica il metodo collegiale non è essenziale per la formazione della maggioranza […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 383-2014/I, Proposta di concordato nelle società di persone, in CNN Notizie del 6.8.2014: «L’art. 152, comma 2, lett. a), l. fall. prevede ch...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Cass., 19 ottobre 2016, n. 21066, in Giur. It., 2017, 1, 102, con nota di Cottino: «La responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali del socio di società in nome collettivo - e di società di persone in generale - opera nei rapporti di essa con i terzi creditori non anche in quelli tra i soci. Il socio creditore della società non è pertanto in via di principio legittimato a contemporaneamente agire, per il recupero di un suo credito, sia contro la società stessa che contro un consocio avvalendosi di tale responsabilità».
    - Cass., 19 ottobre 2016, n. 21066, in Giur. It., 2017, 1, 102, con nota di Cottino: «La responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali del socio di società in nome collettivo - e di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Trib. Roma, 15 aprile 2015, n. 8102, in www.ilsocietario.it, 2015, 27 agosto: «Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall’art. 2291 c.c., abbia pagato un debito sociale, può direttamente rivalersi nei confronti del consocio, tenuto in via di regresso a rifondere la parte di debito sociale su di lui gravante senza che tale rivalsa resti condizionata all’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, dato che il beneficio di previa escussione di detto patrimonio, previsto dall’art. 2304 c.c., opera solo nei confronti dei creditori e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali».
    - Trib. Roma, 15 aprile 2015, n. 8102, in www.ilsocietario.it, 2015, 27 agosto: «Il socio di una società in nome collettivo che, per effetto della responsabilità solidale e illimitata stabilita dall’a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Cass., 16 gennaio 2009, n. 1036, in Foro It., 2010, I, 214: «La regola della solidarietà tra i soci di una società in nome collettivo, stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società, non è applicabile alle obbligazioni della società verso i soci medesimi, conformemente alla regola secondo cui nei rapporti interni l’obbligazione solidale si divide tra i diversi condebitori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di uno di essi».
    - Cass., 16 gennaio 2009, n. 1036, in Foro It., 2010, I, 214: «La regola della solidarietà tra i soci di una società in nome collettivo, stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Cass., 5 novembre 1999, n. 12310, in Società, 2000, 303: «La posizione del socio illimitatamente responsabile di una società personale non è assimilabile a quella di un fideiussore, sia pure ex lege, poiché mentre quest’ultimo garantisce un debito altrui e per tale ragione, una volta effettuato il pagamento, ha azione di regresso per l’intero nei confronti del debitore principale e si surroga nei diritti del creditore (art. 1949 e 1950 c.c.), il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei, in quanto derivanti dall’esercizio dell’attività comune (al cui svolgimento, data l’assenza di un’organizzazione corporativa, partecipa direttamente: art. 2257 e 2258 c.c.) […]».
    Cass., 31 luglio 2008, n. 20891, in Rep. Foro It., 2008, voce Impugnazioni civili, n. 71: «Il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione, con la conseguenza, sul piano processuale, dell’esclusione del litisconsorzio necessario e della relativa inscindibilità delle cause; ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata notificata ai soci e questi l’abbiano impugnata tardivamente, il giudice di appello è tenuto a dichiarare l’inammissibilità di tale impugnazione, dovendosi applicare l’art. 332 e non l’art. 331 c.p.c.».
    In senso conforme: Cass., 30 agosto 2013, n. 19985, in Rep. Foro It., 2013, voce Impugnazioni civili, n. 73.
    Cass., sez. un., 16 febbraio 2015, n. 3022, in Fallimento, 2015, 519: «La responsabilità illimitata del socio illimitatamente responsabile di una società di persone per le obbligazioni sociali trae origine dalla sua qualità di socio e si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale; pertanto, l’atto con cui il socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può considerarsi costitutivo di garanzia per un’obbligazione altrui, ma per un’obbligazione propria».
    - Cass., 5 novembre 1999, n. 12310, in Società, 2000, 303: «La posizione del socio illimitatamente responsabile di una società personale non è assimilabile a quella di un fideiussore, sia pure ex lege...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Cass., 17 gennaio 2003, n. 613, in Arch. Civ., 2003, 637: «La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l’art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato».
    Cass., 16 gennaio 2009, n. 1040, in Foro It., 2010, I, 214: «La sentenza di condanna pronunciata nei confronti di una società in nome collettivo costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile che non abbia partecipato al processo».
    Cass., 24 marzo 2011, n. 6734, in Giur. It., 2012, 327: «Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili; ciascuno di essi ha l’onere di proporre opposizione (anche tardiva), in mancanza della quale il provvedimento monitorio diventerà definitivo anche nei confronti del socio e gli sarà preclusa anche l’eccezione di prescrizione già maturata».
    - Cass., 17 gennaio 2003, n. 613, in Arch. Civ., 2003, 637: «La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo an...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Cass., 11 maggio 2005, n. 9917, in Rep. Foro It., 2005, voce Promesse unilaterali, n. 6: «Il riconoscimento del debito effettuato dall’amministratore di una società di persone (nella specie, di una società c.d. “di fatto”) è efficace sia nei confronti della medesima, ai fini ed entro i limiti stabiliti dall’art. 1388 c.c., sia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali ne subiscono, di riflesso, gli effetti, ai sensi degli art. 2267 e 2291, c.c., in quanto responsabili personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali».
    - Cass., 11 maggio 2005, n. 9917, in Rep. Foro It., 2005, voce Promesse unilaterali, n. 6: «Il riconoscimento del debito effettuato dall’amministratore di una società di persone (nella specie, di una ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Cass., 17 febbraio 1996, n. 1240, in Giur. It., 1996, I, 1, 871: «A norma dell’art. 2262 c.c., nelle società di persone, il singolo socio ha diritto all’immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio, dopo l’approvazione del rendiconto, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali, in cui l’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili […]».
    Cass., 31 dicembre 2013, n. 28806, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 726: «Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società».
    - Cass., 17 febbraio 1996, n. 1240, in Giur. It., 1996, I, 1, 871: «A norma dell’art. 2262 c.c., nelle società di persone, il singolo socio ha diritto all’immediata percezione degli utili risultanti d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Cass., 17 febbraio 1996, n. 1240, in Giur. It., 1996, I, 1, 871: «[…] è legittimo il comportamento dell’amministratore di una società in accomandita semplice che, nella formazione del rendiconto annuale, provvede al prudenziale accantonamento di un importo per la sostituzione degli impianti, a fronte della obsolescenza degli impianti medesimi».
    - Cass., 17 febbraio 1996, n. 1240, in Giur. It., 1996, I, 1, 871: «[…] è legittimo il comportamento dell’amministratore di una società in accomandita semplice che, nella formazione del rendiconto ann...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Cass., 9 luglio 2003, n. 10786, in Dir. Prat. Soc., 2003, fasc. 21, 64: «Nella società c.d. di fatto, e più in generale nella società in nome collettivo, è possibile distribuire ai soci somme a titolo di utili, conseguiti in uno o più esercizi sociali, anche prima dell’approvazione del rendiconto, e ciò in quanto la norma di cui all’art. 2262 c.c., che ne subordina il conseguimento solamente all’esito dell’approvazione del rendiconto stesso, ammette espressamente il patto contrario».
    - Cass., 9 luglio 2003, n. 10786, in Dir. Prat. Soc., 2003, fasc. 21, 64: «Nella società c.d. di fatto, e più in generale nella società in nome collettivo, è possibile distribuire ai soci somme a tito...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Cass., 27 febbraio 2009, n. 4820, in Società, 2010, 63: «I criteri di ripartizione dei guadagni e delle perdite previste dall’art. 2263 c.c. hanno natura suppletiva: trovano applicazione solo nel silenzio dell’atto costitutivo; la presunzione di uguaglianza delle quote prevista dall’art. 2263 c.c. opera solo nel silenzio dell’atto costitutivo in riferimento al valore riconosciuto dai soci ai soli conferimenti in natura».
    Trib. Milano, 30 settembre 2013, in Società, 2014, 816: «La percentuale di partecipazione dei soci alle perdite si presume uguale a quella di partecipazione agli utili, ma se i conferimenti non sono determinati, si suppone che i soci siano obbligati a conferire quanto necessario per l’esercizio in comune dell’attività commerciale oggetto della società; di conseguenza, in caso di conferimento indeterminato da parte di un socio […], che si concretizza sostanzialmente in un apporto in società dei mezzi finanziari volti a coprire i costi di esercizio, per procedere alla ripartizione delle perdite, è necessario confrontare il valore delle perdite di esercizio risultanti dal rendiconto con quello della prestazione d’opera conferita dall’altro socio già determinata quantitativamente e qualitativamente».
    - Cass., 27 febbraio 2009, n. 4820, in Società, 2010, 63: «I criteri di ripartizione dei guadagni e delle perdite previste dall’art. 2263 c.c. hanno natura suppletiva: trovano applicazione solo nel si...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Si veda anche la voce “A.3.1 - Soci” (nel capitolo del presente volume dedicato all’atto costitutivo e allo statuto).
    - Si veda anche la voce “A.3.1 - Soci” (nel capitolo del presente volume dedicato all’atto costitutivo e allo statuto).
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 47-2006/I, Partecipazione Anstalt in una s.p.a., in CNN Notizie del 5.6.2006: «[…] Rispetto al nostro ordinamento, la questione del riconoscimento delle Anstalten può dirsi, attualmente, definitivamente superata, a seguito di una serie di nette prese di posizione della giurisprudenza di legittimità […]. Il vero nodo problematico pare invece essere costituito dalla circostanza che l’Anstalt consente la creazione di un soggetto che, rappresentando un centro di imputazione di rapporti giuridici, funge da schermo per il reale titolare degli interessi, difficilmente individuabile. La difficile collocazione, inoltre, tra le società straniere o tra gli enti del libro primo del codice, ha comportato, nella prassi, la mancata soggezione dell’Anstalt ad entrambi gli statuti giuridici di tali soggetti […]. In definitiva, nonostante gli elementi critici connaturati alla possibilità che dietro gli Anstalten si celino soggetti che perseguano tramite essi profili elusivi o illeciti, l’orientamento assunto dalla Cassazione al riguardo non rende possibile vietare l’operatività di tali soggetti in Italia, e dunque anche la loro partecipazione a società».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 47-2006/I, Partecipazione Anstalt in una s.p.a., in CNN Notizie del 5.6.2006: «[…] Rispetto al nostro ordinamento, la questione del riconosci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.11, Legittimità delle partecipazioni di associazioni professionali in società, 1° pubbl. 9/18: «Appare legittima l’assunzione di partecipazioni, anche in società di capitali, da parte di associazioni fra professionisti».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.11, Legittimità delle partecipazioni di associazioni professionali in società, 1° pubbl. 9/18: «Appare legittima ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 9-2012/I, Partecipazione di associazione non riconosciuta ad una s.r.l., in CNN Notizie del 17.7.2012: «[…] occorre premettere che è ritenuto ammissibile l’esercizio di attività imprenditoriali da parte degli enti del Libro I del codice civile, in quanto tale esercizio può soddisfare i fini ideali perseguiti dall’associazione, sempre che i proventi eventualmente conseguiti con lo svolgimento dell’attività economica vengano destinati agli scopi dell’associazione, e non invece distribuiti tra gli associati. L’eventuale partecipazione ad un ente lucrativo non implica, poi, di per sé l’abbandono o la violazione del diverso scopo che può caratterizzare l’associazione, purché venga mantenuta la destinazione degli utili derivanti dalla partecipazione in società alle finalità dell’associazione. Sulla base di tali considerazioni, la dottrina ammette non solo che un’associazione possa partecipare alla costituzione di una società o acquistare partecipazioni in una società lucrativa già costituita, ma anche che l’associazione possa costituire società unipersonali, in quanto non sembrano sussistere norme che vietino tale costituzione da parte di un ente non lucrativo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 9-2012/I, Partecipazione di associazione non riconosciuta ad una s.r.l., in CNN Notizie del 17.7.2012: «[…] occorre premettere che è ritenuto...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 218-2011/I, Partecipazione a società di associazione fra notai ex art. 82 l.n., in CNN Notizie del 16.2.2012: «Si chiede se un’associazione tra Notai costituita ai sensi dell’art. 82 della Legge Notarile possa partecipare, quale autonomo centro di imputazione di interessi distinto dagli associati, all’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata o comunque diventarne socia. L’art. 82 della legge notarile prescrive che “sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso distretto, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi, in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali”. Trattasi di associazione facoltativa e soltanto diretta a mettere in comune spese e profitti. Con la conclusione che l’associazione ex art. 82 legge notarile è destinata ad avere rilievo esclusivamente interno, nei confronti dei notai che l’hanno stipulata, e non rilievo esterno, vale a dire nei confronti dei clienti […]. Di tale avviso è anche la giurisprudenza, che ha precisato come l’associazione fra notai non sia configurabile né come ente collettivo, né come centro di imputazioni di interessi dotato di personalità giuridica […] La ferma posizione della giurisprudenza sul punto impedisce di qualificare l’associazione notarile in termini di ente dotato di soggettività, e quindi di dare risposta positiva al quesito».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 218-2011/I, Partecipazione a società di associazione fra notai ex art. 82 l.n., in CNN Notizie del 16.2.2012: «Si chiede se un’associazione t...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.2, Partecipazione di associazioni o fondazioni in società di persone, 1° pubbl. 9/04: «È ammessa la partecipazione di una fondazione o di una associazione, aventi o no personalità giuridica, in una società di persone».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.2, Partecipazione di associazioni o fondazioni in società di persone, 1° pubbl. 9/04: «È ammessa la partecipazion...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.8, Fatti e atti modificativi della compagine sociale e loro iscrizione nel registro delle imprese, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/2015: «La compagine sociale può modificarsi in dipendenza di fatti o di atti. Entrambi devono essere iscritti nel registro delle imprese per poter essere opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2300, comma 3, c.c. I fatti sono iscrivibili su dichiarazione degli amministratori accompagnata dall’eventuale documentazione che comprova il loro accadimento. […] Il sistema legale di pubblicità dei fatti è basato sulla denuncia dell’imprenditore e sulla verifica dell’ufficio, con poteri di integrazione/rettifica affidati al giudice del registro, il quale può ordinare la cancellazione di fatti insussistenti o l’iscrizione di quelli non denunciati […]». «Gli atti sono iscrivibili solo se rivestono la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 11, comma 4, DPR 581/95. Gli atti aventi la forma della scrittura privata non autenticata sono iscrivibili solo se la loro sottoscrizione è stata accertata giudizialmente. Tali regole trovano applicazione anche nelle ipotesi di modifica per atto unilaterale o che non richieda l’intervento di tutti i soci. […] Costituiscono fatti modificativi della compagine sociale: 1) il decesso del socio, in presenza della libera trasferibilità mortis causa delle partecipazioni; 2) il fallimento del socio; 3) la liquidazione della quota del socio ai sensi dell’art. 2288, comma 2, c.c. Costituiscono atti modificativi della compagine sociale: 1) il trasferimento delle partecipazioni inter vivos; 2) i negozi, ove previsti, di continuazione o meno della società con i successori del socio deceduto; 3) la dichiarazione di recesso notificata; 4) la delibera di esclusione notificata e non opposta; 5) il decreto di trasferimento giudiziale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.8, Fatti e atti modificativi della compagine sociale e loro iscrizione nel registro delle imprese, 1° pubbl. 9/14...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 651-2013/I, Partecipazione di ente ecclesiastico a società lucrativa, in CNN Notizie del 20.3.2014: «[…] L’art. 7, comma 3, l. 25 marzo 1985, n. 121 (ratifica ed esecuzione dell’accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), stabilisce che le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. In base all’ordinamento italiano, gli enti dotati di personalità giuridica hanno una capacità giuridica e di agire piena, la quale si estende a tutti i rapporti disciplinati dall’ordinamento, ad eccezione di quelli che richiedono necessariamente l’esistenza di una persona fisica. In particolare, è ritenuto ammissibile l’esercizio di attività imprenditoriali da parte degli enti del Libro I del codice civile, in quanto tale esercizio può soddisfare i fini ideali perseguiti dagli enti non lucrativi, sempre che i proventi eventualmente conseguiti con lo svolgimento dell’attività economica vengano destinati agli scopi dell’ente. […] Non sembrano, quindi, sussistere ostacoli alla partecipazione di un ente ecclesiastico ad una società di lucro […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 651-2013/I, Partecipazione di ente ecclesiastico a società lucrativa, in CNN Notizie del 20.3.2014: «[…] L’art. 7, comma 3, l. 25 marzo 1985,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Cass., 14 febbraio 2018, n. 3656, in Corr. Giur., 2018, 4, 572; in Società, 2018, 5, 654; in Notariato, 2018, 3, 285; in Trust, 2018, 5, 508: «L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie integra gli estremi dell’interposizione reale di persona per effetto della quale l’interposto ne acquista la titolarità, pur essendo obbligato ad attenersi alle indicazioni dell’interponente nonché a ritrasferirle a quest’ultimo, ad una scadenza convenuta o al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario».
    - Cass., 14 febbraio 2018, n. 3656, in Corr. Giur., 2018, 4, 572; in Società, 2018, 5, 654; in Notariato, 2018, 3, 285; in Trust, 2018, 5, 508: «L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Cass., 28 marzo 2017, n. 7963, in Società, 2017, 5, 644: «Il diritto all’iscrizione nel libro dei soci è imprescrittibile, in quanto lo status di socio si concreta in una qualità giuridica che ha il suo rilievo all’interno della società e che non è estinguibile, mentre sono prescrittibili i diritti derivanti, di volta in volta, dalla qualità di socio».
    - Cass., 28 marzo 2017, n. 7963, in Società, 2017, 5, 644: «Il diritto all’iscrizione nel libro dei soci è imprescrittibile, in quanto lo status di socio si concreta in una qualità giuridica che ha il...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Cass., 21 gennaio 2016, n. 1095, in Rep. Foro it., 2016, voce Fallimento, n. 7: «La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell’art. 2361, 2º comma, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale (fattispecie estranea al caso di specie) - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell’art. 2479, 2º comma, n. 5, c.c.; pertanto, accertata l’esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza ex lege prevista dall’art. 147, 1º comma, l. fall., senza necessità dell’accertamento della loro specifica insolvenza».
    Cass., 17 aprile 2020, n. 7903, in Società, 2020, 8-9, 935, con nota di Fauceglia: la sussistenza del fenomeno della “supersocietà di fatto” «[…] postula la rigorosa dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve essere conforme, e non contrario, all’interesse dei soci, dovendosi ritenere che la circostanza che le singole società perseguano, invece, l’interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche solo di fatto, costituisca, piuttosto, una prova contraria all’esistenza della supersocietà di fatto. Simile circostanza può semmai costituire indice di esistenza di una “holding” di fatto […]»
    App. Catanzaro, 30 luglio 2012, in Giur. Comm., 2013, II, 433, con nota di Spiotta: «la società di fatto esiste a prescindere dal rispetto dei requisiti formali, sì che a nulla rileva la circostanza che la partecipazione di società di capitali a società di persone o ad imprese che comportino l’assunzione della responsabilità illimitata abbia avuto luogo in violazione dell’art. 2361 c.c.».
    In senso conforme: Trib. Forlì, 9 febbraio 2008, in Giur. It., 2008, 1425; Trib. Prato, 10 novembre 2010, in Dir. fallim., 2011, II, 382; Trib. Palermo, 14 ottobre 2012, in Società, 2013, 392; Trib. Brindisi, 7 gennaio 2013, in Giur. Comm., 2014, II, 906; Trib. Milano, 30 settembre 2013, in Società, 2014, 816.
    - Cass., 21 gennaio 2016, n. 1095, in Rep. Foro it., 2016, voce Fallimento, n. 7: «La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il ri...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - App. Torino, 30 luglio 2007, in Giur. It., 2007, 2219: «L’assunzione della veste di socio illimitatamente responsabile di una società di persone da parte di una spa è in ogni caso subordinata all’assolvimento delle condizioni poste dal 2º comma dell’art. 2361 c.c. (delibera assembleare autorizzativa ed enunciazione della partecipazione nella nota integrativa)».
    In senso conforme: Trib. Torino, 4 aprile 2007, in Giur. It., 2007, 1442; Trib. Mantova, 30 aprile 2013, in Giur. comm., 2014, II, 906.
    - App. Torino, 30 luglio 2007, in Giur. It., 2007, 2219: «L’assunzione della veste di socio illimitatamente responsabile di una società di persone da parte di una spa è in ogni caso subordinata all’as...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5618/I, Riflessi della riforma sull’amministrazione delle società di persone, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] La norma [art. 2361 c.c., n.d.A.] - richiamata per analogia a proposito della società in accomandita per azioni (cfr. art. 2454 c.c.) - ha definitivamente posto termine al dibattito in ordine alla legittimità o meno dell’assunzione da parte di una società di capitali della qualità di socio in una società di persone, cui l’opposta regola non esplicitamente enunciata, ma di fatto esistente, aveva dato luogo. In virtù del nuovo dettato normativo è, pertanto, consentita alle s.p.a. e alle s.a.p.a. l’assunzione di partecipazioni in società in nome collettivo, in accomandita semplice, sia come accomandanti che come accomandatari, nonché l’assunzione di partecipazioni in società semplici. Analoga possibilità di intervenire in una qualsiasi società di persone, in qualità di socio illimitatamente responsabile, è, altresì, da riconoscere alla società a responsabilità limitata in virtù dell’art. 111 duodecies delle disp. att. cod. civ. il quale così recita: “Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all’art. 2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall’art. 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti” […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 49-2006/I, SRL socio accomandatario di SAS, in CNN Notizie del 31.3.2006: «Si chiede se una s.r.l. possa rivestire la qualifica di socio accomandatario ed amministratore in una società in accomandita per azioni. Un argomento invero decisivo nel senso della ammissibilità della società capitalistica accomandataria di s.a.p.a. sembra rinvenirsi nella disciplina dell’art. 2361 c.c., come modificato dal decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003. […] Pur non essendo richiamato il disposto dell’art. 2361, comma 2, c.c., nella disciplina delle s.r.l., la dottrina unanime ritiene ammissibile anche per tale tipo l’assunzione di partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata, in forza dell’art. 111-duodecies disp. att.».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 6072/I, La partecipazione di società di capitali in società di persone come nuovo “modello di organizzazione dell’attività di impresa”, in CNN Notizie del 4.4.2006: «[…] È affermazione ricorrente e certamente condivisibile quella secondo la quale il significato principale delle proposizioni normative contenute negli articoli 2361, secondo comma, c.c. e 111 duodecies delle disposizioni “per l’attuazione del codice civile” risiede nella disciplina - e dunque nella legittimazione - dell’assunzione, da parte di una società di capitali, di partecipazioni in società di persone (anche) comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 76-2009/I, Società e partecipazioni a catena, in CNN Notizie del 23.4.2009: «[…] La prima ipotesi comporta, in primo luogo, la costituzione di una società in accomandita semplice con l’assunzione della veste di accomandatario da parte di una società a responsabilità limitata. Tale fattispecie, già conosciuta da tempo in Germania (GmbH & Co KG), risulta ora, a seguito della riforma del diritto societario del 2003, che ha consentito la partecipazione di società di capitali in società di persone, ammissibile anche nel nostro ordinamento. […] Come si è visto, nulla osta all’assunzione della qualifica di accomandatario da parte di una s.r.l.; ed ugualmente appare consentito che una s.a.s. rivesta tale ruolo in altra s.a.s. […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 52-2015/I, Oggetto sociale: società semplice, acquisto di immobili e partecipazioni sociali, in CNN Notizie del 9.4.2015: «[…] dopo la riforma del diritto societario, non si dubita più dell’ammissibilità di una partecipazione di un soggetto che non sia persona fisica ad una società di persone […]».
    Trib. Torino, 4 aprile 2007, in Giur. it., 2007, 1442; in Vita not., 2007, 766; in Giur. piemontese, 2007, 326; in Riv. dir. impresa, 2008, 315, con nota di Di Febo: «Una società a responsabilità limitata può partecipare in veste di socia illimitatamente responsabile, a una società di persone».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5618/I, Riflessi della riforma sull’amministrazione delle società di persone, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] La norma [art. 2361 c.c., n.d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio d’Impresa n. 5676/I, La partecipazione di società di persone in società personali, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] non è di poco rilievo il fatto che la stessa giurisprudenza - sempre incline, in passato e fino alla riforma, ad escludere la possibilità che una società di capitali potesse partecipare ad una società di persone - abbia di contro ammesso la legittimità della partecipazione di società personali ad altre società personali. In particolare, un provvedimento del Tribunale di Napoli ammettendo l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo di una società personale (una s.n.c.) cui partecipava altra società di persone (altra s.n.c.), finiva appunto con il ritenere pienamente legittima la partecipazione, non rivestendo alcun carattere di anomalia l’intersecazione dei regimi di responsabilità delle due società in nome collettivo. Vi si legge, infatti, che “La società in nome collettivo partecipante risponde unitamente a tutti i soci delle obbligazioni contratte dalla società partecipata ed il carattere doppiamente sussidiario dell’obbligazione del socio della partecipante nulla toglie alla coesistenza della sua obbligazione solidale con gli altri suoi soci ed i soci della collettiva partecipata”[…]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 76-2009/I, Società e partecipazioni a catena, in CNN Notizie del 23.4.2009: «[…] La partecipazione di società di persone in altre società di persone non è oggetto di specifica regolamentazione, da parte del nostro legislatore; tuttavia, nonostante alcune perplessità espresse da parte della dottrina, essa è ritenuta consentita dalla giurisprudenza di merito (Trib. Napoli, 8 gennaio 1993, in Società, 1993, 818; App. Bologna, 14 giugno 1990, in Giur. It., 1990, I, 2, 756; App. Firenze, 10 gennaio 1986, in Giur. Comm., 1987, II, 676), mentre non constano pronunce di legittimità. Sulle questione, si veda lo Studio n. 5676/I, approvato dalla Commissione di impresa del Consiglio Nazionale del Notariato, ove ampi riferimenti […]. In particolare, nello Studio citato si dà conto di come debba risolversi positivamente la questione dell’ammissibilità dell’assunzione diretta, da parte di una società di persone, della carica di socio illimitatamente responsabile, cui venga attribuita l’amministrazione della società partecipata. […] Dunque, si conclude nel senso di consentire la nomina diretta della società di persone partecipante quale amministratore: “la nomina conferisce alla società di persone, in quanto tale, la carica di amministratore della società partecipata ed automaticamente al suo o ai suoi amministratori l’esercizio concreto delle sue funzioni amministrative” […]. Come si è visto, nulla osta all’assunzione della qualifica di accomandatario da parte di una s.r.l.; ed ugualmente appare consentito che una s.a.s. rivesta tale ruolo in altra s.a.s. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio d’Impresa n. 5676/I, La partecipazione di società di persone in società personali, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] non è di poco rilievo il fatto che la ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Cass., 13 maggio 2009, n. 11134, in Foro it., 2010, I, 137: «Una società di persone può essere socia, anche di fatto, di un’altra società di persone».
    - Cass., 13 maggio 2009, n. 11134, in Foro it., 2010, I, 137: «Una società di persone può essere socia, anche di fatto, di un’altra società di persone».
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 950-2014/I, Accomandatario socio d’opera senza partecipazioni al capitale sociale, in CNN Notizie del 23.4.2015: «Manca, nelle società di persone, una disciplina organica del socio d’opera, al quale sono dedicate le seguenti disposizioni: - l’art. 2263, comma 2, c.c., […]; - l’art. 2295, n. 7), c.c. […]; - l’art. 2500-quater, comma 2, c.c. […]. Dal complesso di tali disposizioni emerge come ai fini della validità del contratto sociale sia necessario individuare il contenuto delle prestazioni del socio d’opera, ma non anche attribuire alle stesse un valore imputabile a capitale. […]. Circostanza, quest’ultima, che consente di escludere l’esistenza di un obbligo di imputare a capitale la prestazione del socio d’opera di società di persone, tenuto, conto, altresì, del fatto che nelle società di persone le regole di formazione del capitale sociale divergono da quelle proprie delle società di capitali, in quanto la stessa funzione di garanzia del capitale delle società di persone - per il quale comunque non è previsto un ammontare minimo - risulta in definitiva «attutita dall’esposizione dei patrimoni personali dei soci anche alle pretese dei creditori sociali» […]».
    Trib. Roma, 21 maggio 2019, in Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Capitale e conferimento d’opera nelle società di persone (Tribunale di Roma, 21 maggio 2019), in CNN Notizie del 23 7.2019: i conferimenti d’opera sono «conferimenti di patrimonio poiché, pur costituendo entità utili per il perseguimento dell’oggetto sociale, non sono idonei alla garanzia dei creditori sociali, atteso che la loro capitalizzazione, da un lato, falserebbe la redditività dell’impresa e, dall’altro, non garantirebbe l’eventuale soddisfacimento dei creditori sociali in caso di escussione del patrimonio sociale: infatti, tali apporti, consistendo in servizi o prestazioni lavorative o comunque di fare, non sarebbero suscettibili di espropriazione forzata. […] la capitalizzazione dei conferimenti d’opera non è necessaria […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 950-2014/I, Accomandatario socio d’opera senza partecipazioni al capitale sociale, in CNN Notizie del 23.4.2015: «Manca, nelle società di per...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 260-2015/I, Separazione tra coniugi e sorte delle partecipazioni in società di persone, in CNN Notizie del 15.7.2019: «[…] Le partecipazioni in società di persone e in società di capitali, cui consegua la responsabilità illimitata dei singoli soci, sono escluse dalla comunione immediata e devono considerarsi oggetto della comunione de residuo ai sensi dell’art. 178 c.c. […] La dottrina prevalente ritiene che al momento dello scioglimento della comunione il coniuge dell’imprenditore o del socio illimitatamente responsabile non diventi automaticamente contitolare dei beni aziendali o della quota di partecipazione sociale, ma acquisti un diritto di credito alla corresponsione della metà del valore dei beni oggetto della comunione de residuo […]».
    Trib. Catania, 17 luglio 2007, in Vita Not., 2007, 1221; in Notariato, 2008, 661, con nota di Lucattelli; e in Riv. Not., 2008, 1394: «Gli acquisti di partecipazioni in snc sono soggetti alla comunione de residuo ex art. 178 c.c., mentre gli acquisti di quote di srl cadono in comunione immediata ex art. 177, 1º comma, lett. a) c.c.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 260-2015/I, Separazione tra coniugi e sorte delle partecipazioni in società di persone, in CNN Notizie del 15.7.2019: «[…] Le partecipazioni ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.6, Stato di costituzione di enti soci di società di capitali, 1° pubbl. 9/04 - modif. 09/06: «Nell’atto costitutivo delle società di capitali e delle cooperative è necessario indicare lo stato di costituzione degli eventuali enti soci diversi dalle persone fisiche e non anche la data in cui detti enti soci sono stati costituiti».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.6, Stato di costituzione di enti soci di società di capitali, 1° pubbl. 9/04 - modif. 09/06: «Nell’atto costituti...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.4, Rappresentanza di enti stranieri, 1° pubbl. 9/05: «I rappresentanti di enti o società straniere che partecipano a società italiane debbono essere legittimati secondo le norme del proprio ordinamento».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.4, Rappresentanza di enti stranieri, 1° pubbl. 9/05: «I rappresentanti di enti o società straniere che partecipan...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.3, Partecipazione di stranieri a società italiane, 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05: «Un cittadino straniero non può partecipare a società italiane se, in base al principio di reciprocità, al cittadino italiano non sia consentito partecipare a società nello stato estero di appartenenza dello straniero. Tale principio non si applica ai cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o per l’esercizio di un’impresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno, i quali tutti sono pertanto sempre legittimati a partecipare a società italiane».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. A.A.3, Partecipazione di stranieri a società italiane, 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05: «Un cittadino straniero non può ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 6072/I, La partecipazione di società di capitali in società di persone come nuovo “modello di organizzazione dell’attività di impresa”, in CNN Notizie del 4.4.2006: «[…] per quanto riguarda il primo nucleo normativo e, nella specie, la “delibera assembleare”, è da rilevare che, in assenza di una esplicita indicazione legislativa, competente deve ritenersi l’assemblea in sede ordinaria e ciò in quanto, come noto, essa ha competenza generale, nel senso che delibera su tutti gli oggetti rientranti nella sfera assembleare e non espressamente attribuiti all’assemblea in sede straordinaria. […] il significato della deliberazione assembleare prevista dal secondo comma dell’art. 2361 c.c. sembra potersi spiegare facendo riferimento allo schema dell’art. 2364, primo comma, n. 5, c.c., con la particolarità, peraltro, che in caso di “assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime” l’attuale ordinamento societario prevede come necessaria (e non rimessa ad una decisione statutaria) l’“autorizzazione dell’assemblea” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 6072/I, La partecipazione di società di capitali in società di persone come nuovo “modello di organizzazione dell’attività di impresa”, in CNN...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Cass., 21 gennaio 2016, n. 1095, in Rep. Foro It., 2016, voce Fallimento, n. 7: «La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell’art. 2361, 2º comma, c.c., dettato per le società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale (fattispecie estranea al caso di specie) - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell’art. 2479, 2º comma, n. 5, c.c.; pertanto, accertata l’esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di queste ultime costituisce una conseguenza ex lege prevista dall’art. 147, 1º comma, l.fall., senza necessità dell’accertamento della loro specifica insolvenza».
    - Cass., 21 gennaio 2016, n. 1095, in Rep. Foro It., 2016, voce Fallimento, n. 7: «La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il ri...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 6072/I, La partecipazione di società di capitali in società di persone come nuovo “modello di organizzazione dell’attività di impresa”, in CNN Notizie del 4.4.2006: «[…] Passando ad esaminare, sinteticamente, la disciplina relativa al momento successivo all’atto di assunzione delle partecipazioni, il legislatore della riforma ha previsto un obbligo a carico degli amministratori di dare specifica informazione di tali partecipazioni nella nota integrativa del bilancio da redigere ai sensi degli artt. 2423, primo comma, c.c. e 2427 c.c. Al riguardo, è stato rilevato che l’obiettivo è quello di tutelare l’“interesse dei terzi alla conoscenza di una circostanza che può significativamente incidere sulla valutazione di affidabilità della società partecipante, a ragione del mutamento che si viene a creare alle condizioni ordinarie di rischio tipiche di una società di capitali”. È da ritenere, inoltre, che tale disposizione, pur essendo specificamente prevista solo nell’ambito della s.p.a., trovi applicazione anche con riferimento alla s.r.l. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 6072/I, La partecipazione di società di capitali in società di persone come nuovo “modello di organizzazione dell’attività di impresa”, in CNN...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 6072/I, La partecipazione di società di capitali in società di persone come nuovo “modello di organizzazione dell’attività di impresa”, in CNN Notizie del 4.4.2006: «[…]in assenza di una disciplina specifica occorre stabilire se l’“assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime” rappresenti un atto gestorio proprio degli amministratori o se invece, come appare preferibile, sia riservato alla competenza dei soci ai sensi dell’art. 2479, secondo comma, n. 5, c.c., potendosi configurare, quanto meno in certi casi, come operazione che comporta “una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci”. Qualora si propenda per questa seconda opzione interpretativa, ne consegue evidentemente, in forza della previsione contenuta nell’art. 2479, terzo comma, c.c., che la “decisione dei soci” dovrà essere adottata mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2479 bis, c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 6072/I, La partecipazione di società di capitali in società di persone come nuovo “modello di organizzazione dell’attività di impresa”, in CNN...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2017/I, Società in accomandita semplice, usufrutto di quota dell’accomandante e successione, in CNN Notizie del 23.7.2018: «[…] Come già precisato in altra risposta […] sebbene la questione della natura giuridica del titolare di usufrutto di partecipazioni in società di persone sia dibattuta, la dottrina e giurisprudenza prevalenti sono pervenute alla conclusione che l’usufruttuario, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio […]. Non appare, quindi, giuridicamente configurabile una società di persone costituita da più soggetti, di cui uno titolare della nuda proprietà e l’altro titolare dell’usufrutto, perché altrimenti si avrebbe una società di persone unipersonale. Quindi trova applicazione l’art. 2272 n. 4 c.c. e la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi comporta lo scioglimento della società. Nel caso in esame, poi, coincidendo anche accomandatario e accomandante, si integra anche la causa di scioglimento ex art. 2323, c.c.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2017/I, Società in accomandita semplice, usufrutto di quota dell’accomandante e successione, in CNN Notizie del 23.7.2018: «[…] Come già ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.21, Ammissibilità della fusione “propria” a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico socio, 1° pubbl. 9/06 - motivato 9/11: «Si ritiene ammissibile la fusione (“propria” o “in senso stretto”) in una società di persone di nuova costituzione con un unico socio, in quanto la società beneficiaria, nel procedimento di fusione “in senso stretto”, nasce secondo una genesi affatto diversa dall’ordinario atto costitutivo. Infatti, in base all’art. 2504 bis, 1 comma, c.c., nel testo novellato dal D. Lgs. 6/2003, la fusione tra società non comporta l’estinzione di un soggetto e la correlativa creazione di un diverso soggetto, ma si risolve in una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (così Cass. Sez. Un. 8.2.2006, n. 2637) […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.21, Ammissibilità della fusione “propria” a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico soci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.21, Ammissibilità della fusione “propria” a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico socio, 1° pubbl. 9/06 - motivato 9/11: «In tal caso [fusione “propria” a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico socio, n.d.A.] la società di persone unipersonale originata dalla fusione sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.21, Ammissibilità della fusione “propria” a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico soci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12.5.2010: «[…] A seguito della mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, la società, come visto, si scioglie, entrando così nella fase della liquidazione. Non è necessaria a tal fine un’espressa decisione dei soci, poiché le cause di scioglimento operano di diritto. Sarà invece necessaria la nomina di uno o più liquidatori, il cui compito è quello di definire i rapporti giuridici con i terzi e ripartire l’eventuale residuo attivo tra i soci. L’effetto principale determinato dallo scioglimento, secondo l’opinione diffusa in dottrina e giurisprudenza, consiste infatti nella modificazione dell’oggetto o dello scopo della società che non sarà più quello dello scopo di lucro mediante l’esercizio di un’attività imprenditoriale, ma della definizione dei rapporti in corso, sorti nella fase precedente […]».
    Cass., 22 dicembre 2014, n. 27189, in Rep. Foro It., 2014, voce Società, n. 452: «In tema di società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi non determina l’estinzione, ma solamente lo scioglimento della società e la liquidazione e, pertanto, la massa dei rapporti attivi e passivi che facevano capo alla compagine sociale prima dello scioglimento conserva il proprio originario centro di imputazione».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2008/I, S.n.c. e ricostituzione della pluralità dei soci dopo il decorso dei sei mesi, in CNN Notizie del 30.1.2008: «[…] Una volta decorso il termine semestrale previsto nell’art. 2272, n. 4, c.c., qualora il socio superstite non provveda alla liquidazione e continui di fatto ad amministrare - nonostante l’avvenuto scioglimento - la società rimarrà unipersonale a tempo indeterminato, analogamente ad una società di capitali. Non costituisce un deterrente la disciplina relativa al divieto di nuove operazioni per le società in liquidazione prevista dagli artt. 2274 e 2279 c.c. Nelle società di persone, diversamente che nelle società di capitali, il socio amministratore è già illimitatamente e solidalmente responsabile per le obbligazioni contratte dalla società […]. […] la continuazione della attività di impresa da parte di una società in liquidazione da parte dell’unico socio (superstite) della stessa non può che interpretarsi come espressione di una scelta perfettamente ammissibile: sempre che, è chiaro, costui non si appropri, ancorché parzialmente (art. 2280. 1° comma c.c.), dei beni sociali, prima di avere estinto i debiti sociali e salvo il diritto dei creditori particolari a chiedere la liquidazione della sua quota, in applicazione analogica della disciplina sulla proroga tacita […]».
    In senso conforme, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12.5.2010.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 325-2015/I, Mancata ricostituzione della pluralità dei soci nella s.a.s. decorsi i sei mesi e trasformabilità, in CNN Notizie del 15.4.2016: «[…] una parte della dottrina ha correttamente osservato che la presenza di almeno due soci, pur operando come requisito essenziale per la costituzione di una società di persone, è, invece, destinata a perdere la caratteristica di condizione di validità del contratto sociale durante le vicende successive, senza che ciò si ponga in contrasto con le regole che presiedono lo svolgimento dell’attività economica attraverso il ricorso al modello delle società di persone […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2008/I, S.n.c. e ricostituzione della pluralità dei soci dopo il decorso dei sei mesi, in CNN Notizie del 30.1.2008: «[…] Una volta decors...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12.5.2010: «[…] l’opinione prevalente in dottrina è nel senso che il venir meno della pluralità dei soci non è di per sé causa di scioglimento della società, ma è la mancata ricostituzione della pluralità entro il termine di sei mesi che determina la cessazione del vincolo societario. Lo scioglimento quindi opera ex nunc e, nel semestre che segue al venir meno della pluralità dei soci, la società non subisce alcun mutamento funzionale ed il socio non subisce alcuna limitazione dei poteri gestori, con la conseguenza che potrà liquidare la quota del socio uscente, decidere lo scioglimento anticipato della società nominando un liquidatore, compiere operazioni societarie di carattere straordinario e, naturalmente, ricostituire la pluralità dei soci attraverso una cessione di parte della sua partecipazione o un aumento di capitale sociale da far sottoscrivere ad un terzo. Nel solco dell’opinione prevalente in dottrina, la giurisprudenza ritiene che, il venir meno della pluralità dei soci, non determini immediatamente e necessariamente lo scioglimento della società, ma che tale effetto si produca solo se, dopo il trascorrere del semestre, la stessa non sia stata ricostituita […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12.5.2010: «[…] Venendo al problema della ricostituzione tardiva della pluralità dei soci, per quanto detto, non sembra porre particolari problemi che, in questa fase, un soggetto faccia il suo ingresso in società. Non si tratterà evidentemente della costituzione di una nuova e diversa società, ma della continuazione della precedente, con il prodursi di due principali effetti: da un lato, il venir meno della causa di scioglimento, dall’altro, l’inopponibilità, per quanto sopra esposto, di tale ricostituzione tardiva al creditore particolare, che potrebbe chiedere la liquidazione della quota, applicandosi la medesima regola della proroga tacita. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12.5.2010: «[…] Si ritiene che la ricostituzione tardiva della pluralità dei soci (e quindi il venir meno della causa di scioglimento) non sia opponibile ai creditori personali del socio superstite. Lo spirare del termine semestrale, infatti, vale a segnare il momento a decorrere dal quale sorge, in capo al creditore particolare, il potere di chiedere la liquidazione della quota che non può essere posto nel nulla da una ricostituzione tardiva della pluralità dei soci, dovendosi ritenere applicabile la medesima regola della proroga tacita (art. 2307 c.c.) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione scaricabile dal sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Ancona 16 febbraio 1998.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12.5.2010: «[…] La ricostituzione della pluralità dei soci comporta principalmente due ordini di effetti. Il primo è costituito dalla revoca implicita dello stato di liquidazione della società, revoca che viene generalmente ammessa dagli interpreti, argomentando dall’art. 2272, n. 3) e dalla considerazione che non esiste un interesse specifico dei creditori sociali allo svolgimento della liquidazione, dal momento che costoro possono sempre contare sulla responsabilità illimitata dei soci […]».
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione scaricabile dal sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Ancona 16 febbraio 1998.
    Consiglio Nazionale del Notari...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12.5.2010: «[…] può affermarsi che la pluralità dei soci possa essere ricostituita, con gli effetti giuridici sopra esposti, fino a quando la società non sia stata cancellata dal Registro Imprese. Un’eventuale ricostituzione successiva a tale momento non potrebbe che comportare quindi la costituzione di una nuova e diversa società […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.22, Ammissibilità della scissione a favore di società di persone di nuova costituzione con unico socio, 1° pubbl. 9/06 - motivato 9/11: «Si ritiene ammissibile la scissione a favore di una o più società di persone, anche se di nuova costituzione, con un unico socio, in quanto la società beneficiaria, nel procedimento di scissione, nasce secondo una genesi affatto diversa dall’ordinario atto costitutivo. Infatti, la scissione di società non comporta l’estinzione di un soggetto e la correlativa creazione di un diverso soggetto, ma si risolve in una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. L.A.22, Ammissibilità della scissione a favore di società di persone di nuova costituzione con unico socio, 1° pubbl....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 187-2011/I, Le società di capitali consortili tra “nuove” soluzioni e “vecchi” problemi. appunti con particolare riferimento alle società consortili a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 4.10.2012: «[…] Le stesse conclusioni valgono tanto per le società consortili di capitali quanto per le società consortili (commerciali) di persone. Pertanto, il venir meno della pluralità dei soci in una società consortile di persone determinerebbe non l’applicabilità dell’art. 2272 c.c., n. 4 (e, quindi, delle norme sul “tipo”), con conseguente scioglimento in caso di mancata ricostituzione della pluralità nel termine di sei mesi, bensì, immediatamente, prevalendo lo “scopo” consortile, l’impossibilità sopravvenuta di conseguire l’oggetto sociale e, quindi, lo scioglimento ex art. 2272, n. 2, c.c. (salva contestuale trasformazione società in lucrativa) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 187-2011/I, Le società di capitali consortili tra “nuove” soluzioni e “vecchi” problemi. appunti con particolare riferimento alle società cons...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] l’art. 2323 c.c. dispone che la società si scioglie quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno, fermo restando che gli accomandanti superstiti debbono nominare un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, il quale comunque non assume la qualità di socio accomandatario. […] Sembra, pertanto, doversi escludere che il venir meno di tutti gli accomandatari possa determinare una trasformazione implicita della s.a.s. in una s.n.c., anch’essa con unico socio e in stato di liquidazione. […] In sostanza, la società in accomandita semplice rimasta priva di accomandatari non muta la propria forma giuridica […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] l’art. 2323 c.c....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.23, Ammissibilità della trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unico socio, 1° pubbl. 9/06 - motivato 9/11: «Si ritiene ammissibile la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con un unico socio in quanto l’atto di trasformazione non comporta l’estinzione della società preesistente e la nascita di una nuova società, ma la continuazione della stessa società in una nuova veste giuridica, alla stregua di una mera modificazione dell’atto costitutivo. In tal caso la società trasformata sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 82-2009/I, Trasformazione di s.r.l. unipersonale in s.n.c., in CNN Notizie del 7.5.2009: «[…] Si chiede se una s.r.l. unipersonale che intenda trasformarsi in società di persone debba necessariamente (ri)costituire la pluralità dei soci prima o contestualmente alla trasformazione, o possa anche (ri)costituirla nei sei mesi dalla data della delibera. Nel caso di specie la trasformazione può aver luogo mantenendo la forma unipersonale, la cui permanenza nei sei mesi successivi alla pubblicità ex art. 2500, comma 3, c.c., comporta lo scioglimento della società di persone risultante dalla trasformazione […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.23, Ammissibilità della trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unic...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 325-2015/I, Mancata ricostituzione della pluralità dei soci nella s.a.s. decorsi i sei mesi e trasformabilità, in CNN Notizie del 15.4.2016: «[…] finché la società non viene cancellata dal registro delle imprese, essa esiste, nonostante si sia verificata una causa di scioglimento: è, pertanto, possibile rimuovere tale causa o attraverso l’ingresso di nuovi soggetti nella compagine sociale, o mediante la trasformazione in altro ente che ammetta la partecipazione di un solo soggetto. […] Laddove […] si opti per la trasformazione, non sorgono dubbi sulla possibilità di adottare la forma di società di capitali unipersonali […] Costituiscono, invece, delle ipotesi controverse la trasformazione in altro tipo di società di persone con un unico socio (soluzione che ha un senso nel caso in cui il socio superstite si trovi nella prospettiva di ricostituire la pluralità dei soci entro un ragionevole lasso di tempo. […]) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 325-2015/I, Mancata ricostituzione della pluralità dei soci nella s.a.s. decorsi i sei mesi e trasformabilità, in CNN Notizie del 15.4.2016: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.37, Trasformazione di società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di persona fisica e viceversa, 1° pubbl. 9/14): «In mancanza di considerazioni oggettive (afferenti alla struttura e/o allo scopo perseguito) che giustifichino ragionevolmente, ai sensi dell’art. 3 Cost., una limitazione dell’autonomia dell’impresa in relazione ad uno strumento organizzativo generalmente - e non eccezionalmente - ammesso, quale la trasformazione, appare legittima la trasformazione da società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di una persona fisica e viceversa. Tale fattispecie, infatti, è analoga alla trasformazione da o in comunione d’azienda prevista dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., salvo che per il numero delle persone fisiche coinvolte […]. Perché si verifichi tale fattispecie è necessario che la trasformazione non faccia venir meno l’azienda, intesa come l’insieme dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa, risultando, di contro, indifferente che la persona fisica da o in cui viene trasformata la società eserciti personalmente l’azienda oggetto di trasformazione. Si ritiene infine che a detta fattispecie si applichi l’art. 2500-novies c.c. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.37, Trasformazione di società con unico socio in titolarità individuale d’azienda da parte di persona fisica e vi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Cass., 23 maggio 2006, n. 12114, in Rep. Foro It., 2006, voce Società, n. 883: «Una società di persone non può trasformarsi in senso tecnico in una impresa individuale né, in caso di scioglimento di una società di persone, è ipotizzabile una successione nel processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c.».
    Cass., 14 gennaio 2015, n. 496, in Fallimento, 2015, 660: «Nel caso di recesso di un socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci, qualora quello superstite non abbia ricostituito la pluralità della compagine sociale decidendo al contempo di continuare l’attività aziendale come impresa individuale - così determinandosi lo scioglimento della società, a norma dell’art. 2272, n. 4, c.c. - non si realizza una trasformazione societaria ai sensi dell’art. 2498 c.c., ma solo una successione tra soggetti distinti, ossia tra colui che conferisce l’azienda (la società di persone in liquidazione) e la persona fisica che ne è beneficiaria (il socio superstite)».
    In senso conforme: App. Torino, 14 luglio 2010, in Notariato, 2011, 26.
    - Cass., 23 maggio 2006, n. 12114, in Rep. Foro It., 2006, voce Società, n. 883: «Una società di persone non può trasformarsi in senso tecnico in una impresa individuale né, in caso di scioglimento di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio d’Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12.5.2010: «[…] Meno problematica è la fattispecie della trasformazione in società a responsabilità limitata (oppure, anche se l’ipotesi è meno probabile, in società per azioni). Non si dubita seriamente in dottrina sull’ammissibilità di una siffatta fattispecie dal momento che l’art. 2500-ter c.c. disciplina espressamente la trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali. In queste ultime, infatti, l’unipersonalità non integra una causa di scioglimento, ma rappresenta, al contrario, una delle connotazioni soggettive che possono assumere le società per azioni e le società a responsabilità limitata sia nel corso della loro vita sia al momento della costituzione. È ovvio che la società di persone con unico socio non dovrà essere stata nel frattempo cancellata e che dovrà essere capitalizzata con l’importo corrispondente al capitale minimo della società risultante alla trasformazione. Caso mai, dei dubbi sulla percorribilità di questa strada, potrebbero rinvenirsi nell’ipotesi in cui, decorso il semestre dal venir meno della pluralità dei soci, la società, ormai sciolta, si trovi in fase di liquidazione.[…] La conseguenza della trasformazione sarà la revoca implicita dello stato di liquidazione poiché, in tal caso, la trasformazione in società unipersonale rappresenta la modalità attraverso la quale eliminare la causa di scioglimento […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 155-2011/I, Trasformazione di società in nome collettivo unipersonale da oltre un anno in s.r.l. unipersonale, in CNN Notizie del 28.12.2011: «[…] Sulla questione della mancata ricostituzione della pluralità di soci decorso il semestre di cui all’art. 2272, n. 4) c.c. si segnala, oltre agli studi citati, un contributo più recente, che riaffronta il tema e conferma l’orientamento secondo il quale l’unipersonalità della compagine sociale produce sì la causa di scioglimento ma non l’estinzione della società, la quale può procedere alla sua trasformazione in altro tipo sociale, il che comporterà anche la revoca implicita della liquidazione […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 325-2015/I, Mancata ricostituzione della pluralità dei soci nella s.a.s. decorsi i sei mesi e trasformabilità, in CNN Notizie del 15.4.2016: «Si chiede se una società in accomandita semplice, tuttora iscritta nel Registro delle imprese, che non ha ricostituito la pluralità dei soci (in ispecie la categoria degli accomandanti) spirato il termine di 6 mesi, possa trasformarsi in una s.r.l. unipersonale senza dover previamente ricostituire la pluralità dei soci. […] In via generale, una volta decorso il termine semestrale previsto nell’art. 2272, n. 4, c.c., il socio, preso atto del verificarsi della causa di scioglimento, dovrebbe, alternativamente: - procedere alla cancellazione della società dal registro delle imprese previa liquidazione dei creditori […]; - o, qualora si intenda proseguire l’attività d’impresa conservando la continuità dei rapporti giuridici facenti capo alla società rimasta unipersonale, procedere alla trasformazione in un altro tipo di ente per il quale è ammessa la partecipazione di un solo soggetto […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio d’Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 106-2006/I, Usufrutto su quote di partecipazione in società di persone: natura giuridica dell’usufruttuario, potere di amministrazione, rinvio alle norme sulle società di capitali, in CNN Notizie del 20.7.2006: «[…] se si accoglie la prevalente, secondo cui l’usufruttuario non è socio, non appare giuridicamente configurabile una società semplice costituita da più soggetti, di cui uno titolare dell’intera nuda proprietà e gli altri titolari del corrispondente diritto di usufrutto, perché altrimenti si avrebbe una società di persone unipersonale […]».
    In senso conforme, Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2017/I, Società in accomandita semplice, usufrutto di quota dell’accomandante e successione, in CNN Notizie del 5.5.2017.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 106-2006/I, Usufrutto su quote di partecipazione in società di persone: natura giuridica dell’usufruttuario, potere di amministrazione, rinvi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2008/I, S.n.c. e ricostituzione della pluralità dei soci dopo il decorso dei sei mesi, in CNN Notizie del 30.1.2008: «[…] Una volta decorso il termine semestrale previsto nell’art. 2272, n. 4, c.c., qualora il socio superstite non provveda alla liquidazione e continui di fatto ad amministrare - nonostante l’avvenuto scioglimento - la società rimarrà unipersonale a tempo indeterminato, analogamente ad una società di capitali. Non costituisce un deterrente la disciplina relativa al divieto di nuove operazioni per le società in liquidazione prevista dagli artt. 2274 e 2279 c.c. Nelle società di persone, diversamente che nelle società di capitali, il socio amministratore è già illimitatamente e solidalmente responsabile per le obbligazioni contratte dalla società […]. […] la continuazione della attività di impresa da parte di una società in liquidazione da parte dell’unico socio (superstite) della stessa non può che interpretarsi come espressione di una scelta perfettamente ammissibile: sempre che, è chiaro, costui non si appropri, ancorché parzialmente (art. 2280. 1° comma c.c.), dei beni sociali, prima di avere estinto i debiti sociali e salvo il diritto dei creditori particolari a chiedere la liquidazione della sua quota, in applicazione analogica della disciplina sulla proroga tacita […]».
    In senso conforme, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 156-2009/I, La ricostituzione della pluralità dei soci nelle società di persone decorsi sei mesi ex art. 2272 n. 4 c.c., in CNN Notizie del 12.5.2010.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 325-2015/I, Mancata ricostituzione della pluralità dei soci nella s.a.s. decorsi i sei mesi e trasformabilità, in CNN Notizie del 15.4.2016: «[…] una parte della dottrina ha correttamente osservato che la presenza di almeno due soci, pur operando come requisito essenziale per la costituzione di una società di persone, è, invece, destinata a perdere la caratteristica di condizione di validità del contratto sociale durante le vicende successive, senza che ciò si ponga in contrasto con le regole che presiedono lo svolgimento dell’attività economica attraverso il ricorso al modello delle società di persone […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 13-2008/I, S.n.c. e ricostituzione della pluralità dei soci dopo il decorso dei sei mesi, in CNN Notizie del 30.1.2008: «[…] Una volta decors...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 36-2010/I, Clausole di s.n.c.: a) esclusione; b) oggetto sociale, in CNN Notizie del 10.3.2010: «[…] La clausola oggetto del presente parere, così come prospettata, solo indirettamente può essere ricondotta a circostanze inerenti l’interesse sociale […] la quale appare invece potenzialmente lesiva di principi inderogabili dell’ordinamento […] Nonostante l’acceso dibattito esistente su tali principi, la potenziale interferenza della clausola statutaria prospettata sulla libertà di determinazione delle parti all’assunzione o al mantenimento di uno status rendono opportuna la massima prudenza, da parte del notaio rogante, nel valutare la sussistenza dei possibili profili di illiceità della clausola sopra rilevati […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 36-2010/I, Clausole di s.n.c.: a) esclusione; b) oggetto sociale, in CNN Notizie del 10.3.2010: «[…] La clausola oggetto del presente parere,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 212-2008/I, La disciplina statutaria dell’esclusione del socio nella società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 3.8.2009: «[…] Nell’ambito delle società personali non si dubita del fatto che il momento in cui la dichiarazione di recesso o la decisione di esclusione assumano efficacia coincida con il momento dello scioglimento del vincolo sociale: da tal momento la situazione soggettiva del socio resta modificata in quella di creditore di una somma di denaro, da calcolarsi in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 212-2008/I, La disciplina statutaria dell’esclusione del socio nella società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 3.8.2009: «[…] Nell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Fondazione Nazionale dei Commercialisti, La valutazione delle quote nelle società personali in ipotesi di recesso ed esclusione, 15 novembre 2015: «[…] è opinione consolidata che nella liquidazione della quota si debba tener conto degli utili e delle perdite sulle operazioni in corso, così come disposto dall’art. 2289, comma 3, c.c. […] Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Per operazioni in corso si intende l’insieme degli affari già iniziati mentre il socio era partecipe alla società che, non essendosi ancora integralmente tradotti in variazioni patrimoniali, continuano a produrre effetti giuridici ed economici anche dopo l’uscita del socio. […] Pertanto al fine di definire celermente le pendenze con i soci uscenti si potrà procedere ad una liquidazione provvisoria alla quale seguiranno eventuali conguagli a completamento avvenuto delle operazioni […]».
    - Fondazione Nazionale dei Commercialisti, La valutazione delle quote nelle società personali in ipotesi di recesso ed esclusione, 15 novembre 2015: «[…] è opinione consolidata che nella liquidazione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 36-2010/I, Clausole di s.n.c.: a) esclusione; b) oggetto sociale, in CNN Notizie del 10.3.2010: «[…] Il codice civile, tuttavia, come appena osservato, poiché omette espliciti riferimenti alla possibilità di prevedere cause convenzionali di esclusione in ambito di società di persone, non ne può dettare, per tale ragione, alcuna caratteristica. La dottrina, nel tentativo di delimitare la possibile estensione di tali clausole, pare concorde nel ritenere non consentito attribuire alla maggioranza dei soci un diritto assoluto di esclusione, volto cioè a collegare l’esclusione stessa ad una decisione arbitraria e insindacabile, mentre è dubbia l’ammissibilità di clausole che consentano l’esclusione per cause solo genericamente riconducibili all’interesse sociale».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 36-2010/I, Clausole di s.n.c.: a) esclusione; b) oggetto sociale, in CNN Notizie del 10.3.2010: «[…] Il codice civile, tuttavia, come appena ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 36-2010/I, Clausole di s.n.c.: a) esclusione; b) oggetto sociale, in CNN Notizie del 10.3.2010: «[…] Il codice civile, tuttavia, come appena osservato, poiché omette espliciti riferimenti alla possibilità di prevedere cause convenzionali di esclusione in ambito di società di persone, non ne può dettare, per tale ragione, alcuna caratteristica. La dottrina, nel tentativo di delimitare la possibile estensione di tali clausole, pare concorde nel ritenere non consentito attribuire alla maggioranza dei soci un diritto assoluto di esclusione, volto cioè a collegare l’esclusione stessa ad una decisione arbitraria e insindacabile, mentre è dubbia l’ammissibilità di clausole che consentano l’esclusione per cause solo genericamente riconducibili all’interesse sociale».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 36-2010/I, Clausole di s.n.c.: a) esclusione; b) oggetto sociale, in CNN Notizie del 10.3.2010: «[…] Il codice civile, tuttavia, come appena ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 816-2014/I, Esclusione di più soci di snc, necessità di pluralità di decisioni. Fattispecie, in CNN Notizie del 20.5.2015: «[…] Connesso a tale tema è quello relativo al calcolo della maggioranza, che la dottrina unanime ritiene debba effettuarsi per capi e non per quote di interessi, non computandosi in essa il socio da escludere […]: i soci votano pro capite e la maggioranza numerica da prendere in considerazione non è quella dei soci partecipanti alla delibera, ma quella dei soci componenti la società […]. La ragione di tale interpretazione risiede non solo nel dato letterale della norma («non computandosi nel “numero”…») ma anche nella ratio delle regole sull’esclusione: […] si deroga al criterio della maggioranza calcolata secondo gli interessi onde evitare che un socio soltanto, che sia esponente di un interesse preponderante, possa decidere da solo sulla sorte del socio escludendo […]».
    App. Cagliari, 16 settembre 2004, in Riv. Giur. Sarda, 2006, 575: «In sede di esclusione del socio di società di persone, il computo dei voti va effettuato in base al principio del “voto per teste”».
    In senso conforme: Trib. Cagliari, 10 marzo 2000, in Riv. Giur. Sarda, 2001, 89.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 816-2014/I, Esclusione di più soci di snc, necessità di pluralità di decisioni. Fattispecie, in CNN Notizie del 20.5.2015: «[…] Connesso a ta...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 816-2014/I, Esclusione di più soci di snc, necessità di pluralità di decisioni. Fattispecie, in CNN Notizie del 20.5.2015: «Sembra maggioritaria la tesi secondo la quale nell’ambito delle società di persone non è essenziale l’adozione del metodo assembleare e, conseguentemente, non occorre convocare il socio da escludere. Sarebbe, pertanto, sufficiente una manifestazione di volontà della maggioranza dei soci, adottata anche al di fuori di un’assemblea e senza la partecipazione del socio da escludere ([…] Tale tesi è stata recepita dalla giurisprudenza prevalente: Cass. 15 luglio 1996, n. 6394; Cass. 9 luglio 1973, n. 1977; Cass. 19 gennaio 1973, n. 196; Cass. 3 febbraio 1965, n. 173, in Foro It., 1965, I, 793; Cass. 16 luglio 1958, n. 2603; Cass. 7 marzo 1955, n. 664; Cass. 25 gennaio 1954, n. 186). […] Esiste, tuttavia, una tesi minoritaria la quale reputa necessaria la convocazione anche del socio escludendo, in quanto il riferimento letterale all’art. 2287 c.c. avrebbe la funzione di imporre il procedimento collegiale, che garantirebbe una maggiore tutela del socio da escludere attraverso la discussione tra i soci prima della deliberazione […]».
    Cass., 4 luglio 2018, n. 17490, in CNN Notizie del 4.10.2018, Segnalazione novità giurisprudenziali n. 34/2018: «La delibera di esclusione di un socio di una società di persone, per la cui validità è richiesta, ex art. 2287 c.c., la maggioranza dei soci, non deve necessariamente esprimersi attraverso una delibera unitaria, né è necessario che siano consultati tutti i soci, essendo sufficiente che siano raccolte le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e che tale delibera sia comunicata al socio escluso, in modo tale che egli possa esercitare la facoltà di proporre opposizione alla delibera avanti al tribunale».
    Cass., 10 gennaio 1998, n. 153, in Giur. Comm., 1999, II, 624, con nota di Pasquariello: «Nella disciplina legale delle società di persone manca la previsione dell’organo e del metodo assembleare, con la conseguenza che, dovendosi adottare la delibera d’esclusione di un socio (per la quale è richiesta la maggioranza dei soci non computandosi tra questi quello da escludere), non è necessario che siano consultati tutti i soci, né che essi manifestino contestualmente la propria volontà attraverso una delibera unitaria, essendo sufficiente raccogliere le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e comunicare la delibera di esclusione al socio escluso, affinché egli sia posto in condizione di esercitare la facoltà di opposizione dinanzi al tribunale».
    Trib. Cagliari, 10 marzo 2000, in Riv. Giur. Sarda, 2001, 89: «Per l’adozione della deliberazione di esclusione di un socio di una società personale non è necessario il rispetto del metodo collegiale».
    Trib. Milano, 8 luglio 2009, in Giur. It., 2010, 123: «Nelle società di persone composte da più di due soci, per deliberare l’esclusione di uno di essi non occorre la convocazione di tutti i partecipanti, essendo sufficiente la volontà della maggioranza». Conforme, Trib. Napoli, 1° marzo 2010, in Società, 2010, 942.
    Trib. Roma, 28 dicembre 2017, n. 24139, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «Nelle società di persone è validamente assunta la delibera di esclusione di un socio ove quest’ultimo abbia ricevuto comunicazione della delibera medesima al fine di proporre opposizione. La delibera di esclusione non richiede, infatti, né che siano stati consultati tutti i soci né che costoro abbiano manifestato la propria volontà attraverso una delibera unitaria, essendo sufficiente che si siano espressi, anche singolarmente, i soci che rappresentino la maggioranza, senza computare tra questi il socio da escludere».
    Ma cfr., in senso contrario: Trib. Santa Maria Capua Vetere, 19 maggio 2011, in Giur. Comm., 2012, II, 1240: «In tema di procedimento di esclusione del socio regolato dall’art. 2287 c.c., la decisione della società deve essere adottata nel rispetto del metodo collegiale e, comunque, con la preventiva convocazione del socio escludendo».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 816-2014/I, Esclusione di più soci di snc, necessità di pluralità di decisioni. Fattispecie, in CNN Notizie del 20.5.2015: «Sembra maggiorita...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Trib. Milano, 7 febbraio 2003, in Società, 2003, 998: «Nella società con due soli soci l’esclusione di un socio (che ai sensi dell’art. 2287, ultimo comma, c.c. deve essere pronunciata dal giudice) diventa operante soltanto nel momento in cui la sentenza, avente natura costitutiva, passa in giudicato, fino a tale momento il socio contro il quale è stato promosso il giudizio di esclusione potendo sempre recedere dalla società (insindacabilmente o per giusta causa, qualora ne ricorrano i presupposti) […]».
    - Trib. Milano, 7 febbraio 2003, in Società, 2003, 998: «Nella società con due soli soci l’esclusione di un socio (che ai sensi dell’art. 2287, ultimo comma, c.c. deve essere pronunciata dal giudice) ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Cass., 19 settembre 2006, n. 20255, in Ced Cassazione, rv. 592806: «In tema di società di persone, il ricorso all’autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di esclusione del socio è ammissibile, a norma dell’art. 2287, 3º comma, c.c., nel solo caso in cui la società sia composta soltanto da due soci, mentre in ogni altro caso trova applicazione l’art. 2287, 1º comma, c.c., ai sensi del quale l’esclusione del socio può essere deliberata a maggioranza, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che all’interno della compagine sociale siano eventualmente configurabili due gruppi di interesse omogenei e tra loro contrapposti, e che l’esclusione possa in tal caso rivelarsi impossibile, in virtù del conflitto d’interessi che impedisce di computare nella maggioranza il socio da escludere […]».
    In senso conforme: Cass., 22 dicembre 2006, n. 27504, in Foro It., 2007, I, 1473.
    - Cass., 19 settembre 2006, n. 20255, in Ced Cassazione, rv. 592806: «In tema di società di persone, il ricorso all’autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di esclusione del socio è ammissibil...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Cass., 26 settembre 2016, n. 18844, in Ced Cassazione, rv. 641828-01: «[…] il ricorso all’autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di esclusione del socio è ammissibile, ex art. 2287, comma 3, c.c., esclusivamente ove la società sia composta soltanto da due soci, trovando altrimenti applicazione l’art. 2287, comma 1, c.c., ai sensi del quale detta esclusione può essere deliberata a maggioranza, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che […] il socio da escludere, in virtù del conflitto d’interessi nel quale versa, non possa esercitare il diritto di voto, dovendosi, in tal caso, la maggioranza necessaria computarsi non già sull’intero capitale sociale, bensì sulla sola parte che fa capo all’avente diritto al voto».
    - Cass., 26 settembre 2016, n. 18844, in Ced Cassazione, rv. 641828-01: «[…] il ricorso all’autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di esclusione del socio è ammissibile, ex art. 2287, comma 3...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.8, Fatti e atti modificativi della compagine sociale e loro iscrizione nel registro delle imprese, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/2015: «La compagine sociale può modificarsi in dipendenza di fatti o di atti. Entrambi devono essere iscritti nel registro delle imprese per poter essere opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2300, comma 3, c.c. I fatti sono iscrivibili su dichiarazione degli amministratori accompagnata dall’eventuale documentazione che comprova il loro accadimento. […] Il sistema legale di pubblicità dei fatti è basato sulla denuncia dell’imprenditore e sulla verifica dell’ufficio, con poteri di integrazione/rettifica affidati al giudice del registro, il quale può ordinare la cancellazione di fatti insussistenti o l’iscrizione di quelli non denunciati […]». «Gli atti sono iscrivibili solo se rivestono la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 11, comma 4, DPR 581/95. Gli atti aventi la forma della scrittura privata non autenticata sono iscrivibili solo se la loro sottoscrizione è stata accertata giudizialmente. Tali regole trovano applicazione anche nelle ipotesi di modifica per atto unilaterale o che non richieda l’intervento di tutti i soci. […] Costituiscono fatti modificativi della compagine sociale: 1) il decesso del socio, in presenza della libera trasferibilità mortis causa delle partecipazioni; 2) il fallimento del socio; 3) la liquidazione della quota del socio ai sensi dell’art. 2288, comma 2, c.c. Costituiscono atti modificativi della compagine sociale: 1) il trasferimento delle partecipazioni inter vivos; 2) i negozi, ove previsti, di continuazione o meno della società con i successori del socio deceduto; 3) la dichiarazione di recesso notificata; 4) la delibera di esclusione notificata e non opposta; 5) il decreto di trasferimento giudiziale».
    Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, Direttiva in tema di decesso, recesso ed esclusione da società di persone, del 27.4.2015: «[…] 3.1. L’esclusione del socio di società di persone di cui all’art. 2287, comma 1, del codice civile, costituisce un fatto modificativo dell’atto costitutivo; deve, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 del codice civile, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese. 3.2. L’adempimento di cui al punto precedente si esegue mediante iscrizione contestuale della decisione di esclusione e della prova di avvenuta ricezione da parte del socio interessato. […] 3.5. Obbligato alla presentazione dell’istanza di iscrizione nel registro delle imprese della decisione di esclusione di cui al punto 3.1. è uno dei soci amministratori. Il mancato rispetto del termine per l’adempimento o la sua omissione comporta l’applicazione, in capo a ciascuno dei soci amministratori della società, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 del codice civile. […] 3.7. A seguito della presentazione dell’istanza di cui al punto 3.1. l’ufficio del registro delle imprese provvede ad iscrivere la notizia dell’esclusione sulla posizione del socio. La notizia così iscritta ha l’efficacia pubblicitaria di cui all’art. 2193 del codice civile. […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.8, Fatti e atti modificativi della compagine sociale e loro iscrizione nel registro delle imprese, 1° pubbl. 9/14...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Cass., 19 dicembre 2008, n. 29776, in Giur. Comm., 2009, II, 652, con nota di Angelici; in Riv. Not., 2010, 171, con nota di Scuderi: «L’assunzione della qualità di socio e l’obbligo di buona fede nell’adempimento delle obbligazioni, che discendono dal contratto di società, non comportano la preventiva rinuncia del socio ad avvalersi dei suoi diritti e facoltà, anche derivanti da rapporti estranei al contratto sociale, ogni qual volta essi possano in ipotesi rivelarsi lesivi dell’interesse della società; pertanto, l’esercizio di tali facoltà e diritti, ove non sia allegato l’abuso del diritto, non può fondare l’azione di esclusione del socio stesso dalla società (nella specie, la suprema corte ha affermato il principio, con riguardo ad un socio di snc, locatore di un bene utilizzato dalla società, il quale aveva intimato ad essa lo sfratto per morosità, nonché mancato di approvare il bilancio sociale, richiesto la restituzione di somme mutuate alla stessa, esercitato le azioni di messa in liquidazione della società e di revoca dell’amministratore)».
    - Cass., 19 dicembre 2008, n. 29776, in Giur. Comm., 2009, II, 652, con nota di Angelici; in Riv. Not., 2010, 171, con nota di Scuderi: «L’assunzione della qualità di socio e l’obbligo di buona fede n...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 36-2010/I, Clausole di s.n.c.: a) esclusione; b) oggetto sociale, in CNN Notizie del 10.3.2010: «[…] Sebbene l’elemento concettuale che riconduce ad unità le cause di esclusione legale - facoltative e di diritto - sia la rilevanza organizzativa della fattispecie, l’autonomia privata può spingersi sino a prevedere cause di esclusione che non abbiano diretta rilevanza organizzativa, ma che siano legate a vicende che riguardano la persona del socio. Nelle società personali, infatti, non sussiste il criterio selettivo delle fattispecie convenzionali di esclusione dato dalla rispondenza al criterio di giusta causa, come invece l’art. 2473-bis nella s.r.l. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 36-2010/I, Clausole di s.n.c.: a) esclusione; b) oggetto sociale, in CNN Notizie del 10.3.2010: «[…] Sebbene l’elemento concettuale che ricon...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Cass., 15 aprile 2015, n. 7612, in CNN Notizie del 30.4.2015: «Deve ritenersi illegittima l’esclusione del socio dalla società in nome collettivo e ordinarsene la reintegrazione anche nella posizione di amministratore laddove i fatti addebitatigli - mancata partecipazione alle assemblee ed all’assemblea straordinaria convocata per discutere dell’eventuale scioglimento della società, ostruzionismo a fronte delle proposte di modifica dello statuto, ingiustificato rifiuto di addivenire alla definizione della questione riguardante lo scioglimento - determinano la situazione oggettiva dell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, dovendosi invece osservare che l’articolo 2286 c.c. contempla tre categorie di fatti legittimanti l’esclusione e che la previsione delle “gravi inadempienze”, la quale costituisce essenzialmente la trasposizione nella materia societaria, della disciplina generale della risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, non direttamente applicabile al contratto di società: ne consegue che a legittimare l’esclusione è soltanto inadempimento imputabile, colpevole e grave».
    - Cass., 15 aprile 2015, n. 7612, in CNN Notizie del 30.4.2015: «Deve ritenersi illegittima l’esclusione del socio dalla società in nome collettivo e ordinarsene la reintegrazione anche nella posizion...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 71-2010/I, Irreperibilità dell’unico accomandatario di s.a.s., in CNN Notizie del 28.4.2010: «[…] Un’eventuale soluzione alternativa al recesso dell’accomandante potrebbe consistere nell’esclusione dell’accomandatario: quest’ultimo, infatti, poiché è irreperibile, potrebbe essere escluso per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale ai sensi dell’art. 2286 c.c. L’art. 2286 c.c., dettato in materia di società semplici, è applicabile anche alle società in accomandita semplici per effetto del rinvio operato dall’art. 2315 c.c. alla disciplina concernente le società in nome collettivo, e dunque, per il tramite dell’art. 2293 c.c. […]. Tale conclusione è stata recentemente affermata anche da Cass. 22 dicembre 2006, n. 27504 (in Foro it., 2007, 1473 […]), secondo cui la normativa dettata dagli art. 2286 e 2287 c.c. è applicabile alle s.a.s., in quanto non sussiste “incompatibilità tra detta disciplina e la struttura della s.a.s. nemmeno nella ipotesi in cui il socio da escludere sia l’unico socio accomandatario, poiché la presenza di due categorie di soci è pienamente conciliabile con i poteri di controllo di cui i soci accomandanti dispongono ed al cui espletamento è consona l’eventuale deliberazione di esclusione dell’accomandatario”. Poiché nel caso di specie la società si compone di due soci, l’esclusione deve essere richiesta al tribunale ai sensi dell’art. 2287, comma 3, c.c.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 71-2010/I, Irreperibilità dell’unico accomandatario di s.a.s., in CNN Notizie del 28.4.2010: «[…] Un’eventuale soluzione alternativa al reces...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Cass., 16 gennaio 2009, n. 1036, in Giur. Comm., 2010, II, 383: «A norma dell’art. 2289 c.c., la liquidazione della quota del socio receduto o defunto di una società di persone deve avvenire sulla base della situazione patrimoniale straordinaria della società, al fine di determinare il reale valore della quota, tenendo conto dell’effettiva consistenza economica dell’azienda sociale, ivi compreso l’avviamento».
    Cass., 18 marzo 2015, n. 5449, in Ced Cassazione, rv. 634707: «In una società di persone, la situazione patrimoniale da assumere, ai sensi dell’art. 2289 c.c., a base della liquidazione della quota di un socio uscente non può essere redatta - a differenza di quanto si pratica in caso di recesso da una società per azioni - facendo riferimento all’ultimo bilancio o, comunque, ai criteri di redazione del bilancio annuale di esercizio, ma occorre tener conto dell’effettiva consistenza al momento della uscita del socio, sicché, ai fini della determinazione del valore dell’avviamento - la cui rilevanza, quale elemento del patrimonio sociale, si proietta nel futuro, traducendosi nella probabilità, pur fondata su elementi presenti e passati, di maggiori profitti per i soci superstiti - vanno considerati non solo i risultati economici della gestione passata ma anche le prudenti previsioni della futura redditività dell’azienda».
    - Cass., 16 gennaio 2009, n. 1036, in Giur. Comm., 2010, II, 383: «A norma dell’art. 2289 c.c., la liquidazione della quota del socio receduto o defunto di una società di persone deve avvenire sulla b...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Liquidazione della quota del socio defunto e rilevanza degli utili e delle perdite da operazioni in corso (Cass. 1 aprile 2016, n 6365), in CNN Notizie del 8.4.2016: «La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con sentenza 1 aprile 2016, n. 6365 chiarisce che ai fini della determinazione della quota di liquidazione del socio deceduto si deve tener conto degli utili maturati dal socio. […] Pertanto, prosegue la sentenza, nell’operazione eseguita dai giudici di merito non è ravvisabile alcuna violazione del parametro normativo indicato, ma attuazione del principio secondo cui il diritto agli utili del socio recedente o deceduto (ex art. 2284 c.c.), pur essendo autonomo, è collegato al diritto alla liquidazione della quota, nel senso che questa, liquidata in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno dello scioglimento del rapporto, può essere accresciuta o diminuita in conseguenza degli utili o delle perdite derivanti dalle singole operazioni in corso ([…])».
    Cass. 1° aprile 2016, n. 6365, in Dir. Giust., 4 aprile 2016, con nota di Calvetti: «il diritto agli utili del socio recedente o deceduto (ex art. 2284 c.c.), pur essendo autonomo, è collegato al diritto alla liquidazione della quota, nel senso che questa, liquidata in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno dello scioglimento del rapporto, può essere accresciuta o diminuita in conseguenza degli utili o delle perdite derivanti dalle singole operazioni in corso».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Liquidazione della quota del socio defunto e rilevanza degli utili e delle perdite da operazioni in corso (Cass. 1 aprile 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Cass., Sez. Un., 26 aprile 2000, n. 291, in Giur. It., 2000, 1424: «La liquidazione della quota di una società di persone va proposta, da parte del socio receduto od escluso ovvero dagli eredi del socio defunto, nei confronti della società, obbligata a provvedervi e pertanto unica legittimata passiva dell’azione».
    In senso conforme: Cass., 28 agosto 2001, n. 11298, in Arch. Civ., 2002, 571; Cass., 23 maggio 2006, n. 12125, in Foro It., 2007, I, 527; Cass., 15 gennaio 2009, n. 821, in Foro It., 2010, I, 215; Cass., 16 gennaio 2009, n. 1036, in Foro It., 2010, I, 214; Cass., 16 gennaio 2009, n. 1040, in Foro It., 2010, I, 214.
    - Cass., Sez. Un., 26 aprile 2000, n. 291, in Giur. It., 2000, 1424: «La liquidazione della quota di una società di persone va proposta, da parte del socio receduto od escluso ovvero dagli eredi del s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Cass., 13 dicembre 1999, n. 13954, in Giur. It., 2000, 1215: «Obbligata alla liquidazione della quota è la società e non i soci superstiti, anche nell’ipotesi di società di fatto, pur sempre dotata di soggettività giuridica; lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un socio - dovuto a morte, ed esclusione o a recesso - determina un credito nei confronti della società e non direttamente dei soci, la cui responsabilità è solo sussidiaria, come per ogni altro debito sociale».
    - Cass., 13 dicembre 1999, n. 13954, in Giur. It., 2000, 1215: «Obbligata alla liquidazione della quota è la società e non i soci superstiti, anche nell’ipotesi di società di fatto, pur sempre dotata ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 207-2011/I, La decisione di esclusione del socio di s.n.c., in CNN Notizie del 15.3.2012: «Si pone il seguente quesito: Tizio, Caio e Sempronio sono gli unici tre soci della Alfa S.N.C. Tizio e Caio vogliono escludere Sempronio ai sensi dell’art. 2287 c.c. per inadempienze a obblighi nascenti dai patti sociali e dalla legge. […] Si chiede se sia possibile ricevere un atto con il quale Tizio e Caio escludano Sempronio senza la presenza di quest’ultimo e modifichino, di conseguenza, i patti sociali. […] Nel caso in esame i due soci rimanenti vorrebbero, dunque, adottare una modifica dei patti sociali sottoposta alla condizione sospensiva del “buon esito del procedimento di esclusione”. Ciò pone la questione dell’ammissibilità dell’apposizione di una condizione sospensiva agli atti soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese […]. In merito alle società di capitali, è stato rilevato come l’apposizione di un termine o di una condizione possano considerarsi leciti qualora operino quali presupposti di efficacia delle disposizioni dell’atto costitutivo e delle deliberazioni che lo modificano, senza tuttavia alterare i tempi e gli effetti inderogabilmente disciplinati dalla legge tanto del procedimento costitutivo, quanto di quello deliberativo […]. Non sembrano ravvisarsi impedimenti ad estendere tali considerazioni all’ambito delle società personali, in quanto non esiste alcun divieto per l’autonomia privata di apporre condizioni sospensive, termini incerti quando o patti di riservato dominio agli atti da assoggettare a pubblicità commerciale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 207-2011/I, La decisione di esclusione del socio di s.n.c., in CNN Notizie del 15.3.2012: «Si pone il seguente quesito: Tizio, Caio e Sempron...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Cass., 22 dicembre 2000, n. 16150, in Dir. Prat. Soc., 2001, fasc. 9, 56: «L’annullamento della deliberazione di esclusione di un socio in esito ad opposizione proposta a norma dell’art. 2287, 2º comma, c.c., opera ex tunc e comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivati».
    In senso conforme: Cass., 24 marzo 2014, n. 6829, in Rep. Foro It., 2014, voce Società, n. 592.
    - Cass., 22 dicembre 2000, n. 16150, in Dir. Prat. Soc., 2001, fasc. 9, 56: «L’annullamento della deliberazione di esclusione di un socio in esito ad opposizione proposta a norma dell’art. 2287, 2º co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 901-2014/I, Esclusione del socio ex art. 2287, reintegro ed effetti sulle decisioni medio tempore assunte, in CNN Notizie del 27.5.2015: «[…] poiché Sempronio ha perso la qualità di socio, nel caso in esame i soci attuali Tizio e Caio possano modificare il contratto sociale. Occorre, però, tenere presente che qualora l’opposizione del socio venga accolta, egli ha diritto di rientrare nella società dalla quale la sentenza ha stabilito che non era stato escluso in maniera legittima: egli, dunque, è reintegrato nella società con effetto retroattivo […], ne deriva che l’esclusione è priva di effetto ex tunc ed è fonte di responsabilità a carico di coloro che hanno compiuto l’atto o hanno arbitrariamente escluso il socio, con possibilità per il socio escluso di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti (Cass. 27 novembre 1982 n. 6425. L’atto illegittimo è, infatti, improduttivo dell’effetto a cui è preordinato […]). Dunque, la decisione di modificazione dei patti sociali con la quale è stata introdotta la regola della maggioranza per il prosieguo è comunque destinata a produrre i suoi effetti, anche dopo l’intervenuto reintegro del socio escluso, fermo restando che questi potrebbe impugnare la decisione di modifica per abuso da parte degli altri soci e comunque chiedere il risarcimento dei danni per il pregiudizio subito. Solo l’accoglimento di tale impugnazione potrebbe provocare effetti a cascata sulle decisioni medio tempore assunte, rischi che devono essere debitamente rappresentati alle parti».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 479-2014/I, Esclusione dei soci di s.a.s. e transazione, in CNN Notizie del 27.5.2015.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 901-2014/I, Esclusione del socio ex art. 2287, reintegro ed effetti sulle decisioni medio tempore assunte, in CNN Notizie del 27.5.2015: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 29, Scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio nelle società di persone – estraneità alla fattispecie dell’art. 2306 c.c.: «[…] Alcuni autori hanno ritenuto che per procedere alla liquidazione della quota occorra necessariamente ridurre il capitale sociale. […] un problema di riduzione non può […] [peraltro] porsi quando alla liquidazione si provveda mediante utili o riserve eventualmente esistenti nel patrimonio. […] Nell’ipotesi di riduzione, semmai, si tratta di chiarire se possa applicarsi l’art. 2306 c.c., previsto in tema di società in nome collettivo, secondo cui “la deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione”. […] sembra ragionevole concludere che la riduzione del capitale sociale, effettuata per consentire il rimborso in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, possa essere qualificata come riduzione nominale e non come riduzione reale, in quanto il debito di liquidazione della quota sociale di cui all’art. 2289 c.c. è da assimilare ad una perdita d’esercizio. La disciplina delle società di persone sul tema, infatti, è autonoma ed autosufficiente e non legittima pertanto il ricorso ad un’applicazione analogica della corrispondente normativa dettata in materia di società di capitali».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 29, Scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio nelle società di persone – estraneità alla fattispecie dell’art. 2306 c.c.: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Cass., 19 settembre 2006, n. 20255, in Ced Cassazione, rv. 592806: «In tema di società di persone, il ricorso all’autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di esclusione del socio è ammissibile, a norma dell’art. 2287, 3º comma, c.c., nel solo caso in cui la società sia composta soltanto da due soci, mentre in ogni altro caso trova applicazione l’art. 2287, 1º comma, c.c., ai sensi del quale l’esclusione del socio può essere deliberata a maggioranza, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che all’interno della compagine sociale siano eventualmente configurabili due gruppi di interesse omogenei e tra loro contrapposti, e che l’esclusione possa in tal caso rivelarsi impossibile, in virtù del conflitto d’interessi che impedisce di computare nella maggioranza il socio da escludere: la posizione del socio che non possa avvalersi né del procedimento di cui 1º comma, né del ricorso all’autorità giudiziaria, ai sensi del 3º comma, non resta infatti priva di tutela, essendo sempre possibile il recesso per giusta causa, ai sensi dell’art. 2285, 2º comma, c.c., il quale rappresenta una forma di tutela reputata adeguata dal legislatore, senza che possa al riguardo prospettarsi alcun dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost.».
    In senso conforme: Cass., 22 dicembre 2006, n. 27504, in Riv. Dir. Comm., 2007, II, 119, con nota di Testa; in Notariato, 2007, 387, con nota di Spatafora; in Società, 2007, 1463, con nota di Fico.
    - Cass., 19 settembre 2006, n. 20255, in Ced Cassazione, rv. 592806: «In tema di società di persone, il ricorso all’autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di esclusione del socio è ammissibil...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Cass., 18 marzo 2015, n. 5449, in Ced Cassazione, rv. 634707: «La dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone determina la sua esclusione di diritto dalla società, ai sensi dell’art. 2288 c.c. - applicabile, come nella specie, ex art. 2293 c.c., alla società in nome collettivo - ed il bilanciamento tra la tutela della società e la massa creditoria del fallimento del socio si realizza, da un lato, evitando alla società l’eventualità pregiudizievole di avere il fallimento nella compagine e precludendo al fallimento di vendere la quota in via esecutiva; dall’altro, nel rendere oggetto della massa attiva fallimentare il credito di liquidazione della quota».
    - Cass., 18 marzo 2015, n. 5449, in Ced Cassazione, rv. 634707: «La dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone determina la sua esclusione di diritto dall...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Trib. Firenze, 5 luglio 2002, in Foro Tosc. - Tosc. giur., 2003, 185: «[…] anche nella società con due soli soci è possibile procedere all’esclusione del socio fallito senza che si renda necessaria la pronuncia del tribunale ex art. 2287 c.c.».
    - Trib. Firenze, 5 luglio 2002, in Foro Tosc. - Tosc. giur., 2003, 185: «[…] anche nella società con due soli soci è possibile procedere all’esclusione del socio fallito senza che si renda necessaria ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Cass., 24 marzo 2011, n. 6734, in Foro It., 2012, I, 894: «Il socio di snc composta da due soci, che sia stato dichiarato fallito, deve considerarsi non avere mai perduto la qualità di socio per effetto della revoca del fallimento, qualora la sua quota non sia stata liquidata o la società sia rimasta in vita, di guisa che egli risponde dei debiti sociali sorti durante il periodo in cui è rimasto soggetto alla dichiarazione di fallimento poi revocata».
    - Cass., 24 marzo 2011, n. 6734, in Foro It., 2012, I, 894: «Il socio di snc composta da due soci, che sia stato dichiarato fallito, deve considerarsi non avere mai perduto la qualità di socio per eff...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - App. Bologna, 5 aprile 1997, in Società, 1997, 9, 1032, con nota di Ianniello: «è consentito ai soci di una società di persone recedere ‘ad nutum’ quando il termine statutario di durata della società sia superiore alla normale durata della vita umana. In tal caso, infatti, la società deve considerarsi come contratta a tempo indeterminato».
    Trib. Milano, 30 ottobre 1986, in Società, 1987, 396, con nota di Ambrosini: «è assimilabile all’ipotesi di recesso da una società di persone contratta a tempo indeterminato, regolata dall’art. 2285, comma 1, c. c., quella di recesso da una società in cui, pur essendo stato fissato un termine di durata, questo corrisponda ad un tempo superiore alla durata media della vita».
    Trib. Milano, 13 novembre 1989, in Giur. It., 1992, I, 2, 214; e in Giur. Comm., 1992, II, 524, con nota di Marano: «qualora la scadenza della società superi ampiamente la normale durata della vita umana, il socio può recedere in qualsiasi momento salvo l’onere del preavviso».
    Trib. Roma, 16 febbraio 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «Quando la durata di una società di persone sia fissata in un termine così lontano da superare la vita - non solo lavorativa, ma anche biologica - di uno dei soci, tenuto conto dell’età dei soci e della durata media della vita umana (nella specie, il 2050, per un socio nato nel 1951), deve ritenersi che ciascun socio possa recedere ad nutum, con il solo obbligo del preavviso (minimo) di tre mesi, così come previsto dall’art. 2285 c.c.».
    - App. Bologna, 5 aprile 1997, in Società, 1997, 9, 1032, con nota di Ianniello: «è consentito ai soci di una società di persone recedere ‘ad nutum’ quando il termine statutario di durata della societ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    Trib. Roma, 8 agosto 2017, in CNN Notizie del 27.4.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Recesso da società di persone e durata superiore alla vita media.
    Trib. Roma, 8 agosto 2017, in CNN Notizie del 27.4.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Recesso da società di persone e durata superiore alla vita media.
    (3)(3)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 24/2011, Recesso da società di persone ed atto ricognitivo: «[…] 1) la piena efficacia interna del recesso si produrrà: - contestualmente alla ricezione da parte degli altri soci e della società (se non diversamente previsto nei patti sociali), nell’ipotesi di recesso convenzionale, cioè nella ricorrenza delle ipotesi previste espressamente nell’atto costitutivo; - decorsi tre mesi dalla ricezione, nell’ipotesi del recesso legale previsto dal primo comma dell’art. 2285 c.c.; - una volta accertata la sussistenza della giusta causa (per esplicito riconoscimento da parte degli altri soci ovvero a seguito di accertamento giudiziale) nell’ipotesi prevista dal secondo comma dell’art. 2285 c.c.. 2) l’opponibilità ai terzi (efficacia esterna) si realizzerà con l’iscrizione nel Registro delle Imprese, a norma dell’ultimo comma dell’art. 2300 c.c., della modificazione dell’atto costitutivo conseguente al recesso di un socio».
    Ministero dello Sviluppo Economico (d’intesa con il Ministero della Giustizia), Direttiva in tema di decesso, recesso ed esclusione da società di persone del 27.4.2015: «[…] 2.1. Il recesso del socio di società di persone di cui all’art. 2285 del codice civile costituisce un fatto modificativo dell’atto costitutivo; deve, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 del codice civile, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese. 2.2. Il mezzo idoneo per portare a conoscenza dei terzi […] è, alla luce dell’evoluzione della normativa in materia di pubblicità d’impresa, l’iscrizione della notizia nel registro delle imprese. 2.3. La notizia del recesso va iscritta a cura di uno degli amministratori. Non è legittimato allo svolgimento dell’adempimento pubblicitario il socio receduto […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 24/2011, Recesso da società di persone ed atto ricognitivo: «[…] 1) la piena efficacia interna del recesso si produrrà: - contestualmente alla ricezion...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 581-2014/I, Recesso da snc e scioglimento della società, in CNN Notizie del 20.5.2015: «[…] Quando il recesso […] diviene efficace, il recedente acquista il diritto alla liquidazione della quota […]. Tuttavia, poiché il recedente, pur acquistando il diritto alla liquidazione, perde la qualità di socio, ogni decisione in merito all’eventuale continuazione dell’attività da parte del socio superstite è di competenza di quest’ultimo. […] Ne consegue, pertanto, che il socio rimasto in società sia l’unico legittimato a decidere l’eventuale scioglimento della società e, dunque, appare ricevibile un atto con il quale il socio rimasto in società accetti il recesso, dia atto unilateralmente dell’avvenuto scioglimento della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e nomini il liquidatore, con riserva di procedere in un secondo momento alla liquidazione del socio receduto».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 581-2014/I, Recesso da snc e scioglimento della società, in CNN Notizie del 20.5.2015: «[…] Quando il recesso […] diviene efficace, il recede...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 212-2008/I, La disciplina statutaria dell’esclusione del socio nella società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 3.8.2009: «[…] Nell’ambito delle società personali non si dubita del fatto che il momento in cui la dichiarazione di recesso o la decisione di esclusione assumano efficacia coincida con il momento dello scioglimento del vincolo sociale: da tal momento la situazione soggettiva del socio resta modificata in quella di creditore di una somma di denaro, da calcolarsi in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento […]».
    Cass., 8 marzo 2013, n. 5836, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 780: «Il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio, e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo status socii nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 212-2008/I, La disciplina statutaria dell’esclusione del socio nella società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 3.8.2009: «[…] Nell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Fondazione Nazionale dei Commercialisti, La valutazione delle quote nelle società personali in ipotesi di recesso ed esclusione, 15 novembre 2015: «[…] è opinione consolidata che nella liquidazione della quota si debba tener conto degli utili e delle perdite sulle operazioni in corso, così come disposto dall’art. 2289, comma 3, c.c., e di quella qualità essenziale ed economicamente rilevante dell’azienda che è costituita dal valore di avviamento (positivo o negativo), al fine di evitare l’ingiusto arricchimento, che altrimenti ne deriverebbe, di coloro i quali continuano ad avvalersi dell’organizzazione alla quale l’avviamento inerisce e giova. […] Se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti alle operazioni medesime […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] dovrebbero trovare applicazione le disposizioni degli artt. 2289 e 2290 c.c.: il socio receduto avrà diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della sua quota […]; la liquidazione della quota sarà fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui ha effetto il recesso; se vi sono operazioni in corso il socio receduto parteciperà agli utili ed alle perdite inerenti alle operazioni medesime […]».
    - Fondazione Nazionale dei Commercialisti, La valutazione delle quote nelle società personali in ipotesi di recesso ed esclusione, 15 novembre 2015: «[…] è opinione consolidata che nella liquidazione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Cass., 9 settembre 2002, n. 13063, in Riv. Not., 2003, 186: «La volontà del socio di recedere dalla società per giusta causa ai sensi dell’art. 2285 c.c. determina lo scioglimento del singolo rapporto sociale, con il conseguente diritto alla liquidazione della quota a favore del socio uscente, che risponde soltanto dei debiti sociali già sorti; pertanto, contrariamente a quanto avviene nei contratti a prestazioni corrispettive in relazione alla risoluzione per mutuo dissenso, la dichiarazione di recesso dal contratto di società (in cui i contraenti perseguono uno scopo comune), non può costituire adesione o consenso allo scioglimento della società, proposta, ai sensi dell’art. 2272, lett. c), c.c., dagli altri soci, in quanto l’accordo sullo scioglimento della società ha contenuto ed effetti diversi, dando luogo alla liquidazione della medesima, con differimento del soddisfacimento del diritto sulla quota all’esito dell’integrale estinzione dei debiti sociali esistenti».
    - Cass., 9 settembre 2002, n. 13063, in Riv. Not., 2003, 186: «La volontà del socio di recedere dalla società per giusta causa ai sensi dell’art. 2285 c.c. determina lo scioglimento del singolo rappor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] il recesso […] ha effetto dal momento in cui lo stesso viene ricevuto dalla società. […] gli effetti della dichiarazione di recesso, inoltre, non dipendono dalla liquidazione della quota: il recesso, produce i suoi effetti nei rapporti tra società e socio receduto dal momento della ricezione della comunicazione di recesso anche se la quota del socio receduto non è stata ancora liquidata; in giurisprudenza (Cass., 8 marzo 2013, n. 5836; Cass., 11 settembre 2017, n. 21036) è stato riconosciuto che il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo “status socii” nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota […]».
    Cass., 11 settembre 2017, n. 21036, in Ced Cassazione, rv. 646033-01: «[…] Il recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo “status socii” nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui opponibili le successive vicende societarie […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Trib. Milano, 24 marzo 2003, in Società, 2003, 1668: «Il socio receduto, che provvede al pagamento di debiti sociali a lui richiesti, ha diritto di rivalersi per il pregiudizio sofferto, quale creditore sociale ex art. 2394 c.c., nei confronti del socio-amministratore, che ne risponde, in quanto obbligazioni sociali contratte post recesso».
    - Trib. Milano, 24 marzo 2003, in Società, 2003, 1668: «Il socio receduto, che provvede al pagamento di debiti sociali a lui richiesti, ha diritto di rivalersi per il pregiudizio sofferto, quale credi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Trib. Roma, 27 agosto 2018, in CNN Notizie del 12.9.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Recesso del socio accomandante di s.a.s. e scioglimento della società.
    - Trib. Roma, 27 agosto 2018, in CNN Notizie del 12.9.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Recesso del socio accomandante di s.a.s. e scioglimento della società.
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 581-2014/I, Recesso da snc e scioglimento della società, in CNN Notizie del 20.5.2015: «[…] Occorre distinguere tra recesso dalla società contratta a tempo indeterminato e recesso per giusta causa, in quanto, ai sensi dell’art. 2285 c.c., il primo produce effetto dopo tre mesi dalla comunicazione agli altri soci, mentre il secondo dal momento in cui viene portato a conoscenza degli altri soci, in base alla regola contenuta nell’art. 1334 c.c., che disciplina l’efficacia degli atti unilaterali. Pertanto, nel primo caso, durante il periodo di tre mesi di preavviso il recedente conserva la posizione di socio, mentre nel secondo caso il recedente perde la qualità di socio dal momento in cui l’ultimo socio ha avuto conoscenza della relativa dichiarazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 581-2014/I, Recesso da snc e scioglimento della società, in CNN Notizie del 20.5.2015: «[…] Occorre distinguere tra recesso dalla società con...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Cfr. Cass., 24 settembre 2009, n. 20544, in Rep. Foro It., 2009, voce Società, n. 780: «Nelle società di persone a tempo indeterminato, la dichiarazione di recesso del socio è un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società, a differenza del caso in cui la società abbia una scadenza prefissata, ove l’uscita di uno dei soci dalla compagine sociale determina una modifica del contratto sociale che necessita del consenso di tutti i soci».
    - Cfr. Cass., 24 settembre 2009, n. 20544, in Rep. Foro It., 2009, voce Società, n. 780: «Nelle società di persone a tempo indeterminato, la dichiarazione di recesso del socio è un negozio giuridico u...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Cass., 14 febbraio 2000, n. 1602, in Giur. It., 2000, 1659: «In una società di persone, il recesso di un socio può ritenersi assistito da giusta causa quando costituisca legittima reazione al comportamento degli altri soci, caratterizzato dalla violazione di obblighi contrattuali, ovvero dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto».
    - Cass., 14 febbraio 2000, n. 1602, in Giur. It., 2000, 1659: «In una società di persone, il recesso di un socio può ritenersi assistito da giusta causa quando costituisca legittima reazione al compor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Cass., 23 maggio 2006, n. 12125, in Foro It., 2007, I, 527: «La domanda di liquidazione della quota di una società di persone (o di fatto) da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio defunto, fa valere un’obbligazione non degli altri soci, ma della società medesima quale unico soggetto passivamente legittimato; il contraddittorio nei confronti della società può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui non sia convenuta la società, ma siano citati in giudizio tutti i suoi soci, solo se risulti accertato, attraverso l’interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che l’attore abbia proposto l’azione nei confronti della società per far valere il proprio credito nei suoi confronti».
    In senso conforme: Cass., 15 gennaio 2009, n. 816, in Foro It., 2010, I, 215; Trib. Milano, 26 febbraio 2003, in Società, 2003, 1126; Trib. Roma, 4 marzo 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.
    - Cass., 23 maggio 2006, n. 12125, in Foro It., 2007, I, 527: «La domanda di liquidazione della quota di una società di persone (o di fatto) da parte del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Trib. Verona, 9 marzo 2017, in Società, 2017, 8-9, 1043: «Il socio receduto da una società di persone è legittimato a richiedere l’iscrizione del proprio recesso nel Registro delle Imprese in via suppletiva rispetto agli amministratori se ha comunicato - con le modalità previste dalla legge - il proprio recesso agli altri soci. La comunicazione di recesso del socio è immediatamente efficace nel momento in cui giunge a conoscenza (anche solo legale) degli altri soci. Ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese il socio receduto deve fornire la prova della ricezione da parte degli altri soci della comunicazione con la quale è stato comunicato il recesso».
    - Trib. Verona, 9 marzo 2017, in Società, 2017, 8-9, 1043: «Il socio receduto da una società di persone è legittimato a richiedere l’iscrizione del proprio recesso nel Registro delle Imprese in via su...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 203-2008/I, Forma della dichiarazione di recesso nelle società di persone, in CNN Notizie del 5.11.2008: «[…] Poiché, altresì, il recesso determina una modifica dei patti sociali, ancorché dipendente dalla volontà del solo socio recedente, esso è comunque soggetto alle formalità pubblicitarie di cui all’art. 2300 c.c. […]. […] Quanto al recesso, la cui pubblicità rileva soprattutto ai fini dell’individuazione dei soci illimitatamente responsabili e della loro soggezione ad un eventuale fallimento della società, è pertanto necessario che la dichiarazione del recedente, avente carattere unilaterale e negoziale, debba rivestire la forma prescritta dall’art. 11, comma 4, D.P.R. 581/1995 e, quindi, la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.8, Fatti e atti modificativi della compagine sociale e loro iscrizione nel registro delle imprese, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/2015: «La compagine sociale può modificarsi in dipendenza di fatti o di atti. Entrambi devono essere iscritti nel registro delle imprese per poter essere opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2300, comma 3, c.c. I fatti sono iscrivibili su dichiarazione degli amministratori accompagnata dall’eventuale documentazione che comprova il loro accadimento. […]». «Gli atti sono iscrivibili solo se rivestono la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 11, comma 4, DPR 581/95. Gli atti aventi la forma della scrittura privata non autenticata sono iscrivibili solo se la loro sottoscrizione è stata accertata giudizialmente. Tali regole trovano applicazione anche nelle ipotesi di modifica per atto unilaterale o che non richieda l’intervento di tutti i soci. […] Costituiscono atti modificativi della compagine sociale: […] 3) la dichiarazione di recesso notificata […]».
    Ministero dello Sviluppo Economico (d’intesa con il Ministero della Giustizia), Direttiva in tema di decesso, recesso ed esclusione da società di persone del 27.4.2015: «[…] 2.1. Il recesso del socio di società di persone di cui all’art. 2285 del codice civile costituisce un fatto modificativo dell’atto costitutivo; deve, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 del codice civile, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese. 2.2. Il mezzo idoneo per portare a conoscenza dei terzi […] è, alla luce dell’evoluzione della normativa in materia di pubblicità d’impresa, l’iscrizione della notizia nel registro delle imprese. 2.3. La notizia del recesso va iscritta a cura di uno degli amministratori. Non è legittimato allo svolgimento dell’adempimento pubblicitario il socio receduto […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 203-2008/I, Forma della dichiarazione di recesso nelle società di persone, in CNN Notizie del 5.11.2008: «[…] Poiché, altresì, il recesso det...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Recesso per giusta causa dell’accomandante di s.a.s. (Giudice del registro delle imprese di Roma 21 aprile 2015), in CNN Notizie del 18.6.2015: «[…] la dottrina ha individuato la giusta causa nel dissidio insanabile tra i soci, in comportamenti tali da scuotere obiettivamente la fiducia fra di essi riposta […], nella conclusione di contratti rischiosi, l’ampliamento dell’oggetto sociale, la perdita di una parte notevole dei conferimenti […], nei casi di violazione degli obblighi sociali da parte di uno o più soci, negli abusi o nella trascuratezza degli amministratori, nella condotta immorale dei soci […]; o, ancora, in fatti che rendono improseguibile il legame con la società dal punto di vista soggettivo ed oggettivo (malattia del socio, trasferimento in altra sede, ecc.) […]. Viceversa, l’atteggiamento della giurisprudenza è più restrittivo, affermandosi storicamente che il comportamento del socio recedente, fatta eccezione per i casi di forza maggiore, può dirsi determinato da giusta causa solo nelle ipotesi in cui costituisca legittima reazione ad un comportamento degli altri soci obiettivamente tale da scuotere la fiducia in essi riposta e da cagionare quindi il mutamento della più essenziale tra le ragioni di convenienza da lui tenute presenti nell’assumere lo stato di socio (Ex multis, Cass., 13 giugno 1957, n. 2212, in Dir. fall., 1958, II, 894; Cass., 13 giugno 1957, n. 2212, in Dir. fall., 1958, II, 894; Cass., 14 ottobre 1966, n. 2454, in Dir. fall., 1967, II, 316; Trib. Milano, 19 gennaio 1984, in Società, 1984, 673, secondo cui sussiste la giusta causa nell’ipotesi in cui il recesso costituisca la reazione ad un illegittimo comportamento degli altri soci, tale da incrinare la reciproca fiducia, intaccando quel minimo di coesione che appare indispensabile in una società a base eminentemente personale) […]».
    Cass., 14 febbraio 2000, n. 1602, in Giur. It., 2000, 1659: «In una società di persone, il recesso di un socio può ritenersi assistito da giusta causa quando costituisca legittima reazione al comportamento degli altri soci, caratterizzato dalla violazione di obblighi contrattuali, ovvero dei doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto».
    In senso conforme: Cass., 10 settembre 2004, n. 18243, in Rep. Foro It., 2004, voce Società, n. 1154; Trib. Roma, 20 aprile 2015, n. 8422, in www.ilsocietario.it, 4 agosto 2015; Trib. Roma (Giud. Reg. Imprese presso il), 21 aprile 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Recesso per giusta causa dell’accomandante di s.a.s. (Giudice del registro delle imprese di Roma 21 aprile 2015), in CNN Not...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 71-2010/I, Irreperibilità dell’unico accomandatario di s.a.s., in CNN Notizie del 28.4.2010: «[…] Considerato che, nella fattispecie in esame, l’irreperibilità dell’unico socio accomandatario ha determinato il mancato compimento di tutti gli atti inerenti al suo ufficio, sembrano sussistere gli estremi di una giusta causa di recesso da parte del socio accomandante. Tuttavia, si deve rilevare come nel caso di specie l’eventuale recesso esercitato dal socio accomandante non risolva, sul piano operativo, l’ostacolo al corretto funzionamento della società derivante dall’irreperibilità dell’unico socio accomandatario […]. Tanto la liquidazione della quota del recedente, quanto l’iscrizione delle modifiche conseguenti al recesso, richiedono l’intervento del socio accomandatario che, nel caso di specie, risulta irreperibile. Sembra, quindi, sussistere una causa di impossibilità di funzionamento della società che, ai sensi dell’art. 2272, n. 2), c.c., costituisce una causa di scioglimento della società […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 71-2010/I, Irreperibilità dell’unico accomandatario di s.a.s., in CNN Notizie del 28.4.2010: «[…] Considerato che, nella fattispecie in esame...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Trib. Roma, 4 marzo 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «Il valore della quota deve essere determinato, ai sensi dell’art. 2289 comma 2 c.c., avuto riferimento alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, attribuendo ai beni il loro valore effettivo, non quello prudenziale con i quali gli stessi sono iscritti a bilancio».
    - Trib. Roma, 4 marzo 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it: «Il valore della quota deve essere determinato, ai sensi dell’art. 2289 comma 2 c.c., avuto riferimento alla situazione patrimoniale d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] la valutazione della quota del socio receduto, ai sensi dell’art. 2289 c.c., non possa essere effettuata tenendo conto dei soli valori contabili del patrimonio o peggio ancora del solo valore nominale della quota. Lo stesso art. 2289 c.c. stabilisce che se vi sono operazioni in corso il socio receduto partecipa agli utili ed alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Va fatta quindi una valutazione del patrimonio della società che tenga conto anche dell’avviamento e delle prospettive reddituali della società medesima. In questo senso si è pronunciata la Cassazione (Cass., 8 ottobre 2018, n. 24769, sez. VI - 1 civile) […]».
    Cass., 16 gennaio 2009, n. 1036, in Giur. Comm., 2010, II, 383: «A norma dell’art. 2289 c.c., la liquidazione della quota del socio receduto o defunto di una società di persone deve avvenire sulla base della situazione patrimoniale straordinaria della società, al fine di determinare il reale valore della quota, tenendo conto dell’effettiva consistenza economica dell’azienda sociale, ivi compreso l’avviamento».
    Cass., 18 marzo 2015, n. 5449, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 201: «In una società di persone, la situazione patrimoniale da assumere, ai sensi dell’art. 2289 c.c., a base della liquidazione della quota di un socio uscente non può essere redatta - a differenza di quanto si pratica in caso di recesso da una società per azioni - facendo riferimento all’ultimo bilancio o, comunque, ai criteri di redazione del bilancio annuale di esercizio, ma occorre tener conto dell’effettiva consistenza al momento della uscita del socio, sicché, ai fini della determinazione del valore dell’avviamento - la cui rilevanza, quale elemento del patrimonio sociale, si proietta nel futuro, traducendosi nella probabilità, pur fondata su elementi presenti e passati, di maggiori profitti per i soci superstiti - vanno considerati non solo i risultati economici della gestione passata ma anche le prudenti previsioni della futura redditività dell’azienda».
    Cass., 8 ottobre 2018, n. 24769, in Ced Cassazione, rv. 650912-01: «In tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c., occorre tener conto anche del valore dell’avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell’azienda, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell’attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Liquidazione della quota del socio defunto e rilevanza degli utili e delle perdite da operazioni in corso (Cass. 1 aprile 2016, n 6365), in CNN Notizie del 8.4.2016: «La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con sentenza 1 aprile 2016, n. 6365 chiarisce che ai fini della determinazione della quota di liquidazione del socio deceduto si deve tener conto degli utili maturati dal socio. […] Pertanto, prosegue la sentenza, nell’operazione eseguita dai giudici di merito non è ravvisabile alcuna violazione del parametro normativo indicato, ma attuazione del principio secondo cui il diritto agli utili del socio recedente o deceduto (ex art. 2284 c.c.), pur essendo autonomo, è collegato al diritto alla liquidazione della quota, nel senso che questa, liquidata in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno dello scioglimento del rapporto, può essere accresciuta o diminuita in conseguenza degli utili o delle perdite derivanti dalle singole operazioni in corso ([…])».
    Cass., 1° aprile 2016, n. 6365, in Dir. Giust., 4 aprile 2016, con nota di Calvetti: «il diritto agli utili del socio recedente o deceduto (ex art. 2284 c.c.), pur essendo autonomo, è collegato al diritto alla liquidazione della quota, nel senso che questa, liquidata in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno dello scioglimento del rapporto, può essere accresciuta o diminuita in conseguenza degli utili o delle perdite derivanti dalle singole operazioni in corso».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Liquidazione della quota del socio defunto e rilevanza degli utili e delle perdite da operazioni in corso (Cass. 1 aprile 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 29/2012, Recesso da società di persone e riduzione del capitale sociale: «[…] Il debito verso il socio (o i suoi eredi) il cui rapporto si è sciolto per la liquidazione della quota, per opinione ormai assolutamente dominante sia in dottrina che in giurisprudenza (cfr. per tutte Cassazione civile sez. I, 23 maggio 2006 n. 12125, in Le società Ipsoa 2007, vol. 3, pp. 300 e ss.), fa del resto carico alla società e non ai soci, essendo questa affermazione una diretta conseguenza della riconosciuta soggettività giuridica della società di persone […]».
    Cass., 13 dicembre 1999, n. 13954, in Giur. It., 2000, 1215: «Obbligata alla liquidazione della quota è la società e non i soci superstiti, anche nell’ipotesi di società di fatto, pur sempre dotata di soggettività giuridica; lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un socio - dovuto a morte, ed esclusione o a recesso - determina un credito nei confronti della società e non direttamente dei soci, la cui responsabilità è solo sussidiaria, come per ogni altro debito sociale».
    Cass., sez. un., 26 aprile 2000, n. 291, in Giur. It., 2000, 1424: «La liquidazione della quota di una società di persone va proposta, da parte del socio receduto od escluso ovvero dagli eredi del socio defunto, nei confronti della società, obbligata a provvedervi e pertanto unica legittimata passiva dell’azione».
    In senso conforme: Cass., 28 agosto 2001, n. 11298, in Arch. Civ., 2002, 571; Cass., 23 maggio 2006, n. 12125, in Foro It., 2007, I, 527; Cass., 15 gennaio 2009, n. 821, in Foro It., 2010, I, 215; Cass., 16 gennaio 2009, n. 1036, in Foro It., 2010, I, 214; Cass., 16 gennaio 2009, n. 1040, in Foro It., 2010, I, 214; Trib. Roma, 4 marzo 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it.
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 29/2012, Recesso da società di persone e riduzione del capitale sociale: «[…] Il debito verso il socio (o i suoi eredi) il cui rapporto si è sciolto pe...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 14-2016/I, Recesso nelle società di persone e conseguenze della mancata liquidazione del receduto, in CNN Notizie del 24.9.2019: «[…] Si chiede quali siano le conseguenze della mancata liquidazione nel termine di sei mesi del socio receduto da una società di persone il cui contratto sociale nulla prevede al riguardo. Si chiede, in particolare, se il recesso debba intendersi revocato. […] da escludere che il mancato pagamento della somma dovuta a titolo di liquidazione della quota nel termine previsto dalla legge produca effetti caducatori del recesso […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 14-2016/I, Recesso nelle società di persone e conseguenze della mancata liquidazione del receduto, in CNN Notizie del 24.9.2019: «[…] Si chie...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 351-2014/I, Clausola riguardante la liquidazione in natura in caso di recesso da snc, in CNN Notizie del 16.6.2014: «[…] il diritto alla quota di liquidazione è un diritto patrimoniale, come tale disponibile da parte del socio uscente, il quale può accordarsi - a prescindere, quindi, da una previsione a monte, nel contratto sociale - con la società in ordine alle modalità del rimborso di quanto a lui spettante. Nulla vieta, quindi, che - una volta determinato il valore delle quote di liquidazione ed individuate le risorse patrimoniali alle quali accedere per la liquidazione - tra la società e i soci uscenti intercorra un accordo sulle modalità di pagamento della quota di liquidazione, prevedendo, ad esempio, l’assegnazione di un bene in natura o la rateizzazione del pagamento […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 351-2014/I, Clausola riguardante la liquidazione in natura in caso di recesso da snc, in CNN Notizie del 16.6.2014: «[…] il diritto alla quot...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 45-2016/I, Scioglimento particolare del vincolo sociale e modalità di liquidazione in deroga all’art. 2289, in CNN Notizie del 1.10.2019: «[…] Il diritto alla quota di liquidazione è un diritto patrimoniale, come tale disponibile da parte del socio uscente, il quale può accordarsi con la società circa le modalità del rimborso di quanto spettante. Nulla vieta, quindi, che - una volta determinato il valore delle quote di liquidazione e individuate le risorse patrimoniali alle quali accedere per la liquidazione - tra la società e i soci uscenti intercorra un accordo sulle modalità di pagamento della quota di liquidazione, prevedendo, ad esempio, l’assegnazione di un bene in natura o, appunto, la rateizzazione del pagamento […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 45-2016/I, Scioglimento particolare del vincolo sociale e modalità di liquidazione in deroga all’art. 2289, in CNN Notizie del 1.10.2019: «[…...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 29/2012, Recesso da società di persone e riduzione del capitale sociale: «[…] Non pare corretto ipotizzare che, a seguito dello scioglimento del rapporto di un socio, il capitale della società rimanga invariato con un effetto di accrescimento in capo ai soci superstiti se non interviene una manifestazione di volontà in tal senso, almeno da parte di questi ultimi. […] Non esiste una norma analoga a quella dettata in materia di recesso nella società a responsabilità limitata che prevede l’accrescimento ai soci superstiti nel caso di liquidazione con riserve disponibili né ne ricorre la ratio […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 29/2012, Recesso da società di persone e riduzione del capitale sociale: «[…] Non pare corretto ipotizzare che, a seguito dello scioglimento del rappor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 29/2012, Recesso da società di persone e riduzione del capitale sociale: «Si ritiene invece che sia da condividere l’opinione di coloro che sostengono che la riduzione del capitale in caso di scioglimento del rapporto sociale rispetto al singolo socio sia in linea di principio sempre assoggettata al regime dell’art. 2306 c.c. con conseguente condizionamento della sua efficacia alla mancata opposizione dei terzi perché tale norma è espressione del principio della intangibilità del capitale sociale […]. tale regola non dovrebbe valere quando […] la liquidazione della quota del socio receduto sia negativa e dunque il socio non solo non abbia diritto a nessuna somma ma sia lui tenuto a corrispondere, sussistendone i presupposti, delle somme alla società […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 29/2012, Recesso da società di persone e riduzione del capitale sociale: «Si ritiene invece che sia da condividere l’opinione di coloro che sostengono ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (28)(28)
    - In senso favorevole, cfr. Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 29/2012, Recesso da società di persone e riduzione del capitale sociale: «in caso di recesso da società di persone ed in mancanza di diversa pattuizione tra i soci, lo scioglimento del rapporto sociale rispetto al singolo socio comporta la riduzione del capitale sociale - ove esistente - in misura pari al valore nominale della quota di cui era titolare il socio receduto. […] Alla luce di quanto in precedenza affermato circa l’irrilevanza del rapporto tra capitale e patrimonio netto, appare coerente sostenere che la misura della liquidazione della quota sia del tutto irrilevante rispetto alla misura della riduzione del capitale, che è volta unicamente a dar conto della fuoriuscita di un socio dalla compagine e non - a differenza di quanto può accadere nelle società di capitali - a reperire in tutto o in parte il fabbisogno alla soddisfazione del suo credito. Perciò la riduzione sarà sempre operata in misura pari al valore nominale della partecipazione […]».
    In senso contrario, cfr. Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 29, Scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio nelle società di persone - estraneità alla fattispecie dell’art. 2306 c.c.: «[…] sembra ragionevole concludere che la riduzione del capitale sociale, effettuata per consentire il rimborso in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, possa essere qualificata come riduzione nominale e non come riduzione reale, in quanto il debito di liquidazione della quota sociale di cui all’art. 2289 c.c. è da assimilare ad una perdita d’esercizio. La disciplina delle società di persone sul tema, infatti, è autonoma ed autosufficiente e non legittima pertanto il ricorso ad un’applicazione analogica della corrispondente normativa dettata in materia di società di capitali».
    - In senso favorevole, cfr. Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 29/2012, Recesso da società di persone e riduzione del capitale sociale: «in caso di recesso da società di persone ed in manc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (29)(29)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 255-2016/I, Rinuncia alla liquidazione della partecipazione in società semplice da parte del socio d’opera, in CNN Notizie del 24.10.2019: «[…] Si chiede se sia ammissibile la rinuncia parziale o totale da parte dell’avente diritto alla liquidazione della propria posizione contrattuale di socio d’opera in società semplice. […] la natura patrimoniale del diritto alla liquidazione della partecipazione rende ammissibile la rinuncia al rimborso che, non comportando alcun depauperamento patrimoniale, ha come effetto l’accrescimento della quota del socio uscente all’altro socio […]. In tal senso, in passato, sia pur per i profili tributari, la Cassazione ha affermato che la rinuncia del socio d’opera a ogni liquidazione implica un accrescimento dell’entità della partecipazione degli altri soci (Cass. 1° agosto 1986, n. 4909), fenomeno che, invero, laddove il socio d’opera non abbia partecipazioni, può più facilmente riguardarsi alla stregua di una rinuncia al credito da liquidazione nei confronti della società: l’effetto è comunque quello di un incremento patrimoniale della società e del valore delle quote sociali.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 255-2016/I, Rinuncia alla liquidazione della partecipazione in società semplice da parte del socio d’opera, in CNN Notizie del 24.10.2019: «[...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (30)(30)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 24/2011, Recesso da società di persone ed atto ricognitivo: «[…] l’intervallo temporale fra la ricezione da parte della società della manifestazione di volontà di esercizio del recesso e la liquidazione della quota al socio uscente, può essere più correttamente considerata come una modalità di pagamento di un debito, che risulta dilazionato per volontà delle parti, ma che attiene ad uno sviluppo di patti che nulla hanno più a vedere con le dinamiche del rapporto societario. […] Si manifesta, pertanto, più lineare dal punto di vista logico-giuridico e più rispondente alle esigenze pratiche ed operative, ritenere che il recesso sia efficace ed operante nel momento in cui esso sia conosciuto dalla società. Da ciò deriva l’ulteriore conseguenza che tale rilevante evento venga adeguatamente documentato e pubblicizzato con un atto ricognitivo stipulato dai soli soci superstiti, non rivestendo più il receduto la qualifica di “socio”, con successiva iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 24/2011, Recesso da società di persone ed atto ricognitivo: «[…] l’intervallo temporale fra la ricezione da parte della società della manifestazione di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (31)(31)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 203-2008/I, Forma della dichiarazione di recesso nelle società di persone, in CNN Notizie del 5.11.2008: «[…] Si rende, pertanto, necessario porre in essere un atto che abbia un contenuto ricognitivo tanto delle varie fasi del procedimento, che si è concluso con il rimborso del recedente, tanto delle modifiche determinate dall’intero procedimento. Sotto questi profili appare quantomeno opportuna la partecipazione all’atto, oltre che degli altri soci, anche del recedente, per dare atto del rispetto delle varie fasi del procedimento, dell’accordo in ordine al quantum del rimborso, rilasciando eventualmente quietanza della somma già riscossa, e, infine, delle modifiche dei patti sociali conseguenti al recesso […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 309-2015/I, Efficacia del recesso nelle società personali e legittimazione all’atto ricognitivo del nuovo assetto societario, in CNN Notizie del 9.9.2019: «Si chiede se sia ricevibile un atto di ricognitivo del nuovo assetto societario in assenza del socio receduto. Nel caso di specie, il socio accomandante di una s.a.s., nel dicembre del 2012, ha comunicato alla società e agli altri soci il proprio recesso per giusta causa (indicandone i motivi) e in ogni caso ad nutum (in quanto la durata della società era superiore a quella della vita umana rispetto ad alcuni soci). Si precisa che, allo stato attuale il socio receduto non è stato ancora liquidato. […] Nel caso di specie, tanto che si dia rilevanza al recesso esercitato ad nutum, quanto che si dia rilevanza al recesso per giusta causa, l’efficacia dello stesso è ormai fuori discussione, con la conseguenza che il socio receduto è ormai estraneo alla società e non è più legittimato ad intervenire in atti, come quello ricognitivo del nuovo assetto societario, che presuppongono la qualità di socio. La sua partecipazione all’atto può, invece, esser opportuna laddove in tale sede si proceda anche al raggiungimento di un accordo in ordine al quantum del rimborso da liquidazione, potendo egli rilasciare eventualmente quietanza della somma riscossa».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 203-2008/I, Forma della dichiarazione di recesso nelle società di persone, in CNN Notizie del 5.11.2008: «[…] Si rende, pertanto, necessario ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (32)(32)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 203-2008/I, Forma della dichiarazione di recesso nelle società di persone, in CNN Notizie del 5.11.2008: «[…] Quando […] il recesso diviene efficace, il socio acquista il diritto alla liquidazione della quota, che ai sensi dell’art. 2289 c.c. è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, e il cui pagamento deve avvenire entro sei mesi dalla medesima data. L’esito di tale complesso procedimento, che determina una variazione nel numero dei soci, la riduzione del patrimonio sociale, e la modifica della misura di partecipazione agli utili ed alle perdite, necessita di un ulteriore atto, idoneo a consentire l’iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche dei patti sociali derivanti dal recesso del socio. Si rende, pertanto, necessario porre in essere un atto che abbia un contenuto ricognitivo tanto delle varie fasi del procedimento, che si è concluso con il rimborso del recedente, tanto delle modifiche determinate dall’intero procedimento. […] In mancanza di un simile atto, per il quale occorre la forma pubblica o l’autenticazione delle sottoscrizioni ex art. 11, comma 4, D.P.R. 581/1995, non sarebbe possibile procedere agli adempimenti pubblicitari richiesti dall’art. 2300 c.c., che il legislatore pone espressamente a carico degli amministratori e la cui mancanza determina l’inopponibilità a terzi delle modifiche, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 203-2008/I, Forma della dichiarazione di recesso nelle società di persone, in CNN Notizie del 5.11.2008: «[…] Quando […] il recesso diviene e...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (33)(33)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 30, Società di persone - dichiarazione di recesso - pubblicità dello scioglimento del rapporto sociale a cura del socio receduto - ammissibilità: «[…] Possiamo quindi asserire che la dichiarazione di recesso, ove il socio recedente non intenda degradarla a mera notizia per gli amministratori, la società ed i soci e voglia invece formalizzarla in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, forma necessaria per la pubblicità ai sensi dell’art. 11, comma 4°, D.P.R. n. 581 del 7.12.1995, può essere oggetto di una autonoma iscrizione nel Registro delle Imprese, diretta ad ottenere verso i terzi il fermo della responsabilità del socio, e che tale autonoma iscrizione è sicuramente il mezzo idoneo di cui parla la legge. […] resta da chiarire chi è legittimato ad eseguire l’adempimento pubblicitario relativo. […] il socio che ha esercitato il recesso avrà in definitiva la scelta tra la dichiarazione - notizia affidata per la pubblicità agli amministratori e la dichiarazione formale ai fini della pubblicità che, in considerazione degli effetti negativi di un ritardo nella stessa, gli consentirà di provvedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese in prima persona ed in via autonoma e concorrente […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 30, Società di persone - dichiarazione di recesso - pubblicità dello scioglimento del rapporto sociale a cura del socio receduto - ammissibilità:...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (34)(34)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 232-2016/I e Tributario n. 194-2016/T, Usufrutto su partecipazioni sociali e assegnazione di beni ai soci, in CNN Notizie del 19.2.2019: «[…] Posto, quindi, che il diritto di recesso, tanto nelle società di persone, quanto nelle società di capitali, compete esclusivamente al socio nudo proprietario, relativamente alla sorte del diritto di usufrutto, si ritiene applicabile il disposto dell’art. 1000 c.c. (“Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d’usufrutto, è necessario il concorso del titolare del credito e dell’usufruttuario. […] Il capitale riscosso dev’essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l’usufrutto. Se le parti non sono d’accordo sul modo d’investimento, provvede l’autorità giudiziaria”). […] Quanto, infine, alla sorte del diritto di usufrutto, la norma prevede espressamente il “trasferimento” dell’usufrutto sul capitale riscosso e, quindi, una sorta di “conversione” dell’oggetto del diritto reale limitato sulle somme ricavate dall’esercizio del diritto di recesso […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 232-2016/I e Tributario n. 194-2016/T, Usufrutto su partecipazioni sociali e assegnazione di beni ai soci, in CNN Notizie del 19.2.2019: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (35)(35)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 54/2015, “Recesso consensuale” da società di persone: «I soci di una società di persone possono convenire in ogni tempo la risoluzione del rapporto associativo con uno fra essi, anche qualora non si sia verificata alcuna causa legale o convenzionale di recesso. […]. Non si può dunque discorrere di recesso allorché il singolo socio non può sciogliere unilateralmente il rapporto associativo; allorché, di contro, a tale effetto può pervenirsi solo con il consenso negoziale di tutte le altre parti del rapporto. Si tratta di fattispecie diversa, come si evince chiaramente dagli artt. 1372 e 1373 c.c. Nella prospettiva del diritto dei contratti, e segnatamente in quella dei contratti plurilaterali con comunione di scopo (art. 1420 c.c.), si può parlare di mutuo dissenso parziale, ovvero di risoluzione consensuale del contratto rispetto ad uno dei contraenti, della cui legittimità non può dubitarsi come espressione dell’autonomia privata ed alla luce del disposto dell’art. 1459 c.c. […]. Tale essendo la natura del negozio, ne deriva la necessità del consenso unanime dei soci […]».
    Cass., 30 gennaio 2009, n. 2438, in Giur. Comm., 2010, II, 395: «Nella società personale contratta per un tempo determinato, il recesso di uno dei soci, che non venga esercitato né per giusta causa, né nei casi previsti dal contratto sociale, comporta la modificazione del medesimo contratto e, pertanto, necessita del consenso degli altri soci, quale accettazione, che è atto a forma libera - al pari del negozio cui si riferisce - e può essere desunta anche da facta concludentia univoci […]».
    Cass., 24 settembre 2009, n. 20544, in Rep. Foro It., 2009, voce Società, n. 780: «Nelle società di persone a tempo indeterminato, la dichiarazione di recesso del socio è un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società, a differenza del caso in cui la società abbia una scadenza prefissata, ove l’uscita di uno dei soci dalla compagine sociale determina una modifica del contratto sociale che necessita del consenso di tutti i soci […]».
    In senso conforme: Trib. Milano, 26 febbraio 2003, in Società, 2003, 1126.
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 54/2015, “Recesso consensuale” da società di persone: «I soci di una società di persone possono convenire in ogni tempo la risoluzione del rapporto ass...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (36)(36)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 54/2015, “Recesso consensuale” da società di persone: «[…] In tal caso, qualora la liquidazione avvenga mediante le riserve, la partecipazione del socio uscente si accresce agli altri soci in proporzione alla loro quota, e la cessazione del rapporto sociale avrà efficacia immediata. Nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice, qualora per liquidare la quota sia necessario ridurre il capitale sociale, troverà applicazione l’art. 2306 c.c., con la conseguenza che l’opposizione impedisce la liquidazione. […] Il secondo profilo della questione afferisce alla liquidazione del socio il cui rapporto si è risolto con il consenso degli altri. […] Nella fattispecie, trattandosi di risoluzione consensuale, anche l’entità della liquidazione rientra nella trattativa, non avendo il socio alcun diritto di abbandonare la compagine sociale. Una volta stabilito il valore, il rimborso della partecipazione potrà avvenire utilizzando le riserve (che sono tutte disponibili), oppure riducendo il capitale sociale. Qualora la società sia in nome collettivo o in accomandita semplice, viene in gioco l’art. 2306 c.c., ai sensi del quale la riduzione del capitale sociale che comporti anche riduzione del patrimonio sociale è subordinata alla mancata opposizione dei creditori sociali […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 54/2015, “Recesso consensuale” da società di persone: «[…] In tal caso, qualora la liquidazione avvenga mediante le riserve, la partecipazione del soci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (37)(37)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 54/2015, “Recesso consensuale” da società di persone: «[…] In tal caso, qualora la liquidazione avvenga mediante le riserve, la partecipazione del socio uscente si accresce agli altri soci in proporzione alla loro quota, e la cessazione del rapporto sociale avrà efficacia immediata. […] Nella società semplice, lo scioglimento convenzionale del rapporto sociale relativamente a un socio è sempre immediatamente efficace, non trovando applicazione l’art. 2306 c.c. […] A conclusione diversa dovrà pervenirsi in caso di scioglimento del rapporto sociale in una società semplice, la cui disciplina ignora completamente la regola del capitale sociale, ed alla quale non trova quindi applicazione l’art. 2306 c.c. Ne deriva che il mutuo dissenso parziale è immediatamente efficace anche qualora il rimborso del socio avvenga intaccando quel valore che convenzionalmente, sovente per mera comodità espositiva, anche negli atti costitutivi di società di tal tipo è denominato “capitale sociale”, espressivo del valore complessivo dei conferimenti».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 54/2015, “Recesso consensuale” da società di persone: «[…] In tal caso, qualora la liquidazione avvenga mediante le riserve, la partecipazione del soci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (38)(38)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 101-2015/I, Recesso legale ordinario da s.n.c. e mancato rispetto del termine trimestrale di preavviso, in CNN Notizie del 14.5.2015: «[…] Il recesso, tradizionalmente inteso come il potere del socio di sciogliere il rapporto sociale facente capo a quest’ultimo, viene esercitato mediante una dichiarazione di volontà unilaterale […]. Un diritto potestativo, quindi, che autorevole dottrina definiva come […] indivisibile (perché non esercitabile per una porzione soltanto della partecipazione) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 101-2015/I, Recesso legale ordinario da s.n.c. e mancato rispetto del termine trimestrale di preavviso, in CNN Notizie del 14.5.2015: «[…] Il...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (39)(39)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.5, Clausola di recesso parziale - ammissibilità, 1° pubbl. 9/06, «È legittimo prevedere nei patti sociali di società di persone una clausola che ammette, ed eventualmente disciplina, il recesso parziale. Tale forma di recesso non può essere infatti ritenuta contraria all’ordine pubblico in quanto già prevista per le società di persone soggette ad attività di direzione e coordinamento dall’ultimo comma dell’art. 2497 quater c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.5, Clausola di recesso parziale - ammissibilità, 1° pubbl. 9/06, «È legittimo prevedere nei patti sociali di soci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (40)(40)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pubbl. 9/20: «[…] Si esclude il potere del socio che abbia già comunicato la sua volontà di recedere di revocare unilateralmente il recesso così perfezionato, imponendo agli altri soci il suo “rientro” in società. È opinione diffusa in dottrina che una volta divenuto efficace il recesso sia irrevocabile su iniziativa del solo socio che lo ha proposto […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. K.A.44, Trasformazione di società di persone in società di capitali e diritto di recesso ex art. 2500 ter c.c., 1° pu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (41)(41)
    - Cass., 24 settembre 2009, n. 20544, in Riv. Not., 2010, 1418: «[…] nelle società di persone la dichiarazione del socio di voler recedere dalla società può essere validamente revocata, quantomeno fino a che non si sia proceduto alla liquidazione della quota, in presenza di una comune volontà in tal senso manifestata anche dagli altri soci, la cui effettiva ravvisabilità nella concreta fattispecie costituisce però un accertamento di merito, come tale non sindacabile dal giudice di legittimità […]».
    - Cass., 24 settembre 2009, n. 20544, in Riv. Not., 2010, 1418: «[…] nelle società di persone la dichiarazione del socio di voler recedere dalla società può essere validamente revocata, quantomeno fin...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (42)(42)
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 65/2018, Liquidazione del socio receduto nelle società di persone, contestuale aumento di capitale ed articolo 2306 c.c..: «[…] L’oggetto di questo orientamento è allora costituito dal momento liquidativo del socio receduto […]. Le risorse patrimoniali con cui, in questa fattispecie, la società farà materialmente fronte alla liquidazione possono preesistere o essere fornite da parte degli altri soci -dopo l’efficacia del recesso e prima della liquidazione- con un’operazione di apporto strumentale: i) al patrimonio oppure ii) al capitale della società. […]. Nel secondo caso […] Si ritiene non vi siano ragioni valide per negare ai soci la possibilità di evitare di dover soggiacere al disposto dell’art. 2306 C.C. con obbligo di attendere il decorso del termine per l’opposizione ricorrendo al procedimento illustrato, che appare pienamente rispettoso dei diritti dei creditori sociali. Questi ultimi non subiscono alcun pregiudizio sia perché la disponibilità per la liquidazione del socio receduto viene apportata ex novo al patrimonio della società dagli altri soci con apposito conferimento a ciò finalizzato, escludendo in radice qualsiasi impoverimento della società ed in particolare del suo capitale preesistente; sia perché la liquidazione del socio receduto in tal modo viene ad essere attuata nel pieno rispetto delle norme che regolano la distribuzione degli utili ai soci […]».
    - Consiglio Notarile di Firenze, Orientamento n. 65/2018, Liquidazione del socio receduto nelle società di persone, contestuale aumento di capitale ed articolo 2306 c.c..: «[…] L’oggetto di questo ori...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (43)(43)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 206-2010/I, Recesso nella s.n.c. e “rinunciabilità” al termine di preavviso, in CNN Notizie del 22.12.2010, «[…] La previsione di un termine maggiore a quello previsto dal legislatore risponde senza ombra di dubbio all’interesse degli altri soci e della stessa società, evidentemente collegato vuoi alla possibilità di eliminare la causa del recesso, vuoi alla necessità di reperire le risorse necessarie alla successiva liquidazione del socio. Sotto tale profilo, con il consenso dei soci rimasti, e quello implicito del socio che ha manifestato la dichiarazione di volere recedere, consistente nella accettazione dei pagamenti sinora avvenuto in funzione liquidativa, il termine pattizio appare rinunciabile […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 206-2010/I, Recesso nella s.n.c. e “rinunciabilità” al termine di preavviso, in CNN Notizie del 22.12.2010, «[…] La previsione di un termine ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (44)(44)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 101-2015/I, Recesso legale ordinario da s.n.c. e mancato rispetto del termine trimestrale di preavviso, in CNN Notizie del 14.5.2015: «Si chiede se nel caso di recesso da società di persone contratta a tempo indeterminato, a fronte dichiarazione di recesso di uno dei soci, gli altri possano decidere di dar seguito immediatamente alla liquidazione e alle operazioni conseguenti senza attendere il termine […], senza, quindi, che vi sia un accordo tra recedente e soci superstiti sull’anticipazione degli effetti. […] in mancanza di un consenso sull’anticipazione degli effetti da parte del socio uscente […] questi potrebbe beneficiare degli utili relativi alle operazioni in corso (ma parteciperebbe anche alle perdite) ai sensi dell’art. 2289, comma 3, per cui potrebbe in astratto ritenersi sussistente un suo interesse a permanere nella compagine sociale sino a che il termine trimestrale (ovvero quello pattiziamente previsto nel contratto sociale) non sia decorso; e, tuttavia, come si è detto, il termine in questione pare posto solo nell’interesse dei soci rimasti e della società, per cui sembrerebbe difficile negare la sua disponibilità da parte della società tenuta alla liquidazione […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 101-2015/I, Recesso legale ordinario da s.n.c. e mancato rispetto del termine trimestrale di preavviso, in CNN Notizie del 14.5.2015: «Si chi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Cass., 23 luglio 2020, n. 15686, in Ced Cassazione, rv. 658780-01: «In tema di società di persone, è valida la clausola, contenuta nel contratto sociale, che attribuisca ai soci superstiti la facoltà di continuare la società con gli eredi del socio deceduto, così imponendo a questi ultimi, ove la facoltà sia esercitata, l’obbligo di proseguire l’attività sociale del loro dante causa, fermo restando che la continuazione della società da parte di questi ultimi non avviene “mortis causa”, ma in virtù dell’accordo “inter vivos” intercorso con i soci superstiti, che può manifestarsi anche per il tramite di comportamenti concludenti».
    - Cass., 23 luglio 2020, n. 15686, in Ced Cassazione, rv. 658780-01: «In tema di società di persone, è valida la clausola, contenuta nel contratto sociale, che attribuisca ai soci superstiti la facolt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 70-2008/I, Trasformazione di s.n.c. in s.r.l. e contestazione dell’assetto proprietario da parte degli eredi di uno dei soci, in CNN Notizie del 3.4.2008: «[…] si parla di clausole di continuazione facoltativa - della cui validità non si è mai dubitato - quando viene attribuito agli eredi il diritto potestativo, a prescindere cioè da ogni consenso dei soci superstiti, di continuare il rapporto sociale, evitando in tal modo la liquidazione a proprio favore della quota già spettante al defunto […]. Perché la clausola di continuazione facoltativa a favore degli eredi possa operare, facendo assumere a questi ultimi la qualità di soci, non è però sufficiente che essi abbiano accettato l’eredità, ma è necessaria una positiva manifestazione di volontà di subentrare in società (Trib. Trani, 20 luglio 1983, in Foro It., 1984, I, 2358; Trib. Catania, 22 agosto 1980, in Foro it. Rep., 1981, v. Società, n. 322; Trib. Milano, 17 giugno 1974, in Foro it. Rep., 1975, v. Società, n. 399). […] Ad analoghe conclusioni sembra potersi pervenire […] per le clausole di consolidazione o consolidamento, che implicano un proporzionale accrescimento delle quote dei soci superstiti, le quali, una volta operanti, incidono anche sulle proporzioni con cui i restanti soci partecipano agli utili e alle perdite; è così per le clausole di continuazione automatica (che pure larga parte della dottrina considera invalide quando queste siano dirette a trasmettere agli eredi la posizione di socio illimitatamente responsabile, specie per contrasto con il comma 2 dell’art. 470 c.c., per cui l’accettazione col beneficio di inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore; ma anche perché l’erede deve essere posto liberamente in condizione di valutare l’opportunità di subentrare in un rapporto, quale quello relativo alle società di persone, che comporta assunzione della responsabilità illimitata e del rischio di impresa); è così per le clausole di continuazione obbligatoria la cui validità è discussa […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 70-2008/I, Trasformazione di s.n.c. in s.r.l. e contestazione dell’assetto proprietario da parte degli eredi di uno dei soci, in CNN Notizie ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Cass., 4 marzo 1993, n. 2632, in Società, 1993, 928: «È invalida la clausola “di continuazione”, con la quale i soci di società in accomandita semplice, nell’atto costitutivo, in deroga all’art. 2284 c.c., prevedono l’automatica trasmissibilità all’erede del socio accomandatario defunto, di cui non sia certa l’identità, unitamente alla predetta qualità di socio, anche del munus di amministratore, tenendo conto che tale designazione in incertam personam coinvolge la stessa struttura societaria, e che la funzione amministrativa, strettamente strumentale al perseguimento del fine sociale, non può essere affidata ad un soggetto che, al momento in cui è posto in essere il negozio societario, resti indeterminabile, ovvero sia individuabile con criteri di indifferenza rispetto alle sorti della società e allo scopo che i soci intendono raggiungere».
    Cass., 19 giugno 2013, n. 15395, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 562: «È valida la clausola “di continuazione”, con la quale i soci di una società in accomandita semplice prevedano nell’atto costitutivo, in deroga all’art. 2284 c.c., l’automatica trasmissibilità all’erede del socio accomandatario defunto della predetta qualità di socio, purché non sia anche trasmesso il munus di amministratore, dal momento che tale funzione - a differenza di quanto previsto dall’art. 2455 c.c. per le società in accomandita per azioni - nella società in accomandita semplice non è attribuita di diritto a tutti i soci accomandatari».
    - Cass., 4 marzo 1993, n. 2632, in Società, 1993, 928: «È invalida la clausola “di continuazione”, con la quale i soci di società in accomandita semplice, nell’atto costitutivo, in deroga all’art. 228...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 260-2015/I, Separazione tra coniugi e sorte delle partecipazioni in società di persone, in CNN Notizie del 15.7.2019: «[…] Le partecipazioni in società di persone e in società di capitali, cui consegua la responsabilità illimitata dei singoli soci, sono escluse dalla comunione immediata e devono considerarsi oggetto della comunione de residuo ai sensi dell’art. 178 c.c. Tale norma, infatti, è suscettibile di essere applicata estensivamente alla fattispecie in oggetto, in quanto mira a garantire a ciascun coniuge la libertà di iniziativa economica, la quale si manifesta anche attraverso l’acquisto di partecipazioni in società con terze persone […]. La dottrina prevalente ritiene che al momento dello scioglimento della comunione il coniuge dell’imprenditore o del socio illimitatamente responsabile non diventi automaticamente contitolare dei beni aziendali o della quota di partecipazione sociale, ma acquisti un diritto di credito alla corresponsione della metà del valore dei beni oggetto della comunione de residuo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 260-2015/I, Separazione tra coniugi e sorte delle partecipazioni in società di persone, in CNN Notizie del 15.7.2019: «[…] Le partecipazioni ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 101-2006/I, Comunione de residuo su partecipazione in società semplice e clausole di consolidazione, in CNN Notizie del 13.7.2006: «[…] In particolare, è stato rilevato che “qualora al momento dello scioglimento della comunione il coniuge sia ancora titolare della partecipazione in questione, di questa dovrà tenersi conto ai fini della divisione: non già, ovviamente, nel senso - inammissibile - che la partecipazione possa cessare di appartenere esclusivamente al coniuge socio per diventare comune ad entrambi, bensì nel senso che a favore del partner andrà ‘accreditato’ il valore della partecipazione, una volta che si sia tenuto conto, come è evidente, pure delle passività gravanti sull’impresa” […]. Qualora, dunque, si ritenga che la morte del coniuge del socio di società di persone determini, ai sensi dell’art. 178 c.c., il sorgere in capo a quest’ultimo dell’obbligo di liquidare agli eredi una somma pari alla metà del valore netto della quota di partecipazione, deve escludersi che possa operare la consolidazione prevista nel contratto sociale, in quanto la morte del coniuge di un socio non dovrebbe assumere rilievo nei confronti degli altri soci».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 101-2006/I, Comunione de residuo su partecipazione in società semplice e clausole di consolidazione, in CNN Notizie del 13.7.2006: «[…] In pa...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società in accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] La morte del socio [accomandatario, n.d.A.] non determina, in via di principio, né il subentrare degli eredi in luogo del defunto, né lo scioglimento dell’intero rapporto sociale, ma solo lo scioglimento del singolo vincolo fra il socio deceduto e la società, che continua con i soci superstiti […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 244-2015/I, Morte di un accomandatario di s.a.s., continuazione con un erede e liquidazione degli altri, in CNN Notizie del 30.7.2019; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 278-2016/I, Morte del socio accomandatario scioglimento anticipato e nomina del liquidatore, in CNN Notizie del 7.8.2019.
    Cass., 11 ottobre 2006, n. 21803, in Rep. Foro It., 2006, voce Società, n. 844: «[…] in caso di morte del socio accomandatario trova applicazione l’art. 2284 c.c., in virtù del quale gli eredi non subentrano nella posizione del defunto nell’ambito della società, e non assumono quindi la qualità di soci accomandatari a titolo di successione mortis causa, ma hanno diritto soltanto alla liquidazione della quota del loro dante causa, salvo diverso accordo con gli altri soci in ordine alla continuazione della società […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società in accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] La morte del soc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 577-2014/I, S.a.s., morte del socio, sequestro conservativo e transazione, in CNN Notizie del 6.5.2015: «La morte del socio determina l’immediata e definitiva estinzione del rapporto sociale di cui egli era titolare, con la conseguenza che gli eredi sono solo creditori della società, salvo diverso accordo tra i soci e gli eredi stessi per la continuazione della società, derivando, in tal caso, la qualifica di socio dal contenuto di tale accordo e non dallo status di erede del socio defunto […] gli eredi hanno soltanto diritto a vedersi attribuita dalla società una somma di danaro che rappresenti il valore della quota di partecipazione che faceva capo al medesimo e che dovrà essere calcolata sulla base della situazione patrimoniale della società, quale risultante al momento in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale (che in questo caso è quello della morte del socio), dovendosi, comunque, tenere conto degli utili e delle perdite relativi alle operazioni in corso […]».
    Cass., 14 marzo 2001, n. 3671, in Società, 2001, 936: «Nelle società di persone (nella specie, società di fatto), gli eredi del socio defunto non acquisiscono la posizione di quest’ultimo nell’ambito della società, e non assumono perciò la qualità di soci, ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa, diritto che sorge indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga […]».
    In senso conforme: Cass., 23 marzo 2005, n. 6263, in Società, 2006, 185; Cass., 11 ottobre 2006, n. 21803, in Rep. Foro It., 2006, voce Società, n. 844: Cass., 11 maggio 2009, n. 10802, in Rep. Foro It., 2009, voce Società, n. 773; Cass., 30 dicembre 2011, n. 30542, in Rep. Foro It., 2012, voce Società, n. 686.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 577-2014/I, S.a.s., morte del socio, sequestro conservativo e transazione, in CNN Notizie del 6.5.2015: «La morte del socio determina l’immed...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 70-2008/I, Trasformazione di s.n.c. in s.r.l. e contestazione dell’assetto proprietario da parte degli eredi di uno dei soci, in CNN Notizie del 3.4.2008: «[…] In ogni caso deve escludersi categoricamente, in forza del disposto dell’art. 2284 c.c., che gli eredi del socio defunto rivestano una posizione interna alla società - quali soci - essendo la quota tendenzialmente intrasferibile mortis causa. Gli eredi, infatti, non acquisiscono la posizione del socio defunto nell’ambito della società, e non assumono perciò la qualità di soci a titolo di successione per causa di morte, ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa (Cass. 11 aprile 1995, n. 4169; Cass. 14 marzo 2001, n. 3671), salvo diverso accordo tra i soci e gli eredi stessi per la continuazione della società, derivando, in tal caso, la qualifica di socio dal contenuto di tale accordo e non dallo status di erede del socio defunto (Cass. 23 marzo 2005, n. 6263, in Società, 2006, 185; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21803; Cass. 14 marzo 2001, n. 3671; Cass. 16 febbraio 1981, n. 836; Cass. 8 ottobre 1970, n. 1850). L’estraneità degli eredi alla compagine sociale, che della società sono quindi meri creditori, implica che le modifiche organizzative ed il compimento di atti patrimonialmente rilevanti da parte della società siano di competenza del solo o dei soli soci superstiti […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 217-2009/I, S.a.s. in liquidazione, successione dell’accomandatario e assegnazione dei beni, in CNN Notizie del 4.11.2009.
    Cass., 11 ottobre 2006, n. 21803, in Rep. Foro It., 2006, voce Società, n. 844: «Nella società in accomandita semplice, soltanto la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte, ai sensi dell’art. 2322 c.c., mentre in caso di morte del socio accomandatario trova applicazione l’art. 2284 c.c., in virtù del quale gli eredi non subentrano nella posizione del defunto nell’ambito della società, e non assumono quindi la qualità di soci accomandatari a titolo di successione mortis causa, ma hanno diritto soltanto alla liquidazione della quota del loro dante causa, salvo diverso accordo con gli altri soci in ordine alla continuazione della società, e fermo restando che in tal caso l’acquisto della qualifica di socio accomandatario non deriva dalla posizione di erede del socio accomandatario defunto, ma dal contenuto del predetto accordo».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 70-2008/I, Trasformazione di s.n.c. in s.r.l. e contestazione dell’assetto proprietario da parte degli eredi di uno dei soci, in CNN Notizie ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 652-2014/I, Successione dell’accomandante nella s.a.s., in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] L’art. 2322, comma 1, c.c., stabilisce che “La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte”. […] La ratio della deroga risiede nel favor attribuito dalla legge alla prosecuzione dell’attività sociale anche dopo la morte del socio, evitando così lo scioglimento o un eventuale impoverimento della società derivante dalla liquidazione della quota, e ciò in considerazione del fatto che qui la successione riguarda la posizione dell’accomandante, quindi del socio capitalista […]. L’opinione prevalente in dottrina ammette tuttavia che il contratto sociale contenga una clausola che stabilisca l’intrasmissibilità anche relativa della quota […]. Nel caso di specie, oltre alla rilevanza da attribuire al comportamento degli eredi dell’accomandante, che hanno richiesto la liquidazione della partecipazioni, la presenza nel contratto sociale di una pattuizione che nella sostanza riprende il contenuto dell’art. 2284, c.c. e non distingue fra successione dell’accomandatario e dell’accomandante porta a ritenere che si sia di fronte ad una deroga al principio della trasmissibilità mortis causa della partecipazione dell’accomandante».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 652-2014/I, Successione dell’accomandante nella s.a.s., in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] L’art. 2322, comma 1, c.c., stabilisce che “La quo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Cass., 13 dicembre 1999, n. 13954, in Giur. It., 2000, 1215: «Obbligata alla liquidazione della quota è la società e non i soci superstiti, anche nell’ipotesi di società di fatto, pur sempre dotata di soggettività giuridica; lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente ad un socio - dovuto a morte, ed esclusione o a recesso - determina un credito nei confronti della società e non direttamente dei soci, la cui responsabilità è solo sussidiaria, come per ogni altro debito sociale».
    Cass., sez. un., 26 aprile 2000, n. 291, in Giur. It., 2000, 1424: «La liquidazione della quota di una società di persone va proposta, da parte del socio receduto od escluso ovvero dagli eredi del socio defunto, nei confronti della società, obbligata a provvedervi e pertanto unica legittimata passiva dell’azione».
    In senso conforme: Cass., 28 agosto 2001, n. 11298, in Arch. Civ., 2002, 571; Cass., 23 maggio 2006, n. 12125, in Foro It., 2007, I, 527; Cass., 15 gennaio 2009, n. 821, in Foro It., 2010, I, 215; Cass., 16 gennaio 2009, n. 1036, in Foro It., 2010, I, 214.
    - Cass., 13 dicembre 1999, n. 13954, in Giur. It., 2000, 1215: «Obbligata alla liquidazione della quota è la società e non i soci superstiti, anche nell’ipotesi di società di fatto, pur sempre dotata ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Cass., 16 gennaio 2009, n. 1036, in Giur. Comm., 2010, II, 383: «A norma dell’art. 2289 c.c., la liquidazione della quota del socio receduto o defunto di una società di persone deve avvenire sulla base della situazione patrimoniale straordinaria della società, al fine di determinare il reale valore della quota, tenendo conto dell’effettiva consistenza economica dell’azienda sociale, ivi compreso l’avviamento».
    Cass., 18 marzo 2015, n. 5449, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 201: «In una società di persone, la situazione patrimoniale da assumere, ai sensi dell’art. 2289 c.c., a base della liquidazione della quota di un socio uscente non può essere redatta - a differenza di quanto si pratica in caso di recesso da una società per azioni - facendo riferimento all’ultimo bilancio o, comunque, ai criteri di redazione del bilancio annuale di esercizio, ma occorre tener conto dell’effettiva consistenza al momento della uscita del socio, sicché, ai fini della determinazione del valore dell’avviamento - la cui rilevanza, quale elemento del patrimonio sociale, si proietta nel futuro, traducendosi nella probabilità, pur fondata su elementi presenti e passati, di maggiori profitti per i soci superstiti - vanno considerati non solo i risultati economici della gestione passata ma anche le prudenti previsioni della futura redditività dell’azienda».
    - Cass., 16 gennaio 2009, n. 1036, in Giur. Comm., 2010, II, 383: «A norma dell’art. 2289 c.c., la liquidazione della quota del socio receduto o defunto di una società di persone deve avvenire sulla b...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Liquidazione della quota del socio defunto e rilevanza degli utili e delle perdite da operazioni in corso (Cass. 1 aprile 2016, n 6365), in CNN Notizie del 8.4.2016: «La Corte di Cassazione, sez. I Civile, con sentenza 1 aprile 2016, n. 6365 chiarisce che ai fini della determinazione della quota di liquidazione del socio deceduto si deve tener conto degli utili maturati dal socio. […] Pertanto, prosegue la sentenza, nell’operazione eseguita dai giudici di merito non è ravvisabile alcuna violazione del parametro normativo indicato, ma attuazione del principio secondo cui il diritto agli utili del socio recedente o deceduto (ex art. 2284 c.c.), pur essendo autonomo, è collegato al diritto alla liquidazione della quota, nel senso che questa, liquidata in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno dello scioglimento del rapporto, può essere accresciuta o diminuita in conseguenza degli utili o delle perdite derivanti dalle singole operazioni in corso ([…])».
    Cass. 1° aprile 2016, n. 6365, in Dir. Giust., 4 aprile 2016, con nota di Calvetti: «il diritto agli utili del socio recedente o deceduto (ex art. 2284 c.c.), pur essendo autonomo, è collegato al diritto alla liquidazione della quota, nel senso che questa, liquidata in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno dello scioglimento del rapporto, può essere accresciuta o diminuita in conseguenza degli utili o delle perdite derivanti dalle singole operazioni in corso».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Liquidazione della quota del socio defunto e rilevanza degli utili e delle perdite da operazioni in corso (Cass. 1 aprile 20...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società in accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] Relativamente alle modalità di liquidazione degli eredi, l’art. 2289 c.c. precisa come questi abbiano diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota determinata sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Secondo la dottrina largamente prevalente, tuttavia, tale norma non ha portata inderogabile […] Appare, dunque, certamente possibile che, in luogo di un rimborso in denaro, lo stesso avvenga in natura, attraverso l’attribuzione di cespiti facenti parte del patrimonio sociale, laddove con gli eredi si raggiunga un accordo in tal senso […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società in accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] Relativamente al...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società in accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] Relativamente alle modalità di liquidazione degli eredi, l’art. 2289 c.c. precisa come questi abbiano diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota determinata sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Secondo la dottrina largamente prevalente, tuttavia, tale norma non ha portata inderogabile […] il diritto alla quota di liquidazione è un diritto patrimoniale, come tale disponibile da parte del socio uscente (o dei suoi eredi), il quale può accordarsi - a prescindere, quindi, da una previsione a monte, nel contratto sociale - con la società in ordine alle modalità del rimborso di quanto a lui spettante. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società in accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] Relativamente al...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 210-2012/I, Società di persone e clausola relativa al prezzo in caso di trasferimento di partecipazioni, in CNN Notizie del 24.4.2013: «[…] Si è in passato posta la questione se fosse legittima una clausola che prevedesse che, nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, la determinazione del valore della quota da liquidare al socio receduto, a quello escluso o agli eredi del socio defunto sia effettuata in base alle risultanze di un bilancio straordinario da erigersi al momento in cui tali evenienze si verifichino anziché sulla base della situazione patrimoniale della società come prescritto dall’art. 2289 c.c., concludendosi nel senso della liceità […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 210-2012/I, Società di persone e clausola relativa al prezzo in caso di trasferimento di partecipazioni, in CNN Notizie del 24.4.2013: «[…] S...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società in accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] Relativamente alle modalità di liquidazione degli eredi, l’art. 2289 c.c. precisa come questi abbiano diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota determinata sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Secondo la dottrina largamente prevalente, tuttavia, tale norma non ha portata inderogabile […] Si ritiene, infatti, che “le disposizioni in esame non hanno carattere cogente e possono essere modificate nel contratto sociale”: tanto che “è frequente che questo disponga la liquidazione della quota sulla base dell’ultimo bilancio approvato, o ne rimetta la determinazione ad un terzo, in veste di arbitratore, come pure è possibile che si escludano dal conteggio l’avviamento o le operazioni in corso, o che si disponga che il disinteressamento degli aventi diritto avvenga con beni sociali” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società in accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] Relativamente al...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 244-2015/I, Morte di un accomandatario di s.a.s., continuazione con un erede e liquidazione degli altri, in CNN Notizie del 30.7.2019: «[…] nella decisione di continuare la società - con il consenso degli eredi del socio defunto - nessuna norma impedisce ai soci superstiti di farlo con uno solo di essi e di farlo per una parte soltanto della partecipazione già del de cuius, liquidando gli altri eredi per la residua parte. Essendo la vicenda completamente attratta dalle regole contrattualistiche (ogni variazione delle persone e del numero dei soci rappresenta una modifica del contratto sociale) l’autonomia delle parti può pienamente esplicarsi sino, appunto, a dar luogo ad una modifica del contratto sociale conseguente alla morte di uno dei soci che per una parte preveda la liquidazione agli eredi e, per l’altra parte, la continuazione con uno di essi, acquisito il suo consenso. Né, a differenza di quel che avviene nelle società di capitali non azionarie, viene in alcun modo in gioco un principio di indivisibilità della partecipazione».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 244-2015/I, Morte di un accomandatario di s.a.s., continuazione con un erede e liquidazione degli altri, in CNN Notizie del 30.7.2019: «[…] n...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 192-2016/I, Successione dell’accomandante e accettazione con beneficio d’inventario, in CNN Notizie del 8.5.2019: «[…] In tale ipotesi si avrebbe una situazione analoga a quella disciplinata dall’art. 2284 c.c., con la conseguenza che […] i soci superstiti hanno l’obbligo di liquidare la quota agli eredi. In alternativa alla liquidazione della quota, i soci potrebbero sciogliere la società, pervenendo così alla sua liquidazione, oppure continuarla con gli eredi del socio defunto, se questi vi acconsentano. […] Nel caso di specie, la circostanza che l’erede abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario fa sì che nell’asse ereditario soggetto a inventario sia compreso il diritto alla liquidazione della partecipazione sociale del de cuius. Pertanto, un eventuale atto di “acquisizione” della partecipazione sociale del de cuius da parte dell’erede implicherebbe la rinuncia, di fatto, alla liquidazione prevista dall’art. 2289 c.c., con conseguente possibilità di lesione degli interessi dei creditori del de cuius. Si tratterebbe, in altri termini, di un atto di disposizione di una somma di denaro che spetta alla massa ereditaria, suscettibile, quindi, di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 493 c.c. […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 143-2015/I, Accettazione beneficiata e quote di società di persone, in CNN Notizie del 25.7.2019.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 192-2016/I, Successione dell’accomandante e accettazione con beneficio d’inventario, in CNN Notizie del 8.5.2019: «[…] In tale ipotesi si avr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2006/I, Usufrutto successivo su quote di partecipazione in società di persone, in CNN Notizie del 16.6.2006: «[…] Soltanto in caso di morte del nudo proprietario della quota trova applicazione l’art. 2284 c.c., in base al quale “salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”. La giurisprudenza, infatti, ha più volte ribadito che l’usufruttuario, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio; pertanto, poiché l’art. 2284 c.c. disciplina la sorte della partecipazione nell’ipotesi di morte del socio, deve ritenersi che tale norma trovi applicazione soltanto in caso di morte del nudo proprietario e non, invece, in caso di morte del donante usufruttuario, il quale ultimo non è più socio (Trib. Biella, 23 ottobre 1999, cit.; Trib. Parma, 7 febbraio 1998, in Giur. Mer., 1999, 530 […]) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2006/I, Usufrutto successivo su quote di partecipazione in società di persone, in CNN Notizie del 16.6.2006: «[…] Soltanto in caso di mort...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, Direttiva in tema di decesso, recesso ed esclusione da società di persone, del 27.4.2015: «[…] 1.1. II decesso del socio di società di persone, di cui all’art. 2284 del codice civile costituisce un fatto modificativo dell’atto costitutivo; deve, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 del codice civile, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese. 1.2. Tale adempimento pubblicitario va svolto entro trenta giorni dalla data del decesso, a cura di uno degli amministratori; il mancato rispetto di tale termine comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile nei confronti di ciascuno dei soggetti obbligati […]».
    - Ministero dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministero della Giustizia, Direttiva in tema di decesso, recesso ed esclusione da società di persone, del 27.4.2015: «[…] 1.1. II decesso del soci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 29, Scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio nelle società di persone - estraneità alla fattispecie dell’art. 2306 c.c.: «[…] Nell’ipotesi di riduzione, semmai, si tratta di chiarire se possa applicarsi l’art. 2306 c.c., previsto in tema di società in nome collettivo, secondo cui “la deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti, può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione”. […] sembra ragionevole concludere che la riduzione del capitale sociale, effettuata per consentire il rimborso in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, possa essere qualificata come riduzione nominale e non come riduzione reale, in quanto il debito di liquidazione della quota sociale di cui all’art. 2289 c.c. è da assimilare ad una perdita d’esercizio. La disciplina delle società di persone sul tema, infatti, è autonoma ed autosufficiente e non legittima pertanto il ricorso ad un’applicazione analogica della corrispondente normativa dettata in materia di società di capitali».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 29, Scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio nelle società di persone - estraneità alla fattispecie dell’art. 2306 c.c.: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 70-2008/I, Trasformazione di s.n.c. in s.r.l. e contestazione dell’assetto proprietario da parte degli eredi di uno dei soci, in CNN Notizie del 3.4.2008: «[…] Invero occorre in proposito ricordare come la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. 14 marzo 2001, n. 3671, in Società, 2001, 936) abbia sottolineato come gli eredi del socio defunto non acquisiscano la posizione di quest’ultimo nell’ambito della società (e perciò non assumono la qualità di soci), ma abbiano soltanto il diritto alla liquidazione della quota del socio loro dante causa, diritto che sorge e si conserva indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga (Cass. 11 aprile 1995, n. 4169) […]. Anche per una parte della dottrina gli eredi non hanno diritto di partecipare alle operazioni di liquidazione, tenuto conto che altrimenti essi sarebbero esposti a responsabilità per le obbligazioni sociali contratte dalla società durante la liquidazione. Gli eredi potranno eventualmente farsi assistere da un loro legale rappresentante […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società in accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] La morte del socio non determina, in via di principio, né il subentrare degli eredi in luogo del defunto, né lo scioglimento dell’intero rapporto sociale, ma solo lo scioglimento del singolo vincolo fra il socio deceduto e la società, che continua con i soci superstiti […] Conseguentemente, la ricostituzione della pluralità può avvenire mediante trasferimento di parte della quota del socio superstite, restando in tal caso assolutamente estranei gli eredi del socio defunto, senza che occorra un loro intervento nell’atto di cessione di quota e modifica dei patti sociali […]».
    Cass., 14 marzo 2001, n. 3671, in Società, 2001, 936: «Nelle società di persone (nella specie, società di fatto), gli eredi del socio defunto non acquisiscono la posizione di quest’ultimo nell’ambito della società, e non assumono perciò la qualità di soci, ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa, diritto che sorge indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga; pertanto, gli eredi non sono legittimati a chiedere la liquidazione della società né possono vantare un diritto a partecipare alla procedura di liquidazione, che, nella società di persone, è facoltativa, potendo i soci sostituirla con altre modalità di estinzione o chiedere al giudice nei modi ordinari di definire i rapporti di dare e avere».
    In senso conforme: Cass., 23 marzo 2005, n. 6263, in Società, 2006, 185; Cass., 30 dicembre 2011, n. 30542, in Rep. Foro It., 2012, voce Società, n. 686; App. Torino, 24 marzo 2009, in Società, 2010, 84.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 70-2008/I, Trasformazione di s.n.c. in s.r.l. e contestazione dell’assetto proprietario da parte degli eredi di uno dei soci, in CNN Notizie ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 278-2016/I, Morte del socio accomandatario, scioglimento anticipato e nomina del liquidatore, in CNN Notizie del 7.8.2019: «[…] Secondo la dottrina prevalente, il venir meno della pluralità dei soci non è di per sé causa di scioglimento della società, bensì è la mancata ricostituzione della pluralità entro il termine di sei mesi che determina la cessazione del vincolo societari […]. […] Lo scioglimento quindi opera ex nunc, e nel semestre che segue al venir meno della pluralità dei soci la società non subisce alcun mutamento funzionale […]: il socio superstite non vede limitati i propri poteri di gestione, può liquidare la quota al socio receduto, defunto o escluso, può decidere lo scioglimento della società e nominare il liquidatore […]».
    Cass., 16 aprile 2018, n. 9346, in Foro It., 2018, 9, 1, 2792; e in CNN Notizie del 18.6.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Società di persone composta di due soci, morte del socio e applicabilità dell’art. 2284 c.c.: «In tema di società di persone composta da due soli soci, per effetto del coordinamento tra l’art. 2284 c.c. e 2272 n. 4 c.c., in caso di morte di un socio, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi va considerata come condicio iuris priva di efficacia retroattiva, sicché in difetto di detta ricostituzione lo scioglimento della società si verifica alla scadenza del semestre in pendenza del quale il socio superstite, oltre ad optare per la ricostituzione, può scegliere tra le diverse alternative di cui all’art. 2384 c.c.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 278-2016/I, Morte del socio accomandatario, scioglimento anticipato e nomina del liquidatore, in CNN Notizie del 7.8.2019: «[…] Secondo la do...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone, in CNN Notizie del 8.7.2015: «[…] Una parte della dottrina ritiene, tuttavia, che tale estraneità degli eredi rispetto alla compagine sociale si affievolisca laddove la società sia in fase di scioglimento e liquidazione, fase in cui l’intuitus personae che connota il socio di società personali e giustifica la tendenziale estraneità dell’erede alla società si attenua grandemente, sino a comportare la sua entrata nella società sciolta jure hereditatis senza che sia necessario né il suo consenso né il consenso dei soci superstiti […]. Seguendo tale ricostruzione, nella società in liquidazione, ciascun erede assumerebbe una posizione autonoma nella società quale titolare di una frazione della quota già di spettanza del de cuius: peraltro, la qualità di socio da riconoscersi all’erede comporterà anche il potere di prendere decisioni, assieme agli altri soci, in ordine alla liquidazione della società, di concorrere alla nomina dei liquidatori, ecc. […]. […] Per l’opinione prevalente, invece, gli eredi, con la messa in liquidazione della società, non entrano a farne parte e non hanno diritto di partecipare alle operazioni di liquidazione, tenuto conto che altrimenti essi sarebbero esposti a responsabilità per le obbligazioni sociali contratte dalla società durante la liquidazione […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 134-2019/I, Poteri del socio superstite di società in nome collettivo, in CNN Notizie del 15.6.2020; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 122-2021/I, Morte di tutti i soci di s.n.c. e continuazione da parte degli eredi, in CNN Notizie del 21.1.2022.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone, in CNN Notizie del 8.7.2015: «[…] Una parte della dottrina ritiene,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone, in CNN Notizie del 8.7.2015: «[…] Verosimilmente la nomina del liquidatore, in assenza dei soci, avrebbe richiesto un provvedimento del giudice, potendosi dar luogo, in tale ipotesi, ad una applicazione estensiva della regola prevista dall’art. 2275 c.c., che prevede la nomina giudiziale in caso di disaccordo dei soci cui può esser equiparata l’impossibilità di pervenire ad un accordo per il sopravvenuto venir meno di tutti soci. […] È pur vero che tale norma subordina al disaccordo fra i soci l’intervento del giudice per la nomina del liquidatore, ma, nell’ipotesi al vaglio, deve darsi per scontato il mancato accordo essendo l’unico socio deceduto. La norma, peraltro, a differenza dell’art. 2487, comma 2, c.c. sulla nomina dei liquidatori nella società di capitali, non legittima solo i soci a ricorrere al tribunale, elemento, questo, che confermerebbe la soluzione prospettata […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 122-2021/I, Morte di tutti i soci di s.n.c. e continuazione da parte degli eredi, in CNN Notizie del 21.1.2022.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone, in CNN Notizie del 8.7.2015: «[…] Verosimilmente la nomina del liqu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Cass., 25 giugno 2014, n. 14449, in Giur. It., 2014, 2759, con nota di Cottino; in Riv. Dir. Impr., 2015, 399, con nota di Caliulo: «Nel caso in cui sia venuta a mancare la pluralità dei soci nella società personale e non sia stata ricostituita entro sei mesi la pluralità dei soci, allorquando sopravvenga il decesso dell’unico socio, che non abbia provveduto a mettere in liquidazione la società, gli eredi del socio defunto devono mettere in liquidazione la società, per poter realizzare il proprio diritto alla quota di liquidazione e provvedere a regolare la posizione degli altri soci».
    - Cass., 25 giugno 2014, n. 14449, in Giur. It., 2014, 2759, con nota di Cottino; in Riv. Dir. Impr., 2015, 399, con nota di Caliulo: «Nel caso in cui sia venuta a mancare la pluralità dei soci nella ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Cass., 28 aprile 2022, n. 13265, in Ced Cassazione, rv. 664617-01: «la costituzione per testamento dell’usufrutto sulla quota del socio defunto incontra i limiti previsti dall’art. 2284 c.c., che attribuisce agli eredi del socio il diritto alla liquidazione della quota salvo che i soci superstiti non preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi, qualora vi acconsentano; pertanto, la costituzione dell’usufrutto sulla quota del socio defunto si avrà soltanto in caso di continuazione della società con gli eredi, mentre in caso di liquidazione della quota, il diritto si realizza sulle somme ricavate dalla liquidazione della partecipazione del socio defunto».
    - Cass., 28 aprile 2022, n. 13265, in Ced Cassazione, rv. 664617-01: «la costituzione per testamento dell’usufrutto sulla quota del socio defunto incontra i limiti previsti dall’art. 2284 c.c., che at...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (28)(28)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesiti di Impresa e Tributari n. 176-2010/I e 154-2010/T, Criterio di valutazione delle partecipazioni in una società semplice in caso di successione o donazione delle stesse, in CNN Notizie del 5.1.2011: «Si chiede quale sia il criterio di valutazione delle partecipazioni in una società semplice in caso di successione o donazione delle stesse. I dati normativi sono sia di tipo civilistico che fiscale. Per quanto riguarda il primo, rilevato che le società semplici non sono tenute alla redazione del bilancio di esercizio, un criterio applicabile pare essere quello dettato dal secondo comma dell’art. 2289 c.c., in tema di liquidazione della quota del socio uscente, norma che dispone testualmente che “la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesiti di Impresa e Tributari n. 176-2010/I e 154-2010/T, Criterio di valutazione delle partecipazioni in una società semplice in caso di successione o donazione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Si vedano anche le voci “A.4.1 - Denominazione sociale (in generale)” e “A.4.2 - Denominazione sociale (casistica)” (nel capitolo del presente volume dedicato all’atto costitutivo e allo statuto).
    - Si vedano anche le voci “A.4.1 - Denominazione sociale (in generale)” e “A.4.2 - Denominazione sociale (casistica)” (nel capitolo del presente volume dedicato all’atto costitutivo e allo statuto).
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 247-2011/I, S.a.s., modifica dei patti sociali, accomandatario che assume la qualifica di accomandante e ragione sociale, in CNN Notizie del 5.6.2012: «[…] L’art. 2314 c.c. dispone che la società in accomandita semplice agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 2292; e che l’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali. La norma, dunque, richiede due elementi essenziali per la ragione sociale, l’indicazione espressa del tipo di società e l’indicazione del nome di almeno un socio accomandatario […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 247-2011/I, S.a.s., modifica dei patti sociali, accomandatario che assume la qualifica di accomandante e ragione sociale, in CNN Notizie del ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Pret. Cagliari, 27 gennaio 1998, in Riv. Giur. Sarda, 1999, 191: «La sanzione della perdita del beneficio della responsabilità limitata per il socio accomandante il cui nome compare nella ragione sociale, opera solo nei confronti dei terzi e non anche nei rapporti interni che rimangono invece regolati dal contratto sociale».
    Trib. Treviso, 7 ottobre 1999, in Società, 2000, 241: «L’inserimento del nome del socio accomandante nella ragione sociale di una società in accomandita semplice non importa un’irregolarità dell’atto costitutivo.»; «Il socio accomandante il cui nome sia inserito nella ragione della sas assume, ai sensi dell’art. 2314, 2º comma, c.c., una responsabilità illimitata nei confronti dei terzi […]».
    - Pret. Cagliari, 27 gennaio 1998, in Riv. Giur. Sarda, 1999, 191: «La sanzione della perdita del beneficio della responsabilità limitata per il socio accomandante il cui nome compare nella ragione so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.6, Irrilevanza dell’attribuzione di un nuovo nome al socio inserito nella ragione sociale, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: «[…] è notevolmente aumentata la possibilità che un socio di società di persone possa mutare il proprio nome. […] il mutamento del nome del socio non impone l’obbligo di adeguare la ragione sociale. Tale soluzione è giustificata dalle seguenti considerazioni: 1) il vecchio e il nuovo nome identificano con certezza la medesima persona (fisica o giuridica) socia; 2) la vicenda del cambio del nome del socio deve essere inserita negli appositi registri (anagrafici, per le persone fisiche, delle imprese, per le società) per cui la stessa è già soggetta ad una specifica e tipica pubblicità legale; 3) in nessun pubblico registro (immobiliare, automobilistico, navale, ecc.) è previsto l’obbligo di aggiornamento del nome dell’intestatario a seguito della sua modifica legale; 4) per modificare la ragione sociale occorre di regola il consenso di tutti i soci ex art. 2252 c.c., per cui il suo aggiornamento non dipende dalla volontà del socio che ha mutato il proprio nome ma da quella di tutti i soci che, nel caso concreto, potrebbero non essere a conoscenza della vicenda o non essere intenzionati a modificare il contratto sociale; 5) se l’art. 2292, comma 2, c.c. consente di mantenere nella ragione sociale il nome di un socio cessato è evidente che non è contrario al sistema mantenere nella ragione sociale quello precedente di un socio attuale».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. C.A.6, Irrilevanza dell’attribuzione di un nuovo nome al socio inserito nella ragione sociale, 1° pubbl. 9/16 - motiv...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 62-2015/I, S.a.s. e ragione sociale formata dal nome dell’accomandatario uscente, in CNN Notizie dell’11.6.2015: «[…] il disposto dell’art. 2292 c.c. consente alla società di conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono. […] La dottrina unanime ritiene addirittura spendibile la ragione sociale formata esclusivamente con il nome di ex soci […] Le […] considerazioni, relative alle ipotesi di conservazione, nella ragione sociale, del solo nominativo del socio receduto o defunto, sembrano poter valere anche nel caso in cui l’uscita dalla compagine sociale dipenda da una cessione delle partecipazioni. Ciò che conta, ai fini dell’applicazione del disposto del comma 2 dell’art. 2292 c.c., è che il socio uscente o i suoi eredi prestino il consenso alla conservazione del suo nome nella ragione sociale, consenso che, nel caso di specie, ben potrebbe essere prestato in sede di contratto di trasferimento delle quote (applica, ad esempio, l’art. 2292 c.c. ad un caso di cessione di partecipazioni Trib. Alba, 8 febbraio 2006, in Giur. It., 2007, 662). […] sembra configurarsi come un comportamento doveroso l’acquisizione del consenso ex art. 2292 comma 2, c.c., e, in mancanza di esso, l’espunzione del nome ed il cambiamento della ragione sociale; tuttavia, non è consentito individuare né un termine entro il quale provvedere, né una sanzione in caso di inerzia».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 62-2015/I, S.a.s. e ragione sociale formata dal nome dell’accomandatario uscente, in CNN Notizie dell’11.6.2015: «[…] il disposto dell’art. 2...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 187-2008/I, Società di persone, decesso del socio e mantenimento della denominazione, in CNN Notizie del 1.10.2008: «[…] La irregolarità conseguente al mantenimento “non autorizzato” (dal socio receduto o dagli eredi del socio defunto) del nome di un soggetto ormai estraneo non comporta che questi (o i suoi eredi) debbano ritenersi vincolati […], ma certamente può ingenerare confusione nei terzi, della quale, allora, dovranno considerarsi responsabili (sul piano patrimoniale) il socio o i soci rimasti che non provvedono alla modifica. Ciò, allora, dovrebbe normalmente implicare la necessità o di modificare la ragione sociale o di acquisire, ai sensi del disposto del comma 2 dell’art. 2292 c.c., il consenso del socio receduto o degli eredi al mantenimento della precedente denominazione».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 187-2008/I, Società di persone, decesso del socio e mantenimento della denominazione, in CNN Notizie del 1.10.2008: «[…] La irregolarità cons...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Trib. Alba, 8 febbraio 2006, in Giur. It., 2007, 662: «L’inserimento di un nome altrui nella ditta, ovvero nella denominazione sociale, è consentito se non arreca pregiudizio, commerciale o morale, a chi ne è titolare».
    - Trib. Alba, 8 febbraio 2006, in Giur. It., 2007, 662: «L’inserimento di un nome altrui nella ditta, ovvero nella denominazione sociale, è consentito se non arreca pregiudizio, commerciale o morale, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Trib. Udine, 3 giugno 2019, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it: ai sensi dell’art. 2292 c.c., «la ragione sociale di una collettiva è costituita dal nome di uno o più soci, in evidente connessione con l’art. 6, secondo comma, c.c., per cui il nome di una persona è formato da prenome e cognome; […] confermando quanto stabilito da tempo in sede locale e da altri uffici […], la disposizione va intesa nel senso che la ragione sociale deve comprendere il prenome del socio indicato per esteso, e non solamente con una sua abbreviazione; […] ciò va fatto a garanzia del diritto dei terzi di comprendere immediatamente le generalità complete di almeno uno dei soci della compagine con cui viene a contatto».
    - Trib. Udine, 3 giugno 2019, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it: ai sensi dell’art. 2292 c.c., «la ragione sociale di una collettiva è costituita dal nome di uno o più soci, in evidente connessione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 187-2008/I, Società di persone, decesso del socio e mantenimento della denominazione, in CNN Notizie del 1.10.2008: «[…] Viene in questione il disposto dell’art. 2292 c.c. […]. La norma consente alla società di conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono. Si tratta dell’ipotesi della c.d. ragione sociale derivata, che determina un’attenuazione del principio della verità e che viene considerata dalla dottrina spendibile alla stessa stregua della ragione sociale formata col nome dei soci attuali […]. Quanto agli effetti derivanti dalla conservazione del nome del socio defunto nella ragione sociale, tuttavia, pur tenuto conto di quanto disposto dall’art. 2290 c.c. - che limita la responsabilità del socio e degli eredi fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento, che deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei essendo altrimenti non opponibile ai terzi che lo abbiano senza colpa ignorato - appare comunque difficilmente sostenibile il permanere della responsabilità illimitata: a) del socio, laddove il fatto che ha dato origine alla sua uscita dalla compagine sociale sia stato pubblicizzato nel registro delle imprese (trattandosi di modifica del contratto sociale); b) in ogni caso dei suoi eredi, dipendendo lo scioglimento del rapporto sociale dal fatto della morte del socio. […] Stando alla lettera della norma, tuttavia, sembra configurarsi come un comportamento doveroso l’acquisizione del consenso ex art. 2292 comma 2, c.c., e, in mancanza di esso, l’espunzione del nome ed il cambiamento della ragione sociale; tuttavia, non è consentito individuare né un termine entro il quale provvedere, né una sanzione in caso di inerzia […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 62-2015/I, S.a.s. e ragione sociale formata dal nome dell’accomandatario uscente, in CNN Notizie dell’11.6.2015.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 187-2008/I, Società di persone, decesso del socio e mantenimento della denominazione, in CNN Notizie del 1.10.2008: «[…] Viene in questione i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Torino 19 giugno 1998 e Trib. Alessandria 25 marzo 1997; e da Il registro imprese nella giurisprudenza, Aggiornamento, a cura della Camera di Commercio di Sassari, in http://www.ss.camcom.it, con riferimento a Trib. Foggia, 28 marzo 2000, e a Trib. Alessandria, 4 giugno 2001. Nella medesima pubblicazione si legge, in senso contrario, Trib. Cuneo 16 febbraio 1999, secondo cui è necessario indicare solo il cognome e la lettera iniziale del prenome.
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Torino 19 giugno...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Torino 19 giugno 1998 e Trib. Alessandria 25 marzo 1997; e da Il registro imprese nella giurisprudenza, Aggiornamento, a cura della Camera di Commercio di Sassari, in http://www.ss.camcom.it, con riferimento a Trib. Foggia, 28 marzo 2000, e a Trib. Alessandria, 4 giugno 2001. Nella medesima pubblicazione si legge, in senso contrario, Trib. Cuneo 16 febbraio 1999, secondo cui è necessario indicare solo il cognome e la lettera iniziale del prenome.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2016/I, Indicazione nella ragione sociale di snc del solo cognome del socio, in CNN Notizie del 20.6.2018: «[…] Si chiede se sia legittimo l’inserimento del solo cognome di uno dei soci nella ragione sociale di una società in nome collettivo e se «il notaio che riceva un simile atto potrebbe iscriverlo nel Registro delle Imprese senza violare l’art. 138 bis legge notarile». L’art. 2292, comma 1, c.c., dispone che «La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale». È comune l’affermazione secondo cui per nome di uno o più soci s’intende l’indicazione del prenome e del cognome […]. In questo senso si esprimono tutte le pronunce di merito rinvenute sul punto, ove non si manca di sottolineare come tale soluzione trovi conforto nel disposto dell’art. 6, comma 2, c.c. («nel nome si comprendono il prenome e il cognome») […]».
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Torino 19 giugno...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Alessandria, 6 giugno 1997.
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Alessandria, 6 giugno 1997.
    (1)(1)
    - Si vedano anche le voci “A.6.1 - Sede sociale”, “A.6.2 - Trasferimento della sede”, “A.6.3 - Trasferimento della sede dall’Italia all’estero” e “A.6.4 - Trasferimento della sede dall’estero in Italia” (nel capitolo del presente volume dedicato all’atto costitutivo e allo statuto).
    - Si vedano anche le voci “A.6.1 - Sede sociale”, “A.6.2 - Trasferimento della sede”, “A.6.3 - Trasferimento della sede dall’Italia all’estero” e “A.6.4 - Trasferimento della sede dall’estero in Itali...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.3, Applicabilità dell’art. 111 ter disp. att. c.c. alle società di persone, 1° pubbl. 9/04: «L’art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c. si applica a tutti i tipi di società, quindi anche alle società di persone che nei patti sociali abbiano recepito detta normativa».
    Trib. Padova, 13 agosto 2004, in Giur. Mer., 2005, 815; e in Società, 2005, 1024, con nota di Zagra: «La disposizione dell’art. 111 ter disp. att. c.c., in base alla quale nell’atto costitutivo o nell’atto modificativo dello stesso non è più necessario indicare l’indirizzo completo della società, essendo tale indicazione prescritta solo in sede di iscrizione nel registro delle imprese, è applicabile per analogia anche alle società di persone ed ai consorzi che svolgono attività con i terzi».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.3, Applicabilità dell’art. 111 ter disp. att. c.c. alle società di persone, 1° pubbl. 9/04: «L’art. 111 ter delle...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5226, La variazione dell’indirizzo delle società di persone ed altre considerazioni sistematiche a margine dell’art. 111 ter disp. att. c.c., in CNN Notizie del 19.7.2004: «[…] non si può escludere che i soci intendano attribuire rilievo contrattuale anche all’indirizzo della sede sociale, e quindi preferiscano assoggettare anche la variazione dello stesso alle regole fissate per la modifica dell’atto costitutivo, sottraendola alla discrezionalità gestionale degli amministratori. Si tratta senza dubbio di una manifestazione dell’autonomia privata non censurabile sotto alcun profilo. L’affermazione normativa dell’irrilevanza statutaria dell’indirizzo e la conseguente riqualificazione legislativa della nozione statutaria di sede legale, infatti, si pongono sulla via della semplificazione, ma non impediscono ai soci di operare valutazioni diverse […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 250-2009/I, Modifica della sede di società di persone, in CNN notizie del 7.1.2010: «[…] Si tratta di una prassi la cui correttezza è certamente dubbia se la variazione dell’indirizzo non è preceduta da un intervento dei soci volto a esplicitare l’irrilevanza organizzativa del locus loci mediante una modifica statutaria diretta ad espungere l’indirizzo dal testo statutario o contrattuale […]. Infatti, pur essendo estensibile sul piano sistematico il disposto dell’art. 111-ter disp. att. c.c. anche alle società personali, non si può escludere, rispetto ai contratti sociali in essere che riportino tale indicazione, che i soci intendano attribuire rilievo contrattuale anche all’indirizzo della sede sociale, e quindi preferiscano assoggettare anche la variazione dello stesso alle regole fissate per la modifica dell’atto costitutivo, sottraendola alla discrezionalità gestionale degli amministratori […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5226, La variazione dell’indirizzo delle società di persone ed altre considerazioni sistematiche a margine dell’art. 111 ter disp. att. c.c., ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5226, La variazione dell’indirizzo delle società di persone ed altre considerazioni sistematiche a margine dell’art. 111 ter disp. att. c.c., in CNN Notizie del 19.7.2004: «[…] L’affermazione normativa dell’irrilevanza statutaria dell’indirizzo e la conseguente riqualificazione legislativa della nozione statutaria di sede legale, infatti, si pongono sulla via della semplificazione, ma non impediscono ai soci di operare valutazioni diverse. Tale constatazione, unita alla consapevolezza che prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 6/2003 non era consentita alcuna alternativa alla rilevanza contrattuale dell’indirizzo della sede sociale, suggerisce di assumere un atteggiamento estremamente cauto rispetto all’applicabilità dell’art. 111 ter disp. att. alle società di persone già costituite che rechino specifica indicazione del locus loci nell’atto costitutivo. […] Ne consegue che si ritiene preferibile, per i motivi esposti, la tesi per cui la variazione di indirizzo non può essere attuata dalle società esistenti con la procedura di cui all’art. 111 ter senza un preventivo adeguamento dello statuto o dei patti sociali […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5226, La variazione dell’indirizzo delle società di persone ed altre considerazioni sistematiche a margine dell’art. 111 ter disp. att. c.c., ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.C.2, Controllo del notaio depositario di atto estero ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese di una società proveniente da un ordinamento straniero, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] nel caso di società di persone, il notaio dovrà rifiutarsi di ricevere in deposito l’atto estero di trasferimento in Italia di società straniera con mutamento della lex societatis qualora non ricorrano le condizioni previste dalla legge, poiché per dette società il controllo di legalità avviene ex ante, tant’è che l’iscrizione nel registro imprese può avvenire anche su richiesta dei soli amministratori o dei soci ai sensi dell’art. 2296 c.c.».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. E.C.2, Controllo del notaio depositario di atto estero ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese di una soci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Massime dell’Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo (http://www.consiglionotarilemilano.it/notai/prassi-registro-imprese.aspx), Massima n. 2, Trasferimento dell’indirizzo della sede legale di società di persone nell’ambito dello stesso comune, 8 luglio 2004.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5226, La variazione dell’indirizzo delle società di persone ed altre considerazioni sistematiche a margine dell’art. 111 ter disp. att. c.c., in CNN Notizie del 19.7.2004: «[…] si può ritenere che le considerazioni proposte muovendosi lungo una linea interpretativa logico - sostanziale consentano di trarre i seguenti corollari: a) le modifiche intervenute nella disciplina delle società di capitali e la norma dell’art. 111 ter disp att. evidenziano la riaffermazione per tabulas di una nozione statutaria di sede legale non comprensiva dell’indirizzo, in quanto funzionale essenzialmente alla determinazione delle competenze territoriali dei pubblici uffici (registro imprese, tribunale, uffici fiscali) cui soggiace la società; b) non sussistono ragioni di alcuna natura, organizzativa o pubblicitaria o di tutela dei terzi, che impongano la necessità di indicare l’indirizzo della sede sociale nell’atto costitutivo delle società di persone; c) l’indicazione della sede sociale nell’atto costitutivo delle società di persone assolve e non può che assolvere solo alla medesima funzione sopra evidenziata per le società di capitali; d) l’irrilevanza statutaria dell’indirizzo della sede sociale è pertanto comune alle società di capitali ed alle società di persone; e) la natura gestionale della scelta del locus loci è comune ad entrambe; f) anche nelle società di persone la prescrizione dell’indicazione della sede sociale non può che essere funzionale al conseguimento dei fini che la legge con essa si propone; g) anche nelle società di persone può essere accolta, come in passato, una nozione statutaria circoscritta di sede sociale, limitata al solo Comune; h) alla luce della rilettura della norma dell’art. 2295 c.c. la variazione dell’indirizzo nell’ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria; i) le esigenze pubblicitarie sottese all’art. 111 ter e la lettera della stessa consentono di ritenere applicabile tale norma alle società di persone, quantomeno in via analogica […]».
    - Massime dell’Osservatorio sulla riforma del diritto societario, costituito dai Conservatori dei Registri delle Imprese della Lombardia e dai notai designati dal Comitato Notarile Regionale Lombardo ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 11, Capitale delle società di persone in sede di costituzione e di aumento a titolo oneroso: «Nelle società di persone, pur non potendosi negare la rilevanza del capitale sociale, non sussiste traccia dell’ammontare minimo né del valore del capitale, né dei conferimenti, fermo il disposto dell’art. 2253 c.c. Per questa ragione non è necessario che il capitale sociale di società di persone risulti in tutto o in parte versato né in sede di costituzione, né in sede di aumento del capitale sociale a titolo oneroso».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 11, Capitale delle società di persone in sede di costituzione e di aumento a titolo oneroso: «Nelle società di persone, pur non potendosi negare ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 127-2006/I, Appunto in tema di capitale nominale e di conferimenti, in CNN Notizie del 1.12.2006: «[…] invece, nelle società di persone, tra le cause di scioglimento non si annovera neppure l’azzeramento del capitale (cfr. art. 2272) […]».
    Cass., 3 gennaio 2017, n. 23, in Società, 2017, 4, 409, con nota di Bonavera: «[…] Nelle società di persone, e, in particolare, nella società in accomandita semplice, non sussiste, in caso di azzeramento del capitale per perdite, alcun obbligo di ricostituzione dello stesso o di messa in liquidazione della società, fermo restando, però, che, riportate a nuovo le perdite, il calcolo degli utili ripartibili tra i soci, ai sensi dell’art. 2303 c.c., deve essere operato sul patrimonio effettivo della società e, dunque, ripianando integralmente le perdite subìte nell’esercizio precedente […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 127-2006/I, Appunto in tema di capitale nominale e di conferimenti, in CNN Notizie del 1.12.2006: «[…] invece, nelle società di persone, tra l...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 127-2006/I, Appunto in tema di capitale nominale e di conferimenti, in CNN Notizie del 1.12.2006: «[…] Invece, nelle società di persone, il capitale è una grandezza pecuniaria pari alla sommatoria dei valori (espressi nella medesima moneta legale) dei beni conferiti, sicché solo impropriamente può dirsi nominale, ché non c’è nessuna clausola dell’atto costitutivo che lo “fissi”, l’atto costitutivo dovendo - ai fini dell’iscrizione della società nel registro delle imprese - specificare “i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione” - art. 2295 n. 6 c.c.). È la sommatoria di questi valori (una grandezza pecuniaria ex post rispetto ai conferimenti e non ex ante come nelle società di capitali) che sarà iscritta al passivo dello stato patrimoniale di bilancio come capitale - salva difforme disposizione dell’atto costitutivo che ben potrebbe prendere a prestito dal diritto delle società di capitali la classificazione del patrimonio netto in capitale e sovrapprezzo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 127-2006/I, Appunto in tema di capitale nominale e di conferimenti, in CNN Notizie del 1.12.2006: «[…] Invece, nelle società di persone, il ca...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 805-2013/I, Liquidazione di quota di socio escluso di diritto ai sensi dell’articolo 2288, comma 1, c.c. e situazione patrimoniale di valore negativo, in CNN Notizie del 26.11.2013: «[…] nelle società di persone […] si può concludere che nel caso di […] [perdite] non sia necessario procedere ad alcuna riduzione del valore nominale del capitale. Ciò non significa che ai soci sia inibito di decidere in tal senso: solo che, in tale ipotesi, non troverà applicazione la disciplina contenuta nell’art. 2306, c.c., che prevede il diritto di opposizione dei creditori in caso di riduzione volontaria del valore reale del capitale sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 805-2013/I, Liquidazione di quota di socio escluso di diritto ai sensi dell’articolo 2288, comma 1, c.c. e situazione patrimoniale di valore ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] Relativamente, infine, alla necessità che sia rispettato il termine trimestrale di cui all’art. 2306, c.c., si rileva come la dottrina appaia divisa. Parte della dottrina ritiene che l’art. 2306 si riferisca a qualsiasi ipotesi di riduzione, anche conseguente alla necessità di rimborsare il socio receduto o escluso o gli eredi di quello defunto: ciò in funzione dell’esigenza di tutela dei creditori sociali, i quali, non avendo alcun diritto di opporsi allo scioglimento del singolo rapporto sociale dovrebbero quanto meno poter disporre, unitamente alla garanzia già prevista dall’art. 2290, comma 1, c.c., di altri e più incisivi strumenti di tutela delle proprie ragioni […]. Altra parte degli Autori, invece, ritiene che la riduzione in parola sia quella “per esuberanza” o volontaria, e non anche quella per perdite, sicché, per coerenza, il termine per l’opposizione solo decorso il quale si può dar luogo alla riduzione non dovrebbe trovare applicazione per i casi di riduzione di capitale connessi al recesso o alla esclusione di un socio, i quali, piuttosto, sono disciplinati dall’art. 2290 c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] Relativamente, i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 6086/I, Riduzione volontaria del capitale sociale nelle società di persone, in CNN Notizie del 22.12.2005: «[…] la relativa fattispecie è appositamente disciplinata dall’art. 2306 c.c., che subordina l’eseguibilità della deliberazione al decorso di un termine di tre mesi, entro il quale i creditori sociali possono promuovere opposizione ad essa, salva la prestazione di apposita garanzia ritenuta idonea dal tribunale. La norma prevede che la riduzione del capitale possa avvenire mediante liberazione dei soci dall’obbligo di versamenti o rimborso delle quote pagate; tuttavia, non può escludersi che essa possa attuarsi mediante l’imputazione della riduzione ad apposita riserva. Dal punto di vista sostanziale, infatti, le somme, una volta “portate fuori” dal capitale sociale, potranno essere liberamente distribuite tra i soci, come utili […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 272-2012/I, Società di persone e cessione della partecipazione sociale in pendenza della riduzione del capitale, in CNN Notizie del 17.6.2013: «[…] Appare, infine, opportuno segnalare che, nel caso di specie, la decisione di imputare a riserva indisponibile la porzione di patrimonio corrispondente all’ammontare del capitale che viene ridotto non sembra esimere la società dal rispetto del termine di tre mesi per l’esecuzione della riduzione. La natura “indisponibile” della riserva in oggetto deriva, infatti, da un atto di autonomia negoziale, quale la decisione dei soci, e non, invece, da un divieto di disposizione o di distribuzione imposto dalla legge. È stato, infatti, rilevato che nelle società di persone non appare possibile distinguere tra riserve disponibili e riserve indisponibili, in quanto non esistono norme che impongono particolari vincoli di accantonamento degli utili […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 6086/I, Riduzione volontaria del capitale sociale nelle società di persone, in CNN Notizie del 22.12.2005: «[…] la relativa fattispecie è app...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Cass., 8 ottobre 2014, n. 21217, in Società, 2015, 823: «In sede di trasformazione del tipo societario da società di persone a società di capitali, non esiste un vincolo che limiti l’autonomia dei soci nel decidere in che misura imputare al capitale della società il patrimonio netto risultante dalla perizia di stima, rispettando i limiti minimi del capitale previsto dalla legge per il tipo societario scelto».
    - Cass., 8 ottobre 2014, n. 21217, in Società, 2015, 823: «In sede di trasformazione del tipo societario da società di persone a società di capitali, non esiste un vincolo che limiti l’autonomia dei s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato del 28/11/2013, Quesito di Impresa n. 889-2013/I, Trasformazione di s.r.l. in s.a.s., riduzione del capitale e cessione di quote. Profili procedimentali, in CNN Notizie del 28.11.2013: «[…] Relativamente […] al corredo documentale necessario per l’approvazione della riduzione del capitale, né l’art. 2303 c.c., relativo alla riduzione per perdite, né l’art. 2306 c.c., relativo alla riduzione reale, impongono la redazione di particolari documenti contabili. Poiché, tuttavia, la riduzione del capitale è destinata ad incidere sugli assetti patrimoniali della società, appare difficile prescindere dalla presentazione di un documento contabile, l’individuazione del quale, nel silenzio del legislatore, sembra essere rimessa alla discrezionalità dell’organo amministrativo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato del 28/11/2013, Quesito di Impresa n. 889-2013/I, Trasformazione di s.r.l. in s.a.s., riduzione del capitale e cessione di quote. Profili procedimentali, in CNN Not...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 950-2014/I, Accomandatario socio d’opera senza partecipazioni al capitale sociale, in CNN Notizie del 23.4.2015: «Manca, nelle società di persone, una disciplina organica del socio d’opera, al quale sono dedicate le seguenti disposizioni: - l’art. 2263, comma 2, c.c., […]; - l’art. 2295, n. 7), c.c. […]; - l’art. 2500-quater, comma 2, c.c. […]. Dal complesso di tali disposizioni emerge come ai fini della validità del contratto sociale sia necessario individuare il contenuto delle prestazioni del socio d’opera, ma non anche attribuire alle stesse un valore imputabile a capitale. […]. Circostanza, quest’ultima, che consente di escludere l’esistenza di un obbligo di imputare a capitale la prestazione del socio d’opera di società di persone, tenuto, conto, altresì, del fatto che nelle società di persone le regole di formazione del capitale sociale divergono da quelle proprie delle società di capitali, in quanto la stessa funzione di garanzia del capitale delle società di persone - per il quale comunque non è previsto un ammontare minimo - risulta in definitiva “attutita dall’esposizione dei patrimoni personali dei soci anche alle pretese dei creditori sociali” […]. […]. Appare, pertanto, possibile che in una s.a.s., un socio d’opera accomandatario non abbia una partecipazione al capitale sociale, purché risultino determinate sia le prestazioni dovute, sia la misura di partecipazione agli utili ed alle perdite […]».
    Trib. Roma, 21 maggio 2019, in Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Capitale e conferimento d’opera nelle società di persone (Tribunale di Roma, 21 maggio 2019), in CNN Notizie del 23 7.2019: i conferimenti d’opera sono «conferimenti di patrimonio poiché, pur costituendo entità utili per il perseguimento dell’oggetto sociale, non sono idonei alla garanzia dei creditori sociali, atteso che la loro capitalizzazione, da un lato, falserebbe la redditività dell’impresa e, dall’altro, non garantirebbe l’eventuale soddisfacimento dei creditori sociali in caso di escussione del patrimonio sociale: infatti, tali apporti, consistendo in servizi o prestazioni lavorative o comunque di fare, non sarebbero suscettibili di espropriazione forzata. […] la capitalizzazione dei conferimenti d’opera non è necessaria […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 950-2014/I, Accomandatario socio d’opera senza partecipazioni al capitale sociale, in CNN Notizie del 23.4.2015: «Manca, nelle società di per...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 950-2014/I, Accomandatario socio d’opera senza partecipazioni al capitale sociale, in CNN Notizie del 23.4.2015: «Manca, nelle società di persone, una disciplina organica del socio d’opera, al quale sono dedicate le seguenti disposizioni: - l’art. 2263, comma 2, c.c., […]; - l’art. 2295, n. 7), c.c. […]; - l’art. 2500-quater, comma 2, c.c. […]. Dal complesso di tali disposizioni emerge come ai fini della validità del contratto sociale sia necessario individuare il contenuto delle prestazioni del socio d’opera, ma non anche attribuire alle stesse un valore imputabile a capitale. […]. Circostanza, quest’ultima, che consente di escludere l’esistenza di un obbligo di imputare a capitale la prestazione del socio d’opera di società di persone […]. La mancanza di un obbligo di imputare a capitale la prestazione del socio d’opera appare, infine, desumibile dalla regola contenuta nell’art. 2500-quater, comma 2, c.c., che in caso di trasformazione riconosce a quest’ultimo il diritto all’assegnazione di una partecipazione corrispondente a quella stabilita nell’atto costitutivo o, in mancanza, determinata d’accordo tra i soci oppure, in difetto di accordo, fissata dal giudice secondo equità. Tale norma, contemplando tanto l’ipotesi in cui i patti sociali abbiano determinato il valore della partecipazione del socio d’opera, quanto quella in cui tale determinazione manchi, sembra ammettere implicitamente la facoltatività, per i soci, di imputare o meno a capitale la prestazione del socio d’opera […]. Appare, pertanto, possibile che in una s.a.s., un socio d’opera accomandatario non abbia una partecipazione al capitale sociale, purché risultino determinate sia le prestazioni dovute, sia la misura di partecipazione agli utili ed alle perdite […]».
    Trib. Roma, 21 maggio 2019, in Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Capitale e conferimento d’opera nelle società di persone (Tribunale di Roma, 21 maggio 2019), in CNN Notizie del 23 7.2019: i conferimenti d’opera sono «conferimenti di patrimonio poiché, pur costituendo entità utili per il perseguimento dell’oggetto sociale, non sono idonei alla garanzia dei creditori sociali, atteso che la loro capitalizzazione, da un lato, falserebbe la redditività dell’impresa e, dall’altro, non garantirebbe l’eventuale soddisfacimento dei creditori sociali in caso di escussione del patrimonio sociale: infatti, tali apporti, consistendo in servizi o prestazioni lavorative o comunque di fare, non sarebbero suscettibili di espropriazione forzata. […] la capitalizzazione dei conferimenti d’opera non è necessaria […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 950-2014/I, Accomandatario socio d’opera senza partecipazioni al capitale sociale, in CNN Notizie del 23.4.2015: «Manca, nelle società di per...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Cass., 19 agosto 2013, n. 19155, in Rep. Foro It., 2013, voce Azienda, n. 5: «Il conferimento di un’azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d’azienda, la quale comporta, per legge, la cessione dei crediti relativi all’esercizio di essa, che, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese».
    - Cass., 19 agosto 2013, n. 19155, in Rep. Foro It., 2013, voce Azienda, n. 5: «Il conferimento di un’azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d’azienda, la...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Cass., 29 settembre 2006, n. 21229, in Rep. Foro It., 2006, voce Azienda, n. 14: «In caso di conferimento di un’azienda individuale ad una società, sia essa di persone o di capitali, si verifica un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina dell’art. 2558 seg. c.c., consistente nella cessione dell’azienda del conferente in favore del soggetto cui viene conferita: in virtù di tale trasferimento, l’alienante acquista la posizione di socio della società, ma, salvo che non risulti il consenso dei creditori, non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al trasferimento […]».
    - Cass., 29 settembre 2006, n. 21229, in Rep. Foro It., 2006, voce Azienda, n. 14: «In caso di conferimento di un’azienda individuale ad una società, sia essa di persone o di capitali, si verifica un ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.4, Apposizione di un termine o di una condizione ad un atto di conferimento, 1° pubbl. 9/06: «[…] È così possibile conferire un’azienda apponendo, per motivi di semplificazione contabile, a detto conferimento un termine iniziale coincidente con l’inizio di un mese solare».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.4, Apposizione di un termine o di una condizione ad un atto di conferimento, 1° pubbl. 9/06: «[…] È così possibil...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.4, Apposizione di un termine o di una condizione ad un atto di conferimento, 1° pubbl. 9/06: «È legittimo apporre ad un atto di conferimento in una società di persone un termine iniziale o una condizione sospensiva […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.4, Apposizione di un termine o di una condizione ad un atto di conferimento, 1° pubbl. 9/06: «È legittimo apporre...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 233-2011/I, Società di persone e versamento del capitale, in CNN Notizie del 11.7.2012: «[…] le regole che sovrintendono alla integrità del capitale sociale e alla effettività dei conferimenti dettate in tema di società di capitali non sembrano applicabili alle società personali. […] Il codice, peraltro, neppure detta una disciplina specifica riguardo alle cautele da adottarsi in sede di aumento di capitale, sul genere di quella prevista dall’art. 2439 c.c. o dall’art. 2440 c.c., che impongono principalmente il versamento del 25% dei conferimenti in denaro, la stima dei conferimenti in natura e l’obbligo di integrale esecuzione degli stessi in ragione del fatto che la tutela dei creditori, nelle società di persone, si realizza attraverso altri strumenti. La perizia dei conferimenti in natura è, infatti, prevista per garantire l’effettività del capitale sociale, ossia la reale corrispondenza tra il valore nominale del conferimento ed il valore patrimoniale dello stesso. L’integrale liberazione dei conferimenti in natura è, invece, richiesta per evitare che, nell’ipotetico lasso di tempo tra la sottoscrizione dell’aumento e l’esecuzione del conferimento, i beni da conferire possano essere aggrediti dal creditore particolare del conferente. Entrambi tali esigenze non ricorrono nelle società di persone in quanto i creditori sociali sono tutelati attraverso un diverso regime di responsabilità per le obbligazioni sociali […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 101-2012/I, Costituzione di snc, conferimento di azienda in parte a capitale e in parte a riserva, in CNN Notizie del 24.4.2013.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 233-2011/I, Società di persone e versamento del capitale, in CNN Notizie del 11.7.2012: «[…] le regole che sovrintendono alla integrità del c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Cass., 28 febbraio 1998, n. 2252, in Giust. Civ., 1998, I, 1245: «Con la stipula del contratto di società si determina, anche nelle società di persone, un effetto di scambio tra patrimonio dei soci e patrimonio sociale, con il trasferimento, per un verso, della titolarità dei beni - anche immobili - conferiti, dal patrimonio dei conferenti a quello della società, “soggetto di diritto” diverso e terzo rispetto ai soci; e con il parallelo ingresso, nel patrimonio del socio, dei diritti (mobiliari) riferibili alla titolarità della quota sociale».
    Cass., 25 novembre 2011, n. 24961, in Rep. Foro It., 2011, voce Società, n. 542: «Il conferimento di un immobile in una società di persone (nella specie, di fatto) deve avvenire con il rispetto delle forme richieste dalla natura del bene conferito, anche se la legge non richiede alcuna forma per la costituzione del rapporto sociale».
    Cass., 22 ottobre 2013, n. 23891, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 571: «I conferimenti di beni in natura dei soci fondatori integrano negozi traslativi diretti in favore della società, sia essa personale o di capitali, la quale pertanto, nella veste di parte acquirente, è l’unico necessario e legittimo contraddittore della domanda volta a renderli inopponibili, salvo l’interesse dei primi all’intervento adesivo in ragione dell’affidamento riposto nel conferimento in natura, soprattutto se riguardi un bene essenziale all’attività sociale la cui eventuale perdita, per effetto dell’azione esecutiva del creditore particolare, ponga a rischio la stessa esistenza della società».
    - Cass., 28 febbraio 1998, n. 2252, in Giust. Civ., 1998, I, 1245: «Con la stipula del contratto di società si determina, anche nelle società di persone, un effetto di scambio tra patrimonio dei soci ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 101-2012/I, Costituzione di snc, conferimento di azienda in parte a capitale e in parte a riserva, in CNN Notizie del 24.4.2013: «[…] Tenuto conto di tali considerazioni, non sembrano sussistere ostacoli alla possibilità di imputare a capitale una parte minima del valore dei beni conferiti, in quanto la determinazione del capitale è finalizzata ad individuare l’eventuale sussistenza di perdite, tali da impedire la distribuibilità di utili, e, inoltre, nulla vieta alle società di persone di differenziare le poste del patrimonio tra capitale e riserve. Tale conclusione non lede, poi, i diritti dei creditori sociali, che nelle società di persone sono tutelati del regime di responsabilità illimitata dei soci […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 101-2012/I, Costituzione di snc, conferimento di azienda in parte a capitale e in parte a riserva, in CNN Notizie del 24.4.2013: «[…] Tenuto ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 127-2006/I, Appunto in tema di capitale nominale e di conferimenti, in CNN Notizie del 1.12.2006: «[…] Laddove invece, come accade nelle società di persone, il capitale nominale non è neppure previsto ed un suo succedaneo, qual è la somma dei valori attribuiti alle risorse inizialmente conferite e che la legge denomina “capitale” (artt. 2303.2 e 2306 c.c.), non è chiamato a svolgere questa funzione (tant’è che perfino l’azzeramento del patrimonio netto, o perdita integrale del capitale, non è annoverato tra le cause di scioglimento - art. 2272 c.c.), c’è piena libertà nella scelta delle risorse conferibili […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 101-2012/I, Costituzione di snc, conferimento di azienda in parte a capitale e in parte a riserva, in CNN Notizie del 24.4.2013: «[…] La selezione delle risorse conferibili è, insomma, da correlarsi alla funzione del capitale nominale, come congegno inteso a contrastare il sovraindebitamento dell’ente e la traslazione conseguente del rischio sui creditori: sicché selezione delle risorse conferibili c’è, e rigorosa, nella società per azioni (e, per questo tipo di società, in forza di un vincolo comunitario che scaturisce dalla citata II direttiva di armonizzazione), nella società in accomandita per azioni e nella società a responsabilità limitata. Nonché nelle società cooperative, ma più per scelta di politica legislativa (quella di assoggettare le cooperative, in via residuale, al diritto della società per azioni o, a certe condizioni, al diritto della società a responsabilità limitata - art. 2519 c.c.) che in forza della razionalità del sistema, posto che le cooperative non conoscono un capitale nominale minimo né, dunque, si sciolgono per riduzione del patrimonio netto al di sotto del capitale nominale minimo (cfr. art. 2545.XII c.c.). Laddove invece, come accade nelle società di persone, il capitale nominale non è neppure previsto ed un suo succedaneo, qual è la somma dei valori attribuiti alle risorse inizialmente conferite e che la legge denomina “capitale” (artt. 2303.2 e 2306 c.c.), non è chiamato a svolgere questa funzione (tant’è che perfino l’azzeramento del patrimonio netto, o perdita integrale del capitale, non è annoverato tra le cause di scioglimento - art. 2272 c.c.), c’è piena libertà nella scelta delle risorse conferibili […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 127-2006/I, Appunto in tema di capitale nominale e di conferimenti, in CNN Notizie del 1.12.2006: «[…] Laddove invece, come accade nelle socie...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione scaricabile dal sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Alessandria, 5 agosto 1997.
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione scaricabile dal sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Alessandria, 5 agosto 1997.
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 225-2014/I, Conferimento di usufrutto in società di persone in pendenza di altro usufrutto sullo stesso bene, in CNN Notizie del 7.5.2014.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 225-2014/I, Conferimento di usufrutto in società di persone in pendenza di altro usufrutto sullo stesso bene, in CNN Notizie del 7.5.2014.
    (1)(1)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 32, Società di persone - riduzione del capitale sociale con rimborso parziale ad alcuni dei soci - ammissibilità: […] «[…] l’ipotesi allo studio, vale a dire la possibilità che ad uno e/o ad alcuni dei soci sia rimborsato l’integrale valore della riduzione effettuata, condivide con il recesso la circostanza di dover avvenire tramite necessario consenso unilateralmente ed espressamente manifestato dall’interessato allo scopo, probabilmente in sede assembleare, ed a cui gli altri devono anch’essi a loro volta singolarmente acconsentire, con ciò rinunciando per sé, a loro volta, al proprio diritto (di rimborso). Del recesso, la fattispecie condivide in certo modo anche l’effetto, tenuto conto che, seppur al termine del procedimento di cui all’articolo 2306 del codice civile, la partecipazione dell’assegnatario, a fronte dell’equivalente rimborso ottenuto, risulterà proporzionalmente ristretta. In questo senso allora questo recesso per così dire mixtum segue alla riduzione del capitale sociale, piuttosto che conseguire dalla stessa. […] Allo stesso tempo, nessun altro interesse confliggente di terzi da dover tutelare pare emergere nella fattispecie, anche tenuto conto della circostanza che la deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti può essere eseguita, soltanto dopo tre mesi dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 32, Società di persone - riduzione del capitale sociale con rimborso parziale ad alcuni dei soci - ammissibilità: […] «[…] l’ipotesi allo studio,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1153-2014/I, Trasferimento da parte di accomandatario di parte di sua partecipazione a soggetto che intende rivestire la qualifica di accomandante nella s.a.s., in CNN Notizie del 24.6.2015: «Si pone un quesito in tema di trasferimento a terzi da parte di accomandatario di parte di sua partecipazione a soggetto che intende rivestire la qualifica di accomandante nella s.a.s., chiedendo se questo determini nei confronti dei terzi l’automatica qualifica di accomandatario del soggetto acquirente. La risposta è negativa. […] il trasferimento, anche parziale, della partecipazione dell’accomandatario è modifica del contratto sociale […], essa implica che le relative pattuizioni seguano le regole di pubblicità previste per lo stesso contratto di società ed anche il relativo regime di opponibilità a terzi. Pertanto, se con il trasferimento parziale della partecipazione dell’accomandatario viene altresì precisata la qualità di accomandante dell’acquirente ed il tutto è soggetto alle relative forme di pubblicità, i terzi non potrebbero intendere il “nuovo socio” come accomandatario».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1153-2014/I, Trasferimento da parte di accomandatario di parte di sua partecipazione a soggetto che intende rivestire la qualifica di accoman...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Cass., 23 febbraio 2000, n. 2059, in Società, 2000, 1205, con nota di Figone; in Vita Not., 2000, 928; e in Contratti, 2000, 1008, con nota di Della Bella: «Posto che la cessione di quote di una società in accomandita semplice ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e come oggetto mediato il patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta, ove la cessione, secondo correttezza e buona fede, sia finalizzata alla disponibilità dell’azienda (nella specie, bar-tabaccheria) per poterla esercitare, integra inadempimento contrattuale la mancata disponibilità di valida autorizzazione amministrativa all’esercizio del commercio».
    - Cass., 23 febbraio 2000, n. 2059, in Società, 2000, 1205, con nota di Figone; in Vita Not., 2000, 928; e in Contratti, 2000, 1008, con nota di Della Bella: «Posto che la cessione di quote di una soc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 141-2008/I, Usufrutto su quota di società semplice, in CNN Notizie del 3.9.2008: «[…] non sembra sussistere alcun ostacolo, né alla cessione parziale della partecipazione in società semplice, né alla costituzione dell’usufrutto su una parte di essa. È possibile, infatti, realizzare il trasferimento della partecipazione sociale attraverso il frazionamento della stessa in più partecipazioni minori, in quanto la quota di partecipazione sembra essere divisibile […]. Il carattere divisibile della partecipazione deriva dal fatto che la quota sociale è un complesso di situazioni giuridiche soggettive la cui entità corrisponde di regola ad una porzione del capitale sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 141-2008/I, Usufrutto su quota di società semplice, in CNN Notizie del 3.9.2008: «[…] non sembra sussistere alcun ostacolo, né alla cessione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 164-2010/I, S.n.c., cessione della partecipazione, consenso e prelazione, in CNN Notizie del 31.8.2010: «[…] In ogni caso, in linea con quanto sostenuto per le società di capitali, deve riconoscersi alla clausola in esame un’efficacia reale: il suo inserimento nel contratto sociale, sottoposto a pubblicità ai sensi dell’art. 2296 c.c. comporta l’opponibilità ai terzi, e l’inefficacia nei confronti della società del trasferimento effettuato in spregio alle limitazioni contenute nella clausola […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 164-2010/I, S.n.c., cessione della partecipazione, consenso e prelazione, in CNN Notizie del 31.8.2010: «[…] In ogni caso, in linea con quant...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2010/I, Partecipazioni societarie e prelazione a favore di terzo estraneo alla compagine sociale, in CNN Notizie del 27.5.2010: «Si chiede se sia possibile prevedere (sia nello statuto di una società di capitali che in quello di una società di persone) una clausola che riconosca ad un terzo (estraneo alla compagine sociale) il diritto di prelazione in caso di cessione delle quote o delle azioni ed in caso affermativo a che condizioni si può riconoscere al terzo tale diritto […]. Alla questione, pur in assenza di contributi di dottrina e di precedenti giurisprudenziali, sembra possibile dare risposta affermativa tanto per le società personali che per quelle di capitali, in quanto, nelle une come nelle altre, il mantenimento dell’omogeneità della compagine sociale, cui normalmente è finalizzata l’introduzione di una clausola di prelazione in favore dei soci, appare un interesse disponibile da parte dei soci […]».
    Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.12, Clausola di prelazione in favore di non soci, 1° pubbl. 9/20: « La clausola di prelazione in favore del terzo estraneo (per tale intendendosi sia soggetti terzi formalmente estranei alla compagine sociale ma legati da rapporti di parentela, coniugio o affinità con i soci; sia soggetti terzi formalmente estranei alla compagine sociale ma legati da rapporti societari e/o contrattuali con la società o i soci; sia soggetti terzi estranei tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale rispetto ai soci) è legittima e compatibile con l’ordinamento societario vigente […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2010/I, Partecipazioni societarie e prelazione a favore di terzo estraneo alla compagine sociale, in CNN Notizie del 27.5.2010: «Si chiede...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.13, Operatività della clausola di prelazione a favore di non soci - tecniche redazionali ed autonomia contrattuale, 1° pubbl. 9/20: «La clausola di prelazione in favore del terzo estraneo […] è legittima […] e può essere introdotta nell’atto costitutivo sia in sede di costituzione della società in base alla volontà comune di tutti i soci fondatori sia durante la vita sociale mediante modifica del contratto sociale con il consenso di tutti i soci, se non sia stato convenuto diversamente (art. 2252 c.c.). […] Tale clausola può essere rimossa senza il consenso del terzo».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.13, Operatività della clausola di prelazione a favore di non soci - tecniche redazionali ed autonomia contrattual...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica, Anno 2020 - 2021 - maggio 2022, Orientamento n. 4, Indicazione dei codici fiscali di persone fisiche non residenti in relazione ad atti di acquisizione di partecipazioni in società di nazionalità italiana: «Poiché le iscrizioni nel registro delle imprese sono rette dal principio di tassatività di cui all’art. 2188, c. 1 del codice civile e siccome non si rinviene una specifica previsione che imponga l’indicazione del numero di codice fiscale per le persone giuridiche o fisiche straniere che non siano anche residenti in Italia, non appare obbligatorio da parte di tali soggetti dotarsi di apposito codice fiscale italiano, ai fini degli adempimenti pubblicitari collegati all’acquisto, da parte degli stessi, di partecipazioni societarie in Italia […]».
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica, Anno 2020 - 2021 - maggio 2022, Orientamento n. 4, Indicazione dei codici fiscali di persone fisich...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 260-2015/I, Separazione tra coniugi e sorte delle partecipazioni in società di persone, in CNN Notizie del 15.7.2019: «[…] Le partecipazioni in società di persone e in società di capitali, cui consegua la responsabilità illimitata dei singoli soci, sono escluse dalla comunione immediata e devono considerarsi oggetto della comunione de residuo ai sensi dell’art. 178 c.c. […] La dottrina prevalente ritiene che al momento dello scioglimento della comunione il coniuge dell’imprenditore o del socio illimitatamente responsabile non diventi automaticamente contitolare dei beni aziendali o della quota di partecipazione sociale, ma acquisti un diritto di credito alla corresponsione della metà del valore dei beni oggetto della comunione de residuo […]».
    Trib. Catania, 17 luglio 2007, in Vita Not., 2007, 1221; in Notariato, 2008, 661, con nota di Lucattelli; e in Riv. Not., 2008, 1394: «Gli acquisti di partecipazioni in snc sono soggetti alla comunione de residuo ex art. 178 c.c., mentre gli acquisti di quote di srl cadono in comunione immediata ex art. 177, 1º comma, lett. a) c.c.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 260-2015/I, Separazione tra coniugi e sorte delle partecipazioni in società di persone, in CNN Notizie del 15.7.2019: «[…] Le partecipazioni ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1051-2014/I, Circolazione delle partecipazioni dell’accomandante nella società in accomandita semplice, in CNN Notizie del 17.6.2015: «[…]. Si chiede quali regole debbano esser rispettate nel caso di trasferimento inter vivos ai discendenti degli attuali soci accomandanti e, in particolare, come si coordinino tali pattuizioni con il disposto del comma 2 dell’art. 2322, c.c. […] In via generale, i patti sociali della società in questione derogano alla regola sancita dal comma 2 dell’art. 2322, c.c., secondo la quale Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale. […] Nel caso di specie, l’atto costitutivo riporta in sostanza anche la vicenda circolatoria della quota dell’accomandante alla modifica del contratto sociale - richiedente, appunto, ove non sia diversamente convenuto, il consenso unanime dei soci - come avviene nelle altre società personali ai sensi dell’art. 2252, c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1051-2014/I, Circolazione delle partecipazioni dell’accomandante nella società in accomandita semplice, in CNN Notizie del 17.6.2015: «[…]. S...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2006/I, Usufrutto successivo su quote di partecipazione in società di persone, in CNN Notizie del 16.6.2006: «[…] La quota di partecipazione in società di persone può formare oggetto del diritto di usufrutto, in quanto essa ha la natura di bene mobile immateriale ai sensi dell’art. 812 c.c. e, pertanto, è suscettibile di essere oggetto tanto del diritto di proprietà, quanto di diritti reali minori (Trib. Trento 17 gennaio 1997, in Giur. Comm., 1999, 188 […]). La costituzione dell’usufrutto è, dunque, consentita, purché la stessa sia compatibile con la disciplina specifica delle società di persone […]. In particolare, la giurisprudenza di merito ha stabilito che poiché la costituzione dell’usufrutto è una modifica del contratto sociale, occorre il consenso di tutti i soci ai sensi dell’art. 2252 c.c. (Trib. Biella 23 ottobre 1999, in Dir. fall., 1999, 1250). Tali conclusioni, formulate in riferimento alla costituzione di un usufrutto “semplice”, necessariamente valgono anche per l’eventuale costituzione di un usufrutto successivo, la quale dovrà, pertanto, essere effettuata con il consenso di tutti gli altri soci […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2006/I, Usufrutto successivo su quote di partecipazione in società di persone, in CNN Notizie del 16.6.2006: «[…] La quota di partecipazio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Trib. Milano, 30 gennaio 2008, in Società, 2008, 992: «La cessione della quota di società personale, se pur priva del requisito dell’autentica notarile e dunque non pubblicabile nel registro delle imprese, ha piena efficacia tra le parti».
    - Trib. Milano, 30 gennaio 2008, in Società, 2008, 992: «La cessione della quota di società personale, se pur priva del requisito dell’autentica notarile e dunque non pubblicabile nel registro delle i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Cass., 9 settembre 1997, n. 8784, in Società, 1998, 40, con nota di Cupido; in Vita Not., 1998, 255; e in Giur. It., 1998, 1417, con nota di Picciau: «Se è vero che, nelle società di persone, il consenso degli altri soci è necessario per l’efficacia della cessione della quota nei confronti della società, tale consenso non incide peraltro sul perfezionamento e sulla validità del negozio di cessione, ma opera come una condicio iuris per l’opponibilità del trasferimento della quota sociale alla società; il trasferimento, quindi, si perfeziona tra le parti con la prestazione del reciproco consenso, restando il consenso degli altri soci un elemento esterno al negozio, che può essere variamente manifestato ed anche desunto da fatti o comportamenti concludenti».
    - Cass., 9 settembre 1997, n. 8784, in Società, 1998, 40, con nota di Cupido; in Vita Not., 1998, 255; e in Giur. It., 1998, 1417, con nota di Picciau: «Se è vero che, nelle società di persone, il con...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Cass., 1° febbraio 2006, n. 2215, in Rep. Foro It., 2006, voce Società, n. 63: «In forza delle previsioni di cui agli art. 2267, 2290 e 2300 c.c., il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione; l’indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale, sicché essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali: con la conseguenza che rientra tra i poteri ufficiosi del giudice valutare, a fronte di una tale deduzione difensiva, se l’anzidetto onere sia stato o meno assolto».
    - Cass., 1° febbraio 2006, n. 2215, in Rep. Foro It., 2006, voce Società, n. 63: «In forza delle previsioni di cui agli art. 2267, 2290 e 2300 c.c., il socio di una società in nome collettivo che abbi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 445-2014/I, Cessione di quote di snc senza il consenso dei soci, in CNN Notizie del 22.4.2015: «[…] la cessione effettuata senza il consenso degli altri soci, non implicando il trasferimento della qualità di socio, non è una modifica dei patti sociali, essa non sembra soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese. La questione involge, infatti, il tema della tassatività degli atti soggetti ad iscrizione. […] Poiché la regola della tassatività, come pare preferibile sostenere, deve applicarsi con riferimento agli effetti dell’atto da iscrivere, considerato che nel caso di specie la cessione della partecipazione stipulata senza il consenso di tutti i soci non è idonea a modificare i patti sociali, non occorre iscriverla ai sensi dell’art. 2300 c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 445-2014/I, Cessione di quote di snc senza il consenso dei soci, in CNN Notizie del 22.4.2015: «[…] la cessione effettuata senza il consenso ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2008/I, Forma del consenso alla cessione di quota di accomandatario, in CNN Notizie del 24.9.2008: «[…] la cessione di quota costituisce una modifica dei patti sociali e, pertanto, trova applicazione l’art. 2300 c.c., dettato per le s.n.c., ma applicabile alle s.a.s. in forza del richiamo stabilito nell’art. 2315 c.c. […]. Pertanto il trasferimento della partecipazione, che costituisce una modifica dei patti, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese e della sua opponibilità a terzi deve essere contenuto in una scrittura privata autenticata o risultare da una deliberazione ricevuta per atto pubblico, dei quali si depositerà l’originale o una copia autentica […]. […] appare possibile che il consenso di ciascun socio sia contenuto in disposizioni negoziali autonome e distinte, contenute o in un unico documento con sottoscrizioni autenticate in diversi momenti, o documenti distinti, purché per ciascuno di essi sussista la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2008/I, Forma del consenso alla cessione di quota di accomandatario, in CNN Notizie del 24.9.2008: «[…] la cessione di quota costituisce ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, La forma del trasferimento delle quote nelle società personali (Cass. 8 marzo 2016, n. 4519), in CNN Notizie del 14.3.2016: «[…] È, infatti, pacifica l’affermazione secondo cui il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità illimitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità a terzi (oltre a Cass., 11314/2010, citata nel dispositivo, Cass. 1° febbraio 2006, n. 2215; Cass. 23 febbraio 2000, n. 2059, in Società, 2000, 1208 […]; Cass. 28 febbraio 1998, n. 2215, in Società, 1998, 1163 […]) […]».
    Cass., 10 maggio 2010, n. 11314, in Contratti, 2010, 8-9, 818, con nota di Faltoni; in Riv. Giur. Sarda, 2011, 3, 513, con nota di Luminoso: «La cessione di quota di società di persone con patrimonio immobiliare non richiede la forma scritta, a norma dell’art. 1350 c.c., non comportando essa anche un trasferimento, dal cedente al cessionario, dei diritti immobiliari, che restano viceversa nella titolarità della società, che non è essa stessa parte del negozio di cessione».
    In senso conforme: Cass. 8 marzo 2016, n. 4519, in Dir. Giust., 9 marzo 2016.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, La forma del trasferimento delle quote nelle società personali (Cass. 8 marzo 2016, n. 4519), in CNN Notizie del 14.3.2016: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2008/I, Forma del consenso alla cessione di quota di accomandatario, in CNN Notizie del 24.9.2008: «[…] Occorre, in ogni caso, considerare che la cessione di quota costituisce una modifica dei patti sociali e, pertanto, trova applicazione l’art. 2300 c.c., dettato per le s.n.c., ma applicabile alle s.a.s. in forza del richiamo stabilito nell’art. 2315 c.c. […]. Pertanto il trasferimento della partecipazione, che costituisce una modifica dei patti, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese e della sua opponibilità a terzi deve essere contenuto in una scrittura privata autenticata o risultare da una deliberazione ricevuta per atto pubblico, dei quali si depositerà l’originale o una copia autentica […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, La forma del trasferimento delle quote nelle società personali (Cass. 8 marzo 2016, n. 4519), in CNN Notizie del 14.3.2016: «[…] Se, ai fini dell’iscrizione del contratto sociale nel Registro delle imprese, è richiesta la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata con sottoscrizione autenticata (art. 2296 c.c.), la stessa forma è poi richiesta, per un principio di simmetria, anche per l’iscrizione delle sue modificazioni ex art. 2300 c.c. In tale prospettiva, il sacrificio del principio della libertà delle forme in materia di società di persone (che riguarda il trasferimento in sé) trova la sua giustificazione nel sistema di pubblicità delle società regolari e cioè nella necessità di rendere opponibile ai terzi quanto deliberato. Pertanto il trasferimento della partecipazione, che costituisce una modifica dei patti, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese e della sua opponibilità a terzi deve essere contenuto in una scrittura privata autenticata o risultare da una deliberazione ricevuta per atto pubblico, dei quali si depositerà l’originale o una copia autentica […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 179-2008/I, Forma del consenso alla cessione di quota di accomandatario, in CNN Notizie del 24.9.2008: «[…] Occorre, in ogni caso, considerar...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione scaricabile dal sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Napoli, 15 giugno 1998.
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione scaricabile dal sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Napoli, 15 giugno 1998.
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 445-2014/I, Cessione di quote di snc senza il consenso dei soci, in CNN Notizie del 22.4.2015: «I mutamenti nella composizione della compagine sociale delle società di persone vengono considerati modificazioni dell’atto costitutivo e, pertanto, il trasferimento della partecipazione necessita del consenso di tutti i soci in ragione del rapporto fiduciario tra di essi intercorrente, a meno che l’atto costitutivo non disponga diversamente. Secondo parte della dottrina il consenso al trasferimento può essere dato anche in via preventiva, cosa che accade qualora venga introdotta nell’atto costitutivo una clausola che preveda la libera trasferibilità inter vivos della quota ovvero la continuazione della società con gli eredi del defunto […]. Lo stesso consenso può emergere da comportamenti concludenti, come accade ogniqualvolta gli altri soci acconsentano, senza contestazioni, a che l’acquirente della quota o gli eredi del socio defunto esercitino i diritti spettanti al loro dante causa».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 445-2014/I, Cessione di quote di snc senza il consenso dei soci, in CNN Notizie del 22.4.2015: «I mutamenti nella composizione della compagin...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 445-2014/I, Cessione di quote di snc senza il consenso dei soci, in CNN Notizie del 22.4.2015: «Quanto alla forma, la giurisprudenza ha precisato che il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità illimitata, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità a terzi […]. Occorre, in ogni caso, considerare che la cessione di quota costituisce una modifica dei patti sociali e, pertanto, trova applicazione l’art. 2300 c.c., […]. Pertanto il trasferimento della partecipazione, che costituisce una modifica dei patti, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese e della sua opponibilità a terzi deve essere contenuto in una scrittura privata autenticata o risultare da una deliberazione ricevuta per atto pubblico, dei quali si depositerà l’originale o una copia autentica […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 445-2014/I, Cessione di quote di snc senza il consenso dei soci, in CNN Notizie del 22.4.2015: «Quanto alla forma, la giurisprudenza ha preci...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica, Anno 2020 - 2021 - maggio 2022, Orientamento n. 3, Trasferimento di partecipazioni societarie ricomprese in atti traslativi di azienda o rami d’azienda: «Qualora a seguito del trasferimento di aziende o rami di azienda a qualunque titolo esso avvenga (vendita, conferimento o altre fattispecie traslative) siano ricomprese partecipazioni in» società di persone «il Notaio è obbligato a comunicare al Registro delle Imprese le variazioni riguardanti il soggetto titolare di tali partecipazioni […] con richiesta di annotazione (mod. S2 con intercalare P), salva la necessità di procedere contestualmente o successivamente ad adottare le conseguenti modifiche dei patti sociali […]».
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica, Anno 2020 - 2021 - maggio 2022, Orientamento n. 3, Trasferimento di partecipazioni societarie ricom...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Cass., 12 gennaio 2011, n. 525, in Riv. Not., 2012, 131: «In caso di cessione di quota di una società di persone, l’onere derivante dal pagamento di obbligazioni contratte dalla società in epoca anteriore alla cessione della quota e non ancora estinte si riparte, nei rapporti interni tra cedente e cessionario, unicamente in base al contenuto degli accordi contrattuali tra costoro intercorsi, essendo inapplicabili al riguardo sia le disposizioni degli art. 2269 e 2290 c.c., in tema di responsabilità del socio verso i creditori sociali, sia quella dell’art. 2263 c.c., in tema di rapporti tra i soci, sia quella dell’art. 2289 c.c., in tema di liquidazione della quota del socio uscente (nella specie, è stata ritenuta infondata la pretesa dei cessionari della quota di compensare parzialmente il prezzo dovuto con il credito derivante dall’avvenuto pagamento da parte loro di debiti sociali anteriori alla cessione, non essendo stati dedotti elementi idonei a dimostrare il fondamento contrattuale di una siffatta pretesa)».
    - Cass., 12 gennaio 2011, n. 525, in Riv. Not., 2012, 131: «In caso di cessione di quota di una società di persone, l’onere derivante dal pagamento di obbligazioni contratte dalla società in epoca ant...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Cass., 1° febbraio 2006, n. 2215, in Rep. Foro It., 2006, voce Società, n. 632: «In forza delle previsioni di cui agli art. 2267, 2290 e 2300 c.c., il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione; l’indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale, sicché essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali: con la conseguenza che rientra tra i poteri ufficiosi del giudice valutare, a fronte di una tale deduzione difensiva, se l’anzidetto onere sia stato o meno assolto».
    Cass., 12 aprile 2010, n. 8649, in Rep. Foro It., 2010, voce Società, n. 627: «[…] deve ritenersi inopponibile all’istituto previdenziale la scrittura privata di cessione della quota sociale da parte di un socio, posto che la responsabilità solidale dei soci per debiti derivanti dall’attività sociale prescinde dai rapporti interni dei soci stessi, e lo scioglimento del rapporto sociale, valido tra le parti, è inefficace nei confronti dei terzi».
    Cass., 6 ottobre 2011, n. 20447, in Rep. Foro It., 2011, voce Valore aggiunto (imposta), n. 420: «Anche alle obbligazioni che trovano la loro fonte nella legge, come quelle di versamento dell’iva, si applicano le previsioni generali di cui agli art. 2267, 2290 e 2300 c.c., secondo cui il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, ivi compresa l’amministrazione finanziaria, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo ne sia venuto a conoscenza, non riscontrandosi alcuna disposizione che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale; l’adempimento dell’onere pubblicitario, quale fatto impeditivo di tale responsabilità deve essere allegato e provato dal socio che opponga la cessione».
    In senso conforme: Cass., 13 marzo 2013, n. 6230, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 556.
    - Cass., 1° febbraio 2006, n. 2215, in Rep. Foro It., 2006, voce Società, n. 632: «In forza delle previsioni di cui agli art. 2267, 2290 e 2300 c.c., il socio di una società in nome collettivo che abb...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 134-2014/I, S.n.c. con unico socio, cessione di quote e revoca dello stato di liquidazione, in CNN Notizie dell’8.5.2014.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 134-2014/I, S.n.c. con unico socio, cessione di quote e revoca dello stato di liquidazione, in CNN Notizie dell’8.5.2014.
    (25)(25)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 272-2012/I, Società di persone e cessione della partecipazione sociale in pendenza della riduzione del capitale, in CNN Notizie del 17.6.2013: «[…] Si deve rilevare che l’art. 2306 c.c. non imponga un limite alla cessione della partecipazione sociale in pendenza della riduzione del capitale sociale […] L’eventuale cessione della partecipazione, eseguita dai soci nelle more del termine di tre mesi per l’esecuzione della deliberata riduzione, non sembra essere in contrasto con la disciplina di cui all’art. 2306 c.c., in quanto non altera il rapporto tra patrimonio e capitale sociale. Poiché, però, la successiva esecuzione della riduzione inciderà sulla consistenza patrimoniale della società, è opportuno che le parti del contratto di cessione della partecipazione adottino clausole negoziali adeguate a regolare le rispettive ragioni economiche in conseguenza dell’esecuzione della riduzione o della mancata esecuzione dovuta ad eventuali opposizioni […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 272-2012/I, Società di persone e cessione della partecipazione sociale in pendenza della riduzione del capitale, in CNN Notizie del 17.6.2013...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesiti di Impresa e Tributari n. 176-2010/I e 154-2010/T, Criterio di valutazione delle partecipazioni in una società semplice in caso di successione o donazione delle stesse, in CNN Notizie del 5.1.2011: «Si chiede quale sia il criterio di valutazione delle partecipazioni in una società semplice in caso di successione o donazione delle stesse. I dati normativi sono sia di tipo civilistico che fiscale. Per quanto riguarda il primo, rilevato che le società semplici non sono tenute alla redazione del bilancio di esercizio, un criterio applicabile pare essere quello dettato dal secondo comma dell’art. 2289 c.c., in tema di liquidazione della quota del socio uscente, norma che dispone testualmente che “la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento”. […] tale norma, che - si ripete - non è dettata espressamente per l’ipotesi al vaglio del trasferimento della partecipazione ma concerne il caso dello scioglimento del vincolo (recesso, esclusione, liquidazione agli eredi del socio defunto) ma che può costituire un utile criterio di riferimento, non abbia una portata inderogabile […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesiti di Impresa e Tributari n. 176-2010/I e 154-2010/T, Criterio di valutazione delle partecipazioni in una società semplice in caso di successione o donazione ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2013/I, Clausola di s.a.s. che limita i poteri dell’accomandatario, in CNN Notizie del 26.8.2013: «[…] Tale clausola appare rientrare nella facoltà per le parti di convenire, in sede di atto costitutivo del pegno, che al creditore pignoratizio vengano attribuiti diritti amministrativi finalizzati alla conservazione della sua garanzia patrimoniale, quali la partecipazione ad alcuni atti di amministrazione potenzialmente pregiudizievoli. La clausola in esame, inoltre, limitandosi a prevedere la necessità del consenso del creditore per il compimento di taluni specifici atti, non implica l’attribuzione allo stesso del potere di amministrare la società e non pone, quindi, un problema di responsabilità patrimoniale di tale soggetto verso gli altri creditori sociali».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2013/I, Clausola di s.a.s. che limita i poteri dell’accomandatario, in CNN Notizie del 26.8.2013: «[…] Tale clausola appare rientrare nell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 152-2008/I, Pegno su quota di società di persone, in CNN Notizie del 29.5.2009: «[…] la quota è un diritto con contenuto complesso e, pertanto, appare preferibile la tesi secondo la quale il pegno di quota deve essere ricondotto alla figura del pegno di diritti diversi dai crediti (art. 2806 c.c.). […] Aderendo a tale tesi, troverebbe applicazione l’art. 2806 c.c., secondo cui “il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’articolo 2787”, il quale richiede comunque la forma scritta quando il credito garantito eccede la somma di Euro 2, 58. […] Tale tesi appare preferibile, soprattutto in base al fatto che, come si è visto, l’atto costitutivo del pegno introduce delle modifiche del contratto sociale, perché, da un lato, il creditore pignoratizio acquista poteri di gestione, sia pure entro certi limiti, e, dall’altro, la quota può in seguito essere venduta, con conseguente modifica della compagine sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 152-2008/I, Pegno su quota di società di persone, in CNN Notizie del 29.5.2009: «[…] la quota è un diritto con contenuto complesso e, pertanto...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 152-2008/I, Pegno su quota di società di persone, in CNN Notizie del 29.5.2009: «[…] Poiché il trasferimento della partecipazione è una modifica dei patti sociali, ne deriva che il pegno può essere costituito con le stesse modalità previste per tali modifiche, che richiedono il consenso unanime dei soci, salvo patto contrario. […] Se, infatti, fosse possibile sottoporre a pegno la quota sociale con il mero consenso del socio-debitore, si legittimerebbe l’ingresso in società di terzi estranei, acquirenti della quota sociale in seguito alla vendita in sede di esecuzione forzata. Risulterebbe violato, quindi, l’art. 2252 c.c., il quale richiede per le modificazioni del contratto sociale il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente. Pertanto, la costituzione del pegno sulla quota deve ritenersi assoggettata allo stesso regime previsto per il trasferimento della partecipazione sociale e, quindi, in mancanza di diversa pattuizione, è necessario il consenso di tutti i soci […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 152-2008/I, Pegno su quota di società di persone, in CNN Notizie del 29.5.2009: «[…] Poiché il trasferimento della partecipazione è una modifi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 152-2008/I, Pegno su quota di società di persone, in CNN Notizie del 29.5.2009: «[…] a) spetta al creditore pignoratizio il diritto agli utili sociali, in applicazione del principio per il quale se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi, poi al capitale ex art. 2791 c.c.; […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 152-2008/I, Pegno su quota di società di persone, in CNN Notizie del 29.5.2009: «[…] a) spetta al creditore pignoratizio il diritto agli utili...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 152-2008/I, Pegno su quota di società di persone, in CNN Notizie del 29.5.2009: «[…] b) per quanto riguarda, invece, il diritto alla quota di liquidazione, sembra plausibile l’opinione che ne richiede l’esercizio congiunto da parte del proprietario e del creditore pignoratizio, eventualmente poi trasferendosi il diritto di pegno sulla somma così ricavata; […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 152-2008/I, Pegno su quota di società di persone, in CNN Notizie del 29.5.2009: «[…] b) per quanto riguarda, invece, il diritto alla quota di ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 152-2008/I, Pegno su quota di società di persone, in CNN Notizie del 29.5.2009: «[…] e) il recesso, poiché non rientra nel potere di conservazione della quota, compete al socio; […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 152-2008/I, Pegno su quota di società di persone, in CNN Notizie del 29.5.2009: «[…] e) il recesso, poiché non rientra nel potere di conservaz...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 152-2008/I, Pegno su quota di società di persone, in CNN Notizie del 29.5.2009: «[…] f) al creditore pignoratizio non si applica il divieto di concorrenza, […], in quanto non è socio […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 152-2008/I, Pegno su quota di società di persone, in CNN Notizie del 29.5.2009: «[…] f) al creditore pignoratizio non si applica il divieto di...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 152-2008/I, Pegno su quota di società di persone, in CNN Notizie del 29.5.2009: «[…] f) al creditore pignoratizio non si applica […] la disciplina del fallimento, in quanto non è socio […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 152-2008/I, Pegno su quota di società di persone, in CNN Notizie del 29.5.2009: «[…] f) al creditore pignoratizio non si applica […] la discip...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 152-2008/I, Pegno su quota di società di persone, in CNN Notizie del 29.5.2009: «[…] Sembra, quindi, opportuno applicare l’art. 2300 c.c., con conseguente iscrizione di tale atto nel registro delle imprese. […] Da tale disposizione si evince come l’obbligo di iscrizione non riguardi soltanto le modificazioni contrattuali delle clausole dei patti sociali, ma anche gli “altri fatti relativi alla società” che incidono sugli elementi di cui all’art. 2295 c.c.. […] In tutti questi casi, trova applicazione l’art. 11, comma 4, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, il quale dispone che “l’atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L’estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell’art. 2718 del codice civile”. Pertanto, in merito alla costituzione del pegno su quota, tanto nell’ipotesi in cui occorra il consenso di tutti i soci, quanto nell’ipotesi in cui i patti sociali ne consentano la libera costituzione, trattandosi di atto soggetto all’iscrizione nel registro delle imprese, occorre la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 152-2008/I, Pegno su quota di società di persone, in CNN Notizie del 29.5.2009: «[…] Sembra, quindi, opportuno applicare l’art. 2300 c.c., con...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 152-2008/I, Pegno su quota di società di persone, in CNN Notizie del 29.5.2009: «[…] c) l’obbligo di conferimento, anche in sede di aumento del capitale, incombe sul socio, che deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza, in quanto esso non rientra nel potere di gestione della quota a scopo conservativo […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 152-2008/I, Pegno su quota di società di persone, in CNN Notizie del 29.5.2009: «[…] c) l’obbligo di conferimento, anche in sede di aumento de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 107-2015/I, Pignorabilità di quote di s.n.c. e divieto statutario di trasferimento, in CNN Notizie del 6.5.2015: «L’espropriazione della quota, […] comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di “novità” incompatibile con i caratteri di tale tipo di società (v. già Corte D’Appello Milano 23 marzo 1999 che ha escluso l’ammissibilità del sequestro conservativo durante societate di quote di società in accomandita semplice; successivamente, Cass. 7 novembre 2002, n. 15065). […] Laddove, invece, le quote sociali siano trasferibili, può ammettersi il sequestro conservativo delle stesse ed il successivo pignoramento […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 111-2015/I, Snc, esclusione del socio, pignoramento della partecipazione e trasformazione in s.r.l., in CNN Notizie del 6.5.2015; nonché Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Inammissibilità del pignoramento di quote di società di persone (Trib. Roma 22 settembre 2016), in CNN Notizie del 9.5.2017.
    Cass., 7 novembre 2002, n. 15605, in Guida Dir., 2002, fasc. 49, 64, con nota di Finocchiaro: «Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell’atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio».
    Trib. Trani, 23 febbraio 2007, n. 43, in giurisprudenzabarese.it, 2007: «[…] la quota di partecipazione del socio di una società in nome collettivo, non essendo di regola liberalmente trasferibile, non è suscettibile di espropriazione forzata, risultando dal sistema della legge la correlazione tra libera trasferibilità ed espropriabilità […]».
    In senso conforme: Trib. Monza, 22 gennaio 2019, in CNN Notizie del 22.2.2019, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Quote di società personali e sequestro conservativo.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 107-2015/I, Pignorabilità di quote di s.n.c. e divieto statutario di trasferimento, in CNN Notizie del 6.5.2015: «L’espropriazione della quot...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 106-2006/I, Usufrutto su quote di partecipazione in società di persone: natura giuridica dell’usufruttuario, potere di amministrazione, rinvio alle norme sulle società di capitali, in CNN Notizie del 20.7.2006: «[…] occorre valutare se l’art. 2352 c.c. sia suscettibile di essere applicato in via analogica alle società di persone. In proposito, parte della dottrina ha ritenuto di poter applicare in via analogica l’art. 2352 c.c. anche alle società diverse dalla s.p.a., attribuendo tutto il potere decisionale relativo alla quota all’usufruttuario e limitando i poteri del nudo proprietario all’esercizio dei rimedi previsti in sede di disciplina dell’usufrutto per l’ipotesi di cattiva gestione o modifica della destinazione economica del bene. […] secondo un’altra parte della dottrina l’attribuzione ex art. 2352 c.c. del diritto di voto all’usufruttuario non è espressione di principi generali in materia di usufrutto su partecipazioni sociali, ma dipende dall’esigenza di efficienza e rapidità di adottare decisioni nelle s.p.a. […]. Tali considerazioni non escludono, tuttavia, la possibilità che le parti del contratto sociale decidano di regolamentare in via pattizia la disciplina dei diritti spettanti all’usufruttuario e al nudo proprietario, rinviando espressamente alle disposizioni contenute nell’art. 2352 c.c.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 106-2006/I, Usufrutto su quote di partecipazione in società di persone: natura giuridica dell’usufruttuario, potere di amministrazione, rinvi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 294-2017/I, Rinuncia all’usufrutto su quota di accomandante di s.a.s., in CNN Notizie del 9.7.2018: «[…] l’usufruttuario, che non è socio, non è parte di tale contratto, ancorché per la costituzione del diritto sia necessario il consenso dei soci. Perché l’usufrutto sia validamente costituito e, conseguentemente, produca i propri effetti nei confronti degli altri soci e della società, occorre, infatti, che esso sia accettato dagli stessi; in tal caso, il consenso è regolato dalle disposizioni dell’art. 2252 c.c. (unanimità dei consensi, salvo che sia diversamente convenuto) per i casi di società semplice, in nome collettivo e dei soci accomandatari, e dell’art. 2322, secondo comma, c.c. (maggioranza dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale) per le quote dei soci accomandanti […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 294-2017/I, Rinuncia all’usufrutto su quota di accomandante di s.a.s., in CNN Notizie del 9.7.2018: «[…] l’usufruttuario, che non è socio, no...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.I.27, Usufrutto sulle azioni - diritto agli utili e alla distribuzione di riserve, 1° pubbl. 9/17 - motivato 9/17: «[…] In assenza di una specifica disciplina sul punto, deve ritenersi che all’usufruttuario di azioni spettino i diritti economici contemplati dalle disposizioni generali sull’usufrutto contenute negli artt. 978 e ss. c.c., in particolare nell’art. 984 c.c. il quale prevede che “I frutti naturali e i frutti civili spettano all’usufruttuario per la durata dell’usufrutto”. […] Applicando le suddette disposizioni all’usufrutto su azioni si può affermare che i diritti economici che spettano all’usufruttuario sono tutti quelli che hanno natura di “remunerazione” del capitale investito […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.I.27, Usufrutto sulle azioni - diritto agli utili e alla distribuzione di riserve, 1° pubbl. 9/17 - motivato 9/17: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.I.27, Usufrutto sulle azioni - diritto agli utili e alla distribuzione di riserve, 1° pubbl. 9/17 - motivato 9/17: «[…] Oltre agli utili di esercizio, la cui natura di frutti civili è come detto indubbia, al titolare di azioni potrebbero essere distribuite, anche nel corso della vita delle società, cioè al di fuori del procedimento di liquidazione finale, delle somme prelevate dalle riserve di patrimonio. […] la decisione dei soci di non distribuire gli utili non determina il semplice loro accantonamento in attesa di una futura distribuzione, ma produce un vero e proprio “conferimento” a patrimonio, assimilabile ad un versamento in conto capitale. […] Conseguentemente, qualora venisse deliberata la distribuzione di somme prelevate da una riserva distribuibile, sia essa di capitale o di utili, all’usufruttuario spetterà unicamente il diritto di vedere estendere su di esse il suo usufrutto ai sensi dell’art. 1000 c.c. e non certo quello di percepirle come se fossero un frutto civile […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.I.27, Usufrutto sulle azioni - diritto agli utili e alla distribuzione di riserve, 1° pubbl. 9/17 - motivato 9/17: ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 205-2017/I, Vendita di immobile di società di persone e sorte dell’usufrutto sulle partecipazioni sociali, in CNN Notizie del 2.7.2018: «[…] l’art. 1000 c.c. impone una cooperazione tra usufruttuario e nudo proprietario al fine della riscossione del capitale, evitando in tal modo possibili abusi di una parte a danno dell’altra. Quanto, poi, alla sorte del diritto di usufrutto, la norma prevede espressamente il “trasferimento” dell’usufrutto sul capitale riscosso e, quindi, una sorta di “conversione” dell’oggetto del diritto reale limitato sulle somme ricavate dall’esercizio del diritto di recesso […]. Di conseguenza, nei vari casi di operazioni sociali che diano luogo alla liquidazione delle partecipazioni gravate da usufrutto mediante assegnazione di beni sociali, l’intestazione dei beni da assegnare deve rispecchiare l’intestazione delle quote sociali […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 205-2017/I, Vendita di immobile di società di persone e sorte dell’usufrutto sulle partecipazioni sociali, in CNN Notizie del 2.7.2018: «[…] ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2006/I, Usufrutto successivo su quote di partecipazione in società di persone, in CNN Notizie del 16.6.2006: «[…] Soltanto in caso di morte del nudo proprietario della quota trova applicazione l’art. 2284 c.c., in base al quale “salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”. La giurisprudenza, infatti, ha più volte ribadito che l’usufruttuario, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio; pertanto, poiché l’art. 2284 c.c. disciplina la sorte della partecipazione nell’ipotesi di morte del socio, deve ritenersi che tale norma trovi applicazione soltanto in caso di morte del nudo proprietario e non, invece, in caso di morte del donante usufruttuario, il quale ultimo non è più socio (Trib. Biella 23 ottobre 1999, cit.; Trib. Parma 7 febbraio 1998, in Giur. Mer., 1999, 530 […]) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2006/I, Usufrutto successivo su quote di partecipazione in società di persone, in CNN Notizie del 16.6.2006: «[…] Soltanto in caso di mort...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Cass., 28 aprile 2022, n. 13265, in Ced Cassazione, rv. 664617-01: «la costituzione per testamento dell’usufrutto sulla quota del socio defunto incontra i limiti previsti dall’art. 2284 c.c., che attribuisce agli eredi del socio il diritto alla liquidazione della quota salvo che i soci superstiti non preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi stessi, qualora vi acconsentano; pertanto, la costituzione dell’usufrutto sulla quota del socio defunto si avrà soltanto in caso di continuazione della società con gli eredi, mentre in caso di liquidazione della quota, il diritto si realizza sulle somme ricavate dalla liquidazione della partecipazione del socio defunto».
    - Cass., 28 aprile 2022, n. 13265, in Ced Cassazione, rv. 664617-01: «la costituzione per testamento dell’usufrutto sulla quota del socio defunto incontra i limiti previsti dall’art. 2284 c.c., che at...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 141-2008/I, Usufrutto su quota di società semplice, in CNN Notizie del 3.9.2008: «[…] Si deve, inoltre, osservare che la quota di partecipazione in società di persone […] ha la natura di bene mobile immateriale ai sensi dell’art. 812 c.c. e, pertanto, è suscettibile di essere oggetto tanto del diritto di proprietà, quanto di diritti reali minori (Trib. Trento 17 gennaio 1997, in Giur. Comm., 1999, 188 […]). La costituzione dell’usufrutto è, dunque, consentita […] nella misura in cui è consentito il trasferimento della partecipazione in società di persone […]. Ciò consente, inoltre, di ipotizzare che, così come si ritiene ammissibile la cessione di una porzione della partecipazione, allo stesso modo sembra consentita la costituzione dell’usufrutto non sull’intera quota, bensì su di una parte di essa […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 141-2008/I, Usufrutto su quota di società semplice, in CNN Notizie del 3.9.2008: «[…] Si deve, inoltre, osservare che la quota di partecipazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione scaricabile dal sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Trento, 9 gennaio 1997 e a Trib. Milano, 8 gennaio 1999.
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione scaricabile dal sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Trento, 9 gennaio 1997 e a Trib. Milano, 8 gennaio 199...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Massima tratta da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), scaricabile dai siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Milano, 8 gennaio 1999.
    - Massima tratta da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), scaricabile dai siti dei Registri delle Imprese della Lombar...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 235-2014/I, Usufrutto su quote di società in accomandita semplice, in CNN Notizie del 5.5.2014: «[…] Occorre considerare che la giurisprudenza ha più volte ribadito che l’usufruttuario, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio (Trib. Biella 23 ottobre 1999, cit.; Trib. Parma 7 febbraio 1998, in Giur. Mer., 1999, 530 […])».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 235-2014/I, Usufrutto su quote di società in accomandita semplice, in CNN Notizie del 5.5.2014: «[…] Occorre considerare che la giurisprudenz...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 232-2016/I e Tributario n. 194-2016/T, Usufrutto su partecipazioni sociali e assegnazione di beni ai soci, in CNN Notizie del 19.2.2019: «[…] Posto, quindi, che il diritto di recesso, tanto nelle società di persone, quanto nelle società di capitali, compete esclusivamente al socio nudo proprietario, relativamente alla sorte del diritto di usufrutto, si ritiene applicabile il disposto dell’art. 1000 c.c. (“Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d’usufrutto, è necessario il concorso del titolare del credito e dell’usufruttuario. […] Il capitale riscosso dev’essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l’usufrutto. Se le parti non sono d’accordo sul modo d’investimento, provvede l’autorità giudiziaria”). […] Quanto, infine, alla sorte del diritto di usufrutto, la norma prevede espressamente il “trasferimento” dell’usufrutto sul capitale riscosso e, quindi, una sorta di “conversione” dell’oggetto del diritto reale limitato sulle somme ricavate dall’esercizio del diritto di recesso […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 232-2016/I e Tributario n. 194-2016/T, Usufrutto su partecipazioni sociali e assegnazione di beni ai soci, in CNN Notizie del 19.2.2019: «[…]...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 294-2017/I, Rinuncia all’usufrutto su quota di accomandante di s.a.s., in CNN Notizie del 9.7.2018: «[…] La dottrina […] ritiene che la forma da adottarsi per la costituzione dell’usufrutto sia la stessa richiesta per il trasferimento della quota, sostenendosi come tale vicenda integri una modificazione del contratto sociale, soggetta peraltro ad iscrizione nel registro delle imprese, non essendo presente altro mezzo dal quale farla risultare […]. […] Sotto tale profilo, va comunque sottolineata la natura patrimoniale del diritto di usufrutto, per la rinuncia al quale è da escludersi qualsiasi rilievo del consenso dei soci. Se, infatti, nella fase costitutiva dell’usufrutto il consenso di tutti i soci è richiesto al fine di consentire l’attribuzione di taluni diritti a soggetti estranei alla compagine sociale, la medesima esigenza non può evidentemente porsi rispetto alle vicende estintive dell’usufrutto, tra cui figura la rinuncia, per effetto delle quali i predetti diritti ritornano in capo al nudo proprietario già socio».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 294-2017/I, Rinuncia all’usufrutto su quota di accomandante di s.a.s., in CNN Notizie del 9.7.2018: «[…] La dottrina […] ritiene che la forma...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2006/I, Usufrutto successivo su quote di partecipazione in società di persone, in CNN Notizie del 16.6.2006: «[…]. La quota di partecipazione in società di persone può formare oggetto del diritto di usufrutto, in quanto essa ha la natura di bene mobile immateriale ai sensi dell’art. 812 c.c. e, pertanto, è suscettibile di essere oggetto tanto del diritto di proprietà, quanto di diritti reali minori (Trib. Trento 17 gennaio 1997, in Giur. Comm., 1999, 188 […]). La costituzione dell’usufrutto è, dunque, consentita, purché la stessa sia compatibile con la disciplina specifica delle società di persone […]. In particolare, la giurisprudenza di merito ha stabilito che poiché la costituzione dell’usufrutto è una modifica del contratto sociale, occorre il consenso di tutti i soci ai sensi dell’art. 2252 c.c. (Trib. Biella 23 ottobre 1999, in Dir. fall., 1999, 1250). Tali conclusioni, formulate in riferimento alla costituzione di un usufrutto “semplice”, necessariamente valgono anche per l’eventuale costituzione di un usufrutto successivo, la quale dovrà, pertanto, essere effettuata con il consenso di tutti gli altri soci […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 91-2006/I, Usufrutto successivo su quote di partecipazione in società di persone, in CNN Notizie del 16.6.2006: «[…]. La quota di partecipazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 106-2006/I, Usufrutto su quote di partecipazione in società di persone: natura giuridica dell’usufruttuario, potere di amministrazione, rinvio alle norme sulle società di capitali, in CNN Notizie del 20.7.2006: «[…] se si accoglie la prevalente, secondo cui l’usufruttuario non è socio, non appare giuridicamente configurabile una società semplice costituita da più soggetti, di cui uno titolare dell’intera nuda proprietà e gli altri titolari del corrispondente diritto di usufrutto, perché altrimenti si avrebbe una società di persone unipersonale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 106-2006/I, Usufrutto su quote di partecipazione in società di persone: natura giuridica dell’usufruttuario, potere di amministrazione, rinvi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 311-2016/I, Contenuto ed estensione dell’usufrutto successivo su partecipazioni societarie, in CNN Notizie del 25.6.2018: «[…] L’art. 796 c.c., infatti, attribuisce al donante la facoltà di costituire due usufrutti: un primo in proprio favore ed un secondo, successivo all’estinzione del primo, a favore di un terzo. Attraverso la donazione con riserva di usufrutto successivo, quindi, il proprietario compie un atto di disposizione produttivo dei seguenti effetti: trasferimento della nuda proprietà al donatario e contestuale costituzione di due diritti di usufrutto, il primo dei quali è immediatamente efficace, mentre il secondo, quello in favore del terzo, è sottoposto al termine iniziale della morte del donante ed alla condizione sospensiva della premorienza del donante rispetto al terzo […]. […] la donazione con riserva dell’usufrutto successivo per sé e dopo di sé a favore di persona individuata nell’atto di disposizione può avere ad oggetto partecipazioni in società di capitali […]. Peraltro, se l’istituto implica la costituzione di due diritti di usufrutto, ai fini della sua ammissibilità non rileva il contenuto del diritto stesso, potendosi questo articolare in modo più ristretto o più ampio nel primo e nel secondo diritto».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 311-2016/I, Contenuto ed estensione dell’usufrutto successivo su partecipazioni societarie, in CNN Notizie del 25.6.2018: «[…] L’art. 796 c.c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 66-2022/I, Amministratore estraneo nelle società di persone e usufruttuario amministratore, in CNN Notizie del 8.9.2022: «[…] È discusso […] se all’usufruttuario competano, oltre ai diritti a contenuto strettamente patrimoniale, anche diritti incidenti sull’amministrazione della società, e se lo stesso assuma responsabilità personale illimitata per le obbligazioni sociali. […] secondo la tesi che sembra risultare prevalente, l’usufrutto della partecipazione sociale non attribuirebbe, di per sé, il potere di amministrare la società. Diversa è, tuttavia, la questione se sia possibile affidare, con decisione dei soci, l’amministrazione della società all’usufruttuario. Tale questione risente […] del dibattito in ordine alla possibilità di attribuire l’amministrazione a un soggetto estraneo alla compagine sociale (che […] vede la giurisprudenza orientata in senso negativo) […] Sembra, quindi, opportuno richiamare le conclusioni cui si era in passato pervenuti (Boggiali, Usufrutto su quote di partecipazione in società di persone: natura giuridica dell’usufruttuario, potere di amministrazione, rinvio alle norme sulle società di capitali, Risposta a Quesito n. 106-2006/I, in CNN Notizie del 20 luglio 2006), per le quali appare preferibile che l’amministrazione non venga affidata esclusivamente agli usufruttuari, perché la partecipazione dei soci nudi proprietari alla gestione della società sarebbe limitata all’esercizio dei poteri di controllo di cui all’art. 2261 c.c. A tali considerazioni si aggiungono, inoltre, i dubbi interpretativi sull’ammissibilità di attribuire l’amministrazione agli usufruttuari […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 66-2022/I, Amministratore estraneo nelle società di persone e usufruttuario amministratore, in CNN Notizie del 8.9.2022: «[…] È discusso […] s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 106-2006/I, Usufrutto su quote di partecipazione in società di persone: natura giuridica dell’usufruttuario, potere di amministrazione, rinvio alle norme sulle società di capitali, in CNN Notizie del 20.7.2006: «[…] La dottrina e giurisprudenza prevalenti sono pervenute alla conclusione che l’usufruttuario, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio non solo perché non è voluto come tale dagli altri soci, ma anche perché alla somma dei suoi poteri manca proprio quello più incisivo, relativo alle decisioni sulle modificazioni del contratto sociale (e alle operazioni amministrative precluse all’institore) […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 66-2022/I, Amministratore estraneo nelle società di persone e usufruttuario amministratore, in CNN Notizie del 8.9.2022: «[…] Quanto alla posizione dell’usufruttuario, la dottrina è orientata da diverso tempo per la ammissibilità della costituzione di usufrutto su quote di società di persone […]. Occorre considerare che la giurisprudenza ha più volte ribadito che l’usufruttuario, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 106-2006/I, Usufrutto su quote di partecipazione in società di persone: natura giuridica dell’usufruttuario, potere di amministrazione, rinvi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2017/I, Società in accomandita semplice, usufrutto di quota dell’accomandante e successione, in CNN Notizie del 23.7.2018: «[…] Come già precisato in altra risposta […] sebbene la questione della natura giuridica del titolare di usufrutto di partecipazioni in società di persone sia dibattuta, la dottrina e giurisprudenza prevalenti sono pervenute alla conclusione che l’usufruttuario, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio […]. Non appare, quindi, giuridicamente configurabile una società di persone costituita da più soggetti, di cui uno titolare della nuda proprietà e l’altro titolare dell’usufrutto, perché altrimenti si avrebbe una società di persone unipersonale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2017/I, Società in accomandita semplice, usufrutto di quota dell’accomandante e successione, in CNN Notizie del 23.7.2018: «[…] Come già ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5618/I, Riflessi della riforma sull’amministrazione delle società di persone, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] Nella specie, per la società in accomandita semplice il legislatore è esplicito: “l’amministrazione della società può essere affidata soltanto ai soci accomandatari” (art. 2318, 2° comma c.c.). Questo modello societario è caratterizzato dal fatto che la gestione è e può essere affidata solo ai soci accomandatari […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5618/I, Riflessi della riforma sull’amministrazione delle società di persone, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] Nella specie, per la società ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 66-2022/I, Amministratore estraneo nelle società di persone e usufruttuario amministratore, in CNN Notizie del 8.9.2022: «[…] È tuttora dibattuta la questione se il potere di amministrare possa essere attribuito ad un terzo non socio, e non esiste un orientamento unitario. […] Una parte della dottrina, infatti, lo ammette […]. Altri autori, invece, escludono la possibilità di affidare l’amministrazione di una società di persone ad estranei […]. […] anche in giurisprudenza manca un indirizzo interpretativo costante (sono a favore della tesi dell’amministratore estraneo: Trib. Torino 8 ottobre 1984 […], App. Bari 1° febbraio 1960, […], Trib. Roma, 25 agosto 2021, n. 4971, […]; in senso contrario, invece, Cass. 25 gennaio 1968 n. 218, […] Trib. Milano 22 dicembre 1983, […] Trib. Alessandria 25 marzo 1999, […] Trib. Foggia 29 febbraio 2000, […] Trib. Catania, 19 dicembre 2003, […] Trib. Cagliari 11 novembre 2005, […] Trib. Udine, 29 aprile 2018, in CNN Notizie del 19 novembre 2018, con nota di Ruotolo - Boggiali, La questione dell’amministratore estraneo nelle società personali) […]. […] la giurisprudenza è oscillante, ma sembra propendere finora per la tesi negativa […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 66-2022/I, Amministratore estraneo nelle società di persone e usufruttuario amministratore, in CNN Notizie del 8.9.2022: «[…] È tuttora dibatt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - In senso negativo, Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Rimini 8 maggio 1997 e a Trib. Vercelli 27 maggio 1996; e da Il registro imprese nella giurisprudenza, Aggiornamento, a cura della Camera di Commercio di Sassari, in http://www.ss.camcom.it, con riferimento a Trib. Ascoli Piceno, 21 novembre 2003. Nel senso della ammissibilità dell’amministratore estraneo cfr. però Il registro imprese nella giurisprudenza, Aggiornamento, a cura della Camera di Commercio di Sassari, in http://www.ss.camcom.it, con riferimento a Trib. La Spezia, 30 ottobre 2001.
    Nel senso dell’ammissibilità, Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5618/I, Riflessi della riforma sull’amministrazione delle società di persone, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] La possibilità di affidare l’amministrazione ad un non socio è, altresì, consentita nella società in nome collettivo, ove la responsabilità solidale e illimitata di ciascun socio verso i terzi è in ogni caso normativamente garantita (art. 2291, 2° comma c.c.). Infatti, pur ritenendo che la nomina di un amministratore estraneo costituisca un espediente per eludere il principio della responsabilità personale ed illimitata dei soci per le obbligazioni sociali, nella società in nome collettivo il problema non si porrebbe, perché tutti i soci sono sempre e comunque responsabili personalmente nei confronti dei creditori sociali, siano o meno investiti dell’amministrazione della società […]».
    - In senso negativo, Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Rimini 8 maggio 1997 e a Trib. Ver...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Trib. Foggia, 29 febbraio 2000, in Giur. It., 2001, 989: «La diretta correlazione tra potere gestorio e rischio di impresa che connota la disciplina delle società di persone implica un nesso indissolubile tra lo status di socio e la funzione amministrativa; deve pertanto essere rifiutata l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto costitutivo di una società in nome collettivo che conferisca l’incarico di amministratore ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, rimanendo a tal fine irrilevante la circostanza che egli rivesta la qualifica di accomandatario di una società in accomandita semplice che di tale compagine fa parte».
    Trib. Cagliari, 11 novembre 2005, in Riv. Giur. Sarda, 2006, 383: «La nomina, da parte dei soci di una società in nome collettivo, di un amministratore terzo, investendo profili attinenti all’economia generale, lato sensu riconducibili all’ordine pubblico economico, lungi dal configurare un legittimo esercizio di autonomia privata, si risolve in una modifica essenziale degli elementi caratterizzanti il prescelto schema societario, non consentita e, come tale, non meritevole di alcuna tutela».
    Trib. Udine, 29 aprile 2018, in CNN Notizie del 19.11.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, La questione dell’amministratore estraneo nelle società personali: «[…] considerato che è controversa, in dottrina, la possibilità di nominare amministratori soggetti diversi dai soci nella società semplice e nella società in nome collettivo, mentre per le società in accomandita semplice si ravvisa un ostacolo normativo insormontabile nel chiaro disposto dell’art. 2318, comma 2°, c.c. (“L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari”); ritenuto che, pur in mancanza di una disposizione altrettanto esplicita, il divieto di nominare amministratori non soci va affermato anche per gli altri tipi di società di persone […]».
    - Trib. Foggia, 29 febbraio 2000, in Giur. It., 2001, 989: «La diretta correlazione tra potere gestorio e rischio di impresa che connota la disciplina delle società di persone implica un nesso indisso...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Trib. Bologna, 24 aprile 2001, in Foro It., 2002, I, 3520: «Nelle società di persone non può essere attribuito all’usufruttuario di quota sociale il potere di amministrare e rappresentare la società».
    - Trib. Bologna, 24 aprile 2001, in Foro It., 2002, I, 3520: «Nelle società di persone non può essere attribuito all’usufruttuario di quota sociale il potere di amministrare e rappresentare la società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 66-2022/I, Amministratore estraneo nelle società di persone e usufruttuario amministratore, in CNN Notizie del 8.9.2022: «[…] È tuttora dibattuta la questione se il potere di amministrare possa essere attribuito ad un terzo non socio, e non esiste un orientamento unitario. […] Una parte della dottrina, infatti, lo ammette […]. Altri autori, invece, escludono la possibilità di affidare l’amministrazione di una società di persone ad estranei […]. […] anche in giurisprudenza manca un indirizzo interpretativo costante (sono a favore della tesi dell’amministratore estraneo: Trib. Torino 8 ottobre 1984 […], App. Bari 1° febbraio 1960, […], Trib. Roma, 25 agosto 2021, n. 4971, […]; in senso contrario, invece, Cass. 25 gennaio 1968 n. 218, […] Trib. Milano 22 dicembre 1983, […] Trib. Alessandria 25 marzo 1999, […] Trib. Foggia 29 febbraio 2000, […] Trib. Catania, 19 dicembre 2003, […] Trib. Cagliari 11 novembre 2005, […] Trib. Udine, 29 aprile 2018, in CNN Notizie del 19 novembre 2018, con nota di Ruotolo - Boggiali, La questione dell’amministratore estraneo nelle società personali) […]. […] la giurisprudenza è oscillante, ma sembra propendere finora per la tesi negativa […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 66-2022/I, Amministratore estraneo nelle società di persone e usufruttuario amministratore, in CNN Notizie del 8.9.2022: «[…] È tuttora dibatt...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5618/I, Riflessi della riforma sull’amministrazione delle società di persone, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] Per la società semplice, però, sembrerebbe difficilmente superabile l’argomento tratto dall’art. 2267, 1° comma c.c., il quale testualmente dispone che: “….Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci”. In altri termini, i soci che hanno agito in nome e per conto della società assumono, anche se per patto limitatamente responsabili, responsabilità personale per le obbligazioni sociali. […] Ora, la presenza di un patto di limitazione e l’eventuale attribuzione ad un terzo dell’amministrazione farebbe inevitabilmente saltare la regola. Non essendo l’amministratore socio non potrebbe essere chiamato a rispondere illimitatamente. In pratica, si configurerebbe una società nella quale tutti i soci godrebbero della limitazione di responsabilità, in aperto contrasto con la lettera della legge. Né può dirsi che il terzo diverrebbe in tal caso responsabile illimitatamente, perché ciò, sarebbe contro il disposto dell’art. 2267 c.c., che prevede tale responsabilità solo per i soci. Tali conclusioni non valgono, invece, per le società semplici in cui i soci non abbiano previsto un patto limitativo della responsabilità. Di contro, nel caso in cui i soci abbiano stipulato tale patto ed eventualmente attribuito l’amministrazione e la rappresentanza della società ad un estraneo, ci si potrebbe semmai interrogare circa l’efficacia nei confronti dei terzi di tale patto limitativo della responsabilità […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5618/I, Riflessi della riforma sull’amministrazione delle società di persone, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] Per la società semplice, però...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Trib. Udine, 29 aprile 2018, in CNN Notizie del 19.11.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, La questione dell’amministratore estraneo nelle società personali: «[…] considerato che è controversa, in dottrina, la possibilità di nominare amministratori soggetti diversi dai soci nella società semplice e nella società in nome collettivo, mentre per le società in accomandita semplice si ravvisa un ostacolo normativo insormontabile nel chiaro disposto dell’art. 2318, comma 2°, c.c. (“L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.”); ritenuto che, pur in mancanza di una disposizione altrettanto esplicita, il divieto di nominare amministratori non soci va affermato anche per gli altri tipi di società di persone […]».
    - Trib. Udine, 29 aprile 2018, in CNN Notizie del 19.11.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, La questione dell’amministratore estraneo nelle società personali: «[…] ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.1, Amministrazione non affidata ad una persona fisica, 1° pubbl. 9/04: «Una società, tanto di capitali quanto di persone, socia di una società di persone può essere legittimamente nominata amministratore di quest’ultima. In tal caso il soggetto amministratore è l’ente società di capitali o di persone socia e non una persona da questa indicata».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.1, Amministrazione non affidata ad una persona fisica, 1° pubbl. 9/04: «Una società, tanto di capitali quanto di ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5618/I, Riflessi della riforma sull’amministrazione delle società di persone, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] Ammessa la possibilità che una società di capitali partecipi ad una società di persone, non si può fare a meno di chiedersi se le sia, altresì, consentito di rivestire, in quanto tale, la carica di amministratore della società partecipata. In tal senso la legge non prevede nulla, almeno espressamente, ma, tenuto conto delle suindicate novità legislative e delle ulteriori disposizioni vigenti, non può che dedursi una soluzione positiva al problema. In particolare, l’art. 2318, 2° comma c.c. in materia di s.a.s., fissa il principio che “l’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari”. Quindi, laddove una società di capitali partecipi ad una società in accomandita semplice, in qualità di socio accomandatario, proprio perché tale, potrebbe assumere la carica di amministratore. A maggior ragione, poi, quando l’unico o tutti i soci accomandatari siano società di capitali. Sembra ragionevole pensare che ciò valga anche per gli altri modelli personali, quindi tanto per la società semplice quanto per la società in nome collettivo. Se, allora, una società di capitali può divenire socia di una società di persone, non c’è alcun motivo per non ammettere che la prima possa assumere la qualità di amministratore della seconda. Vale da conforto a quanto appena detto, la disposizione di attuazione al codice (art. 111 duodecies), già richiamata, dal cui contenuto […] emerge l’ammissibilità di una società di persone, i cui amministratori siano società di capitali […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 5920/I. Società di capitali amministratore di altra società di capitali, in CNN Notizie del 7.12.2005: «[…] La circostanza che oggi si ammetta espressamente la legittimità dell’assunzione da parte di una società di capitali della qualità di socio in una società di persone (art. 2361, comma 2 c.c.), implica: - da un lato, l’ammissibilità dell’attribuzione dell’amministrazione della società personale alla persona giuridica-società di capitali […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 6072/I, La partecipazione di società di capitali in società di persone come nuovo “modello di organizzazione dell’attività di impresa”, in CNN Notizie del 4.4.2006; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 49-2006/I, S.r.l. socio accomandatario ed amministratore di una società in accomandita per azioni, in CNN Notizie del 21.7.2006.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5618/I, Riflessi della riforma sull’amministrazione delle società di persone, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] Ammessa la possibilità che un...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 134-2008/I, Potere di rappresentanza nella s.n.c., in CNN Notizie del 6.8.2008: «[…] Tale previsione appare legittima: essa, secondo parte della dottrina, non può ascriversi alla “categoria” delle limitazioni del potere rappresentativo, bensì alla configurazione stessa del relativo potere; alla sua titolarità, e non al suo contenuto o alla sua estensione […]. Su tale previsione nelle società personali ha avuto modo di esprimersi anche la giurisprudenza, che ha affermato la piena legittimità della clausola dell’atto costitutivo la quale, derogando alla disciplina del codice civile, attributiva del potere di amministrazione e di rappresentanza a ciascuno dei soci, preveda per talune categorie di atti che il potere rappresentativo sia esercitato congiuntamente da determinati soci (Cass. 11 marzo, 1997, n. 2174) […]. V’è però, anche a seguire l’impostazione giurisprudenziale da ultimo riferita, che le limitazioni (cioè, nel caso prospettato, la necessità che almeno due degli amministratori intervengano negli atti della società), se siano tali e non si tratti invece di modalità conformative del potere, non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (art. 2298 cod. civ.), ovvero, nel caso di società di capitali, che abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art. 2384 cod. civ.) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 134-2008/I, Potere di rappresentanza nella s.n.c., in CNN Notizie del 6.8.2008: «[…] Tale previsione appare legittima: essa, secondo parte de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Cass., 7 giugno 2002, n. 8276, in Giur. It., 2002, 2323: «La mancata previsione normativa di un organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia, per ciò solo, vietata la costituzione, e che sia preclusa ai soci - qualora questi siano chiamati ad esprimere il proprio “consenso” nelle materie di cui agli art. 2252, 2275, 2301, 2257, 2º comma, 2258, 2º comma, 2322, 2º comma - la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare, appunto, ai sensi delle norme citate, all’unanimità ovvero a maggioranza; ne consegue che l’adozione del metodo assembleare per le deliberazioni sociali - da ritenersi del tutto legittimo - comporta che, quanto alla disciplina della validità/invalidità di tali atti deliberativi, debba farsi applicazione dei principi generali sulle patologie degli atti negoziali plurisoggettivi (esclusa, per converso, l’applicabilità degli art. 2377 e 2379, dettati con specifico riferimento alle sole delibere delle società per azioni), di talché, dalla eventuale violazione di norme imperative (quale quella di cui all’art. 2252 c.c., specificativa del principio generale di immodificabilità del contratto senza il consenso di tutti i contraenti), discende senz’altro la nullità della delibera societaria, ex art. 1418 c.c.».
    In senso conforme: Trib. Milano, 7 gennaio 2010, in Giur. It., 2010, 2366.
    - Cass., 7 giugno 2002, n. 8276, in Giur. It., 2002, 2323: «La mancata previsione normativa di un organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia, per ciò solo, vietata la costituz...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1154-2014/I, Procura a compiere atti di amministrazione da accomandatario ad estraneo, in CNN Notizie del 3.6.2015: «[…] nella società in accomandita semplice l’amministrazione della società spetta esclusivamente a tutti i soci accomandatari. Si tratta di una norma che introduce un divieto espresso, nel tipo s.a.s., di nomina di amministratori che non siano soci accomandatari […], la norma impedisce che nella s.a.s. sia possibile affidare l’amministrazione sociale a persone diverse dai soci […]. Mentre si ammette la possibilità di nominare terzi che assumano la qualifica di institori e procuratori, purché agiscano sotto la direzione degli amministratori, si esclude che possa legittimamente rilasciarsi una procura così ampia da determinare il conferimento dei poteri gestori ad un terzo […]».
    Cass., 19 dicembre 2008, n. 29794, in Rep. Foro It., 2008, voce Società, n. 607: «Nella società in accomandita semplice, il socio accomandante che, avvalendosi di procura conferente ampio ventaglio di poteri, compie atti di amministrazione, interna od esterna, ovvero tratta o conclude affari della gestione sociale, incorre, a norma dell’art. 2320 c.c., nella decadenza dalla limitazione di responsabilità, la quale, in attuazione del principio di tipicità di cui all’art. 2249 c.c., è volta ad impedire che sia perduto il connotato essenziale di tale società, costituito dalla spettanza della sua amministrazione, ai sensi dell’art. 2318 c.c., al solo socio accomandatario; ne consegue che il fallimento della predetta società va esteso, ex art. 147 l. fall., anche all’accomandante cui siano state conferite due procure, denominate speciali ma talmente ampie da consentire la effettiva sostituzione all’amministratore nella sfera delle delibere di competenza di questi».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1154-2014/I, Procura a compiere atti di amministrazione da accomandatario ad estraneo, in CNN Notizie del 3.6.2015: «[…] nella società in acc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Trib. Catania, 19 dicembre 2003, in Vita Not., 2004, 310; in Società, 2004, 881, con nota di Fumagalli; in Arch. Civ., 2004, 897; e in Dir. Fall., 2004, II, 504: «Le controversie relative alla revoca per giusta causa della facoltà di amministrare nelle società di persone connesse ad irregolarità nella gestione non sono compromettibili in arbitri, poiché vertono su materie che coinvolgono diritti indisponibili delle parti; in particolare, è esclusa la compromettibilità in arbitri della revoca dell’amministratore ove l’azione si fondi sulla violazione della disciplina dettata per la redazione del rendiconto, degli obblighi di chiarezza e precisione nella redazione del bilancio, nonché della disciplina in tema di poteri di controllo attribuiti ai soci non amministratori».
    - Trib. Catania, 19 dicembre 2003, in Vita Not., 2004, 310; in Società, 2004, 881, con nota di Fumagalli; in Arch. Civ., 2004, 897; e in Dir. Fall., 2004, II, 504: «Le controversie relative alla revoc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 134-2008/I, Potere di rappresentanza nella s.n.c., in CNN Notizie del 6.8.2008: «[…] Giova peraltro ricordare come, nel caso in esame, l’amministratore non sia stato nominato con il contratto sociale (che implica il ricorrere della giusta causa per la revoca a mente dell’art. 2259, comma 1, c.c.), bensì con atto separato, per cui egli è revocabile secondo le norme sul mandato (ai sensi del comma 2 del citato art. 2259 c.c.), e quindi, trattandosi di mandato conferito anche nell’interesse del mandatario, ai sensi dell’art. 1723, comma 2, c.c., esso non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 134-2008/I, Potere di rappresentanza nella s.n.c., in CNN Notizie del 6.8.2008: «[…] Giova peraltro ricordare come, nel caso in esame, l’ammi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 924-2013/I, Revoca dell’amministratore di s.n.c. nominato nel contratto sociale, in CNN Notizie del 27.11.2013: «[…] La questione è regolata dall’art. 2259 c.c., […] per il quale la revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. Differentemente, l’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le regole del mandato. […] In merito al numero dei consensi necessario per revocare l’amministratore, dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono che la revoca dell’amministratore nominato nel contratto sociale integri una sua modificazione e, pertanto, è richiesto il consenso di tutti i soci, salvo diversa pattuizione ([…] Cass. 12 giugno 1996, n. 5416, in Giust. Civ., 1997, I, 157, […]. Analogamente Trib. Milano, Milano, 21 ottobre 1993, in Società, 1994, 364) […]. Il principio dell’unanimità trova, poi, un suo logico temperamento laddove la giurisprudenza afferma che la revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale di una società personale può essere deliberata dai soci con l’unanimità dei consensi, eccezion fatta, si intende, per il consenso del socio amministratore poiché altrimenti il contrasto bloccherebbe il conseguimento dell’oggetto sociale rendendolo impossibile e portando la società allo scioglimento (Trib. Catania, 19 aprile 1984, in Società, 1985, 413; Cass. 25 febbraio 1959, n. 533, in Giur. It., 1959, I, 1, 524. […]) […]».
    Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 35, Società di persone - revoca per giusta causa dell’amministratore nominato con l’atto costitutivo - non necessità della presenza dell’amministratore: «[…] è necessaria la coesistenza dei presupposti dell’unanimità dei consensi e della giusta causa. Ma cosa deve intendersi per unanimità dei consensi? La Corte di Cassazione afferma che il combinato disposto delle richiamate norme va applicato tenuto conto del divieto di voto al socio che sia in conflitto di interessi con la società di cui all’art. 2373 c.c.; il divieto di esercizio del diritto di voto in conflitto d’interessi è principio di portata generale che non può essere disatteso e del quale, in materia di società di persone, è diretta applicazione anche l’art. 2287 c.c., che impone di non considerare il socio da escludere nel computo della maggioranza necessaria per l’esclusione […]».
    Cass., 12 giugno 2009, n. 13761, in Giur. Comm., 2010, 481; e in Foro It., 2010, 3, 1, 959: «Ai sensi del combinato disposto degli art. 2252 e 2259 cod. civ., la revoca dell’amministratore di società di persone, la cui nomina sia contenuta nell’atto costitutivo, postula l’esistenza congiunta dei presupposti dell’unanimità dei consensi e della giusta causa, mentre questi possono sussistere in via alternativa, ove la nomina sia avvenuta con atto separato. Peraltro, allorché l’amministratore sia socio, non è richiesto il consenso del medesimo al fine della sua revoca, avendo portata generale il principio del divieto di voto in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell’art. 2373 cod. civ., del quale costituisce applicazione anche l’art. 2287 cod. civ., che impone di non considerare il socio da escludere nel computo della maggioranza necessaria per l’esclusione».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 924-2013/I, Revoca dell’amministratore di s.n.c. nominato nel contratto sociale, in CNN Notizie del 27.11.2013: «[…] La questione è regolata ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Trib. Milano, 19 maggio 2018, n. 5660, in Giur. It., 2019, 4, 876, con nota di Musardo: «La limitazione dei poteri gestori alla ordinaria amministrazione va interpretata non nel senso che essa assume nel diritto generale delle persone fisiche, di impedimento ad operazioni dispositive o comunque non meramente conservative, bensì considerando che l’esercizio dell’impresa - in forma o meno associata - presuppone necessariamente il compimento di una serie continua di atti di investimento, acquisto, cessione e finanziamento e fondando quindi la distinzione con gli atti di straordinaria amministrazione sulla relazione in cui il singolo atto si pone con la gestione normale della specifica impresa oggetto del giudizio. Devono quindi reputarsi atti di straordinaria amministrazione solo quelli che modificano la struttura economico-organizzativa dell’impresa».
    - Trib. Milano, 19 maggio 2018, n. 5660, in Giur. It., 2019, 4, 876, con nota di Musardo: «La limitazione dei poteri gestori alla ordinaria amministrazione va interpretata non nel senso che essa assum...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Cass., 18 gennaio 2017, n. 1213, in Ced Cassazione, rv. 642219-01: «In tema di poteri di rappresentanza dell’amministratore di una società di capitali, il conferimento di un incarico professionale di consulenza fiscale e commerciale costituisce, di regola, atto di ordinaria amministrazione e, comunque, atto coerente con l’oggetto sociale, giacché esecutivo dell’attività imprenditoriale e, perciò, rientra nei poteri rappresentativi degli amministratori».
    - Cass., 18 gennaio 2017, n. 1213, in Ced Cassazione, rv. 642219-01: «In tema di poteri di rappresentanza dell’amministratore di una società di capitali, il conferimento di un incarico professionale d...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 66-2022/I, Amministratore estraneo nelle società di persone e usufruttuario amministratore, in CNN Notizie del 8.9.2022: «[…] È discusso […] se all’usufruttuario competano, oltre ai diritti a contenuto strettamente patrimoniale, anche diritti incidenti sull’amministrazione della società, e se lo stesso assuma responsabilità personale illimitata per le obbligazioni sociali. […] secondo la tesi che sembra risultare prevalente, l’usufrutto della partecipazione sociale non attribuirebbe, di per sé, il potere di amministrare la società. Diversa è, tuttavia, la questione se sia possibile affidare, con decisione dei soci, l’amministrazione della società all’usufruttuario. Tale questione risente […] del dibattito in ordine alla possibilità di attribuire l’amministrazione a un soggetto estraneo alla compagine sociale (che […] vede la giurisprudenza orientata in senso negativo) […] Sembra, quindi, opportuno richiamare le conclusioni cui si era in passato pervenuti (Boggiali, Usufrutto su quote di partecipazione in società di persone: natura giuridica dell’usufruttuario, potere di amministrazione, rinvio alle norme sulle società di capitali, Risposta a Quesito n. 106-2006/I, in CNN Notizie del 20 luglio 2006), per le quali appare preferibile che l’amministrazione non venga affidata esclusivamente agli usufruttuari, perché la partecipazione dei soci nudi proprietari alla gestione della società sarebbe limitata all’esercizio dei poteri di controllo di cui all’art. 2261 c.c. A tali considerazioni si aggiungono, inoltre, i dubbi interpretativi sull’ammissibilità di attribuire l’amministrazione agli usufruttuari […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 66-2022/I, Amministratore estraneo nelle società di persone e usufruttuario amministratore, in CNN Notizie del 8.9.2022: «[…] È discusso […] s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Trib. Bari, 7 febbraio 2007, n. 327, in Guida Dir., 2007, 32, 67: «Nelle società di capitali il legislatore ha previsto l’obbligo di redazione di un formale bilancio ex art. 2423 c.c. […] destinato, per sua natura, alla tutela di soggetti terzi che vengono in contatto con la società […]; invece nelle società di persone è previsto solo un rendiconto annuale, del quale non è richiesto né il deposito né tanto meno la pubblicazione, proprio perché la sua redazione non risponde a un’esigenza di tutela dei terzi e della collettività, bensì a un’esigenza e a una tutela individuale del singolo socio. Sicché, ogni relativa questione è non solo transigibile, ma anche compromettibile in arbitri, non andando a incidere su norme di carattere imperativo».
    Trib. Milano, 12 gennaio 2010, in Giur. It., 2010, 1321; in Giur. Comm., 2011, II, 1433, con nota di Zucconi Galli Fonseca: «Non sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto la nullità della deliberazione di approvazione del bilancio per violazione di norme inderogabili ovvero quelle riguardanti l’impugnazione di deliberazioni assembleari per omessa convocazione del socio impugnante».
    - Trib. Bari, 7 febbraio 2007, n. 327, in Guida Dir., 2007, 32, 67: «Nelle società di capitali il legislatore ha previsto l’obbligo di redazione di un formale bilancio ex art. 2423 c.c. […] destinato,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Trib. Bari, 7 febbraio 2007, n. 327, in Guida Dir., 2007, 32, 67: «Nelle società di capitali il legislatore ha previsto l’obbligo di redazione di un formale bilancio […] a tutela evidentemente dei terzi; invece nelle società di persone è previsto solo un rendiconto annuale, del quale non è richiesto né il deposito né tanto meno la pubblicazione, proprio perché la sua redazione non risponde a un’esigenza di tutela dei terzi e della collettività, bensì a un’esigenza e a una tutela individuale del singolo socio. Sicché, ogni relativa questione è non solo transigibile, ma anche compromettibile in arbitri, non andando a incidere su norme di carattere imperativo».
    - Trib. Bari, 7 febbraio 2007, n. 327, in Guida Dir., 2007, 32, 67: «Nelle società di capitali il legislatore ha previsto l’obbligo di redazione di un formale bilancio […] a tutela evidentemente dei t...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Cass., 17 febbraio 1996, n. 1240, in Società, 1996, 896, con nota di Cupido; e in Giur. It., 1996, I, 1, 871: «A norma dell’art. 2262 c.c., nelle società di persone, il singolo socio ha diritto all’immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio, dopo l’approvazione del rendiconto, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali, in cui l’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili; tuttavia, anche nelle società di persone, il socio ha diritto alla percezione degli utili realmente conseguiti, con la conseguenza che è legittimo il comportamento dell’amministratore di una società in accomandita semplice che, nella formazione del rendiconto annuale, provvede al prudenziale accantonamento di un importo per la sostituzione degli impianti, a fronte della obsolescenza degli impianti medesimi».
    - Cass., 17 febbraio 1996, n. 1240, in Società, 1996, 896, con nota di Cupido; e in Giur. It., 1996, I, 1, 871: «A norma dell’art. 2262 c.c., nelle società di persone, il singolo socio ha diritto all’...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - App. Milano, 29 giugno 1993, in Società, 1994, 205; e in Corr. Trib., 1994, 229, con nota di Desideri: «Diversamente da quel che accade nelle società di capitali, nelle società di persone l’approvazione del bilancio annuale (o rendiconto di gestione) ad opera dei soci fa sorgere automaticamente in capo a ciascuno di essi il diritto alla percezione della relativa quota di utili eventualmente risultanti da detto bilancio; tale diritto, però, non esclude la possibilità di una rinuncia del socio a riscuotere quanto di sua spettanza e, più frequentemente, la possibilità di un accordo consensuale tra i soci stessi al fine di finanziare ulteriormente l’impresa sociale».
    - App. Milano, 29 giugno 1993, in Società, 1994, 205; e in Corr. Trib., 1994, 229, con nota di Desideri: «Diversamente da quel che accade nelle società di capitali, nelle società di persone l’approvaz...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Cass., 31 dicembre 2013, n. 28806, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 726: «Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società».
    - Cass., 31 dicembre 2013, n. 28806, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 726: «Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Cass., 9 luglio 2003, n. 10786, in Dir. Prat. Soc., 2003, 21, 64, con nota di Boccia: «Nella società c.d. di fatto, e più in generale nella società in nome collettivo, è possibile distribuire ai soci somme a titolo di utili, conseguiti in uno o più esercizi sociali, anche prima dell’approvazione del rendiconto, e ciò in quanto la norma di cui all’art. 2262 c.c., che ne subordina il conseguimento solamente all’esito dell’approvazione del rendiconto stesso, ammette espressamente il patto contrario».
    - Cass., 9 luglio 2003, n. 10786, in Dir. Prat. Soc., 2003, 21, 64, con nota di Boccia: «Nella società c.d. di fatto, e più in generale nella società in nome collettivo, è possibile distribuire ai soc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.9, Insussistenza dell’obbligo di adeguare le clausole degli originari patti sociali alle modifiche intercorse, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «Il codice civile prevede per le sole società di capitali l’obbligo di depositare nel registro delle imprese il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata ogniqualvolta sia deliberata una sua modifica (art. 2436, ultimo comma, c.c.). L’assenza di un’analoga disposizione per le società di persone porta a ritenere che le modifiche dei patti sociali delle medesime siano ritualmente adottate senza alcuna necessità di aggiornare le singole clausole divenute incompatibili. […] Ciò che è richiesto per una rituale pubblicità degli atti e fatti modificativi delle società di persone, dunque, non è l’aggiornamento di precedenti versioni del contratto sociale, quanto, piuttosto, la continuità e coerenza storica delle modifiche depositate […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.9, Insussistenza dell’obbligo di adeguare le clausole degli originari patti sociali alle modifiche intercorse, 1°...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Cass., 27 agosto 2014, n. 18409, in Rep.Foro It., 2014, voce Società, n. 448: «In tema di società di persone, la modifica della persona dei soci e della ragione sociale non comporta l’estinzione della società e la nascita di un nuovo soggetto, costituendo le società di persone soggetti di diritto distinti dai soci e, come tali, centri autonomi d’imputazione di situazioni giuridiche ad esse immediatamente riconducibili».
    - Cass., 27 agosto 2014, n. 18409, in Rep.Foro It., 2014, voce Società, n. 448: «In tema di società di persone, la modifica della persona dei soci e della ragione sociale non comporta l’estinzione del...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Trib. Milano, 30 gennaio 2008, in Società, 2008, 992: «La cessione della quota di società personale, se pur priva del requisito dell’autentica notarile e dunque non pubblicabile nel registro delle imprese, ha piena efficacia tra le parti».
    - Trib. Milano, 30 gennaio 2008, in Società, 2008, 992: «La cessione della quota di società personale, se pur priva del requisito dell’autentica notarile e dunque non pubblicabile nel registro delle i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Cass., 1° febbraio 2006, n. 2215, in Rep.Foro It., 2006, voce Società, n. 632: «In forza delle previsioni di cui agli art. 2267, 2290 e 2300 c.c., il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione; l’indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale, sicché essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali […]».
    Cass., 12 aprile 2010, n. 8649, in Rep.Foro It., 2010, voce Società, n. 627: «Il regime di cui agli art. 2290 e 2300 c.c., in forza del quale il socio di una società in nome collettivo che ceda la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima, è di generale applicazione, non riscontrandosi alcuna disposizione di legge che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale con esclusione di quelle che trovano la loro fonte nella legge, quale, nella specie, l’obbligazione di versamento dei contributi previdenziali all’Inps […]».
    Cass., 6 ottobre 2011, n. 20447, in Rep. Foro It., 2011, voce Valore aggiunto (imposta), n. 420: «Anche alle obbligazioni che trovano la loro fonte nella legge, come quelle di versamento dell’iva, si applicano le previsioni generali di cui agli art. 2267, 2290 e 2300 c.c., secondo cui il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, ivi compresa l’amministrazione finanziaria, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo ne sia venuto a conoscenza, non riscontrandosi alcuna disposizione che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale; l’adempimento dell’onere pubblicitario, quale fatto impeditivo di tale responsabilità deve essere allegato e provato dal socio che opponga la cessione».
    In senso conforme: Cass., 13 marzo 2013, n. 6230, in Rep.Foro It., 2013, voce Società, n. 556.
    - Cass., 1° febbraio 2006, n. 2215, in Rep.Foro It., 2006, voce Società, n. 632: «In forza delle previsioni di cui agli art. 2267, 2290 e 2300 c.c., il socio di una società in nome collettivo che abbi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Cass., 7 giugno 2002, n. 8276, in Giur. It., 2002, 2323, con nota di Weigmann; in Arch. Civ., 2003, 459; in Società, 2003, 1, 35, con nota di Taurini; in Impresa, 2004, 653, con nota di Sartori: «La mancata previsione normativa di un organo assembleare nelle società di persone non comporta che ne sia, per ciò solo, vietata la costituzione, e che sia preclusa ai soci - qualora questi siano chiamati ad esprimere il proprio “consenso” nelle materie di cui agli art. 2252, 2275, 2301, 2257, comma 2, 2258, comma 2, 2322 comma 2 - la possibilità di riunirsi in assemblea per deliberare, appunto, ai sensi delle norma citate, all’unanimità ovvero a maggioranza».
    In senso conforme: Trib. Milano, 7 gennaio 2010, in Giur. It., 2010, 2366.
    - Cass., 7 giugno 2002, n. 8276, in Giur. It., 2002, 2323, con nota di Weigmann; in Arch. Civ., 2003, 459; in Società, 2003, 1, 35, con nota di Taurini; in Impresa, 2004, 653, con nota di Sartori: «La...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5619/I, La nuova disciplina della trasformazione omogenea e le società di persone: un primo confronto, in CNN Notizie del 29.4.2005, «[…] una volta ammessa la trasformabilità a maggioranza delle società di persone, appare allora possibile, per certi versi a maggior ragione, affermare la presenza di un più generale principio di modificabilità a maggioranza di tutti i profili oggettivi del contratto di società di persone […], in base al quale cioè ritenere valida la clausola che la preveda […]. A questo fine appare allora necessario allargare la visuale all’intero sistema: una volta affermata la generale modificabilità a maggioranza dei profili oggettivi del contratto di società di persone, appare in vero difficile negare la necessità che il diritto di recesso venga riconosciuto al socio “dissenziente” quantomeno nelle ipotesi nelle quali è la stessa legge a riconoscere analogo diritto al socio di società di capitali ed a disporne l’inderogabilità; è il caso, oltre che della trasformazione (anche) in società di persone, della modificazione dell’oggetto sociale […], del trasferimento della sede sociale all’estero […], come pure della revoca dello stato di liquidazione: ad esse deve aggiungersi, inoltre, l’ipotesi, a quest’ultima affine, di proroga della società […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5619/I, La nuova disciplina della trasformazione omogenea e le società di persone: un primo confronto, in CNN Notizie del 29.4.2005, «[…] una ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 880-2014/I, Ragione sociale di s.a.s. priva di accomandatario, in CNN Notizie del 10.6.2015: «[…] Si chiede, quindi, se sia ammissibile che l’unico socio superstite, già accomandatario, decida di modificare la propria veste divenendo accomandante, e rimanendo comunque liquidatore, e se possa eliminarsi dalla ragione sociale il nome dell’ex accomandatario ormai accomandante. […] Sebbene la società in accomandita semplice rimasta senza accomandanti o senza accomandatari abbia a disposizione sei mesi di tempo per ricostituire la “categoria” di soci che è venuta a mancare, occorre preliminarmente chiarire come durante tale lasso di tempo la società, ancorché non si sia ancora verificata la causa di scioglimento, si trovi in una condizione del tutto peculiare. […] Non rientra fra i rimedi il mero mutamento della posizione soggettiva dell’unico socio rimasto, da accomandante ad accomandatario e viceversa, poiché questo realizzerebbe comunque una volontaria modifica del contratto sociale […]. All’esito di tale modifica si avrebbe, infatti, una società in accomandita semplice nella quale risultano ancora mancanti gli accomandanti o gli accomandatari […] In sostanza, l’unico socio rimasto potrebbe decidere una trasformazione o procedere ad una cessione di partecipazioni a terzi, ma non potrebbe, invece, modificare la propria posizione da accomandante ad accomandatario e viceversa, a meno che non vi sia contestualmente l’ingresso di un altro soggetto che giustifichi tale cambiamento […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 880-2014/I, Ragione sociale di s.a.s. priva di accomandatario, in CNN Notizie del 10.6.2015: «[…] Si chiede, quindi, se sia ammissibile che l...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesiti di Impresa n. 281-2015/I e 288-2015/I, Scioglimento di comunione ereditaria su partecipazione in società di persone, in CNN Notizie del 8.8.2019: «[…] Si chiede se lo scioglimento della comunione ereditaria su una quota di società in nome collettivo a mezzo di divisione consensuale tra i coeredi costituisca modifica ai patti sociali e, quindi, se sia necessario il consenso degli altri soci […]. […] senza il consenso dei soci superstiti, che si esprime in forma di accordo di continuazione, gli eredi del socio defunto restano degli estranei rispetto alla società. Costoro non potrebbero procedere alla divisione di una partecipazione sociale di cui non sono titolari, negozio che peraltro implicherebbe una modificazione del contratto della società: la divisione automatica della quota tra gli eredi del socio defunto, a prescindere da ogni consenso espresso o implicito dei soci superstiti, contrasterebbe da un lato con l’interesse sociale […]; e appare dall’altro lato altresì contrario al principio per cui, nelle società di persone, la modifica nella titolarità della quota rappresenta una modifica del contratto sociale che, di regola (art. 2252 c.c.), richiede il consenso unanime dei soci ed è soggetta a pubblicità presso il Registro imprese a norma dell’art. 2300 c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesiti di Impresa n. 281-2015/I e 288-2015/I, Scioglimento di comunione ereditaria su partecipazione in società di persone, in CNN Notizie del 8.8.2019: «[…] Si c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Trib. Salerno, 12 aprile 2007, in Società, 2008, 214, con nota di Senini; in Corti Salern., 2007, 527, con nota di Costabile; in Giur. It., 2008, 2000; in Giur. comm., 2008, II, 865, con nota di Corsini; e in Dir. Prat. Soc., 2008, fasc. 5, 75, con nota di Brenca: «Le controversie relative allo scioglimento della società non sono compromettibili in arbitri, avendo ad oggetto un diritto indisponibile».
    - Trib. Salerno, 12 aprile 2007, in Società, 2008, 214, con nota di Senini; in Corti Salern., 2007, 527, con nota di Costabile; in Giur. It., 2008, 2000; in Giur. comm., 2008, II, 865, con nota di Cor...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] Nelle s.a.s. l’inutile decorso del semestre senza che si sia provveduto a reintegrare la dualità di categorie di soci implica l’operare della causa di scioglimento prevista dall’art. 2323 c.c., che si aggiunge a quelle contemplate in via generale per le società di persone dall’art. 2272 c.c. […] Pertanto, […] si ha una situazione in cui si è verificata la causa di scioglimento e si è instaurata la fase liquidativa, la quale, tuttavia, non comporta anche l’estinzione della società […]».
    Cass., 2 aprile 1999, n. 3221, in Rep.Foro It., 1999, voce Società, n. 1055: «Lo scioglimento di una società non ne produce l’estinzione, ma essa continua ad esistere con la stessa individualità, struttura e organizzazione, sia pure con un restringimento della capacità, derivante dalla modificazione dello scopo che non è più quello dell’esercizio dell’impresa, bensì quello della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito con i terzi (fattispecie relativa ad una società in accomandita semplice)».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] Nelle s.a.s. l’i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Cass., 8 agosto 2013, n. 18964, in Rep.Foro It., 2013, voce Fallimento, n. 505: «Lo scioglimento di società in nome collettivo non comporta né l’estinzione della società stessa, la quale continua ad esistere, sia pure sostituendo lo scopo liquidatorio a quello lucrativo, né lo scioglimento del rapporto sociale inerente i singoli soci, i quali restano, pertanto, illimitatamente responsabili sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, decorrendo da tale momento il termine di un anno ex art. 10 l. fall. per la dichiarazione di fallimento in estensione dei medesimi soci, al pari della società».
    Cass., 5 febbraio 2014, n. 2551, in Società, 2014, 921: «In caso di prosecuzione dell’attività di una società dichiarata sciolta, ma non ancora cancellata dal registro delle imprese, gli utili maturati dovranno essere imputati alla società e da questa distribuiti ai soci secondo le rispettive quote di partecipazione».
    In senso conforme: Cass., 22 dicembre 2014, n. 27189, in Rep.Foro It., 2014, voce Società, n. 452.
    - Cass., 8 agosto 2013, n. 18964, in Rep.Foro It., 2013, voce Fallimento, n. 505: «Lo scioglimento di società in nome collettivo non comporta né l’estinzione della società stessa, la quale continua ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060, in Foro It., 2011, I, 1499: «Il novellato art. 2495, 2º comma, c.c., nel testo introdotto dall’art. 4 d. leg. 17 gennaio 2003 n. 6, è applicabile anche alle società commerciali di persone, sicché la cancellazione della società dal registro delle imprese ha natura dichiarativa della estinzione, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti, e la decorrenza dell’effetto estintivo è individuabile al pari delle società di capitali».
    Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4061, in Foro It., 2011, I, 1498: «Una lettura costituzionalmente orientata al rispetto della parità di trattamento dei terzi creditori delle società commerciali di qualsiasi tipo impone di riconoscere alla cancellazione delle società commerciali di persone dal registro delle imprese l’efficacia dichiarativa del venir meno delle loro capacità e legittimazione sostanziale e processuale, opponibile ai creditori che agiscano contro i soci, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti, con contestuale estinzione della società desumibile dagli effetti della novella dell’art. 2495 c.c. sull’intero titolo V del libro quinto c.c., negli stessi limiti temporali indicati per le società di capitali».
    Cass., 6 novembre 2013, n. 24955, in Rep. Foro It., 2013, voce Procedimento civile, n. 145: «La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l’estinzione (nella specie, conseguente alla venuta meno della pluralità dei soci ex art. 2272, 1º comma, n. 4 e 2308 c.c.) e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente […]».
    - Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060, in Foro It., 2011, I, 1499: «Il novellato art. 2495, 2º comma, c.c., nel testo introdotto dall’art. 4 d. leg. 17 gennaio 2003 n. 6, è applicabile anche al...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 880-2014/I, Ragione sociale di s.a.s. priva di accomandatario, in CNN Notizie del 10.6.2015: «[…] Sebbene la società in accomandita semplice rimasta senza accomandanti o senza accomandatari abbia a disposizione sei mesi di tempo per ricostituire la “categoria” di soci che è venuta a mancare, occorre preliminarmente chiarire come durante tale lasso di tempo la società, ancorché non si sia ancora verificata la causa di scioglimento, si trovi in una condizione del tutto peculiare. […] Non rientra fra i rimedi il mero mutamento della posizione soggettiva dell’unico socio rimasto, da accomandante ad accomandatario e viceversa, poiché questo realizzerebbe comunque una volontaria modifica del contratto sociale […]. All’esito di tale modifica si avrebbe, infatti, una società in accomandita semplice nella quale risultano ancora mancanti gli accomandanti o gli accomandatari […] In sostanza, l’unico socio rimasto potrebbe decidere una trasformazione o procedere ad una cessione di partecipazioni a terzi, ma non potrebbe, invece, modificare la propria posizione da accomandante ad accomandatario e viceversa, a meno che non vi sia contestualmente l’ingresso di un altro soggetto che giustifichi tale cambiamento […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 880-2014/I, Ragione sociale di s.a.s. priva di accomandatario, in CNN Notizie del 10.6.2015: «[…] Sebbene la società in accomandita semplice ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 652-2014/I, Successione dell’accomandante nella s.a.s., in CNN Notizie del 13.5.2015: «Si chiede se gli eredi del socio accomandante rivestano automaticamente la medesima posizione nella società. […] L’art. 2322, comma 1, c.c., stabilisce che “La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte”. […] La ratio della deroga risiede nel favor attribuito dalla legge alla prosecuzione dell’attività sociale anche dopo la morte del socio, evitando così lo scioglimento o un eventuale impoverimento della società derivante dalla liquidazione della quota, e ciò in considerazione del fatto che qui la successione riguarda la posizione dell’accomandante, quindi del socio capitalista […]. L’opinione prevalente in dottrina ammette tuttavia che il contratto sociale contenga una clausola che stabilisca l’intrasmissibilità anche relativa della quota […]».
    Cass., 11 ottobre 2006, n. 21803, in Rep.Foro It., 2006, voce Società, n. 844: «Nella società in accomandita semplice, soltanto la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte, ai sensi dell’art. 2322 c.c., mentre in caso di morte del socio accomandatario trova applicazione l’art. 2284 c.c., in virtù del quale gli eredi non subentrano nella posizione del defunto nell’ambito della società, e non assumono quindi la qualità di soci accomandatari a titolo di successione mortis causa, ma hanno diritto soltanto alla liquidazione della quota del loro dante causa, salvo diverso accordo con gli altri soci in ordine alla continuazione della società […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 652-2014/I, Successione dell’accomandante nella s.a.s., in CNN Notizie del 13.5.2015: «Si chiede se gli eredi del socio accomandante rivestan...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 70-2008/I, Trasformazione di s.n.c. in s.r.l. e contestazione dell’assetto proprietario da parte degli eredi di uno dei soci, in CNN Notizie del 3.4.2008: «[…] Invero occorre in proposito ricordare come la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. 14 marzo 2001, n. 3671, in Società, 2001, 936) abbia sottolineato come gli eredi del socio defunto non acquisiscano la posizione di quest’ultimo nell’ambito della società (e perciò non assumono la qualità di soci), ma abbiano soltanto il diritto alla liquidazione della quota del socio loro dante causa, diritto che sorge e si conserva indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga (Cass. 11 aprile 1995, n. 4169) […]. Anche per una parte della dottrina gli eredi non hanno diritto di partecipare alle operazioni di liquidazione, tenuto conto che altrimenti essi sarebbero esposti a responsabilità per le obbligazioni sociali contratte dalla società durante la liquidazione. Gli eredi potranno eventualmente farsi assistere da un loro legale rappresentante […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] La morte del socio non determina, in via di principio, né il subentrare degli eredi in luogo del defunto, né lo scioglimento dell’intero rapporto sociale, ma solo lo scioglimento del singolo vincolo fra il socio deceduto e la società, che continua con i soci superstiti […] Conseguentemente, la ricostituzione della pluralità può avvenire mediante trasferimento di parte della quota del socio superstite, restando in tal caso assolutamente estranei gli eredi del socio defunto, senza che occorra un loro intervento nell’atto di cessione di quota e modifica dei patti sociali […]».
    Cass., 14 marzo 2001, n. 3671, in Società, 2001, 936: «Nelle società di persone (nella specie, società di fatto), gli eredi del socio defunto non acquisiscono la posizione di quest’ultimo nell’ambito della società, e non assumono perciò la qualità di soci, ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa, diritto che sorge indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga; pertanto, gli eredi non sono legittimati a chiedere la liquidazione della società né possono vantare un diritto a partecipare alla procedura di liquidazione, che, nella società di persone, è facoltativa, potendo i soci sostituirla con altre modalità di estinzione o chiedere al giudice nei modi ordinari di definire i rapporti di dare e avere».
    In senso conforme: Cass., 23 marzo 2005, n. 6263, in Società, 2006, 185; Cass., 30 dicembre 2011, n. 30542, in Rep. Foro It., 2012, voce Società, n. 686; App. Torino, 24 marzo 2009, in Società, 2010, 84.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 70-2008/I, Trasformazione di s.n.c. in s.r.l. e contestazione dell’assetto proprietario da parte degli eredi di uno dei soci, in CNN Notizie ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Cass., 16 aprile 2018, n. 9346, in Foro It., 2018, 9, 1, 2792; e in CNN Notizie del 18.6.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Società di persone composta di due soci, morte del socio e applicabilità dell’art. 2284 c.c.: «In tema di società di persone composta da due soli soci, per effetto del coordinamento tra l’art. 2284 c.c. e 2272 n. 4 c.c., in caso di morte di un socio, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi va considerata come condicio iuris priva di efficacia retroattiva, sicché in difetto di detta ricostituzione lo scioglimento della società si verifica alla scadenza del semestre in pendenza del quale il socio superstite, oltre ad optare per la ricostituzione, può scegliere tra le diverse alternative di cui all’art. 2384 c.c.».
    - Cass., 16 aprile 2018, n. 9346, in Foro It., 2018, 9, 1, 2792; e in CNN Notizie del 18.6.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Società di persone composta di due so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone, in CNN Notizie del 8.7.2015: «[…] Una parte della dottrina ritiene, tuttavia, che tale estraneità degli eredi rispetto alla compagine sociale si affievolisca laddove la società sia in fase di scioglimento e liquidazione, fase in cui l’intuitus personae che connota il socio di società personali e giustifica la tendenziale estraneità dell’erede alla società si attenua grandemente, sino a comportare la sua entrata nella società sciolta jure hereditatis senza che sia necessario né il suo consenso né il consenso dei soci superstiti […]. Seguendo tale ricostruzione, nella società in liquidazione, ciascun erede assumerebbe una posizione autonoma nella società quale titolare di una frazione della quota già di spettanza del de cuius: peraltro, la qualità di socio da riconoscersi all’erede comporterà anche il potere di prendere decisioni, assieme agli altri soci, in ordine alla liquidazione della società, di concorrere alla nomina dei liquidatori, ecc. […]. […] Per l’opinione prevalente, invece, gli eredi, con la messa in liquidazione della società, non entrano a farne parte e non hanno diritto di partecipare alle operazioni di liquidazione, tenuto conto che altrimenti essi sarebbero esposti a responsabilità per le obbligazioni sociali contratte dalla società durante la liquidazione. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone, in CNN Notizie del 8.7.2015: «[…] Una parte della dottrina ritiene,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone, in CNN Notizie del 8.7.2015: «[…] appaiono percorribili due strade. Se si aderisce alla soluzione fatta propria dall’ultima sentenza della Suprema Corte, la nomina del liquidatore è atto che può competere all’erede, che può anche nominare se stesso liquidatore. Ma, si badi, tale nomina non passa per un ingresso dell’erede nella società, per la sua assunzione della qualità di socio: questi, in sostanza, potrà solo “direttamente” procedere alla nomina di se stesso quale liquidatore. Laddove, viceversa, si intenda esser più coerenti con la più volte affermata estraneità dell’erede alla compagine sociale, potrà invocarsi l’art. 2275 c.c. È pur vero che tale norma subordina al disaccordo fra i soci l’intervento del giudice per la nomina del liquidatore, ma, nell’ipotesi al vaglio, deve darsi per scontato il mancato accordo essendo l’unico socio deceduto. La norma, peraltro, a differenza dell’art. 2487, comma 2, c.c. sulla nomina dei liquidatori nella società di capitali, non legittima solo i soci a ricorrere al tribunale, elemento, questo, che confermerebbe la soluzione prospettata […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone, in CNN Notizie del 8.7.2015: «[…] appaiono percorribili due strade....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Cass., 25 giugno 2014, n. 14449, in Giur. It., 2014, 2759, con nota di Cottino; in Riv. dir. impresa, 2015, 399, con nota di Caliulo: «Nel caso in cui sia venuta a mancare la pluralità dei soci nella società personale e non sia stata ricostituita entro sei mesi la pluralità dei soci, allorquando sopravvenga il decesso dell’unico socio, che non abbia provveduto a mettere in liquidazione la società, gli eredi del socio defunto devono mettere in liquidazione la società, per poter realizzare il proprio diritto alla quota di liquidazione e provvedere a regolare la posizione degli altri soci».
    - Cass., 25 giugno 2014, n. 14449, in Giur. It., 2014, 2759, con nota di Cottino; in Riv. dir. impresa, 2015, 399, con nota di Caliulo: «Nel caso in cui sia venuta a mancare la pluralità dei soci nell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Cass., 6 maggio 2015, n. 9124, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 194: «La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, quoad effectum, allo scioglimento della stessa, sicché la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi) si configura alla stregua della liquidazione delle rispettive quote».
    - Cass., 6 maggio 2015, n. 9124, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 194: «La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, quoad effectum, allo scioglimento della stessa, sicch...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 134-2014/I, S.n.c. con unico socio, cessione di quote e revoca dello stato di liquidazione, in CNN Notizie dell’8.5.2014.
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] Nelle s.a.s. l’inutile decorso del semestre senza che si sia provveduto a reintegrare la dualità di categorie di soci implica l’operare della causa di scioglimento prevista dall’art. 2323 c.c., che si aggiunge a quelle contemplate in via generale per le società di persone dall’art. 2272 c.c. […] Pertanto, […] si ha una situazione in cui si è verificata la causa di scioglimento e si è instaurata la fase liquidativa, la quale, tuttavia, non comporta anche l’estinzione della società. […] Fintantoché, però, non si verifichino tali evenienze, resta ferma la possibilità di una ricostituzione tardiva della pluralità dei soci, con conseguente ripristino della dualità delle posizioni di accomandante e accomandatario […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 134-2014/I, S.n.c. con unico socio, cessione di quote e revoca dello stato di liquidazione, in CNN Notizie dell’8.5.2014.
    Consiglio Nazionale ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    Trib. Milano, 20 febbraio 2007, in Giur. It., 2007, 1978; in Riv. Dir. Soc., 2008, 823, con nota di Carlini: «L’istituto della risoluzione non è applicabile alle società, trattandosi di contratto non a prestazioni corrispettive, ma plurilaterale».
    Trib. Milano, 20 febbraio 2007, in Giur. It., 2007, 1978; in Riv. Dir. Soc., 2008, 823, con nota di Carlini: «L’istituto della risoluzione non è applicabile alle società, trattandosi di contratto non ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Trib. Salerno, 12 aprile 2007, in Società, 2008, 214, con nota di Senini; in Corti Salernit., 2007, 527, con nota di Costabile; in Giur. It., 2008, 2000; in Giur. Comm., 2008, II, 865, con nota di Corsini; e in Dir. Prat. Soc., 2008, fasc. 5, 75, con nota di Brenca: «Le controversie relative allo scioglimento della società non sono compromettibili in arbitri, avendo ad oggetto un diritto indisponibile».
    - Trib. Salerno, 12 aprile 2007, in Società, 2008, 214, con nota di Senini; in Corti Salernit., 2007, 527, con nota di Costabile; in Giur. It., 2008, 2000; in Giur. Comm., 2008, II, 865, con nota di C...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 49-2013/I, Scioglimento di società di persone senza liquidazione e necessità dell’intervento del notaio, in CNN Notizie del 30.1.2013: «[…] solo nel caso della volontà di procedere allo scioglimento anticipato si ha una modificazione dell’originario contratto sociale (che prevedeva un diverso termine o non lo prevedeva affatto), laddove in tutti gli altri casi l’effetto dello scioglimento deriva sì da un atto volontario “originario” ma si concretizza poi in seguito al verificarsi di un fatto, la cui ricorrenza viene dai soci constatata (si pensi al conseguimento dell’oggetto sociale). Potrebbe dirsi che lo scioglimento è in via diretta conseguenza di un fatto ed in via mediata espressione della volontà dei soci […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 49-2013/I, Scioglimento di società di persone senza liquidazione e necessità dell’intervento del notaio, in CNN Notizie del 30.1.2013: «[…] s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Cass., 22 agosto 2001, n. 11185, in Rep. Foro It., 2001, voce Società, n. 899: «Nelle società di persone, lo scioglimento per insanabile dissidio sorto tra i soci presuppone che la situazione di conflitto renda impossibile il raggiungimento dei fini sociali».
    In senso conforme, Cass., 10 settembre 2004, n. 18243, in Foro It., 2005, I, 1105; Trib. Milano, 16 febbraio 2012, in Società, 2012, 1153.
    - Cass., 22 agosto 2001, n. 11185, in Rep. Foro It., 2001, voce Società, n. 899: «Nelle società di persone, lo scioglimento per insanabile dissidio sorto tra i soci presuppone che la situazione di con...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] Nelle s.a.s. l’inutile decorso del semestre senza che si sia provveduto a reintegrare la dualità di categorie di soci implica l’operare della causa di scioglimento prevista dall’art. 2323 c.c., che si aggiunge a quelle contemplate in via generale per le società di persone dall’art. 2272 c.c. […] Pertanto, […] si ha una situazione in cui si è verificata la causa di scioglimento e si è instaurata la fase liquidativa, la quale, tuttavia, non comporta anche l’estinzione della società […]».
    Cass., 2 aprile 1999, n. 3221, in Rep. Foro It., 1999, voce Società, n. 1055: «Lo scioglimento di una società non ne produce l’estinzione, ma essa continua ad esistere con la stessa individualità, struttura e organizzazione, sia pure con un restringimento della capacità, derivante dalla modificazione dello scopo che non è più quello dell’esercizio dell’impresa, bensì quello della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito con i terzi (fattispecie relativa ad una società in accomandita semplice)».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] Nelle s.a.s. l’i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Cass., 8 agosto 2013, n. 18964, in Rep. Foro It., 2013, voce Fallimento, n. 505: «Lo scioglimento di società in nome collettivo non comporta né l’estinzione della società stessa, la quale continua ad esistere, sia pure sostituendo lo scopo liquidatorio a quello lucrativo, né lo scioglimento del rapporto sociale inerente i singoli soci, i quali restano, pertanto, illimitatamente responsabili sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, decorrendo da tale momento il termine di un anno ex art. 10 l. fall. per la dichiarazione di fallimento in estensione dei medesimi soci, al pari della società».
    Cass., 5 febbraio 2014, n. 2551, in Società, 2014, 921: «In caso di prosecuzione dell’attività di una società dichiarata sciolta, ma non ancora cancellata dal registro delle imprese, gli utili maturati dovranno essere imputati alla società e da questa distribuiti ai soci secondo le rispettive quote di partecipazione».
    In senso conforme: Cass., 22 dicembre 2014, n. 27189, in Rep. Foro It., 2014, voce Società, n. 452.
    - Cass., 8 agosto 2013, n. 18964, in Rep. Foro It., 2013, voce Fallimento, n. 505: «Lo scioglimento di società in nome collettivo non comporta né l’estinzione della società stessa, la quale continua a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060, in Foro It., 2011, I, 1499: «Il novellato art. 2495, 2º comma, c.c., nel testo introdotto dall’art. 4 d. leg. 17 gennaio 2003 n. 6, è applicabile anche alle società commerciali di persone, sicché la cancellazione della società dal registro delle imprese ha natura dichiarativa della estinzione, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti, e la decorrenza dell’effetto estintivo è individuabile al pari delle società di capitali».
    Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4061, in Foro It., 2011, I, 1498: «Una lettura costituzionalmente orientata al rispetto della parità di trattamento dei terzi creditori delle società commerciali di qualsiasi tipo impone di riconoscere alla cancellazione delle società commerciali di persone dal registro delle imprese l’efficacia dichiarativa del venir meno delle loro capacità e legittimazione sostanziale e processuale, opponibile ai creditori che agiscano contro i soci, indipendentemente dall’esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti ancora non definiti, con contestuale estinzione della società desumibile dagli effetti della novella dell’art. 2495 c.c. sull’intero titolo V del libro quinto c.c., negli stessi limiti temporali indicati per le società di capitali».
    Cass., 6 novembre 2013, n. 24955, in Rep. Foro It., 2013, voce Procedimento civile, n. 145: «La cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ne determina l’estinzione (nella specie, conseguente alla venuta meno della pluralità dei soci ex art. 2272, 1º comma, n. 4 e 2308 c.c.) e la priva della capacità di stare in giudizio, operando un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente […]».
    - Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060, in Foro It., 2011, I, 1499: «Il novellato art. 2495, 2º comma, c.c., nel testo introdotto dall’art. 4 d. leg. 17 gennaio 2003 n. 6, è applicabile anche al...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670, in Rep. Foro It., 2007, voce Registro (imposta), n. 106: «[…] nell’ipotesi di assegnazione di azienda rientra l’atto con il quale uno dei soci receda da una società in nome collettivo composta da due soli soci, dando quietanza dell’avvenuta liquidazione della quota, mentre l’altro contestualmente dichiari di non voler ricostituire la società, ma di voler proseguire in proprio, quale imprenditore individuale, l’attività d’impresa; ciò in quanto lo scioglimento della società, che a norma dell’art. 2272, n. 4, c.c. si determina per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se la società non sia ricostituita nel termine di sei mesi, quando riguarda una società di persone non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all’ente, la titolarità dei quali si concentra nell’unico socio rimasto; l’attesa semestrale dell’eventuale ricostituzione della pluralità dei soci può essere anticipatamente interrotta dalla scelta del socio superstite di non trovare altri soci, bensì di continuare l’attività come impresa individuale […]».
    - Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670, in Rep. Foro It., 2007, voce Registro (imposta), n. 106: «[…] nell’ipotesi di assegnazione di azienda rientra l’atto con il quale uno dei soci receda da una società...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone, in CNN Notizie del 8.7.2015: «[…] Una parte della dottrina ritiene, tuttavia, che tale estraneità degli eredi rispetto alla compagine sociale si affievolisca laddove la società sia in fase di scioglimento e liquidazione, fase in cui l’intuitus personae che connota il socio di società personali e giustifica la tendenziale estraneità dell’erede alla società si attenua grandemente, sino a comportare la sua entrata nella società sciolta jure hereditatis senza che sia necessario né il suo consenso né il consenso dei soci superstiti […]. Seguendo tale ricostruzione, nella società in liquidazione, ciascun erede assumerebbe una posizione autonoma nella società quale titolare di una frazione della quota già di spettanza del de cuius: peraltro, la qualità di socio da riconoscersi all’erede comporterà anche il potere di prendere decisioni, assieme agli altri soci, in ordine alla liquidazione della società, di concorrere alla nomina dei liquidatori, ecc. […]. […] Per l’opinione prevalente, invece, gli eredi, con la messa in liquidazione della società, non entrano a farne parte e non hanno diritto di partecipare alle operazioni di liquidazione, tenuto conto che altrimenti essi sarebbero esposti a responsabilità per le obbligazioni sociali contratte dalla società durante la liquidazione. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone, in CNN Notizie del 8.7.2015: «[…] Una parte della dottrina ritiene,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone, in CNN Notizie del 8.7.2015: «[…] appaiono percorribili due strade. Se si aderisce alla soluzione fatta propria dall’ultima sentenza della Suprema Corte, la nomina del liquidatore è atto che può competere all’erede, che può anche nominare se stesso liquidatore. Ma, si badi, tale nomina non passa per un ingresso dell’erede nella società, per la sua assunzione della qualità di socio: questi, in sostanza, potrà solo “direttamente” procedere alla nomina di se stesso quale liquidatore. Laddove, viceversa, si intenda esser più coerenti con la più volte affermata estraneità dell’erede alla compagine sociale, potrà invocarsi l’art. 2275 c.c. È pur vero che tale norma subordina al disaccordo fra i soci l’intervento del giudice per la nomina del liquidatore, ma, nell’ipotesi al vaglio, deve darsi per scontato il mancato accordo essendo l’unico socio deceduto. La norma, peraltro, a differenza dell’art. 2487, comma 2, c.c. sulla nomina dei liquidatori nella società di capitali, non legittima solo i soci a ricorrere al tribunale, elemento, questo, che confermerebbe la soluzione prospettata […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone, in CNN Notizie del 8.7.2015: «[…] appaiono percorribili due strade....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Cass., 25 giugno 2014, n. 14449, in Giur. It., 2014, 2759, con nota di Cottino; in Riv. dir. impresa, 2015, 399, con nota di Caliulo: «Nel caso in cui sia venuta a mancare la pluralità dei soci nella società personale e non sia stata ricostituita entro sei mesi la pluralità dei soci, allorquando sopravvenga il decesso dell’unico socio, che non abbia provveduto a mettere in liquidazione la società, gli eredi del socio defunto devono mettere in liquidazione la società, per poter realizzare il proprio diritto alla quota di liquidazione e provvedere a regolare la posizione degli altri soci».
    - Cass., 25 giugno 2014, n. 14449, in Giur. It., 2014, 2759, con nota di Cottino; in Riv. dir. impresa, 2015, 399, con nota di Caliulo: «Nel caso in cui sia venuta a mancare la pluralità dei soci nell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Cass., 16 aprile 2018, n. 9346, in Foro It., 2018, 9, 1, 2792; e in CNN Notizie del 18.6.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Società di persone composta di due soci, morte del socio e applicabilità dell’art. 2284 c.c.: «In tema di società di persone composta da due soli soci, per effetto del coordinamento tra l’art. 2284 c.c. e 2272 n. 4 c.c., in caso di morte di un socio, la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi va considerata come condicio iuris priva di efficacia retroattiva, sicché in difetto di detta ricostituzione lo scioglimento della società si verifica alla scadenza del semestre in pendenza del quale il socio superstite, oltre ad optare per la ricostituzione, può scegliere tra le diverse alternative di cui all’art. 2384 c.c.».
    - Cass., 16 aprile 2018, n. 9346, in Foro It., 2018, 9, 1, 2792; e in CNN Notizie del 18.6.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Società di persone composta di due so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Cass., 6 maggio 2015, n. 9124, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 194: «La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, quoad effectum, allo scioglimento della stessa, sicché la ripartizione, fra coloro che hanno agito come soci, delle spettanze sul patrimonio comune (una volta adempiute le obbligazioni verso i terzi) si configura alla stregua della liquidazione delle rispettive quote».
    - Cass., 6 maggio 2015, n. 9124, in Rep. Foro It., 2015, voce Società, n. 194: «La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, quoad effectum, allo scioglimento della stessa, sicch...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 49-2013/I, Scioglimento di società di persone senza liquidazione e necessità dell’intervento del notaio, in CNN Notizie del 30.1.2013: «[…] Nelle altre ipotesi di conseguimento dell’oggetto sociale e di sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, ma anche il verificarsi delle “altre cause previste dal contratto sociale” (art. 2272, n. 5), invece, la ricorrenza del fatto va accertata dai soci, ed essendo tale accertamento foriero di possibili contrasti tra i soci, è necessaria una specifica documentazione di tale constatazione, che soggiace, in quanto diretta poi ad una successiva pubblicità nel registro delle imprese, alla forma prevista dal comma 4 dell’art. 11 del D.P.R. 581/1995 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 49-2013/I, Scioglimento di società di persone senza liquidazione e necessità dell’intervento del notaio, in CNN Notizie del 30.1.2013: «[…] N...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Revoca delle funzioni di amministratore in capo al socio accomandatario e applicabilità dell’art. 2323, comma 2, c.c. (Trib. Milano 12 novembre 2015), in CNN Notizie del 16.3.2016: «Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, con decreto del 9 novembre 2015, depositato il 12 novembre 2015, affronta la questione degli effetti della revoca delle funzioni di amministratore in capo al socio accomandatario, precisando come questa non dia luogo immediatamente allo scioglimento della sas, anche in tale ipotesi essendo applicabile la disciplina ex art. 2323 cc, con conseguente possibilità per i soci di una rivisitazione dei patti sociali nel termine di sei mesi dalla revoca e di nomina medio tempore di un amministratore provvisorio. Il Tribunale, per questo profilo, disattende una pronuncia di legittimità (Cass. 28 novembre 1992, n. 12732, in N.G.C.C., 1993, I, 828; nello stesso senso, Trib. Salerno, 23 maggio 2006, Trib. Salerno, 10 aprile 2007; Trib. Milano, 1° luglio 2002, in Giur. It., 2002, 2330; Trib. Roma, 4 maggio 2000, in Dir. e Prat. Soc., 2000, f. 13, 67; Trib. Siracusa, 11 settembre 1999, in Società, 2000, 463 […]) secondo la quale, qualora l’unico socio accomandatario venga giudizialmente privato della facoltà di amministrare, non può applicarsi analogicamente l’art. 2323, 2° co., c.c., alla stregua della persistente presenza nella compagine sociale di detto accomandatario, ma si determina una causa di scioglimento della società, per impossibilità di funzionamento, tenendo conto che il potere di amministrazione è riservato esclusivamente al socio accomandatario […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Revoca delle funzioni di amministratore in capo al socio accomandatario e applicabilità dell’art. 2323, comma 2, c.c. (Trib....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Trib. Milano, 20 febbraio 2007, in Giur. It., 2007, 1978; in Riv. Dir. Soc., 2008, 823, con nota di Carlini: «L’istituto della risoluzione non è applicabile alle società, trattandosi di contratto non a prestazioni corrispettive, ma plurilaterale».
    - Trib. Milano, 20 febbraio 2007, in Giur. It., 2007, 1978; in Riv. Dir. Soc., 2008, 823, con nota di Carlini: «L’istituto della risoluzione non è applicabile alle società, trattandosi di contratto no...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 18-2018/I, Società in nome collettivo e clausola per la nomina dei liquidatori a maggioranza, in CNN Notizie del 30.7.2018: «[…] La possibilità di demandare alla maggioranza dei soci di una società di persone la nomina di uno o più liquidatori è controversa. Occorre muove dal disposto dell’art. 2275, comma 1, c.c., il quale prevede che se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale. Al riguardo, autorevole dottrina afferma che la regola dell’unanimità dei consensi sia destinata a valere laddove nel contratto sociale i soci non abbiano diversamente disposto: ed in tal senso, si ritiene che i patti sociali potrebbero sia demandare a terzi (esponenti particolarmente qualificati, si fa l’esempio della Camera di commercio) la nomina del o dei liquidatori, sia prevedere che la nomina segua a maggioranza (di interessi o di numero […]. D’altronde, lo stesso art. 2275 reca, nel suo incipit, un espresso riferimento ad una diversa modalità di liquidazione stabilita nel contratto sociale. […] Inoltre, nel senso della ammissibilità della clausola contrattuale che rimetta alla maggioranza dei soci la nomina del o dei liquidatori si esprime, in tempi più recenti una giurisprudenza di merito (Trib. Roma, 21 giugno 2005, in Foro it., 2006, I, 2572, […]) la quale afferma che, qualora il contratto sociale di una società di persone rimetta alla maggioranza dei soci la determinazione delle modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori alla manifestazione della volontà collettiva, va applicato il criterio di computo per capi […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 18-2018/I, Società in nome collettivo e clausola per la nomina dei liquidatori a maggioranza, in CNN Notizie del 30.7.2018: «[…] La possibili...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.10, Legittimità della nomina dei liquidatori a tempo determinato, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «Posto che i liquidatori di società di persone (da chiunque siano nominati) possono essere revocati in qualsiasi momento, senza necessità di giusta causa, è da ritenersi possibile che i soci nominino il liquidatore fissando in tal occasione un termine di durata del suo incarico».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.10, Legittimità della nomina dei liquidatori a tempo determinato, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «Posto che i li...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.10, Legittimità della nomina dei liquidatori a tempo determinato, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] Sembra esatto concludere che ove il liquidatore sia nominato a tempo determinato ed entro la scadenza del termine pattuito il procedimento di liquidazione non sia esaurito egli resterà in carica fino all’accettazione della nomina da parte del subentrante».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.10, Legittimità della nomina dei liquidatori a tempo determinato, 1° pubbl. 9/14 - motivato 9/15: «[…] Sembra esa...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «il procedimento di cancellazione delle società di persone dal Registro delle Imprese a causa di “inattività” (irreperibilità presso la sede legale; mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; mancanza del codice fiscale; mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi; e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita) «è avviato d’ufficio dal Conservatore del Registro delle imprese e sfocia nella trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per la nomina del liquidatore ove “necessaria”». Tale “necessità” ricorre «solo nel caso la società risulti dai registri immobiliari intestataria di beni immobili»; «nel caso non occorra provvedersi a tale nomina» gli atti vengono trasmessi «al Giudice del Registro delle imprese per l’emanazione del provvedimento di cancellazione».
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «il procedimento di cancellazione delle soc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] la competenza alla trattazione dei procedimenti di volontaria giurisdizione spetta alle sezioni specializzate in materia d’impresa (SSI) per quanto riguarda le società di capitali»; «la competenza per territorio va quindi individuata in riferimento alla sede della società di capitali e in riferimento all’ambito territoriale delle SSI»; «la trattazione di tali procedimenti ricade nella disciplina ex artt. 737 e ss. c.p.c., con il che: la trattazione e la decisione sono collegiali ai sensi dell’art. 50-bis c.p.c. laddove il codice civile indica come competente il tribunale»; «ex art. 741 c.p.c. i provvedimenti emessi dal tribunale “acquistano efficacia” soltanto una volta decorsi i termini per proporre reclamo, salva l’efficacia immediata disposta dal provvedimento “se vi sono ragioni di urgenza”» «i reclami sono di competenza della corte d’appello».
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] la competenza alla trattazione dei pro...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «Nelle società di persone, intervenuta la causa di scioglimento, “se il contratto non prevede il modo di liquidare il patrimonio sociale e i soci non sono d’accordo nel determinarlo, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale” (art. 2272 c.c.); «ciascun socio è legittimato a richiedere la nomina del liquidatore al Presidente del Tribunale, purché alleghi e documenti la ricorrenza di una causa di scioglimento […] nonché la mancata collaborazione degli altri soci quanto alla nomina del liquidatore»; […] Oltre a «ciascun socio» legittimati «a richiedere la nomina del liquidatore al presidente del tribunale» sono anche gli «eredi di soci defunti i quali, in assenza di soci superstiti, pur non avendo di per sé acquistato la qualità di soci ai sensi dell’art. 2284 cc, sono comunque da ritenere soggetti interessati alla procedura liquidatoria […]».
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «Nelle società di persone, intervenuta la c...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 96-2012/I, Società in accomandita semplice e nomina di liquidatore estraneo alla compagine sociale, in CNN Notizie del 26.4.2013: «[…] In sostanza, durante la fase della liquidazione, l’art. 2318 c.c. “lascia il passo” al disposto dell’art. 2310 c.c. Tanto che, in passato, da parte di questo Ufficio Studi, si è sostenuto che, nel caso di scioglimento della società per il venire meno dell’unico accomandatario, il socio accomandante superstite può anche nominare se stesso, senza che ciò comporti, proprio in virtù della sua qualità di liquidatore, un’ingerenza nell’attività di amministrazione della società, e quindi che si possa ritenere applicabile l’art. 2320 c.c., con la conseguente assunzione della responsabilità illimitata».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 96-2012/I, Società in accomandita semplice e nomina di liquidatore estraneo alla compagine sociale, in CNN Notizie del 26.4.2013: «[…] In sos...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.10, Legittimità della nomina dei liquidatori a tempo determinato, 1° pubbl. 9/14: «Posto che i liquidatori di società di persone (da chiunque siano nominati) possono essere revocati in qualsiasi momento, senza necessità di giusta causa, è da ritenersi possibile che i soci nominino il liquidatore fissando in tal occasione un termine di durata del suo incarico».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.10, Legittimità della nomina dei liquidatori a tempo determinato, 1° pubbl. 9/14: «Posto che i liquidatori di soc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Non rientrano nel perimetro della volontaria giurisdizione ma in quello dei procedimenti contenziosi (ove il provvedimento giurisdizionale è emanato in esito a un «accertamento di per sé richiedente il dispiegarsi di contraddittorio pieno e suscettibile di passaggio in giudicato»): «la revoca giudiziale dei liquidatori» di cui agli artt. 2275 e 2487 c.c.».
    - Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa B, Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria, 2018: «[…] Non rientrano nel perimetro della volo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Cass., 19 luglio 2018, n. 19302, in CNN Notizie del 4.10.2018, Segnalazioni novità giurisprudenziali: «In tema di effetti della cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese, non si verifica la successione dei soci nella titolarità di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la legittimazione del socio ad agire ex art. 2033 c.c. per crediti della società, sciolta senza essere messa in liquidazione, non menzionati nell’atto di scioglimento, pur contenente la delega ad un socio per la riscossione di eventuali sopravvenienze)».
    - Cass., 19 luglio 2018, n. 19302, in CNN Notizie del 4.10.2018, Segnalazioni novità giurisprudenziali: «In tema di effetti della cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese, non...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone, in CNN Notizie del 8.7.2015: «[…] A partire, però, dalla riforma del diritto societario, la giurisprudenza ha più volte affermato la natura dell’efficacia estintiva della cancellazione dal registro delle imprese, la quale sarebbe desumibile sia dall’art. 2312, comma 2, c.c. (e dall’art. 2324 per le società in accomandita semplice) - ai sensi del quale “dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro diritti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi” -, sia dalla possibilità di applicare alle società di persone la regola contenuta nell’art. 2495 c.c. - secondo cui dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci “ferma restando l’estinzione della società” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone, in CNN Notizie del 8.7.2015: «[…] A partire, però, dalla riforma de...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica, Anno 2020 - 2021 - maggio 2022, Orientamento n. 1, Partecipazioni societarie rimaste intestate a società di persone cancellate dal Registro delle Imprese: «Nell’ipotesi di scioglimento anticipato senza liquidazione di una società di persone seguito dalla cancellazione della stessa dal Registro delle imprese, la titolarità di eventuali quote di partecipazione in società di persone o in società a responsabilità limitata già facenti capo alla società cancellata, da imputare - in conformità al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità - congiuntamente e pro indiviso ai soci in proporzione alla partecipazione già posseduta nella società cancellata, deve essere fatta constare con apposito atto notarile ricognitivo al fine di effettuare i necessari adempimenti pubblicitari presso il competente ufficio del Registro delle Imprese».
    - Unioncamere e Consiglio Nazionale del Notariato, Orientamenti della Commissione tecnico-giuridica, Anno 2020 - 2021 - maggio 2022, Orientamento n. 1, Partecipazioni societarie rimaste intestate a so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Trib. Padova, 13 agosto 2004, in Società, 2005, 765, con nota di Civerra: «La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese è condizione necessaria ma non sufficiente per l’estinzione del soggetto giuridico; l’iscrizione effettuata in presenza di rapporti di debito o di credito facenti capo alla società deve essere cancellata ex art. 2191 c.c., in quanto avvenuta in difetto delle condizioni richieste dalla legge».
    - Trib. Padova, 13 agosto 2004, in Società, 2005, 765, con nota di Civerra: «La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese è condizione necessaria ma non sufficiente per l’esti...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone, in CNN Notizie del 8.7.2015: «[…] La Cassazione, nelle citate sentenze, riconosce l’applicabilità dell’art. 2495 c.c. anche alle società personali […]. Si può quindi presumere, anche per le società personali, che la cancellazione dell’iscrizione nel registro delle imprese di esse comporti la fine della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali e le cooperative […]».
    Cass., 15 ottobre 2008, n. 25192, in Rep. Foro It., 2008, voce Società, n. 904: «In tema d’interpretazione del nuovo diritto societario, la modifica dell’art. 2495 c.c. […] secondo la quale la cancellazione dal registro delle imprese determina […] l’estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative […]».
    In senso conforme: Cass., 13 novembre 2009, n. 24037, in Rep. Foro It., 2009, voce Società, n. 809; Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060, in Riv. Dir. Soc., 2011, 874; Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4062, in Giust. Civ., 2010, I, 2797; in Riv. Dir. Civ., 2010, II, 637.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone, in CNN Notizie del 8.7.2015: «[…] La Cassazione, nelle citate sente...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 134-2014/I, S.n.c. con unico socio, cessione di quote e revoca dello stato di liquidazione, in CNN Notizie dell’8.5.2014: «[…] La giurisprudenza prevalente afferma, quindi, come “il procedimento di liquidazione nella società di persone non è posto dalla legge in modo assoluto, costituendone una fase facoltativa nell’interesse dei soci, i quali possono evitarla pervenendo all’estinzione dell’ente, attraverso una divisione concordata, ovvero chiedendo al giudice la definizione dei reciproci rapporti di dare e avere, anche secondo le modalità proprie per lo scioglimento della comunione ordinaria” (Cass. 29 maggio 2003, n. 8599; nello stesso senso Cass. 3 marzo 2000, n. 2376, in Corr. Giur., 2000, 5, 583; Cass. 27 gennaio 1992, n. 860; Cass. 22 novembre 1980 n. 6212, in Riv. Not., 1981, 452, secondo cui “nella società in nome collettivo il procedimento formale di liquidazione non è imposto dalla legge in modo assoluto, ma costituisce una fase facoltativa nella vita della società […]”). […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 134-2014/I, S.n.c. con unico socio, cessione di quote e revoca dello stato di liquidazione, in CNN Notizie dell’8.5.2014: «[…] La giurisprude...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.7, Forma della decisone di scioglimento anticipato, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «La decisione di scioglimento anticipato, con o senza liquidazione, integra sempre una modifica del contratto sociale e come tale deve rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai fini della sua iscrivibilità nel Registro delle Imprese».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.7, Forma della decisone di scioglimento anticipato, 1° pubbl. 9/13 - motivato 9/13: «La decisione di scioglimento...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 49-2013/I, Scioglimento di società di persone senza liquidazione e necessità dell’intervento del notaio, in CNN Notizie del 30.1.2013: «[…] la decisione di non dar luogo alla liquidazione, e quindi di richiedere la cancellazione in conseguenza del verificarsi della causa di scioglimento implica comunque una manifestazione di volontà dei soci che, implicitamente o meno, rappresenta anche una modificazione del contratto sociale, ai sensi dell’art. 2300, come tale richiedente la forma prescritta dall’art. 11, comma 4, D.P.R. 581/1995 e, quindi, la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 49-2013/I, Scioglimento di società di persone senza liquidazione e necessità dell’intervento del notaio, in CNN Notizie del 30.1.2013: «[…] l...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 203-2018/I, Società di persone - il regime legale conseguente al prodursi della causa di scioglimento e le condizioni per l’omissione della fase di liquidazione, in CNN Notizie del 4.3.2019: «[…] è possibile ritenere che, salvi gli eccezionali casi di intervento giurisdizionale, sia sempre necessaria la predisposizione di un apposito atto mediante il quale tutti i soci: in primo luogo concordino nel ritenere già verificatasi e ancora sussistente una delle cause di scioglimento di cui all’art. 2272, nn. 1, 2, 4, e 5 ovvero convengano di sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell’art. 2272, n. 3 c.c.; in secondo luogo nominino i liquidatori, affinché gli stessi procedano alla liquidazione del patrimonio sociale secondo il procedimento legale di cui agli artt. 2275 ss. c.c., ovvero, laddove intendano derogare a detto procedimento legale in mancanza di apposita disciplina nei patti sociali, integrino gli stessi prevedendo modalità di liquidazione alternative […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 203-2018/I, Società di persone - il regime legale conseguente al prodursi della causa di scioglimento e le condizioni per l’omissione della fase di liqui...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone, in CNN Notizie del 8.7.2015: «[…] Sulla base di tali premesse, si è, pertanto, affermato che fino al momento della cancellazione la società esiste e, quindi, i soci possono ancora adottare tutte le decisioni utili volte ad eliminare le cause di scioglimento della stessa […]. Considerato, quindi, che, ancorché i soci abbiano deciso lo scioglimento, la società deve ritenersi ancora esistente, pare ammissibile una decisione volta a impedire l’effetto estintivo che ancora non si è prodotto. […] Occorre, tuttavia, coordinare l’interpretazione giurisprudenziale, secondo cui l’estinzione della società di persone avviene con la cancellazione dal registro delle imprese, con il principio della natura dichiarativa della pubblicità alla quale sono soggette in linea generale tutte le modifiche dei patti sociali. […] L’efficacia dichiarativa della pubblicità degli atti relativi a s.n.c. e s.a.s. deriva dall’art. 2300, comma 3, c.c. il quale stabilisce che le modificazioni dell’atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. […] Ciò significa, tuttavia, che la modifica dei patti sociali, anche prima della pubblicazione, è perfetta e produttiva di effetti nei confronti della società, dei soci e dei terzi che, invece, ne abbiano avuto conoscenza […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 963-2014/I, Revoca della decisione di scioglimento di società di persone, in CNN Notizie del 8.7.2015: «[…] Sulla base di tali premesse, si è...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 111-2019/I, La revoca dello stato di liquidazione nelle società di persone, in CNN Notizie del 19.6.2019: «[…] pur in difetto di una esplicita previsione lo stato di liquidazione può essere revocato anche per le società di persone […]. Anche per le società di persone, normalmente, dovrà essere rimossa la causa di scioglimento, sempre tenendo conto del fatto che, per il suo stesso verificarsi, la società entra in fase di liquidazione anche in mancanza di adempimenti formali. […] La decisione di revocare lo stato di liquidazione, che avrà efficacia immediata, normalmente richiederà il consenso unanime dovendosi, di contro, riconoscere il diritto di recesso ai soci contrari quando, pattiziamente, sia consentito assumere a maggioranza tale scelta (o, forse, anche quando la revoca sia un mero effetto di altra modifica del contratto presa pure a maggioranza) […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 111-2019/I, La revoca dello stato di liquidazione nelle società di persone, in CNN Notizie del 19.6.2019: «[…] pur in difetto di una esplicita previsione...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 889-2013/I, Trasformazione di s.r.l. in s.a.s., riduzione del capitale e cessione di quote. Profili procedimentali, in CNN Notizie del 28.11.2013: «[…] Considerato che la perdita del capitale sociale non è causa di scioglimento delle società di persone, sarebbe, dunque, possibile revocare lo stato di liquidazione anche a prescindere dalla riduzione del capitale sociale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 889-2013/I, Trasformazione di s.r.l. in s.a.s., riduzione del capitale e cessione di quote. Profili procedimentali, in CNN Notizie del 28.11....Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 49-2013/I, Scioglimento di società di persone senza liquidazione e necessità dell’intervento del notaio, in CNN Notizie del 30.1.2013: «[…] La giurisprudenza prevalente afferma, quindi, come “il procedimento di liquidazione nella società di persone non è posto dalla legge in modo assoluto, costituendone una fase facoltativa nell’interesse dei soci, i quali possono evitarla pervenendo all’estinzione dell’ente, attraverso una divisione concordata, ovvero chiedendo al giudice la definizione dei reciproci rapporti di dare e avere, anche secondo le modalità proprie per lo scioglimento della comunione ordinaria (Cass. 29 maggio 2003, n, 8599; nello stesso senso Cass. 3 marzo 2000, n. 2376, in Corr. Giur., 2000, 5, 583; Cass. 27 gennaio 1992, n. 860; Cass. 22 novembre 1980 n. 6212, in Riv. Not., 1981, 452 […]). […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 49-2013/I, Scioglimento di società di persone senza liquidazione e necessità dell’intervento del notaio, in CNN Notizie del 30.1.2013: «[…] L...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 992-2014/I, Società di persone, scioglimento con assegnazione a terzi, in CNN Notizie del 9.7.2015: «[…] Parte della dottrina, infatti, considera l’assegnazione di beni in natura come un negozio dichiarativo di trasferimento della proprietà, allo stesso modo dell’assegnazione al singolo condomino, sottolineandone, pertanto, la natura divisionale: instauratasi una vera e propria comunione di beni tra i soci, questi devono pertanto considerarsi alla stregua di semplici condomini che provvedono all’assegnazione della quota con un negozio dichiarativo di natura identica a quello che segna il passaggio dalla proprietà indivisa dei condomini «alla signoria solitaria del singolo condomino» […]».
    Cass., 5 agosto 2011, n. 17061, in Vita Not., 2012, 641, con nota di Castellano: «Il principio della natura dichiarativa della divisione, secondo il quale ciascuno dei condividenti consegue solo ciò che è già suo, senza che intervenga alcuna alienazione, realizzandosi solo una trasformazione dell’oggetto del diritto, si applica, ai sensi degli art. 1116 e 2283 c.c., anche alla divisione di beni conseguenti alla liquidazione dell’attivo patrimoniale residuo di una società di persone […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 992-2014/I, Società di persone, scioglimento con assegnazione a terzi, in CNN Notizie del 9.7.2015: «[…] Parte della dottrina, infatti, consi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 992-2014/I, Società di persone, scioglimento con assegnazione a terzi, in CNN Notizie del 9.7.2015: «[…] V’è da dire, tuttavia, che una parte della dottrina che pure rinviene nell’assegnazione ex art. 2283, c.c., una natura divisoria, ne nega la dichiaratività, rinvenendovi comunque un atto traslativo: la società è un ente diverso dai soci assegnatari e, quindi, in caso di distribuzione di beni (di qualsiasi natura) ai soci si sarebbe necessariamente in presenza di un vero e proprio negozio traslativo, di un trasferimento di beni dalla società, alla quale appartenevano, al patrimonio (particolare) dei soci […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 992-2014/I, Società di persone, scioglimento con assegnazione a terzi, in CNN Notizie del 9.7.2015: «[…] V’è da dire, tuttavia, che una parte...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 992-2014/I, Società di persone, scioglimento con assegnazione a terzi, in CNN Notizie del 9.7.2015: «[…] Altra parte della dottrina riconduce l’assegnazione ad un subingresso ope legis, analogo alla successione. Si tratta di una tesi […], che sembrerebbe trovare un riscontro nella giurisprudenza più recente che ha esaminato gli effetti della valenza estintiva della cancellazione della società dal registro delle imprese e le sue conseguenze sui beni non assegnati in sede di liquidazione, ove appunto sembra alludersi ad una sorta di successione ope legis. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 992-2014/I, Società di persone, scioglimento con assegnazione a terzi, in CNN Notizie del 9.7.2015: «[…] Altra parte della dottrina riconduce...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 992-2014/I, Società di persone, scioglimento con assegnazione a terzi, in CNN Notizie del 9.7.2015: «[…] Altro è il discorso, invece, ove si segua la tesi della natura costitutiva della divisione (sempre che, come detto, si qualifichi come tale l’assegnazione ex art. 2283, c.c.): tesi secondo la quale dal contratto nascerebbero nuove situazioni giuridiche, ponendosi fine alla situazione di contitolarità nel diritto di proprietà sui beni indivisi, cui conseguirebbe la costituzione di un diritto di proprietà esclusivo del singolo bene a favore del singolo ex comunista (fenomeno di sostituzione di un bene - la quota astratta di comproprietà sulla massa - con altro bene, in titolarità esclusiva). Rispetto a tale ricostruzione apparirebbe allora concepibile la deviazione verso il terzo dell’assegnazione. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 992-2014/I, Società di persone, scioglimento con assegnazione a terzi, in CNN Notizie del 9.7.2015: «[…] Altro è il discorso, invece, ove si ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 992-2014/I, Società di persone, scioglimento con assegnazione a terzi, in CNN Notizie del 9.7.2015: «[…] Altri ancora, infine, ravvisano invece nell’assegnazione di beni un negozio di carattere traslativo, come una forma di datio in solutum ad estinzione del debito della società nei confronti del socio ed avente ad oggetto il valore della quota da liquidare a quest’ultimo. Datio in solutum che si caratterizza nel caso di specie in un atto traslativo inter vivos tra la società ed il socio stesso avente ad oggetto il bene in natura e che ovviamente presuppone una soggettività giuridica nella società personale […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 992-2014/I, Società di persone, scioglimento con assegnazione a terzi, in CNN Notizie del 9.7.2015: «[…] Altri ancora, infine, ravvisano inve...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 992-2014/I, Società di persone, scioglimento con assegnazione a terzi, in CNN Notizie del 9.7.2015: «[…] Altri ancora, infine, ravvisano invece nell’assegnazione di beni un negozio di carattere traslativo, come una forma di datio in solutum ad estinzione del debito della società nei confronti del socio ed avente ad oggetto il valore della quota da liquidare a quest’ultimo. […] Questa appare, allo stato attuale, la tesi che gode di maggior seguito nella dottrina più recente, ed in forza della quale - stante la natura traslativa - sembrerebbe allora possibile la deviazione degli effetti della assegnazione a favore di un terzo (nel nostro caso i figli dei soci), ricorrendo, appunto, al disposto degli artt. 1411 ss. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 992-2014/I, Società di persone, scioglimento con assegnazione a terzi, in CNN Notizie del 9.7.2015: «[…] Altri ancora, infine, ravvisano inve...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Cass., 13 marzo 2013, n. 6220, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 809: «La liquidazione di società non è funzionale solo al pagamento dei debiti sociali, ma anche alla ripartizione del residuo tra i soci, dei cui interessi si deve tener conto nelle operazioni di liquidazione del patrimonio sociale, durante le quali, pertanto, permane l’interesse della società ad ottenere il corrispettivo più alto possibile dalla vendita dei suoi beni».
    - Cass., 13 marzo 2013, n. 6220, in Rep. Foro It., 2013, voce Società, n. 809: «La liquidazione di società non è funzionale solo al pagamento dei debiti sociali, ma anche alla ripartizione del residuo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.6, Determinazione convenzionale dei criteri di ripartizione dell’attivo di liquidazione in deroga all’art. 2282, comma 1, c.c., 1° pubbl. 9/10: «Ai soci è consentito, con l’introduzione nel contratto sociale di una clausola programmatica, di determinare liberamente i criteri di ripartizione dell’attivo di liquidazione, purché ciò avvenga all’unanimità e sia rispettato il divieto del patto leonino […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.6, Determinazione convenzionale dei criteri di ripartizione dell’attivo di liquidazione in deroga all’art. 2282, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.6, Determinazione convenzionale dei criteri di ripartizione dell’attivo di liquidazione in deroga all’art. 2282, comma 1, c.c., 1° pubbl. 9/10: «[…] Si ritiene tuttavia che dal verificarsi di una causa di scioglimento in poi tale facoltà non sia più consentita, poiché da tale momento è entrato nel patrimonio individuale di ogni singolo socio il diritto di credito alla ripartizione dell’attivo secondo i criteri precedentemente fissati. Per poter ottenere dunque la ripartizione dell’attivo di liquidazione in maniera difforme rispetto ai criteri di contratto vigenti al momento del verificarsi di una causa di scioglimento sarà necessario attuare gli opportuni negozi traslativi dei diritti di credito vantati dai singoli soci utilizzando uno degli schemi consentiti dall’ordinamento (donazione, vendita, rinuncia, ecc.)».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.6, Determinazione convenzionale dei criteri di ripartizione dell’attivo di liquidazione in deroga all’art. 2282, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 22, Prosecuzione da parte dell’unico socio superstite in società personali nella attività d’impresa: «[…] L’assegnazione dell’azienda, tuttavia, presuppone che la società non abbia debiti (e che pertanto nella azienda non vi siano passività) ovvero che siano state accantonate le somme necessarie per estinguere quelli esistenti: ai sensi dell’articolo 2280 codice civile, infatti, i liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli. […] Per una parte consistente di dottrina e giurisprudenza, tuttavia, nelle società personali la fase di liquidazione, in cui scatta il divieto dell’articolo 2280 codice civile, sarebbe facoltativa: in mancanza di fase di liquidazione, potrebbe perfezionarsi la profilata assegnazione di azienda all’unico socio superstite, senza violare il suddetto precetto di legge (indirizzato ai liquidatori)? Invero sembra che la caratteristica facoltatività della liquidazione delle società personali, argomentata a partire dall’articolo 2275 codice civile, sia da intendersi riferita non tanto alla fase di liquidazione in sé, bensì alle modalità attraverso le quali la stessa deve svolgersi […] Se esiste un patrimonio sociale ed esistono debiti sociali, volendosi addivenire alla estinzione della società, si ha fase di liquidazione […] regolata, tuttavia, dal legislatore secondo un procedimento scandito da norme suppletive e pertanto, esso si, facoltativo, ma che comunque non può articolarsi secondo meccanismi volti al rimborso del capitale di rischio con precedenza rispetto alle ragioni dei creditori, in palese spregio del precetto dell’articolo 2280 cod. civ. […] non è certo pensabile che il socio superstite possa disattivare e mettere fuori gioco il principio recato dalla norma imperativa calata nell’articolo 2280 codice civile, semplicemente scegliendo di fare a meno della fase di liquidazione […]».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 22, Prosecuzione da parte dell’unico socio superstite in società personali nella attività d’impresa: «[…] L’assegnazione dell’azienda, tuttavia, ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5618/I, Riflessi della riforma sull’amministrazione delle società di persone, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] Per la società semplice, però, sembrerebbe difficilmente superabile l’argomento tratto dall’art. 2267, 1° comma c.c., il quale testualmente dispone che: “….Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci”. In altri termini, i soci che hanno agito in nome e per conto della società assumono, anche se per patto limitatamente responsabili, responsabilità personale per le obbligazioni sociali. […] Ora, la presenza di un patto di limitazione e l’eventuale attribuzione ad un terzo dell’amministrazione farebbe inevitabilmente saltare la regola. Non essendo l’amministratore socio non potrebbe essere chiamato a rispondere illimitatamente. In pratica, si configurerebbe una società nella quale tutti i soci godrebbero della limitazione di responsabilità, in aperto contrasto con la lettera della legge. Né può dirsi che il terzo diverrebbe in tal caso responsabile illimitatamente, perché ciò, sarebbe contro il disposto dell’art. 2267 c.c., che prevede tale responsabilità solo per i soci. Tali conclusioni non valgono, invece, per le società semplici in cui i soci non abbiano previsto un patto limitativo della responsabilità. Di contro, nel caso in cui i soci abbiano stipulato tale patto ed eventualmente attribuito l’amministrazione e la rappresentanza della società ad un estraneo, ci si potrebbe semmai interrogare circa l’efficacia nei confronti dei terzi di tale patto limitativo della responsabilità […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5618/I, Riflessi della riforma sull’amministrazione delle società di persone, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] Per la società semplice, però...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Trib. Udine, 24 aprile 2018, in CNN Notizie del 19.11.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, La questione dell’amministratore estraneo nelle società personali: «[…] considerato che è controversa, in dottrina, la possibilità di nominare amministratori soggetti diversi dai soci nella società semplice e nella società in nome collettivo, mentre per le società in accomandita semplice si ravvisa un ostacolo normativo insormontabile nel chiaro disposto dell’art. 2318, comma 2°, c.c. (“L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari”); ritenuto che, pur in mancanza di una disposizione altrettanto esplicita, il divieto di nominare amministratori non soci va affermato anche per gli altri tipi di società di persone […]».
    - Trib. Udine, 24 aprile 2018, in CNN Notizie del 19.11.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, La questione dell’amministratore estraneo nelle società personali: «[…] ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 121-2011/I, Società agricola ed attività accessorie, in CNN Notizie del 31.8.2011: «[…] Ora, avuto riguardo alla “fornitura di assistenza alle imprese agricole finalizzata all’ottimizzazione sia delle risorse aziendali, sia del processo produttivo”, appare difficile una sua ascrivibilità alle attività connesse: essa di certo non rientra nell’ambito delle attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, ma neppure nella manipolazione, nella conservazione e nella valorizzazione dei prodotti agricoli rivenienti, in prevalenza, dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, e nemmeno nelle attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Dunque, trattasi, in ogni caso, di attività non sussumibile nelle fattispecie previste dall’art. 2135 quanto, piuttosto, sub art. 2195 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 121-2011/I, Società agricola ed attività accessorie, in CNN Notizie del 31.8.2011: «[…] Ora, avuto riguardo alla “fornitura di assistenza all...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5416/I, Forma degli atti costitutivi e modificativi di società semplici e di consorzi con attività esterna ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, in CNN Notizie del 10.5.2005: «[…] per quanto riguarda gli atti costitutivi e modificativi di società semplici l’opinione prevalente è nel senso che l’intervento notarile sia necessario solo in caso di contratto stipulato per iscritto e non anche in caso di contratto verbale, occorrendo in tale ultima ipotesi depositare al registro delle imprese soltanto la domanda di iscrizione sottoscritta da tutti i soci […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5416/I, Forma degli atti costitutivi e modificativi di società semplici e di consorzi con attività esterna ai fini dell’iscrizione nel registr...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 611-2013/I - 623-2013/I, Pubblicità della società semplice e cancellazione senza scioglimento, in CNN Notizie del 27.9.2013; e Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 623-2013/I, Cancellazione di società semplice dal registro delle imprese e prosecuzione della attività, in CNN Notizie del 29.11.2013: «[…] Il carattere obbligatorio della pubblicità si desume dall’art. 7, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, a tenore del quale “nel registro delle imprese sono iscritti: a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare:… 9) le società semplici di cui all’art. 2251 del codice civile”; nonché dall’art. 18, commi 4 e 5 dello stesso D.P.R. 581/1995, secondo cui “la domanda di iscrizione delle società semplici è presentata dagli amministratori, corredata del contratto sociale…” e “Gli amministratori della società semplice devono richiedere l’iscrizione delle modificazioni del contratto sociale e dello scioglimento della società con l’indicazione delle generalità degli eventuali liquidatori, entro trenta giorni dalle modificazioni e dallo scioglimento”; e dall’art. 2 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 (che unificò le sezioni speciali) per il quale “Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 dello stesso codice, gli imprenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e le società semplici” […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 611-2013/I - 623-2013/I, Pubblicità della società semplice e cancellazione senza scioglimento, in CNN Notizie del 27.9.2013; e Consiglio Nazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 611-2013/I - 623-2013/I, Pubblicità della società semplice e cancellazione senza scioglimento, in CNN Notizie del 27.9.2013; e Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 623-2013/I, Cancellazione di società semplice dal registro delle imprese e prosecuzione della attività, in CNN Notizie del 29.11.2013: «[…] una volta che la società abbia adempiuto all’obbligo - che, si ripete, può valere anche a fini di pubblicità dichiarativa ove si tratti di società semplice agricola - e quindi si sia assoggettata al regime pubblicitario, non sembra che possa sottrarsi a tale regime ad nutum, a proprio piacimento, richiedendo la sua cancellazione al di fuori delle ipotesi in cui essa è consentita e che presuppongono la cessazione dell’attività di impresa. Se, dunque, la società semplice è iscritta, la sua cancellazione potrà avvenire o per volontà dei soci (la decisione di sciogliere la stessa) o per un fatto, rilevabile d’ufficio, fra quelli indicati dall’art. 3 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 237 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 611-2013/I - 623-2013/I, Pubblicità della società semplice e cancellazione senza scioglimento, in CNN Notizie del 27.9.2013; e Consiglio Nazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 611-2013/I - 623-2013/I, Pubblicità della società semplice e cancellazione senza scioglimento, in CNN Notizie del 27.9.2013; e Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 623-2013/I, Cancellazione di società semplice dal registro delle imprese e prosecuzione della attività, in CNN Notizie del 29.11.2013: «[…] Il carattere obbligatorio della pubblicità si desume dall’art. 7, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, […] nonché dall’art. 18, commi 4 e 5 dello stesso D.P.R. 581/1995; […] e dall’art. 2 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 611-2013/I - 623-2013/I, Pubblicità della società semplice e cancellazione senza scioglimento, in CNN Notizie del 27.9.2013; e Consiglio Nazi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 233-2013/I, Iscrizione di società semplice nel registro delle imprese, in CNN Notizie del 7.5.2013: «[…] Vari indici normativi portano ad escludere che vi sia un obbligo, non essendovi alcuna disposizione di legge che preveda espressamente tale obbligo. La circostanza che, per le società semplici agricole, la pubblicità abbia assunto, con il decreto del 2001, l’efficacia di cui all’art. 2193 c.c., e quindi la funzione di opponibilità ai terzi, non appare decisiva, posto che non si evince dal sistema un principio applicabile, anche per analogia, che imponga al notaio siffatto obbligo. E ciò diversamente da quel che accade per gli altri tipi sociali: - l’art. 2297 c.c. stabilisce che i soggetti obbligati all’iscrizione di un atto costitutivo di s.n.c. sono gli amministratori e, quando l’atto riveste la forma pubblica, il notaio che ha ricevuto l’atto; - analogamente, l’obbligo di richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese è posto a carico del notaio per gli atti costitutivi delle società di capitali e cooperative e per i verbali soggetti alle formalità di cui all’art. 2436 c.c.. Nulla è disposto, invece per le società semplici. In materia di pubblicità commerciale manca, peraltro, una norma generale analoga a quella prevista in materia di pubblicità immobiliare dall’art. 2671 c.c., il quale stabilisce che il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto soggetto a trascrizione ha l’obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile. Quindi, in difetto di un’espressa previsione di legge, è da escludere che vi sia un obbligo per il notaio di provvedere alla pubblicità, obbligo che potrebbe tuttavia sorgere nell’ipotesi in cui l’adempimento dell’iscrizione formi oggetto dell’incarico professionale conferito al notaio».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 233-2013/I, Iscrizione di società semplice nel registro delle imprese, in CNN Notizie del 7.5.2013: «[…] Vari indici normativi portano ad esc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.11, Ammissibilità di società semplici aventi ad oggetto la gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali, 1° pubbl. 9/16: Che “l’attività di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali”, svolta da una società semplice con i «connotati di attività economica non commerciale» sia legittima, lo riconosce «implicitamente» lo stesso legislatore nelle varie disposizioni fiscali […] In ogni caso, anche prescindendo da dette disposizioni fiscali, la costituzione di società semplici di gestione appare consentita dall’ordinamento, in quanto fattispecie ben distinta dalla comunione di godimento. […] La discriminante, dunque, tra comunione di godimento e società semplice di gestione, non risiede soltanto nell’attività economica non commerciale che deve necessariamente essere oggetto delle seconde, ma anche, e soprattutto, nella volontà negoziale o meno dei comunisti di vincolarsi all’esercizio di tale attività. Nei limiti in cui tale volontà sussista, non può negarsi la legittimità della costituzione di una società semplice avente ad oggetto la gestione di beni, intesa, ovviamente, come attività economica non commerciale e non come mero godimento statico di beni comuni […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Iscrivibilità della società semplice di mero godimento (Tribunale Roma, 8 novembre 2016), in CNN Notizie del 9.12.2016: «[…] Il giudice […] evidenzia come l’ordinamento sia pervenuto ad uno stabile radicamento della fattispecie della società a scopo di godimento. Benché, quindi, il legislatore non sia intervenuto sulla lettera degli artt. 2247-2248 c.c., ma si sia limitato a consentire trasformazioni “agevolate” di società di godimento in società semplici, appare del tutto evidente l’aporia insita nell’ammettere l’iscrizione di una società semplice avente ad oggetto la mera gestione di beni derivante dalla trasformazione (e di durata non soggetta a limiti) e nel contempo negare la possibilità di costituirne di analoghe ex novo. […] In definitiva - si conclude nella pronuncia - la catena nel tempo di norme fiscali che legittimano la società semplice di mero godimento importa l’ammissibilità, sotto il profilo civilistico, di tali società. Un’interpretazione sistematica deve condurre a considerare che ciò che è ammesso in sede di trasformazione deve esserlo anche in sede di costituzione ex novo della società. Ne deriva, pertanto la legittimità della costituzione di società semplici di mero godimento e, conseguentemente, della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese […]».
    Trib. Roma, 8 novembre 2016, in Società, 2017, 7, 856, con nota di Caciolli: «[…] con norme a valenza transitoria (ma ripetute nel tempo) ed a finalità essenzialmente fiscali, il legislatore ha inteso agevolare la trasformazione di società formalmente commerciali in società semplici di mero godimento […]. […] la catena nel tempo di norme fiscali che legittimano la società semplice di mero godimento importa l’ammissibilità, sotto il profilo civilistico, di tali società. E, come detto, una interpretazione sistematica deve condurre a considerare che ciò che è ammesso in sede di trasformazione deve esserlo anche in sede di costituzione ex novo della società. È, dunque, legittima la costituzione di società semplici di mero godimento. Va da sé che, una volta ammessa la costituzione di società semplici di mero godimento, esse debbano essere iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. O.A.11, Ammissibilità di società semplici aventi ad oggetto la gestione di immobili, mobili registrati e partecipazio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.10, Attività di gestione di beni quale oggetto sociale, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: «[…] si pone il problema di individuare con certezza quale sia il confine tra le comunioni di godimento e quelle esercenti un’attività economica (commerciale o meno), al fine di comprendere quali attività di gestione di beni comuni possano essere oggetto di una società e quali no. Sotto questo profilo, può ritenersi che la gestione in comune di beni rientri nella fattispecie della comunione di godimento (fattispecie non negoziale) laddove i comproprietari non abbiano inteso derogare alle regole organizzative disposte dagli artt. 1100 e ss. c.c., in particolare a quelle sul: 1) diritto ad usare personalmente i beni comuni (1102 c.c.); 2) diritto a cedere o ipotecare la propria quota sui beni comuni (1103 c.c.); 3) potere di amministrazione (1105 c.c.). Qualora, invece, i comproprietari abbiano inteso destinare, con un vincolo giuridicamente rilevante (di natura contrattuale), i beni comuni all’esercizio di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, con ciò sottraendoli alla disponibilità dei singoli, non può che sussistere una società […]».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.10, Attività di gestione di beni quale oggetto sociale, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: «[…] si pone il problema ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.10, Attività di gestione di beni quale oggetto sociale, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: « […] Tale società potrà rivestire anche la forma della società semplice, ove la gestione dei beni sociali non integri un’attività commerciale, mentre potrà essere costituita solo nelle forme previste dai capi III e seguenti del titolo V del libro V del codice civile, nel caso contrario».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.10, Attività di gestione di beni quale oggetto sociale, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: « […] Tale società potrà ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.10, Attività di gestione di beni quale oggetto sociale, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: «[…] può ritenersi che la gestione in comune di beni rientri nella fattispecie della comunione di godimento (fattispecie non negoziale) laddove i comproprietari non abbiano inteso derogare alle regole organizzative disposte dagli artt. 1100 e ss. c.c., in particolare a quelle sul: 1) diritto ad usare personalmente i beni comuni (1102 c.c.); 2) diritto a cedere o ipotecare la propria quota sui beni comuni (1103 c.c.); 3) potere di amministrazione (1105 c.c.)».
    - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. G.A.10, Attività di gestione di beni quale oggetto sociale, 1° pubbl. 9/16 - motivato 9/17: «[…] può ritenersi che la...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari scaricabile dal sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Alessandria, 20 dicembre 1996.
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari scaricabile dal sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Alessandria, 20 dicembre ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Alessandria, 02 febbraio 1998.
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Alessandria, 02 febbraio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Sassari, 9 dicembre 1996.
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Sassari, 9 dicembre 1996...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Terni, 6 giugno 1997.
    Trib. Mantova, 3 marzo 2008, in Dir. Prat. Soc., 2008, fasc. 22, 84, con nota di Gaeta; e in Società, 2009, 1026, con nota di Lupetti: «Se l’oggetto sociale della società costituita nelle forme della società semplice consiste nella gestione per conto proprio, […] nell’amministrazione dei beni immobili di ogni tipo […] l’attività deve considerarsi di tipo imprenditoriale, rispetto alla quale i beni sociali si pongono come beni di natura strumentale, per cui è legittimo il rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese dovendo tali attività essere esercitate nei tipi previsti dal 1º comma dell’art. 2249 c.c.».
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Terni, 6 giugno 1997.
    Tri...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Varese, 15 ottobre 1996.
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Padova, 6 ottobre 1997.
    Cfr. anche Trib. Mantova, 3 marzo 2008, in Dir. Prat. Soc., 2008, fasc. 22, 84, con nota di Gaeta; e in Società, 2009, 1026, con nota di Lupetti: «Se l’oggetto sociale della società costituita nelle forme della società semplice consiste nella gestione per conto proprio, nell’esecuzione di opere di mantenimento o miglioramento, nell’edificazione, nella ristrutturazione, nella demolizione e nell’amministrazione dei beni immobili di ogni tipo e genere, nonché di aziende, anche mediante il reimpiego degli utili conseguiti, con possibilità a tal fine di acquistare a qualsiasi titolo, permutare, nonché stipulare contratti di affitto, subaffitto, locazione, sublocazione, locazione finanziaria, leasing come utilizzatore e appalto relativi a beni immobili di ogni tipo e genere, nonché di aziende, l’attività deve considerarsi di tipo imprenditoriale, rispetto alla quale i beni sociali si pongono come beni di natura strumentale, per cui è legittimo il rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese dovendo tali attività essere esercitate nei tipi previsti dal 1º comma dell’art. 2249 c.c.».
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Padova, 6 ottobre 1997.
    C...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Milano, 7 ottobre 1998.
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Trib. Mantova, 3 marzo 2008, in Dir. Prat. Soc., 2008, fasc. 22, 84, con nota di Gaeta; e in Società, 2009, 1026, con nota di Lupetti: «Se l’oggetto sociale della società costituita nelle forme della società semplice consiste […] nell’esecuzione di opere di mantenimento o miglioramento, nell’edificazione, nella ristrutturazione, nella demolizione e nell’amministrazione dei beni immobili di ogni tipo e genere, nonché di aziende […] l’attività deve considerarsi di tipo imprenditoriale, rispetto alla quale i beni sociali si pongono come beni di natura strumentale, per cui è legittimo il rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese dovendo tali attività essere esercitate nei tipi previsti dal 1º comma dell’art. 2249 c.c.».
    - Trib. Mantova, 3 marzo 2008, in Dir. Prat. Soc., 2008, fasc. 22, 84, con nota di Gaeta; e in Società, 2009, 1026, con nota di Lupetti: «Se l’oggetto sociale della società costituita nelle forme dell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (21)(21)
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Milano, 21 aprile 1997.
    Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza, Aggiornamento, a cura della Camera di Commercio di Sassari, in http://www.ss.camcom.it, con riferimento a Trib. Savona, 27 settembre 1999.
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (22)(22)
    - Massima tratta da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Milano, 17 settembre 1997.
    - Massima tratta da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lomba...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (23)(23)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Milano, 21 aprile 1997, in Società, 1997, 697: «l’attività di godimento di uno o più beni in comune è regolata dalle norme sulla comunione e non può dunque costituire oggetto di una società semplice; qualora invece agli atti di godimento si vogliano far seguire attività di scambio e investimento, la complessa attività prospettata assume carattere di attività commerciale, anch’essa inidonea a costituire valido oggetto di una società semplice».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Milano, 21 aprile 1997, in Società, 1997, 697: «l’attività di ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (24)(24)
    - Massima tratta da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Milano, 10 ottobre 1997.
    Cfr. anche Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 52-2015/I, Oggetto sociale: società semplice, acquisto di immobili e partecipazioni sociali, in CNN Notizie del 9.4.2015: «[…] Sembrerebbe che, nel caso di specie, si intenda fare riferimento alla possibilità - invero molto controversa, come a breve si preciserà - di costituire una “società semplice di mero godimento”, nonostante il disposto dell’art. 2248 cod. civ., che attrarrebbe la fattispecie nell’alveo della disciplina della comunione. La dottrina, infatti, tende a escludere tout court la compatibilità del mero godimento con il fenomeno societario, argomentando tradizionalmente in base all’art. 2248 cod. civ. […]».
    Trib. Mantova, 3 marzo 2008, in Dir. Prat. Soc., 2008, fasc. 22, 84, con nota di Gaeta; e in Società, 2009, 1026, con nota di Lupetti: «Se l’oggetto sociale della società costituita nelle forme della società semplice consiste nella gestione per conto proprio, nell’esecuzione di opere di mantenimento o miglioramento, nell’edificazione, nella ristrutturazione, nella demolizione e nell’amministrazione dei beni immobili di ogni tipo e genere, nonché di aziende, anche mediante il reimpiego degli utili conseguiti, con possibilità a tal fine di acquistare a qualsiasi titolo, permutare, nonché stipulare contratti di affitto, subaffitto, locazione, sublocazione, locazione finanziaria, leasing come utilizzatore e appalto relativi a beni immobili di ogni tipo e genere, nonché di aziende, l’attività deve considerarsi di tipo imprenditoriale, rispetto alla quale i beni sociali si pongono come beni di natura strumentale, per cui è legittimo il rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese dovendo tali attività essere esercitate nei tipi previsti dal 1º comma dell’art. 2249 c.c.».
    Trib. Varese, 31 marzo 2010, in www.ilcaso.it: «Il mero godimento di beni di proprietà sociale non può nel vigente sistema di diritto societario trovare spazio all’interno dello schema di alcun tipo sociale, non riconoscendosi in tale fenomeno quegli elementi essenziali richiesti dall’art. 2247 c.c. quali elementi costitutivi della società. […] Si ravvisa pertanto, nell’ipotesi di società avente quale oggetto sociale il mero godimento di beni, la nullità della società per illiceità dell’oggetto sociale, ai sensi dell’art. 1418 c.c., ravvisandosi un contrasto con una norma, seppure ricavata in via sistematica, di carattere imperativo concernente la stessa struttura della società».
    - Massima tratta da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lomba...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (25)(25)
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Milano, 3 luglio 1997.
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (26)(26)
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Varese, 15 ottobre 1996.
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (27)(27)
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib., 7 aprile 1997.
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (28)(28)
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Pavia, 26 aprile 1997.
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (29)(29)
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Milano, 18 febbraio 1998.
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (30)(30)
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Milano, 18 febbraio 1998.
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (31)(31)
    - Tratto da Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Milano, 21 aprile 1997, in Società, 1997, 697: «l’attività di godimento di uno o più beni in comune è regolata dalle norme sulla comunione e non può dunque costituire oggetto di una società semplice; qualora invece agli atti di godimento si vogliano far seguire attività di scambio e investimento, la complessa attività prospettata assume carattere di attività commerciale, anch’essa inidonea a costituire valido oggetto di una società semplice».
    - Tratto da Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a Trib. Milano, 21 aprile 1997, in Società, 1997, 697: «l’attività di go...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (32)(32)
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Treviso, 8 marzo 1997.
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Treviso, 8 marzo 1997.
    (33)(33)
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Treviso, 5 marzo 1997.
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Treviso, 5 marzo 1997.
    (34)(34)
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Treviso, 8 marzo 1997.
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Treviso, 8 marzo 1997.
    (35)(35)
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Padova, 6 ottobre 1997.
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Padova, 6 ottobre 1997.
    (36)(36)
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Alessandria, 5 dicembre 1997.
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Alessandria, 5 dicembre ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (37)(37)
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Treviso, 5 marzo 1997.
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Treviso, 5 marzo 1997.
    (38)(38)
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza, Aggiornamento, a cura della Camera di Commercio di Sassari, in http://www.ss.camcom.it, con riferimento a Trib. Napoli, 22 febbraio 2000.
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza, Aggiornamento, a cura della Camera di Commercio di Sassari, in http://www.ss.camcom.it, con riferimento a Trib. Napoli, 22 febbraio 2000.
    (39)(39)
    - Trib. Mantova, 3 marzo 2008, in Dir. Prat. Soc., 2008, fasc. 22, 84, con nota di Gaeta; e in Società, 2009, 1026, con nota di Lupetti: «Se l’oggetto sociale della società costituita nelle forme della società semplice consiste nella gestione per conto proprio, nell’esecuzione di opere di mantenimento o miglioramento, nell’edificazione, nella ristrutturazione, nella demolizione e nell’amministrazione dei beni immobili di ogni tipo e genere, nonché di aziende, anche mediante il reimpiego degli utili conseguiti, con possibilità a tal fine di acquistare a qualsiasi titolo, permutare, nonché stipulare contratti di affitto, subaffitto, locazione, sublocazione, locazione finanziaria, leasing come utilizzatore e appalto relativi a beni immobili di ogni tipo e genere, nonché di aziende, l’attività deve considerarsi di tipo imprenditoriale, rispetto alla quale i beni sociali si pongono come beni di natura strumentale, per cui è legittimo il rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese dovendo tali attività essere esercitate nei tipi previsti dal 1º comma dell’art. 2249 c.c.».
    - Trib. Mantova, 3 marzo 2008, in Dir. Prat. Soc., 2008, fasc. 22, 84, con nota di Gaeta; e in Società, 2009, 1026, con nota di Lupetti: «Se l’oggetto sociale della società costituita nelle forme dell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (40)(40)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 73-2016/I, L’“eretica” società semplice di mero godimento immobiliare: riflessioni, in CNN Notizie del 22.6.2016: «[…] Sembra da condividersi l’opinione giusta la quale la società semplice di mero godimento sia un tipo “aperto” ad acquisizioni di ricchezza mobiliare. Se non vi è questione di eccezionalità, come prima si è scritto, deve trarsi la conseguenza che la norma fiscale, agevolando la società semplice di mero godimento immobiliare, non ha voluto certo restringere il suo oggetto (il mero godimento), ma ha anche indirettamente proclamato la legittimità del godimento di ogni bene, anche mobile […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 73-2016/I, L’“eretica” società semplice di mero godimento immobiliare: riflessioni, in CNN Notizie del 22.6.2016: «[…] Sembra da condividersi ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (41)(41)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 69-2016/I, Dalla società civile alla società semplice di mero godimento, in CNN Notizie del 22.6.2016: «[…] oggi, il godimento collettivo facoltativamente societario non sfugge all’entificazione propria della società semplice, […] i beni le sono intestati e […] la società è abilitata ad acquistare diritti e ad assumere obbligazioni. Se si accetta quanto qui rilevato ed argomentato, deve concedersi la legittimità di trasformazioni di società commerciali in società semplici di mero godimento anche in difetto delle condizioni per accedere alle agevolazioni tributarie da ultimo accordate fino al 30 settembre 2016 (art. 1.115 l. 208/2015) - e, quindi, a “costo fiscale” non ridotto; nonché della costituzione di società semplici di mero godimento […]»
    Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 73-2016/I, L’“eretica” società semplice di mero godimento immobiliare: riflessioni, in CNN Notizie del 22.6.2016: «[…] Se si tiene fermo il principio che l’attività economica di cui all’art. 2247 c.c. non deve essere necessariamente e sempre qualificata nei termini di attività produttiva come sopra scritto, la s.s. di mero godimento sarà una società semplice con oggetto non agricolo, ma oggetto di godimento immobiliare; una variante rispetto al più importante oggetto agricolo. Un altro caso di società senza impresa […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 69-2016/I, Dalla società civile alla società semplice di mero godimento, in CNN Notizie del 22.6.2016: «[…] oggi, il godimento collettivo faco...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (42)(42)
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Torino, 1 dicembre 1997.
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Torino, 1 dicembre 1997.
    (43)(43)
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Varese, 15 ottobre 1996.
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (44)(44)
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Milano, 18 febbraio 1998.
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (45)(45)
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Milano, 18 febbraio 1998.
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (46)(46)
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Milano, 26 febbraio 1998.
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (47)(47)
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Milano, 8 gennaio 1999.
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (48)(48)
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Milano, 9 marzo 2000.
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (49)(49)
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Milano, 13 maggio 2000.
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (50)(50)
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Milano, 22 gennaio 2001.
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (51)(51)
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Milano 3 ottobre 2002, secondo cui «L’art. 2135 c.c. considera infatti ‘connesse’ (ai sensi del primo comma dell’art. 2135 c.c.) quelle attività che sono ‘…dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature dell’azienda…’. L’impresa agricola, per sua natura, ha la sua fase di inattività nel periodo invernale (in cui beni strumentali di ingente valore, quali i trattori, restano inutilizzati). Per evitare l’oneroso fermo di tali macchine possono soccorrere attività quali quelle sopra ricordate, da reputare ‘connesse’ ai sensi della disposizione sopra ricordata».
    - Tratto da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), consultabile nei siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (52)(52)
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Milano, 3 luglio 1997.
    - Tratto da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Milano, 3 luglio 1997.
    (53)(53)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 52-2011/I, Modifica della ragione sociale di società semplice, in CNN Notizie del 26.5.2011: «Si chiede se sia ricevibile un atto modificativo di società semplice con il quale nella ragione sociale di una società semplice dovrebbero essere eliminati i nomi e cognomi dei soci; in sintesi nella ragione sociale della società semplice si vorrebbe venisse indicato solo il nome della società, senza alcuna menzione del nome dei soci. Al riguardo occorre ricordare come, nella disciplina codicistica, manchi qualsiasi riferimento al nome o alla denominazione della società semplice, a differenza di quel che avviene, per le s.n.c., con l’art. 2292, c.c., che impone l’indicazione del nome e cognome di almeno uno dei soci nella ragione sociale. Se ne è dedotto come - pur sussistendo anche per la società semplice un diritto ad utilizzare un “nome” - esso può essere liberamente formato, senza, cioè, la necessaria indicazione del nome di uno dei soci […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 52-2011/I, Modifica della ragione sociale di società semplice, in CNN Notizie del 26.5.2011: «Si chiede se sia ricevibile un atto modificativ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (54)(54)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 364-2014/I, Conferimento in s.r.l. di partecipazioni in società semplici, in CNN Notizie del 9.6.2014: «[…] nulla impedisce ad una società commerciale di partecipare con finalità di investimento o imprenditoriali ad una società non commerciale, allo scopo, comunque, di trarne lucro. Né la qualità di imprenditore commerciale del socio può riverberarsi sulla natura (commerciale o meno) della società cui egli partecipa (è, semmai, il contrario, nell’ipotesi descritta dall’art. 2361, c.c.) […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 52-2015/I, Oggetto sociale: società semplice, acquisto di immobili e partecipazioni sociali, in CNN Notizie del 9.4.2015: «[…] In linea generale, indipendentemente dalla natura dell’attività esercitata dalla s.r.l., certamente nulla impedisce ad una società commerciale di partecipare con finalità di investimento o imprenditoriali ad una società non commerciale, allo scopo, comunque, di trarne lucro. Né la qualità di imprenditore commerciale del socio può riverberarsi sulla natura (commerciale o meno) della società cui partecipa […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 364-2014/I, Conferimento in s.r.l. di partecipazioni in società semplici, in CNN Notizie del 9.6.2014: «[…] nulla impedisce ad una società co...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (55)(55)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 408-2014/I, Partecipazione di società semplici a società di capitali, in CNN Notizie del 15.4.2015: «[…] L’acquisto, da parte di una società semplice, di partecipazioni in società commerciali, come nel caso di specie in s.r.l., non pone particolari problemi, dovendosi considerare tale partecipazione senz’altro ammissibile […]. Ciò posto, deve rilevarsi come l’assunzione della partecipazione in altre imprese possa effettivamente implicare una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, e quindi concretamente dar luogo ad una diversa qualificazione dell’attività svolta dalla società, fino a comportare il viraggio da una attività non commerciale (requisito essenziale affinché si resti nel tipo società semplice) ad una attività commerciale (implicante il necessario abbandono di quel tipo ed una diversa qualificazione giuridica). Peraltro la citata disposizione, al pari del principio che essa esprime, involge una valutazione di merito, e soprattutto un’indagine sulla concreta attività esercitata dalla società, che comunque non compete al notaio […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 263-2013/I, Acquisto, da parte di una società semplice, di partecipazioni in società commerciali, in CNN Notizie del 7.5.2013.
    Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari) riferita a App. Venezia, 15 maggio 1989, in Società, 1990, 351: «è legittima la costituzione di società di capitali ovvero la partecipazione ad esse da parte di società semplici anche se in veste di uniche socie».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 408-2014/I, Partecipazione di società semplici a società di capitali, in CNN Notizie del 15.4.2015: «[…] L’acquisto, da parte di una società ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (56)(56)
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Milano, 22 dicembre 1971, in Foro pad., 1972, I, 535: «è inammissibile la trasformazione di una società di capitali in società semplice, avente per oggetto l’acquisto e la gestione di beni stabili, nonché il rilievo, l’esercizio e la liquidazione di altre consimili società semplici».
    - Massima del Tribunale di Milano (dettata ante legge 340/2000, recante soppressione dell’omologa degli atti societari), riferita a App. Milano, 22 dicembre 1971, in Foro pad., 1972, I, 535: «è inammi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1153-2014/I, Trasferimento da parte di accomandatario di parte di sua partecipazione a soggetto che intende rivestire la qualifica di accomandante nella s.a.s., in CNN Notizie del 24.6.2015: «[…] il trasferimento, anche parziale, della partecipazione dell’accomandatario è modifica del contratto sociale […], essa implica che le relative pattuizioni seguano le regole di pubblicità previste per lo stesso contratto di società ed anche il relativo regime di opponibilità a terzi. Pertanto, se con il trasferimento parziale della partecipazione dell’accomandatario viene altresì precisata la qualità di accomandante dell’acquirente ed il tutto è soggetto alle relative forme di pubblicità, i terzi non potrebbero intendere il “nuovo socio” come accomandatario».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1153-2014/I, Trasferimento da parte di accomandatario di parte di sua partecipazione a soggetto che intende rivestire la qualifica di accoman...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5301/I, Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 19.11.2004: «[…] un’autorevolissima dottrina riconosce da tempo la derogabilità dell’assetto dei poteri di controllo accordati dalla legge al socio non amministratore, giustificando la libertà delle parti di contenere entro limiti più ristretti tali prerogative, o di rinunciarvi, sulla base del rilievo che essi sono previsti dalla legge nell’interesse del singolo e a miglior tutela dei diritti che derivano dal contratto sociale […]».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Inapplicabilità del divieto di concorrenza all’accomandante e rilevanza ai fini dell’esclusione del socio (Cass., Sez. I, 24 maggio 2016, n. 10715), in CNN Notizie del 27.5.2016: «[…] Sotto il primo profilo, la Suprema Corte ritiene di condividere l’affermazione dei giudici di merito che hanno considerato giustificato il comportamento dei soci accomandanti i quali si sono rifiutati di partecipare all’assemblea per l’approvazione dei bilanci senza essere stati messi nelle condizioni per il controllo dei relativi documenti, posto che l’ultimo comma dell’art. 2320 c.c. dispone che in ogni caso i soci accomandanti “hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società”. Diritto che, come ha accertato la corte di merito, è stato in concreto violato nei confronti dei resistenti […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5301/I, Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a responsabilità limitata, in CNN Notizie del 19.11.2004: «[…] ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Inapplicabilità del divieto di concorrenza all’accomandante e rilevanza ai fini dell’esclusione del socio (Cass., Sez. I, 24 maggio 2016, n. 10715), in CNN Notizie del 27.5.2016: «[…] Quanto al profilo del divieto di concorrenza, la Cassazione, condividendo la pronuncia della Corte d’Appello, rileva come tale divieto, previsto dall’art. 2301 cod. civ. con riguardo ai soci di società in nome collettivo, è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di società in accomandita semplice, che per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2318 cod. civ. hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo, ma non anche per i soci accomandanti, salvo che per questi ultimi non sia pattiziamente previsto con una disposizione contenuta nel contratto sociale […]».
    In senso conforme: Cass., 16 giugno 1989, n. 2887, in Società, 1989, 1149, con nota di Protettì; Trib. Prato 5 settembre 2011, in Guida Dir., 2011, 47, 83; Trib. Roma, 7 luglio 2008; Trib. Torino, 2 settembre 2004.
    In senso contrario: Trib. Milano, 5 maggio 2014, in Giur. Comm., 2015, 874, con nota di Garesio.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Inapplicabilità del divieto di concorrenza all’accomandante e rilevanza ai fini dell’esclusione del socio (Cass., Sez. I, 24...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 194-2013/I, Versamenti ex art. 2467 e trasformazione in s.n.c. e restituzione del finanziamento del socio mediante datio in solutum, in CNN Notizie del 10.6.2013: «[…] Ci è chiesti, infatti, se l’art. 2467 c.c. possa avere una valenza generale, e sia suscettibile di applicazione anche con riferimento a tipi sociali diversi da quello a responsabilità limitata. Tuttavia, per le società personali si è ritenuto che l’applicazione dell’art. 2467 c.c. sarebbe inutile, eccettuato il caso dell’accomandante di s.a.s., dato il regime di responsabilità illimitata per i debiti sociali che le connota […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 194-2013/I, Versamenti ex art. 2467 e trasformazione in s.n.c. e restituzione del finanziamento del socio mediante datio in solutum, in CNN N...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 192-2016/I, Successione dell’accomandante e accettazione con beneficio d’inventario, in CNN Notizie del 8.5.2019: «Si chiede se, nel caso di decesso del socio accomandante di società in accomandita semplice, il subentro nella posizione di accomandante da parte dell’erede, che abbia accettato con beneficio d’inventario, nella compagine sociale comporti una perdita del beneficio stesso alla luce del disposto dell’articolo 493 c.c. Al riguardo deve rilevarsi come la posizione dell’erede del socio accomandante sia differente a seconda che i patti sociali deroghino o meno alla disciplina di cui all’art. 2322, comma 1, c.c., il quale stabilisce che «La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte». […] in assenza di diversa disposizione dei patti sociali, l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato ha determinato il subingresso di quest’ultimo nella posizione di accomandante in luogo del de cuius, non diversamente da ciò che accade nell’ipotesi di successione nella partecipazione di socio di società di capitali. Trattandosi, peraltro, di accettazione con beneficio d’inventario, l’erede è soggetto all’obbligo di redigere l’inventario e di procedere alla liquidazione dei creditori secondo quanto prescritto dagli artt. 484 e seguenti c.c. Non sembra che in tale ipotesi possa venire in rilievo la regola sancita dall’art. 493 c.c., il quale stabilisce che l’erede decade dal beneficio d’inventario se aliena beni ereditari senza le dovute autorizzazioni, in quanto il subingresso automatico nella quota dell’accomandante non implica alcun atto di disposizione della partecipazione sociale e attiene esclusivamente all’ordinario meccanismo di subingresso nei beni ereditari […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 192-2016/I, Successione dell’accomandante e accettazione con beneficio d’inventario, in CNN Notizie del 8.5.2019: «Si chiede se, nel caso di ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 192-2016/I, Successione dell’accomandante e accettazione con beneficio d’inventario, in CNN Notizie del 8.5.2019: «[…] La situazione sarebbe, invece, diversa, laddove i patti sociali escludessero la trasferibilità mortis causa della quota dell’accomandante. […] In tale ipotesi si avrebbe una situazione analoga a quella disciplinata dall’art. 2284 c.c., con la conseguenza che, avendo escluso il trasferimento della partecipazione dell’accomandante, i soci superstiti hanno l’obbligo di liquidare la quota agli eredi. In alternativa alla liquidazione della quota, i soci potrebbero sciogliere la società, pervenendo così alla sua liquidazione, oppure continuarla con gli eredi del socio defunto, se questi vi acconsentano. […] Nel caso di specie, la circostanza che l’erede abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario fa sì che nell’asse ereditario soggetto a inventario sia compreso il diritto alla liquidazione della partecipazione sociale del de cuius. Pertanto, un eventuale atto di “acquisizione” della partecipazione sociale del de cuius da parte dell’erede implicherebbe la rinuncia, di fatto, alla liquidazione prevista dall’art. 2289 c.c., con conseguente possibilità di lesione degli interessi dei creditori del de cuius. Si tratterebbe, in altri termini, di un atto di disposizione di una somma di denaro che spetta alla massa ereditaria, suscettibile, quindi, di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 493 c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 192-2016/I, Successione dell’accomandante e accettazione con beneficio d’inventario, in CNN Notizie del 8.5.2019: «[…] La situazione sarebbe,...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] La morte del socio [accomandatario, n.d.A.] non determina, in via di principio, né il subentrare degli eredi in luogo del defunto, né lo scioglimento dell’intero rapporto sociale, ma solo lo scioglimento del singolo vincolo fra il socio deceduto e la società, che continua con i soci superstiti […]».
    Cass., 11 ottobre 2006, n. 21803, in Repertorio Foro it., 2006, voce Società, n. 844: «[…] in caso di morte del socio accomandatario trova applicazione l’art. 2284 c.c., in virtù del quale gli eredi non subentrano nella posizione del defunto nell’ambito della società, e non assumono quindi la qualità di soci accomandatari a titolo di successione mortis causa, ma hanno diritto soltanto alla liquidazione della quota del loro dante causa, salvo diverso accordo con gli altri soci in ordine alla continuazione della società […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 39-2015/I, Quesito in materia di successione di quota di società di accomandita semplice, in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] La morte del soc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 577-2014/I, S.a.s., morte del socio, sequestro conservativo e transazione, in CNN Notizie del 6.5.2015: «La morte del socio determina l’immediata e definitiva estinzione del rapporto sociale di cui egli era titolare, con la conseguenza che gli eredi sono solo creditori della società, salvo diverso accordo tra i soci e gli eredi stessi per la continuazione della società, derivando, in tal caso, la qualifica di socio dal contenuto di tale accordo e non dallo status di erede del socio defunto […] gli eredi hanno soltanto diritto a vedersi attribuita dalla società una somma di danaro che rappresenti il valore della quota di partecipazione che faceva capo al medesimo e che dovrà essere calcolata sulla base della situazione patrimoniale della società, quale risultante al momento in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale (che in questo caso è quello della morte del socio), dovendosi, comunque, tenere conto degli utili e delle perdite relativi alle operazioni in corso […]».
    Cass., 14 marzo 2001, n. 3671, in Società, 2001, 936: «Nelle società di persone (nella specie, società di fatto), gli eredi del socio defunto non acquisiscono la posizione di quest’ultimo nell’ambito della società, e non assumono perciò la qualità di soci, ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa, diritto che sorge indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga […]».
    In senso conforme: Cass., 23 marzo 2005, n. 6263, in Società, 2006, 185; Cass., 11 ottobre 2006, n. 21803, in Rep. Foro It., 2006, voce Società, n. 844: Cass., 11 maggio 2009, n. 10802, in Rep. Foro It., 2009, voce Società, n. 773; Cass., 30 dicembre 2011, n. 30542, in Rep. Foro It., 2012, voce Società, n. 686.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 577-2014/I, S.a.s., morte del socio, sequestro conservativo e transazione, in CNN Notizie del 6.5.2015: «La morte del socio determina l’immed...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 70-2008/I, Trasformazione di s.n.c. in s.r.l. e contestazione dell’assetto proprietario da parte degli eredi di uno dei soci, in CNN Notizie del 3.4.2008: «[…] In ogni caso deve escludersi categoricamente, in forza del disposto dell’art. 2284 c.c., che gli eredi del socio defunto rivestano una posizione interna alla società - quali soci - essendo la quota tendenzialmente intrasferibile mortis causa. Gli eredi, infatti, non acquisiscono la posizione del socio defunto nell’ambito della società, e non assumono perciò la qualità di soci a titolo di successione per causa di morte, ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa (Cass. 11 aprile 1995, n. 4169; Cass. 14 marzo 2001, n. 3671), salvo diverso accordo tra i soci e gli eredi stessi per la continuazione della società, derivando, in tal caso, la qualifica di socio dal contenuto di tale accordo e non dallo status di erede del socio defunto (Cass. 23 marzo 2005, n. 6263, in Società, 2006, 185; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21803; Cass. 14 marzo 2001, n. 3671; Cass. 16 febbraio 1981, n. 836; Cass. 8 ottobre 1970, n. 1850). L’estraneità degli eredi alla compagine sociale, che della società sono quindi meri creditori, implica che le modifiche organizzative ed il compimento di atti patrimonialmente rilevanti da parte della società siano di competenza del solo o dei soli soci superstiti […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 217-2009/I, S.a.s. in liquidazione, successione dell’accomandatario e assegnazione dei beni, in CNN Notizie del 4.11.2009.
    Cass., 11 ottobre 2006, n. 21803, in Rep. Foro It., 2006, voce Società, n. 844: «Nella società in accomandita semplice, soltanto la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte, ai sensi dell’art. 2322 c.c., mentre in caso di morte del socio accomandatario trova applicazione l’art. 2284 c.c., in virtù del quale gli eredi non subentrano nella posizione del defunto nell’ambito della società, e non assumono quindi la qualità di soci accomandatari a titolo di successione mortis causa, ma hanno diritto soltanto alla liquidazione della quota del loro dante causa, salvo diverso accordo con gli altri soci in ordine alla continuazione della società, e fermo restando che in tal caso l’acquisto della qualifica di socio accomandatario non deriva dalla posizione di erede del socio accomandatario defunto, ma dal contenuto del predetto accordo».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 70-2008/I, Trasformazione di s.n.c. in s.r.l. e contestazione dell’assetto proprietario da parte degli eredi di uno dei soci, in CNN Notizie ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 247-2011/I, S.a.s., modifica dei patti sociali, accomandatario che assume la qualifica di accomandante e ragione sociale, in CNN Notizie del 5.6.2012: «[…] L’art. 2314 c.c. dispone che la società in accomandita semplice agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 2292; e che l’accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali. La norma, dunque, richiede due elementi essenziali per la ragione sociale, l’indicazione espressa del tipo di società e l’indicazione del nome di almeno un socio accomandatario […]. […] le ricordate ricostruzioni escludono l’illegittimità di una ragione sociale in cui non appaia il nome dell’accomandatario, traducendosi il tutto in un’alterazione del regime di responsabilità dei soci. […] Nell’uno - indicazione di un soggetto non più accomandatario - come nell’altro caso - accomandante che abbia acconsentito all’inserimento o al mantenimento del proprio nominativo nella ragione sociale - si verrebbe a pregiudicare l’affidamento dei terzi sulla responsabilità personale di tale socio […]: interesse che l’art. 2314 tutela con il correttivo della perdita del beneficio della responsabilità limitata per tutte le obbligazioni sociali per l’accomandante […]».
    Cass., 29 novembre 2018, n. 30882, in Società, 2019, 1, 111; e in CNN Notizie del 20.12.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Cognome dell’accomandante nella ragione sociale di s.a.s. e responsabilità illimitata: «Ai fini dell’estensione della responsabilità illimitata del socio accomandante di società in accomandita semplice che consenta che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, ai sensi dell’art. 2314, co. 2, c.c., rileva il solo contenuto oggettivo della ragione sociale stessa, dal quale risulti che l’accomandante sia presentato alla stessa stregua di un socio accomandatario, in modo da ingenerare oggettiva confusione sul ruolo da lui svolto nella società».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 247-2011/I, S.a.s., modifica dei patti sociali, accomandatario che assume la qualifica di accomandante e ragione sociale, in CNN Notizie del ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Pret. Cagliari, 27 gennaio 1998, in Riv. giur. sarda, 1999, 191: «La sanzione della perdita del beneficio della responsabilità limitata per il socio accomandante il cui nome compare nella ragione sociale, opera solo nei confronti dei terzi e non anche nei rapporti interni che rimangono invece regolati dal contratto sociale».
    Trib. Treviso, 7 ottobre 1999, in Società, 2000, 241: «L’inserimento del nome del socio accomandante nella ragione sociale di una società in accomandita semplice non importa un’irregolarità dell’atto costitutivo.»; «Il socio accomandante il cui nome sia inserito nella ragione della sas assume, ai sensi dell’art. 2314, 2º comma, c.c., una responsabilità illimitata nei confronti dei terzi […]».
    - Pret. Cagliari, 27 gennaio 1998, in Riv. giur. sarda, 1999, 191: «La sanzione della perdita del beneficio della responsabilità limitata per il socio accomandante il cui nome compare nella ragione so...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Torino, 19 giugno 1998 e Trib. Alessandria, 25 marzo 1997; e da Il registro imprese nella giurisprudenza, Aggiornamento, a cura della Camera di Commercio di Sassari, in http://www.ss.camcom.it, con riferimento a Trib. Foggia, 28 marzo 2000, e a Trib. Alessandria, 4 giugno 2001. Nella medesima pubblicazione si legge, in senso contrario, Trib. Cuneo, 16 febbraio 1999, secondo cui è necessario indicare solo il cognome e la lettera iniziale del prenome.
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione della Camera di Commercio di Sassari consultabile nel sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Torino, 19 giugn...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 45-2018/I, Indicazione nella ragione sociale di s.a.s. del nome di accomandatario defunto, in CNN Notizie del 9.7.2019: «[…] nulla osta alla conservazione di una ragione sociale recante esclusivamente il nome dell’accomandatario defunto».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 45-2018/I, Indicazione nella ragione sociale di s.a.s. del nome di accomandatario defunto, in CNN Notizie del 9.7.2019: «[…] nulla osta alla ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 294-2017/I, Rinuncia all’usufrutto su quota di accomandante di s.a.s., in CNN Notizie del 9.7.2018: «[…] La dottrina […] ritiene che la forma da adottarsi per la costituzione dell’usufrutto sia la stessa richiesta per il trasferimento della quota, sostenendosi come tale vicenda integri una modificazione del contratto sociale, soggetta peraltro ad iscrizione nel registro delle imprese, non essendo presente altro mezzo dal quale farla risultare […]. […] Sotto tale profilo, va comunque sottolineata la natura patrimoniale del diritto di usufrutto, per la rinuncia al quale è da escludersi qualsiasi rilievo del consenso dei soci. Se, infatti, nella fase costitutiva dell’usufrutto il consenso di tutti i soci è richiesto al fine di consentire l’attribuzione di taluni diritti a soggetti estranei alla compagine sociale, la medesima esigenza non può evidentemente porsi rispetto alle vicende estintive dell’usufrutto, tra cui figura la rinuncia, per effetto delle quali i predetti diritti ritornano in capo al nudo proprietario già socio».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 294-2017/I, Rinuncia all’usufrutto su quota di accomandante di s.a.s., in CNN Notizie del 9.7.2018: «[…] La dottrina […] ritiene che la forma...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione scaricabile dal sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Alessandria, 5 agosto 1997.
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza (pubblicazione scaricabile dal sito http://www.ss.camcom.it) con riferimento a Trib. Alessandria, 5 agosto 1997.
    (16)(16)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1051-2014/I, Circolazione delle partecipazioni dell’accomandante nella società in accomandita semplice, in CNN Notizie del 17.6.2015: «Si prospetta il seguente quesito: in una società in accomandita semplice, la cui compagine è composta da tre soci - di cui due accomandatari ed un accomandante - con partecipazioni paritarie i patti sociali prevedono: a) la libera trasferibilità delle partecipazioni fra i soci; b) la necessità del consenso unanime nel caso di trasferimento a terzi con prelazione in favore degli altri soci; […]. Si chiede quali regole debbano esser rispettate nel caso di trasferimento inter vivos ai discendenti degli attuali soci accomandanti e, in particolare, come si coordinino tali pattuizioni con il disposto del comma 2 dell’art. 2322, c.c. […] In via generale, i patti sociali della società in questione derogano alla regola sancita dal comma 2 dell’art. 2322, c.c., secondo la quale Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale. […] Nel caso di specie, l’atto costitutivo riporta in sostanza anche la vicenda circolatoria della quota dell’accomandante alla modifica del contratto sociale - richiedente, appunto, ove non sia diversamente convenuto, il consenso unanime dei soci - come avviene nelle altre società personali ai sensi dell’art. 2252, c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1051-2014/I, Circolazione delle partecipazioni dell’accomandante nella società in accomandita semplice, in CNN Notizie del 17.6.2015: «Si pro...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 652-2014/I, Successione dell’accomandante nella s.a.s., in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] L’art. 2322, comma 1, c.c., stabilisce che “La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte”. […] La ratio della deroga risiede nel favor attribuito dalla legge alla prosecuzione dell’attività sociale anche dopo la morte del socio, evitando così lo scioglimento o un eventuale impoverimento della società derivante dalla liquidazione della quota, e ciò in considerazione del fatto che qui la successione riguarda la posizione dell’accomandante, quindi del socio capitalista […]. L’opinione prevalente in dottrina ammette tuttavia che il contratto sociale contenga una clausola che stabilisca l’intrasmissibilità anche relativa della quota […]. Nel caso di specie, oltre alla rilevanza da attribuire al comportamento degli eredi dell’accomandante, che hanno richiesto la liquidazione della partecipazioni, la presenza nel contratto sociale di una pattuizione che nella sostanza riprende il contenuto dell’art. 2284, c.c. e non distingue fra successione dell’accomandatario e dell’accomandante porta a ritenere che si sia di fronte ad una deroga al principio della trasmissibilità mortis causa della partecipazione dell’accomandante».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 652-2014/I, Successione dell’accomandante nella s.a.s., in CNN Notizie del 13.5.2015: «[…] L’art. 2322, comma 1, c.c., stabilisce che “La quo...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Massima tratta da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), scaricabile dai siti dei Registri delle Imprese della Lombardia (ad esempio: http://www.va.camcom.it/files/reg_imprese/Decisioni_Giudici_Lombardi.pdf), con riferimento a Trib. Milano, 8 gennaio 1999.
    - Massima tratta da Massimario delle sentenze dei Giudici del Registro della Lombardia: 1996-2007 (pubblicazione di Unioncamere Lombardia), scaricabile dai siti dei Registri delle Imprese della Lombar...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 235-2014/I, Usufrutto su quote di società in accomandita semplice, in CNN Notizie del 5.5.2014: «[…] Sulla questione della possibilità di usufrutto su quote di s.a.s., la dottrina è orientata da diverso tempo per la ammissibilità della costituzione di usufrutto su quote di società di persone, e nella specie anche di quella dell’accomandatario […] ([…] Trib. Trento 17 gennaio 1997, in Giur. Comm., 1999, 188 […]; Trib. Biella 23 ottobre 1999, in Dir. fall., 1999, II, 1251 e ss.; Trib. Milano 16 luglio 2008, in Giur. It., 2009, 650; Trib. Verona 10 ottobre 1996, in Soc., 1997, 913. Quest’ultima pronuncia, peraltro, aveva dichiarato inammissibile la costituzione, a favore di un accomandatario, dell’usufrutto sulla quota di un accomandante). Occorre considerare che la giurisprudenza ha più volte ribadito che l’usufruttuario, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio (Trib. Biella 23 ottobre 1999, cit.; Trib. Parma 7 febbraio 1998, in Giur. Mer., 1999, 530 […])».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 66-2022/I, Amministratore estraneo nelle società di persone e usufruttuario amministratore, in CNN Notizie del 8.9.2022: «[…] Quanto alla posizione dell’usufruttuario, la dottrina è orientata da diverso tempo per la ammissibilità della costituzione di usufrutto su quote di società di persone, e nella specie anche di quella dell’accomandatario […]. Occorre considerare che la giurisprudenza ha più volte ribadito che l’usufruttuario, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 235-2014/I, Usufrutto su quote di società in accomandita semplice, in CNN Notizie del 5.5.2014: «[…] Sulla questione della possibilità di usu...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (20)(20)
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza, Aggiornamento, a cura della Camera di Commercio di Sassari, in http://www.ss.camcom.it, con riferimento a Trib. Asti, 19 novembre 1999.
    - Massima tratta da Il registro imprese nella giurisprudenza, Aggiornamento, a cura della Camera di Commercio di Sassari, in http://www.ss.camcom.it, con riferimento a Trib. Asti, 19 novembre 1999.
    (21)(21)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 106-2006/I, Usufrutto su quote di partecipazione in società di persone: natura giuridica dell’usufruttuario, potere di amministrazione, rinvio alle norme sulle società di capitali, in CNN Notizie del 20.7.2006: «[…] La dottrina e giurisprudenza prevalenti sono pervenute alla conclusione che l’usufruttuario, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio non solo perché non è voluto come tale dagli altri soci, ma anche perché alla somma dei suoi poteri manca proprio quello più incisivo, relativo alle decisioni sulle modificazioni del contratto sociale (e alle operazioni amministrative precluse all’institore) […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 294-2017/I, Rinuncia all’usufrutto su quota di accomandante di s.a.s., in CNN Notizie del 9.7.2018; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 116-2017/I, Società in accomandita semplice, usufrutto di quota dell’accomandante e successione, in CNN Notizie del 23.7.2018; Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito d’Impresa n. 66-2022/I, Amministratore estraneo nelle società di persone e usufruttuario amministratore, in CNN Notizie del 8.9.2022.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 106-2006/I, Usufrutto su quote di partecipazione in società di persone: natura giuridica dell’usufruttuario, potere di amministrazione, rinvi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (1)(1)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Ingerenza dell’accomandante nella gestione della s.a.s. (Cass. sez. II, 5 novembre 2015, n. 22666), in CNN Notizie del 16.11.2015: «[…] Sottolinea la Corte come, al riguardo, va ricordato che nella società in accomandita semplice, anche in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, l’art. 2323 cod. civ., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale. In tale tipo di società, infatti, diversamente da quanto accade nella società in accomandita per azioni, non vi è necessaria coincidenza tra la qualifica di socio accomandatario e quella di amministratore, nel senso che non tutti gli accomandatari devono essere anche amministratori, con la conseguenza che l’ingerenza del socio accomandante nell’amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 2320 cod. civ., non si traduce anche nell’acquisto del potere di rappresentanza della società. […] La sentenza in esame equipara, pertanto, la posizione dell’accomandante a quella del falsus procurator […], con la conseguenza che la società non è vincolata dall’atto compiuto dall’accomandante che si è ingerito nella gestione, ma può comunque ratificarlo […]».
    Cass., 5 novembre 2015, n. 22666, in Dir. Giust., 6 novembre 2015: «L’ingerenza del socio accomandante nella gestione della s.a.s. non comporta l’assunzione della qualifica di amministratore ed è dunque irrilevante rispetto alla posizione del terzo che abbia concluso un contratto con la s.a.s. in persona di detto socio accomandante».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Ingerenza dell’accomandante nella gestione della s.a.s. (Cass. sez. II, 5 novembre 2015, n. 22666), in CNN Notizie del 16.11.2015: «[…] Sottolinea la Corte come, a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (2)(2)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 96-2012/I, Società in accomandita semplice e nomina di liquidatore estraneo alla compagine sociale, in CNN Notizie del 26.4.2013: «[…] In sostanza, durante la fase della liquidazione, l’art. 2318 c.c. “lascia il passo” al disposto dell’art. 2310 c.c. Tanto che, in passato, da parte di questo Ufficio Studi, si è sostenuto che, nel caso di scioglimento della società per il venire meno dell’unico accomandatario, il socio accomandante superstite può anche nominare se stesso, senza che ciò comporti, proprio in virtù della sua qualità di liquidatore, un’ingerenza nell’attività di amministrazione della società, e quindi che si possa ritenere applicabile l’art. 2320 c.c., con la conseguente assunzione della responsabilità illimitata».
    Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 278-2016/I, Morte del socio accomandatario, scioglimento anticipato e nomina del liquidatore, in CNN Notizie del 7.8.2019: «[…] Nulla vieta poi che, intendendosi procedere ad una formale liquidazione, sia nominato liquidatore lo stesso accomandante, senza doversi procedere alla nomina di un amministratore provvisorio: sotto tale profilo, va ricordato come la posizione di socio accomandante non sia incompatibile né con la funzione di liquidatore, né con quella di amministratore provvisorio, a patto che, per entrambi i casi, sia data adeguata pubblicità (v., con riguardo all’amministratore provvisorio, Cass. 2 dicembre 1983, n. 7204, in Mass. Giur. It., 1983), ricorrendo altrimenti la sanzione di cui all’art. 2320, c.c. In particolare, poi, riguardo alla figura del liquidatore, va considerato come la nomina dell’accomandante non possa dar luogo ad ingerenza stante la diversa finalità cui è orientata l’attività della società: dunque, il compimento da parte dell’accomandante investito della funzione di liquidatore degli atti necessari per la liquidazione e della vendita anche in blocco i beni sociali, la stipula di transazioni e compromessi (art. 2278, c.c.) non potranno mai configurare violazione dell’art. 2320, comma 1, c.c. […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 96-2012/I, Società in accomandita semplice e nomina di liquidatore estraneo alla compagine sociale, in CNN Notizie del 26.4.2013: «[…] In sos...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (3)(3)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 31-2007/I, Cessione di bene da s.a.s. ad s.a.s. aventi il medesimo socio accomandatario e legale rappresentante, in CNN Notizie del 23.4.2007: «[…] Ora, nel caso di specie, è proprio l’elemento della necessità della predeterminazione statutaria che appare dubbio. Se, infatti, la specifica autorizzazione del rappresentato è coelemento necessario per la validità dell’atto posto in essere dal rappresentate nell’ipotesi prevista dall’art. 1395 c.c., sembra quanto meno dubbio ritenere che in questa ipotesi la predeterminazione non vi sia. Quando, infatti, è la stessa legge che richiede l’autorizzazione ai fini della validità o dell’efficacia dell’atto, appare ultroneo pretendere che l’ipotesi debba esser anche contemplata statutariamente affinché non si ricada nel divieto di immistione. […] In conclusione, sembra preferibile ritenere che l’autorizzazione rilasciata dagli accomandanti ex 1395 c.c. non implichi in alcun caso un atto di immistione posto che essa è più semplicemente destinata a rimuovere la situazione di conflitto di interessi, constando, nella sostanza, in una rinuncia alla relativa azione di annullamento […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 31-2007/I, Cessione di bene da s.a.s. ad s.a.s. aventi il medesimo socio accomandatario e legale rappresentante, in CNN Notizie del 23.4.2007...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (4)(4)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5618/I, Riflessi della riforma sull’amministrazione delle società di persone, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] Nella specie, per la società in accomandita semplice il legislatore è esplicito: “l’amministrazione della società può essere affidata soltanto ai soci accomandatari” (art. 2318, 2° comma c.c.). Questo modello societario è caratterizzato dal fatto che la gestione è e può essere affidata solo ai soci accomandatari. L’uso dell’avverbio assume in modo inequivocabile il significato di una statuizione negativa in ordine all’ammissibilità di amministratori che non siano soci accomandatari. Per il tipo complesso società in accomandita semplice, dunque, sussiste un divieto espresso […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 5618/I, Riflessi della riforma sull’amministrazione delle società di persone, in CNN Notizie del 29.4.2005: «[…] Nella specie, per la società ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (5)(5)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 17, Divieto di immistione a carico degli accomandanti e amministrazione temporanea: «[…] Secondo l’opinione prevalente e preferibile può assumere la carica di amministratore provvisorio sia un estraneo, sia un socio accomandante. Le ragioni che inducono a ritenere con sufficiente certezza non operativo nell’ipotesi contemplata dalla massima il divieto di immistione posto a carico degli accomandanti dall’art. 2320 c.c. appaiono logicamente stringenti sia sotto il profilo testuale sia sotto il profilo operativo. Sotto il primo profilo non avrebbe senso affermare che l’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario se tale affermazione non fosse riferita all’accomandante scelto per tale carica, proprio perché la necessità di escludere a chiare lettere l’applicabilità del principio dell’immistione vietata è propria di quel caso; se diversamente si ragionasse si arriverebbe all’assurdo di dare letteralmente per scontato che l’estraneo amministratore provvisorio avrebbe potuto sic et simpliciter assumere la qualità di socio, ed addirittura di socio accomandatario, per cui il legislatore con la norma in esame avrebbe avvertito l’esigenza di escludere tale non realistica e probabile circostanza e non quella più elementare e probabile del socio accomandante che, nominato amministratore provvisorio, avrebbe potuto vedersi contestare l’immistione e la conseguente responsabilità illimitata […]».
    In senso conforme: Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 166-2009/I, Amministratore provvisorio nella s.a.s., in CNN Notizie del 8.7.2009.
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 17, Divieto di immistione a carico degli accomandanti e amministrazione temporanea: «[…] Secondo l’opinione prevalente e preferibile può assumere...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (6)(6)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 17, Divieto di immistione a carico degli accomandanti e amministrazione temporanea: «[…] l’assunzione del ruolo di amministratore provvisorio è in ogni caso determinata da una nomina formale, quindi per atto pubblico o scrittura privata autenticata, e mai da facta concludentia, con la conseguente debita iscrizione nel Registro delle Imprese».
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 17, Divieto di immistione a carico degli accomandanti e amministrazione temporanea: «[…] l’assunzione del ruolo di amministratore provvisorio è i...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (7)(7)
    - Cass., 25 novembre 2015, n. 24112, in Fallimento, 2016, 11, 1270: «Ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, l’accomandante che abbia violato il divieto previsto dall’art. 2320 c.c. assume uno “status” equiparabile a quello dell’accomandatario occulto. Ne consegue che, per il principio di certezza delle situazioni giuridiche, il termine annuale ex art. 147 l.fall. non decorre dalla data del recesso, né da quella della dichiarazione di fallimento della società, che non scioglie il vincolo tra i soci, ma dal giorno in cui lo scioglimento del rapporto sociale con il socio sia portato a conoscenza dei creditori con idonee forme di pubblicità».
    - Cass., 25 novembre 2015, n. 24112, in Fallimento, 2016, 11, 1270: «Ai fini della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, l’accomandante che abbia vi...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (8)(8)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Ingerenza dell’accomandante nella gestione della s.a.s. (Cass. sez. II, 5 novembre 2015, n. 22666), in CNN Notizie del 16.11.2015: «[…] Sottolinea la Corte come, al riguardo, va ricordato che nella società in accomandita semplice, anche in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, l’art. 2323 cod. civ., nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale. In tale tipo di società, infatti, diversamente da quanto accade nella società in accomandita per azioni, non vi è necessaria coincidenza tra la qualifica di socio accomandatario e quella di amministratore, nel senso che non tutti gli accomandatari devono essere anche amministratori, con la conseguenza che l’ingerenza del socio accomandante nell’amministrazione, pur comportando la perdita della limitazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 2320 cod. civ., non si traduce anche nell’acquisto del potere di rappresentanza della società […]».
    In senso conforme: Cass., 7 luglio 2011, n. 15067, in Rep. Foro It., 2011, voce Società, n. 558; Cass., 5 novembre 2015, n. 22666, in Dir. Giust., 6 novembre 2015.
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Ingerenza dell’accomandante nella gestione della s.a.s. (Cass. sez. II, 5 novembre 2015, n. 22666), in CNN Notizie del 16.11.2015: «[…] Sottolinea la Corte come, a...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (9)(9)
    - Cass., 19 novembre 2004, n. 21891, in Giur. It., 2005, 1182; in Vita not., 2005, 327; in Società, 2005, 986, con nota di Spaltro: «Nella società in accomandita semplice, l’art. 2320 c.c., il quale sanziona il comportamento del socio accomandante, che compia affari in nome delle società senza specifica procura, con la perdita del beneficio della responsabilità limitata verso i terzi, non introduce deroghe alla disciplina generale della rappresentanza senza potere, e, pertanto, se la società eccepisce l’inefficacia nei suoi confronti del negozio stipulato da quel falso procuratore, nessuna obbligazione sorge a suo carico, se il terzo non prova che la società medesima lo ha ratificato».
    - Cass., 19 novembre 2004, n. 21891, in Giur. It., 2005, 1182; in Vita not., 2005, 327; in Società, 2005, 986, con nota di Spaltro: «Nella società in accomandita semplice, l’art. 2320 c.c., il quale s...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (10)(10)
    - Cass., 17 maggio 2010, n. 11973, in Riv. Not., 2011, 875: «Nelle società in accomandita semplice il potere di rappresentanza spetta al socio accomandatario, mentre l’accomandante non può trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale relativa, volta a volta, alla singola operazione, venendo ad assumere, in caso di violazione del divieto - configurabile anche laddove egli agisca in base a procura generale o a procura asseritamente speciale, ma talmente ampia da consentire di fatto la sua sostituzione all’amministratore nella sfera delle delibere di competenza di questi - responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali: pertanto, incombe su chi sostiene di avere agito in nome e per conto della società non solo effettuare la contemplatio domini, ma, altresì, dimostrare di averla compiuta comunicando alla controparte la sua qualità».
    - Cass., 17 maggio 2010, n. 11973, in Riv. Not., 2011, 875: «Nelle società in accomandita semplice il potere di rappresentanza spetta al socio accomandatario, mentre l’accomandante non può trattare o ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (11)(11)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1154-2014/I, Procura a compiere atti di amministrazione da accomandatario ad estraneo, in CNN Notizie del 3.6.2015: «[…] nella società in accomandita semplice l’amministrazione della società spetta esclusivamente a tutti i soci accomandatari. […] si esclude che possa legittimamente rilasciarsi una procura così ampia da determinare il conferimento dei poteri gestori ad un terzo (in tal senso Cass. 6 dicembre 1984, n. 6429, […] qualora la procura, per la sua natura, sia tale da conferire al suo titolare una vera e propria attività decisionale, quella responsabilità sussiste in conseguenza, non dell’attività in concreto posta in essere in forza della procura, ma nel potere decisionale che la procura, per la sua illimitatezza e indeterminatezza, attribuisce a colui al quale è stata rilasciata […]».
    Cass., 19 dicembre 2008, n. 29794, in Rep. Foro It., 2008, voce Società, n. 607: «Nella società in accomandita semplice, il socio accomandante che, avvalendosi di procura conferente ampio ventaglio di poteri, compie atti di amministrazione, interna od esterna, ovvero tratta o conclude affari della gestione sociale, incorre, a norma dell’art. 2320 c.c., nella decadenza dalla limitazione di responsabilità, la quale, in attuazione del principio di tipicità di cui all’art. 2249 c.c., è volta ad impedire che sia perduto il connotato essenziale di tale società, costituito dalla spettanza della sua amministrazione, ai sensi dell’art. 2318 c.c., al solo socio accomandatario; ne consegue che il fallimento della predetta società va esteso, ex art. 147 l.fall., anche all’accomandante cui siano state conferite due procure, denominate speciali ma talmente ampie da consentire la effettiva sostituzione all’amministratore nella sfera delle delibere di competenza di questi».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 1154-2014/I, Procura a compiere atti di amministrazione da accomandatario ad estraneo, in CNN Notizie del 3.6.2015: «[…] nella società in acc...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (12)(12)
    - Trib. Milano, 20 ottobre 2014, in Società, 2015, 37: «Nella società in accomandita semplice i soci accomandanti sono esclusi dal potere di amministrare la società, ma possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri, ed inoltre agire in forza di procura speciale per singoli affari».
    - Trib. Milano, 20 ottobre 2014, in Società, 2015, 37: «Nella società in accomandita semplice i soci accomandanti sono esclusi dal potere di amministrare la società, ma possono prestare la loro opera ...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (13)(13)
    - Trib. Perugia, 29 dicembre 2009, in Giur. Comm., 2011, II, 687: «È nulla la clausola dell’atto costitutivo di sas idonea, per la sua portata ed estensione, a condizionare le scelte dell’accomandatario in modo che queste debbano essere considerate prese con il concorso sostanziale dell’accomandante in violazione del divieto di ingerenza ex art. 2320 c.c.».
    - Trib. Perugia, 29 dicembre 2009, in Giur. Comm., 2011, II, 687: «È nulla la clausola dell’atto costitutivo di sas idonea, per la sua portata ed estensione, a condizionare le scelte dell’accomandatar...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (14)(14)
    - Cass., 5 settembre 2022, n. 26059, in Società, 2022, 10, 1192: «[…] per effetto della regola per cui l’amministratore non può che essere un socio accomandatario, l’eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta ipso iure anche la cessazione dalla carica di amministratore […]».
    - Cass., 5 settembre 2022, n. 26059, in Società, 2022, 10, 1192: «[…] per effetto della regola per cui l’amministratore non può che essere un socio accomandatario, l’eventuale esclusione di questi dal...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (15)(15)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 71-2010/I, Irreperibilità dell’unico accomandatario di s.a.s., in CNN Notizie del 28.4.2010: «[…] Un’eventuale soluzione alternativa al recesso dell’accomandante potrebbe consistere nell’esclusione dell’accomandatario: quest’ultimo, infatti, poiché è irreperibile, potrebbe essere escluso per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale ai sensi dell’art. 2286 c.c. L’art. 2286 c.c., dettato in materia di società semplici, è applicabile anche alle società in accomandita semplici per effetto del rinvio operato dall’art. 2315 c.c. alla disciplina concernente le società in nome collettivo, e dunque, per il tramite dell’art. 2293 c.c. […]. Tale conclusione è stata recentemente affermata anche da Cass. 22 dicembre 2006, n. 27504 (in Foro it., 2007, 1473 […]), secondo cui la normativa dettata dagli art. 2286 e 2287 c.c. è applicabile alle s.a.s., in quanto non sussiste “incompatibilità tra detta disciplina e la struttura della s.a.s. nemmeno nella ipotesi in cui il socio da escludere sia l’unico socio accomandatario, poiché la presenza di due categorie di soci è pienamente conciliabile con i poteri di controllo di cui i soci accomandanti dispongono ed al cui espletamento è consona l’eventuale deliberazione di esclusione dell’accomandatario”. Poiché nel caso di specie la società si compone di due soci, l’esclusione deve essere richiesta al tribunale ai sensi dell’art. 2287, comma 3, c.c.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 71-2010/I, Irreperibilità dell’unico accomandatario di s.a.s., in CNN Notizie del 28.4.2010: «[…] Un’eventuale soluzione alternativa al reces...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (16)(16)
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 34, Società Cooperative - Liquidatori - simmetria rispetto all’amministrazione - non sussiste: «[…] viene pacificamente ritenuto legittimo far ricadere su un estraneo alla compagine sociale la nomina a liquidatore della società, investito della legale rappresentanza della stessa […] nelle società in accomandita semplice, laddove la legale rappresentanza è altrimenti riservata esclusivamente ai soci accomandatari […].
    - Comitato Notarile della Regione Campania, Massima n. 34, Società Cooperative - Liquidatori - simmetria rispetto all’amministrazione - non sussiste: «[…] viene pacificamente ritenuto legittimo far ri...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (17)(17)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 173-2011/I, Nomina dei soci accomandatari nella s.a.s., in CNN Notizie del 20.10.2011: «[…] Viene in questione l’art. 2319 c.c., il quale prevede che “Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca nel caso indicato nel secondo comma dell’articolo 2259 sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto”. L’atto costitutivo può, quindi, per espressa disposizione di legge, modificare il sistema legale di nomina e di revoca degli amministratori, sia stabilendo che per esse sia necessario il consenso anche di tutti i soci accomandanti o di una maggioranza qualificata di essi, sia prevedendo che sia sufficiente il consenso della maggioranza dei soci accomandatari e accomandanti congiuntamente considerati […]».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 173-2011/I, Nomina dei soci accomandatari nella s.a.s., in CNN Notizie del 20.10.2011: «[…] Viene in questione l’art. 2319 c.c., il quale pre...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (18)(18)
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2013/I, Clausola di s.a.s. che limita i poteri dell’accomandatario, in CNN Notizie del 26.8.2013: «[…] Tale clausola appare rientrare nella facoltà per le parti di convenire, in sede di atto costitutivo del pegno, che al creditore pignoratizio vengano attribuiti diritti amministrativi finalizzati alla conservazione della sua garanzia patrimoniale, quali la partecipazione ad alcuni atti di amministrazione potenzialmente pregiudizievoli. La clausola in esame, inoltre, limitandosi a prevedere la necessità del consenso del creditore per il compimento di taluni specifici atti, non implica l’attribuzione allo stesso del potere di amministrare la società e non pone, quindi, un problema di responsabilità patrimoniale di tale soggetto verso gli altri creditori sociali».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 86-2013/I, Clausola di s.a.s. che limita i poteri dell’accomandatario, in CNN Notizie del 26.8.2013: «[…] Tale clausola appare rientrare nell...Testo troncato, continua a leggere nel testo
    (19)(19)
    - Cass., 26 settembre 2016, n. 18844, in Ced Cassazione, rv. 641828-02): «[…] se è vero che nell’accomandita semplice l’amministratore non può essere che un socio accomandatario - onde la sua esclusione dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, automaticamente comporta anche la cessazione dalla carica di amministratore - non è vero il reciproco, ben potendovi essere anche accomandatari che non siano amministratori».
    - Cass., 26 settembre 2016, n. 18844, in Ced Cassazione, rv. 641828-02): «[…] se è vero che nell’accomandita semplice l’amministratore non può essere che un socio accomandatario - onde la sua esclusio...Testo troncato, continua a leggere nel testo
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    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Revoca delle funzioni di amministratore in capo al socio accomandatario e applicabilità dell’art. 2323, comma 2, c.c. (Trib. Milano 12 novembre 2015), in CNN Notizie del 16.3.2016: «Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, con decreto del 9 novembre 2015, depositato il 12 novembre 2015, affronta la questione degli effetti della revoca delle funzioni di amministratore in capo al socio accomandatario, precisando come questa non dia luogo immediatamente allo scioglimento della sas, anche in tale ipotesi essendo applicabile la disciplina ex art. 2323 cc, con conseguente possibilità per i soci di una rivisitazione dei patti sociali nel termine di sei mesi dalla revoca e di nomina medio tempore di un amministratore provvisorio. Il Tribunale, per questo profilo, disattende una pronuncia di legittimità (Cass. 28 novembre 1992, n. 12732, in Nuova Giur. Civ. Comm., 1993, I, 828; nello stesso senso, Trib. Salerno, 23 maggio 2006, Trib. Salerno, 10 aprile 2007; Trib. Milano, 1° luglio 2002, in Giur. it., 2002, 2330; Trib. Roma, 4 maggio 2000, in Dir. e prat. soc., 2000, f. 13, 67; Trib. Siracusa, 11 settembre 1999, in Società, 2000, 463 […]) secondo la quale, qualora l’unico socio accomandatario venga giudizialmente privato della facoltà di amministrare, non può applicarsi analogicamente l’art. 2323, 2° co., c.c., alla stregua della persistente presenza nella compagine sociale di detto accomandatario, ma si determina una causa di scioglimento della società, per impossibilità di funzionamento, tenendo conto che il potere di amministrazione è riservato esclusivamente al socio accomandatario […])».
    Cass., 28 novembre 1992, n. 12732, in Nuova Giur. Civ. Comm., 1993, I, 828, con nota di Casadei: «In tema di società in accomandita semplice, qualora l’unico socio accomandatario venga giudizialmente privato della facoltà di amministrare, non può applicarsi analogicamente l’art. 2323, 2° comma, c. c. (a norma del quale, ove vengano meno tutti gli accomandatari per il periodo indicato nel comma precedente, gli accomandanti nominano, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, un amministratore provvisorio), alla stregua della persistente presenza della compagine sociale di detto accomandatario, ma si determina una causa di scioglimento della società, per impossibilità di funzionamento, tenendo conto che il potere di amministrazione è riservato esclusivamente al socio accomandatario».
    Trib. Milano, 13 novembre 2017, in Società, 2018, 7, 929; e in CNN Notizie del 7.5.2018, su cui cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Sentenze annotate, Unico accomandatario, revoca della facoltà di amministrare e scioglimento della società: «La mancanza, in una società in accomandita semplice, del socio accomandatario e quindi dell’amministratore, configura una causa di scioglimento della società medesima per impossibilità di funzionamento e di conseguimento dell’oggetto sociale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2272, n. 2, seconda parte, e 2315 c.c.».
    - Consiglio Nazionale del Notariato, Segnalazioni Novità Giurisprudenziali, Revoca delle funzioni di amministratore in capo al socio accomandatario e applicabilità dell’art. 2323, comma 2, c.c. (Trib....Testo troncato, continua a leggere nel testo
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