B.1 - Società di persone (in generale e miscellanea)
2. Atti e fatti modificativi della compagine sociale
3. Atto estraneo all’oggetto sociale
6. Diritti di controllo individuale del socio
8. Fideiussione del socio a favore della società
10. Nullità del contratto sociale
13. Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali
14. Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: diritto di regresso
15. Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: natura
16. Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: riconoscimento di debito
17. Utili: diritto del socio alla loro percezione
18. Utili e perdite: criterio di ripartizione tra i soci
1. Assistenza finanziaria
La disciplina prevista dall’art. 2358 c.c., relativa alla possibilità di fornire garanzie o accordare prestiti per l’acquisto delle proprie partecipazioni, dettata unicamente per le società di capitali, non è suscettibile di applicazione nell’ambito delle società di persone (1).
2. Atti e fatti modificativi della compagine sociale
I fatti modificativi della compagine sociale devono essere denunciati al Registro delle Imprese a cura degli amministratori. Gli atti possono essere iscritti nel Registro delle Imprese solo se formalizzati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (2).
3. Atto estraneo all’oggetto sociale
Il limite dell’oggetto sociale tutela esclusivamente un interesse dei soci, non sussistendo un interesse protetto dei creditori sociali al riguardo (in quanto questi potrebbero eventualmente tutelarsi mediante esperimento dell’azione revocatoria, ove ne ricorrano i presupposti) (3).
4. Beneficio di escussione
Il principio del beneficio di escussione opera solo nell’ambito della procedura esecutiva e non impedisce che il socio venga convenuto in un giudizio ordinario di cognizione per le obbligazioni della società (4).
5. Clausola compromissoria
È discusso se la norma di cui all’art. 34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, la quale impone la nomina degli arbitri da parte di un soggetto estraneo alla società, si applichi (5) o meno (6), anche alle società di persone.
6. Diritti di controllo individuale del socio
Nelle società di persone è derogabile l’assetto dei poteri di controllo accordati dalla legge al socio non amministratore (con il limite, per gli accomandanti, delle attribuzioni di cui all’ultimo comma dell’art. 2320 c.c.) (7).
7. Durata del primo esercizio
Nelle società di persone la durata del primo esercizio di bilancio può essere infrannuale o ultrannuale. In quest’ultimo caso, non deve essere superiore a quindici mesi (8).
8. Fideiussione del socio a favore della società
È valida la fideiussione rilasciata dal socio illimitatamente responsabile a favore della società di persone (9).
9. Finanziamento soci
Fatta eccezione per il caso dell’accomandante di s.a.s., nelle società personali il tema dell’applicazione dell’art. 2467 c.c. (in materia di rimborso del finanziamento ai soci della s.r.l.) non si pone, stante il regime, che le connota, di responsabilità illimitata dei soci per i debiti sociali (10).
10. Nullità del contratto sociale
La pronuncia di nullità della società di persone produce lo stesso effetto del verificarsi di una causa di scioglimento (11).
11. Patto leonino
Si concreta un patto leonino quando, per effetto di un patto di opzione put, si determini una situazione di “totale” e “costante” esclusione di un socio dalla partecipazione agli utili e alle perdite (12).
12. Proposta di concordato
La presentazione di una proposta di concordato di una società di persone può essere decisa dai soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale, senza ricorrere al metodo assembleare, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo o dello statuto (13).
13. Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali si ha solo per i crediti vantati da soggetti non soci e non anche per i crediti vantati dai soci verso la società (14).
14. Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: diritto di regresso
Qualora il socio abbia adempiuto a un debito della società, questi ha diritto di regresso diretto verso i consoci, operando il beneficium excussionis di cui all’art. 2304 c.c. solo nei confronti dei terzi e non nei rapporti tra i soci (15).
15. Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: natura
I soci di una società di persone rispondono in solido con la società per le obbligazioni della società verso i terzi (e non per quelle verso i soci medesimi: art. 1298 c.c.) (16): si tratta di una responsabilità personale e diretta, ancorché sussidiaria (17); pertanto la sentenza di condanna pronunciata nei confronti della società produce effetto anche contro ciascun socio (18).
16. Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali: riconoscimento di debito
Il riconoscimento di debito effettuato dall’amministratore della società produce effetto, per il principio di solidarietà tra società e soci, anche verso ciascun socio (19).
17. Utili: diritto del socio alla loro percezione
Ciascun socio ha diritto alla percezione degli utili realmente conseguiti, che risultino dal rendiconto da essi approvato, a prescindere dall’adozione di una decisione dei soci al riguardo (20); è legittimo, però, che parte degli utili siano accantonati nell’interesse sociale (21) nonché che i soci decidano di procedere alla distribuzione di utili non ancora accertati (22).
18. Utili e perdite: criterio di ripartizione tra i soci
Il criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite dettato dall’art. 2263 c.c. (in forza del quale si presume che la partecipazione a utili e perdite sia proporzionale al valore dei conferimenti) ha natura suppletiva e trova applicazione in ogni ipotesi di silenzio dell’atto costitutivo sul punto; è esclusa la sola ipotesi del conferimento in natura avente valore non determinato, nel qual caso il valore dei conferimenti si presume uguale (23).
B.2 - Soci
B.2.1 - Soci (in generale e miscellanea) (1)
1. Anstalt socia di società italiana
2. Associazione professionale socia di società
3. Associazione socia di società lucrativa
4. Associazione tra notai (ex art. 82 l. not.) socia di società
5. Associazioni e fondazioni socie di società di persone
6. Atti e fatti modificativi della compagine sociale
8. Intestazione fiduciaria di quota di partecipazione al capitale sociale
9. Prescrizione dello status di socio
10. Società di capitali socia di società di fatto (c.d. “supersocietà di fatto”)
11. Società di capitali socia di società di persone
12. Società di persone socia di altra società di persone
13. Società di persone socia di società di fatto
15. Socio in regime di comunione legale dei beni
16. Socio persona giuridica: Stato di costituzione
18. S.p.a. socia illimitatamente responsabile di altra società
19. S.r.l. socia illimitatamente responsabile di altra società
20. S.r.l. socia illimitatamente responsabile di altra società: oggetto sociale
21. Usufrutto dell’unica quota
1. Anstalt socia di società italiana
Nonostante gli elementi critici connaturati alla possibilità che dietro le Anstalten si celino soggetti che perseguano tramite esse profili elusivi o illeciti, è legittima la loro partecipazione a società italiane (2).
2. Associazione professionale socia di società
È legittima l’assunzione della qualità di socio, anche di società di capitali, da parte di una associazione professionale (3).
3. Associazione socia di società lucrativa
Un’associazione può partecipare alla costituzione di una società o acquistare partecipazioni in una società lucrativa già costituita, ma può anche costituire una società unipersonale (4).
4. Associazione tra notai (ex art. 82 l. not.) socia di società
Le associazioni fra notai costituite ex art. 82 l. not. non possono partecipare ad alcun tipo di società, stante la rilevanza meramente interna dell’associazione stessa (5).
5. Associazioni e fondazioni socie di società di persone
È legittimo che associazioni e fondazioni assumano la qualità di socio di società di persone (6).
6. Atti e fatti modificativi della compagine sociale
I fatti modificativi della compagine sociale devono essere denunciati al Registro delle Imprese a cura degli amministratori. Gli atti possono essere iscritti nel Registro delle Imprese solo se formalizzati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (7).
7. Ente ecclesiastico
È legittima la partecipazione di un ente ecclesiastico a una società lucrativa (8).
8. Intestazione fiduciaria di quota di partecipazione al capitale sociale
In caso di intestazione fiduciaria di una quota di partecipazione al capitale sociale, si tratta di una situazione di interposizione reale, cosicché il fiduciario acquista la titolarità della quota, fermo restando il suo obbligo di attenersi alle istruzioni del fiduciante (9).
9. Prescrizione dello status di socio
Lo “status” di socio concreta una qualità giuridica che non può estinguersi per prescrizione; sono soggetti a prescrizione i diritti che derivano da tale qualità (10).
10. Società di capitali socia di società di fatto (c.d. “supersocietà di fatto”)
È configurabile, ricorrendone i presupposti, una “supersocietà di fatto” i cui soci siano persone fisiche o società, anche di capitali (11) (in precedenza era stata invece sostenuta la tesi dell’inammissibilità della partecipazione di società di capitali a società di fatto) (12).
11. Società di capitali socia di società di persone
È legittima l’assunzione della qualità di socio in società di persone da parte di una società di capitali (13).
12. Società di persone socia di altra società di persone
È legittima la partecipazione di una società di persone, come socio illimitatamente responsabile, in un’altra società di persone (14).
13. Società di persone socia di società di fatto
È legittimo che una società di persone assuma la qualità di socio di società di persone, anche se costituita per facta concludentia (15).
14. Socio d’opera
L’apporto del socio d’opera può anche non essere capitalizzato, essendo sufficiente che siano determinati il contenuto delle prestazioni che costui si è obbligato a compiere e la misura di partecipazione agli utili e alle perdite d’impresa attribuitigli; anche nel caso il socio d’opera non abbia una partecipazione al capitale, resta ferma la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (16).
15. Socio in regime di comunione legale dei beni
Le quote di s.n.c. non sono suscettibili di essere assoggettate al regime di comunione legale immediata dei beni; esse sono assoggettabili invece alla comunione cosiddetta comunione de residuo di cui all’art. 178 c.c. (17).
16. Socio persona giuridica: Stato di costituzione
Nell’atto costitutivo delle società di capitali è necessario indicare lo Stato (e non anche la data) di costituzione dei soci persone giuridiche (18); tali enti debbono essere rappresentati da soggetti legittimati secondo le regole vigenti nello Stato in cui è avvenuta la loro costituzione (19).
17. Socio straniero
Affinché i cittadini stranieri (appartenenti a Stati diversi da quello facenti parte dell’Unione Europea) possano partecipare a una società italiana è necessario (alternativamente) che:
-
sia soddisfatto il requisito della reciprocità di cui all’art. 16 disp. prel. c.c.;
-
abbiano il possesso di un regolare permesso di soggiorno (20).
18. S.p.a. socia illimitatamente responsabile di altra società
La delibera assembleare richiesta per la s.p.a. dall’art. 2361, c. 2, c.c., in assenza di una esplicita indicazione legislativa, deve ritenersi di competenza dell’assemblea in sede ordinaria (21).
19. S.r.l. socia illimitatamente responsabile di altra società
Sembra doversi ritenere (anche se non sono mancate posizioni contrarie) (22) che la disciplina relativa all’assunzione di partecipazioni in società con responsabilità illimitata dei soci, ai sensi dell’art. 2361, secondo comma, c.c., pur essendo specificamente prevista solo per la s.p.a., trovi applicazione anche con riferimento alla s.r.l. (23).
20. S.r.l. socia illimitatamente responsabile di altra società: oggetto sociale
Considerato che la partecipazione di s.r.l. in s.a.s., si può configurare, quanto meno in certi casi, come operazione che comporta «una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci» in forza della previsione contenuta nell’art. 2479, terzo comma, c.c., la decisione dei soci deve essere adottata mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2479 bis, c.c. (24).
21. Usufrutto dell’unica quota
Non è concepibile una società di persone (in quanto sarebbe una società unipersonale) avente un unico socio nudo proprietario gravato del diritto di usufrutto a favore di un altro soggetto (25).
B.2.2 - Pluralità dei soci
1. Fusione con costituzione di società a socio unico
2. Mancata ricostituzione della pluralità dei soci
3. Mancata ricostituzione della pluralità dei soci: data di riferimento
4. Ricostituzione tardiva della pluralità dei soci
5. Ricostituzione tardiva della pluralità dei soci: effetti verso i creditori
6. Ricostituzione tardiva della pluralità dei soci: revoca della liquidazione
7. Ricostituzione tardiva della pluralità dei soci: termine
8. Scissione in società di persone con unico socio
9. Società consortile unipersonale
10. Trasformazione di s.a.s. (con unica categoria di soci) in s.n.c.
11. Trasformazione di società di capitali unipersonale in società di persone
12. Trasformazione di società di persone unipersonale in altra società di persone
13. Trasformazione di società di persone unipersonale in impresa individuale
14. Trasformazione in s.p.a. o s.r.l. unipersonale
15. Unico socio nudo proprietario
1. Fusione con costituzione di società a socio unico
È legittima la fusione “propria” a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico socio (1); essa, tuttavia, deve essere posta in liquidazione nel caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi (2).
2. Mancata ricostituzione della pluralità dei soci
La mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi costituisce una causa di scioglimento della società, che determina ex lege (e cioè senza necessità di un accertamento da parte dei soci) l’inizio della fase di liquidazione, nel corso della quale non si svolge più l’attività imprenditoriale volta a realizzare lo scopo sociale ma si devono definire i rapporti in corso, sorti nella fase precedente (3); peraltro, la continuazione dell’attività d’impresa da parte dell’unico socio superstite comporta, nonostante la sussistenza di uno stato di scioglimento della società, il permanere dell’unipersonalità della società a tempo indeterminato (4).
3. Mancata ricostituzione della pluralità dei soci: data di riferimento
L’effetto conseguente al venir meno della pluralità dei soci si produce non immediatamente (e quindi non ex tunc), ma dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci nei sei mesi successivi (e quindi ex nunc) (5).
4. Ricostituzione tardiva della pluralità dei soci
La ricostituzione tardiva della pluralità dei soci non comporta la costituzione di una nuova società (6).
5. Ricostituzione tardiva della pluralità dei soci: effetti verso i creditori
La ricostituzione tardiva della pluralità dei soci non è opponibile ai creditori personali del socio superstite, i quali, per effetto dell’intervenuto scioglimento della società, possono domandare la liquidazione della quota del loro debitore (7).
6. Ricostituzione tardiva della pluralità dei soci: revoca della liquidazione
La ricostituzione tardiva della pluralità dei soci comporta una revoca implicita dello stato di liquidazione (8).
7. Ricostituzione tardiva della pluralità dei soci: termine
La ricostituzione tardiva della pluralità dei soci è possibile fino alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese; successivamente, la ricostituzione della pluralità dei soci sarebbe da intendere come costituzione di una nuova società (9).
8. Scissione in società di persone con unico socio
È legittima la scissione a favore di una società di persone di nuova costituzione con unico socio (10).
9. Società consortile unipersonale
Il venir meno della pluralità dei soci in una società consortile di persone determina l’impossibilità sopravvenuta di conseguire l’oggetto sociale e, quindi, lo scioglimento ex art. 2272, primo comma, n. 2, c.c. (11).
10. Trasformazione di s.a.s. (con unica categoria di soci) in s.n.c.
Al fine di rimuovere la causa di scioglimento mediante una operazione di trasformazione, detta operazione deve essere formalmente decisa: non è pertanto configurabile una trasformazione implicita di una s.a.s. in una s.n.c., ancorché rimangano solo soci accomandanti e costoro si ingeriscano tutti nella gestione della società, senza nominare un amministratore provvisorio (12).
11. Trasformazione di società di capitali unipersonale in società di persone
È legittima la trasformazione di una società di capitali unipersonale in una società di persone con unico socio; tuttavia, se entro sei mesi non vi sia pluralità di soci, la società trasformata è posta in liquidazione (13).
12. Trasformazione di società di persone unipersonale in altra società di persone
È assai dubbio se, a seguito del venir meno della pluralità dei soci, la società di persone possa trasformarsi in un’altra società di persone, senza ricostituire immediatamente la pluralità dei soci (14).
13. Trasformazione di società di persone unipersonale in impresa individuale
È controverso se sia ammissibile la trasformazione in impresa individuale della società di persone nella quale non si sia ricostituita la pluralità dei soci (15), oppure se in tal caso si determini piuttosto lo scioglimento della società e la successione del socio nei rapporti giuridici che facevano originariamente capo alla società stessa (16).
14. Trasformazione in s.p.a. o s.r.l. unipersonale
In caso di mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, è legittima la trasformazione della società di persone a unico socio in una s.p.a. o in una s.r.l. unipersonale, con ciò che determinandosi la revoca implicita dello stato di liquidazione provocato dalla mancata tempestiva ricostituzione della pluralità dei soci (17).
15. Unico socio nudo proprietario
Non è possibile costituire una società di persone tra una pluralità di soggetti, dei quali uno sia il nudo proprietario della partecipazione, e gli altri ne siano gli usufruttuari, e cioè perché in tal caso difetterebbe il requisito della pluralità dei soci (18).
16. Unico socio superstite
La continuazione dell’attività d’impresa da parte dell’unico socio superstite comporta, nonostante la sussistenza di uno stato di scioglimento della società, il permanere dell’unipersonalità della società a tempo indeterminato (19).
B.2.3 - Esclusione
1. Causa di esclusione limitativa della libertà personale
3. Esclusione a insindacabile arbitrio della maggioranza
4. Esclusione derivante da cause connesse all’interesse sociale
5. Decisione di esclusione: forma
6. Decisione di esclusione: pubblicità
7. Giusta causa di esclusione: esercizio di diritti personali
8. Giusta causa statutaria di esclusione
9. Gravi inadempienze: nozione
11. Liquidazione del socio escluso
12. Modifica statutaria condizionata all’esclusione del socio
13. Reintegrazione del socio escluso
14. Riduzione del capitale sociale
1. Causa di esclusione limitativa della libertà personale
Può essere illegittima (per contrarietà a principi inderogabili dell’ordinamento) la clausola di esclusione che abbia una potenziale interferenza sulla libertà di determinazione di un soggetto all’assunzione o al mantenimento di un particolare status (1).
2. Efficacia dell’esclusione
Nelle società personali, il momento in cui la decisione di esclusione assume efficacia coincide con il momento dello scioglimento del vincolo sociale: da tale momento il socio diviene creditore di una somma di denaro, da calcolarsi in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del suo rapporto sociale (2), tenendo in considerazione gli utili e le perdite delle operazioni ancora in corso (3).
3. Esclusione a insindacabile arbitrio della maggioranza
Si ritiene non consentito attribuire alla maggioranza dei soci un diritto assoluto di esclusione e cioè secondo il suo insindacabile arbitrio (4).
4. Esclusione derivante da cause connesse all’interesse sociale
È dubbia l’ammissibilità di clausole che consentano l’esclusione per cause solo genericamente riconducibili all’interesse sociale (5).
5. Decisione di esclusione: forma
L’esclusione di un socio di una società di persone è deliberata a maggioranza dei soci, da calcolarsi per teste (6), senza che sia necessario il rispetto del metodo collegiale (7). Qualora tuttavia la società si componga di soli due soci, l’esclusione deve essere pronunciata dal tribunale e diviene efficace quando la sentenza sia passata in giudicato (8) (ciò che non è replicabile nel caso che vi siano più di due soci, anche se essi compongano due gruppi di interesse omogenei e contrapposti e si determini una situazione di stallo) (9). Se uno dei soci si trova in conflitto di interessi nell’assunzione della decisione di esclusione, la maggioranza si computa tenendo conto dei soci aventi diritto al voto (10).
6. Decisione di esclusione: pubblicità
I fatti modificativi della compagine sociale devono essere denunciati al Registro delle Imprese a cura degli amministratori. Gli atti (qual è la decisione di esclusione, non opposta) possono essere iscritti nel Registro delle Imprese solo se formalizzati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (11).
7. Giusta causa di esclusione: esercizio di diritti personali
L’esercizio di diritti propri da parte del socio, anche indipendenti dal contratto di società, non può essere sanzionato con l’esclusione del socio dalla società, anche se abbiano causato un pregiudizio alla società stessa, fatta eccezione per il caso in cui ricorra una fattispecie di abuso del diritto (12).
8. Giusta causa statutaria di esclusione
Nelle società personali, l’autonomia privata può spingersi a prevedere cause di esclusione che non abbiano diretta rilevanza organizzativa, ma che siano legate a vicende riguardanti la persona del socio e, quindi, a prescindere dalla giusta causa richiesta dall’art. 2473-bis per l’esclusione dalla s.r.l. (13).
9. Gravi inadempienze: nozione
L’articolo 2286 c.c. contempla, tra le categorie di fatti legittimanti l’esclusione, la previsione di “gravi inadempienze” (la quale costituisce essenzialmente la trasposizione, nella materia societaria, della disciplina generale della risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, non direttamente applicabile al contratto di società): ne consegue che a legittimare l’esclusione è soltanto un inadempimento imputabile, colpevole e grave (14).
10. Irreperibilità del socio
Qualora l’unico socio accomandatario sia irreperibile, si ritiene che possa essere escluso per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale; e, se la società si compone di due soci, l’esclusione deve essere richiesta al Tribunale ai sensi dell’art. 2287, terzo comma, c.c. (15).
11. Liquidazione del socio escluso
La liquidazione del socio deve avvenire sulla base di una situazione patrimoniale straordinaria, aggiornata alla data dello scioglimento del rapporto sociale del socio escluso (ossia alla data di efficacia della decisione di esclusione), tenendo in conto l’effettiva consistenza economica del patrimonio sociale, l’avviamento (16) e le operazioni in corso (17); il relativo debito grava sulla società (18) (ancorché si tratti di una società di fatto) (19).
12. Modifica statutaria condizionata all’esclusione del socio
In una s.n.c., è legittima la modifica dei patti sociali contestuale alla decisione di esclusione di un socio ma subordinata all’esito dell’esclusione stessa (20).
13. Reintegrazione del socio escluso
L’annullamento della decisione di esclusione, a seguito dell’opposizione del socio escluso, comporta la reintegrazione del socio nella sua posizione originaria, con effetti retroattivi (21); le modifiche dei patti sociali medio tempore introdotte restano efficaci, ma sono impugnabili dal socio reintegrato per abuso di maggioranza (22).
14. Riduzione del capitale sociale
In caso di esclusione, l’eventuale riduzione del capitale sociale che ne consegue non comporta l’originazione del diritto di opposizione dei creditori di cui all’art. 2306 c.c. (23).
15. Società con tre soci
Nell’ipotesi di società composta da tre soci, di cui due rappresentino un gruppo di interesse omogeneo (ad esempio due fratelli), non si applica la norma dell’art. 2287 c.c. secondo cui la decisione circa l’esclusione di un socio in una società con due soci deve essere adottata dall’autorità giudiziaria (24).
16. Socio fallito
Il socio fallito è escluso di diritto dalla società (ai sensi dell’art. 2288 c.c.) (25), ancorché la società si componga di soli due soci (26). Peraltro, nel caso in cui il fallimento sia revocato prima che la quota sia liquidata, il socio deve considerarsi come se non avesse mai perduto la propria qualità di socio (27).
B.2.4 - Recesso
3. Efficacia del recesso: rapporti interni e rapporti esterni
4. Forma della dichiarazione di recesso e sua pubblicità
5. Forma della dichiarazione di recesso: modifica dei patti sociali
8. Liquidazione del socio receduto
9. Liquidazione del socio receduto: conseguenze della mancata liquidazione
10. Liquidazione del socio receduto: criteri e modalità di liquidazione
11. Liquidazione del socio receduto: in natura
12. Liquidazione del socio receduto: riduzione del capitale
13. Liquidazione del socio d’opera receduto: rinuncia alla liquidazione
15. Pubblicità della dichiarazione di recesso
16. Quota gravata da usufrutto
18. Recesso consensuale nella s.n.c. e nella s.a.s.
19. Recesso consensuale nella società semplice
21. Revoca della dichiarazione di recesso
22. Riduzione del capitale sociale per liquidare il socio receduto
23. Rinunzia al termine di preavviso
1. Durata della società
Spetta al socio il diritto di recesso ad nutum (con un preavviso minimo di tre mesi) se la durata della società sia fissata ad una scadenza che superi la vita non solo lavorativa, ma anche biologica, di taluno dei soci (1). Il diritto di recesso spetta al socio in considerazione della sua propria età, senza potersi derivare il diritto di recesso né riferendosi ai soci originari della società (poi venuti meno) né all’età degli altri soci (2).
2. Efficacia del recesso
Nelle società personali, il momento in cui la dichiarazione di recesso assume efficacia (per lo meno nei rapporti esterni) coincide con il momento dello scioglimento del vincolo sociale relativo al socio recedente, il quale opera dal momento dell’iscrizione al Registro delle Imprese della modifica del patti sociali (3): da tale momento (nel quale il recedente perde la qualità di socio) (4), il recedente diviene creditore di una somma di denaro, da calcolarsi in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento (5), tenendo in considerazione anche gli utili e le perdite relativi alle operazioni ancora in corso (6).
3. Efficacia del recesso: rapporti interni e rapporti esterni
La dichiarazione di recesso per giusta causa assume efficacia nei rapporti interni (con il conseguente sorgere del diritto alla liquidazione (7), la perdita dello status di socio (8) e il conseguente cessare della responsabilità per i debiti sociali sorti successivamente) (9) nel momento in cui tale dichiarazione giunge alla sede sociale (cosicché, se la società si scioglie successivamente, il socio receduto non partecipa alla liquidazione del patrimonio sociale) (10); nel caso di recesso da società a tempo indeterminato, l’efficacia si ha dopo tre mesi dalla comunicazione del recesso (11) oppure, secondo altra tesi, nel momento in cui la comunicazione del recesso giunge a conoscenza della società (12).
4. Forma della dichiarazione di recesso e sua pubblicità
Nel caso di società di persone contratta a tempo indeterminato e ogniqualvolta sussista una giusta causa (13), il diritto di recesso è esercitato mediante una dichiarazione unilaterale recettizia formulata dal socio recedente e diretta alla società (14); il socio recedente può direttamente provvedere all’iscrizione della propria dichiarazione di recesso nel Registro delle Imprese (15).
5. Forma della dichiarazione di recesso: modifica dei patti sociali
Nelle società di persone, il recesso determina una modifica dei patti sociali, ancorché dipendente dalla volontà del solo socio recedente, e quindi è soggetto alle formalità pubblicitarie di cui all’art. 2300 c.c. e deve rivestire la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (16).
6. Giusta causa di recesso
Integra una giusta causa di recesso di un socio da una società di persone il comportamento degli altri soci che contrasti con i doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto sociale e sia tale da far venire meno la fiducia reciproca tra i componenti della compagine sociale (17).
7. Irreperibilità del socio
L’irreperibilità dell’unico socio accomandatario, che determini il mancato compimento di tutti gli atti inerenti al suo ufficio, può comportare una giusta causa di recesso da parte del socio accomandante, e comunque una causa di impossibilità di funzionamento della società che, ai sensi dell’art. 2272, c. 1, n. 2), c.c., costituisce una causa di scioglimento della società (18).
8. Liquidazione del socio receduto
La liquidazione del socio receduto deve avvenire sulla base di una situazione patrimoniale straordinaria, aggiornata alla data dello scioglimento del rapporto sociale del socio in questione (ossia alla data in cui la dichiarazione di recesso è efficace), tenendo conto dell’effettiva consistenza economica del patrimonio sociale (e non del suo valore di iscrizione a bilancio) (19) e pure tenendosi in considerazione l’avviamento (20) e le operazioni in corso (21); il debito alla liquidazione del socio receduto grava sulla società (22).
9. Liquidazione del socio receduto: conseguenze della mancata liquidazione
Se la liquidazione spettante al socio receduto non viene effettuata nel termine di sei mesi (ai sensi dell’art. 2289, c. 4, c.c.), ciò non significa che il recesso debba intendersi revocato (23).
10. Liquidazione del socio receduto: in natura
È legittima la clausola statutaria di s.n.c. che preveda la liquidazione del socio uscente, in caso di recesso, mediante l’assegnazione “in natura” di beni della società; è pure legittimo, in mancanza di tale clausola statutaria, che sia comunque convenuta la liquidazione “in natura” del socio uscente (24).
11. Liquidazione del socio receduto: criteri e modalità di liquidazione
Il diritto alla quota di liquidazione è un diritto di natura patrimoniale e, come tale, disponibile da parte del socio uscente, il quale può dunque accordarsi con la società circa le modalità del rimborso al medesimo spettante; è legittima, pertanto, la clausola, inserita nei patti sociali, con la quale, in deroga all’art. 2289 c.c., si preveda la rateizzazione del pagamento dovuto dalla società al socio uscente (25).
12. Liquidazione del socio receduto: riduzione del capitale
A seguito dell’esercizio del diritto di recesso da parte di un socio (in mancanza di una diversa pattuizione dei soci al riguardo) (26) (e fatta eccezione per il caso che la liquidazione risulti “negativa” e cioè l’ipotesi in cui al socio receduto non sia dovuta alcuna somma per la liquidazione della sua quota di partecipazione) (27), è controverso (28) se il capitale sociale debba essere ridotto, in misura pari al valore nominale della quota di cui era titolare il socio receduto, a prescindere dall’entità della somma occorrente per la liquidazione del socio recedente e se tale riduzione del capitale sociale sia assoggettata all’opposizione dei creditori (art. 2306 c.c.).
13. Liquidazione del socio d’opera receduto: rinuncia alla liquidazione
È legittimo che il socio d’opera, receduto dalla società, rinunci al diritto di liquidazione della sua quota di partecipazione (29).
14. Procedimento
La dichiarazione di recesso del socio non esaurisce di per sé il procedimento di cessazione del rapporto sociale rispetto al socio recedente: infatti, si rende necessario che gli altri soci pongano in essere (30) (con la partecipazione anche del recedente, ove in tale sede si proceda al raggiungimento di un accordo in ordine al quantum del rimborso da liquidazione) (31) un atto che abbia un contenuto ricognitivo tanto delle varie fasi del procedimento (che si è concluso con il rimborso del recedente) quanto delle modifiche ai patti sociali determinate dall’intero procedimento. Tale atto è anch’esso soggetto alle formalità pubblicitarie di cui all’art. 2300 c.c. e deve rivestire la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (32).
15. Pubblicità della dichiarazione di recesso
La dichiarazione di recesso (anche per giusta causa) è una dichiarazione unilaterale suscettibile di essere iscritta nel Registro delle Imprese a cura del recedente o degli amministratori. Se iscritta dal recedente, agli amministratori compete di provvedere alle occorrenti modificazioni dei patti sociali e alla conseguente pubblicità (33).
16. Quota gravata da usufrutto
Nel caso di quota di partecipazione al capitale sociale gravata da usufrutto, l’esercizio del diritto di recesso compete al socio nudo proprietario; l’usufrutto si imprime su quanto (denaro o beni in natura) viene liquidato per effetto del recesso (34).
17. Recesso consensuale
Nel caso di società a tempo determinato e in assenza di una giusta causa di recesso, si può comunque far luogo al recesso mediante una modifica dei patti sociali, con il consenso di tutti i soci (35).
18. Recesso consensuale nella s.n.c. e nella s.a.s.
In caso di recesso convenzionale, la liquidazione del socio può avvenire mediante utilizzazione di riserve o riduzione del capitale (rispettando la procedura di cui all’art. 2306 c.c.); la quota del socio uscente si accresce proporzionalmente agli altri soci; nel caso in cui si riduca il capitale sociale, l’opposizione dei creditori determina l’inefficacia del recesso convenzionale (36).
19. Recesso consensuale nella società semplice
In caso di recesso convenzionale, la liquidazione del socio può avvenire mediante utilizzazione di riserve o riduzione del capitale sociale (non applicandosi alla società semplice la procedura di cui all’art. 2306 c.c.); in tal caso, la quota del socio uscente si accresce proporzionalmente agli altri soci (pertanto, anche nel caso in cui si riduca il capitale sociale, il recesso è immediatamente efficace) (37).
20. Recesso parziale
Parrebbe essere legittima (anche se si tratta di un orientamento non pacifico) (38) la clausola che consenta il recesso parziale dalla società di persone (39).
21. Revoca della dichiarazione di recesso
La dichiarazione di recesso può essere revocata (con il consenso degli altri soci) (40) fintanto che la quota del socio receduto non sia stata liquidata (41).
22. Riduzione del capitale sociale per liquidare il socio receduto
Se la liquidazione del socio receduto da parte della società è effettuata con risorse finanziarie apportate dai soci mediante un aumento di capitale sociale strumentale a detta liquidazione, la riduzione del capitale conseguente alla liquidazione del socio uscente dovrebbe essere sottratta al diritto di opposizione dei creditori sociali di cui all’art. 2306 c.c. poiché si tratta di una unitaria operazione (aumento del capitale e contestuale sua riduzione) che non comporta variazione del patrimonio sociale (42).
23. Rinunzia al termine di preavviso
Con il consenso dei soci rimasti e del recedente è rinunciabile il termine pattizio previsto per il preavviso in caso di recesso (43); è invece controverso se gli altri soci (senza il consenso del recedente) possano decidere di dar seguito immediatamente alla liquidazione e alle operazioni conseguenti senza attendere il termine previsto dalla legge (44).
B.2.5 - Morte del socio
1. Clausola di continuazione: obbligatoria per gli eredi e facoltativa per i soci
2. Clausole statutarie di continuazione e di consolidazione
4. Diritto degli eredi alla liquidazione della quota del socio defunto
5. Limiti alla trasmissibilità della partecipazione dell’accomandante
6. Liquidazione della quota: criteri
7. Liquidazione della quota in natura
8. Liquidazione della quota in via convenzionale
9. Liquidazione della quota: modalità
10. Morte del socio: continuazione con alcuni eredi e liquidazione degli altri
11. Morte del socio: continuazione con eredi e decadenza dal beneficio d’inventario
13. Pubblicità nel Registro delle Imprese
14. Riduzione del capitale sociale
15. Scioglimento della società
17. Unico socio di società in liquidazione
18. Unico socio superstite e nomina del liquidatore
19. Usufrutto sulla quota del socio defunto
20. Valore della quota di società semplice in caso di successione o donazione
1. Clausola di continuazione: obbligatoria per gli eredi e facoltativa per i soci
È legittima la clausola di continuazione che imponga agli eredi del socio defunto l’obbligo di proseguire l’attività sociale con i soci superstiti, attribuendo tuttavia a questi ultimi la facoltà di continuare o meno l’attività con gli eredi del socio defunto (1).
2. Clausole statutarie di continuazione e di consolidazione
L’art. 2284 c.c. consente che il contratto sociale preveda un regime convenzionale per il caso di morte di uno dei soci. Sono pertanto legittime la clausola di “continuazione facoltativa” (che attribuiscono agli eredi il diritto potestativo, a prescindere cioè da ogni consenso dei soci superstiti, di continuare il rapporto sociale) e le clausole di “consolidazione” o “consolidamento” (che implicano un proporzionale accrescimento delle quote dei soci superstiti); è invece controversa la legittimità delle clausole di “continuazione obbligatoria” e di “continuazione automatica” (2) (benché la giurisprudenza le abbia in taluni casi ritenute valide, sul presupposto che non sia trasmesso automaticamente con esse anche il potere amministrativo già spettante al socio defunto) (3).
3. Comunione de residuo
Se la morte del (o la separazione dal) coniuge del socio di società di persone determina, ai sensi dell’art. 178 c.c., una situazione di comunione de residuo, in capo al socio sorge l’obbligo di liquidare agli eredi (o al coniuge separato) una somma pari alla metà del valore netto della quota di partecipazione (4); deve escludersi, quindi, che possa operare la consolidazione prevista nel contratto sociale, in quanto la morte del coniuge del socio (che socio non è), non dovrebbe assumere rilievo nei confronti degli altri soci (5).
4. Diritto degli eredi alla liquidazione della quota del socio defunto
Gli eredi del socio (nel caso di s.a.s., gli eredi del socio accomandatario) (6) defunto non divengono soci ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa (7), salvo che subentrino in società per accordo con gli altri soci, derivando, in tal caso, la qualifica di socio dal contenuto di tale accordo e non dallo status di eredi del socio defunto (8).
5. Limiti alla trasmissibilità della partecipazione dell’accomandante
La clausola dei patti sociali della s.a.s. che riproduce pedissequamente l’art. 2284 c.c., senza distinguere fra successione dell’accomandatario e dell’accomandante, è sufficiente a stabilire l’intrasmissibilità della partecipazione del socio accomandante (9).
6. Liquidazione della quota: criteri
La liquidazione della partecipazione del socio deceduto (che costituisce un debito della società) (10) deve avvenire sulla base di una situazione patrimoniale straordinaria, aggiornata alla data dello scioglimento del rapporto sociale (ossia alla data della morte), tenendo conto dell’effettiva consistenza economica del patrimonio sociale, ivi compreso l’avviamento (11), e considerando altresì le operazioni in corso (12).
7. Liquidazione della quota in natura
Nelle società di persone è legittimo che i soci superstiti e gli eredi del socio defunto convengano che la liquidazione venga effettuata in natura, mediante il trasferimento a favore degli eredi del socio defunto di beni appartenenti alla società (13).
8. Liquidazione della quota in via convenzionale
Nelle società di persone è legittimo che i soci superstiti e gli eredi del socio defunto convengano che la liquidazione venga effettuata per un importo differente rispetto a quello risultante dalla situazione patrimoniale (14).
9. Liquidazione della quota: modalità
Nelle società di persone si ritiene legittima la clausola secondo la quale, nel caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, la determinazione del valore della quota da liquidare agli eredi del socio defunto, sia effettuata in base alle risultanze di un bilancio straordinario da erigersi al momento in cui tali evenienze si verifichino anziché sulla base della situazione patrimoniale della società come prescritto dall’art. 2289 c.c. (15): è lecito anche che la determinazione di detto valore sia rimessa al giudizio di un terzo arbitratore (16).
10. Morte del socio: continuazione con alcuni eredi e liquidazione degli altri
In caso di morte di un socio è legittimo che i soci superstiti stipulino, in accordo con gli eredi del socio defunto, un negozio di continuazione in forza del quale il rapporto sociale prosegua tra i soci superstiti e uno solo degli eredi, facendo luogo alla liquidazione degli altri eredi (17).
11. Morte del socio: continuazione con eredi e decadenza dal beneficio d’inventario
Qualora i patti sociali prevedano l’intrasmissibilità mortis causa della quota di partecipazione del socio defunto e l’erede del socio defunto, che abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario, intenda accordarsi, con i soci superstiti, per il suo subentro nella quota di partecipazione al capitale sociale appartenuta al de cuius, è necessario che l’erede ottenga l’autorizzazione giudiziale al fine di non incorrere nella decadenza dal beneficio d’inventario di cui all’art. 493 c.c.: il predetto negozio, infatti, implica la rinuncia alla liquidazione prevista dall’art. 2289 c.c., con conseguente potenzialità di lesione degli interessi dei creditori del de cuius (18).
12. Nudo proprietario
Deve ritenersi che l’art. 2284 c.c., che disciplina la sorte della partecipazione nell’ipotesi di morte del socio, trovi applicazione soltanto in caso di morte del nudo proprietario della quota di partecipazione e non, invece, in caso di morte dell’usufruttuario (il quale ultimo non è socio o, nel caso di donazione della quota con riserva di usufrutto, non lo è più) (19).
13. Pubblicità nel Registro delle Imprese
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio per effetto della sua morte determina la modifica del contratto sociale e, al pari degli altri fatti modificativi della compagine sociale, deve essere pubblicizzato nel Registro delle Imprese (20).
14. Riduzione del capitale sociale
In caso di morte del socio, l’eventuale riduzione del capitale sociale che ne consegue non comporta l’originazione del diritto di opposizione dei creditori di cui all’art. 2306 c.c. (21).
15. Scioglimento della società
Gli eredi del socio defunto non acquisiscono la qualità di soci, ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del socio loro dante causa, diritto che sorge e si conserva indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga (22).
16. Società di due soci
In caso di morte di un socio di società di persone con due soli soci, lo scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci si verifica alla scadenza del semestre decorrente dal giorno in cui si è verificato il decesso del socio (23).
17. Unico socio di società in liquidazione
In caso di società di persone in liquidazione a causa del venir meno della pluralità dei soci, qualora, nelle more della liquidazione, deceda anche l’ultimo socio superstite (il quale rivesta anche la qualifica di liquidatore), pare preferibile ritenere che l’erede non subentri nella titolarità della partecipazione sociale, ma solo nel diritto alla propria quota di liquidazione (24).
18. Unico socio superstite e nomina del liquidatore
In caso di morte dell’ultimo socio superstite di una società di persone (sebbene sia stata sostenuta la tesi secondo cui l’erede socio debba adire il Presidente del Tribunale ex art. 2275 c.c., affinché venga nominato il liquidatore della società) (25), pare preferibile ritenere che l’erede socio abbia il potere di nominare direttamente il liquidatore (26).
19. Usufrutto sulla quota del socio defunto
Se il socio defunto ha attribuito per testamento l’usufrutto sulla quota di partecipazione al capitale sociale che era di sua titolarità, tale disposizione ha effetto solo se vi sia il subentro dei successori del de cuius nella titolarità di detta quota; se la quota è liquidata, l’usufrutto si imprime sulla somma dovuta dalla società ai successori del de cuius (27).
20. Valore della quota di società semplice in caso di successione o donazione
In caso di successione o donazione concernenti una quota di partecipazione in una società semplice, per la valutazione della stessa è applicabile il criterio di cui all’art. 2289, c. 2, c.c., e cioè la valutazione della quota si effettua in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica il decesso o si stipula la donazione (28).
B.3 - Ragione sociale (1)
1. Nome del socio accomandante
4. Nome di ex soci non autorizzato
6. Prenome del socio abbreviato
7. Responsabilità dell’ex socio
1. Nome del socio accomandante
Se nella ragione sociale di una s.a.s. sia riportato il nome di un socio accomandante, questi diviene illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali (2), nei confronti dei terzi (3).
2. Nome del socio modificato
Non vi è l’obbligo di modificare la ragione sociale se il nome del socio in essa inserito subisca una modificazione (4).
3. Nome di ex soci
È legittima (a condizione che gli ex soci prestino il loro consenso) la ragione sociale di società di persone che non riporti il nome dei soci attuali, ma solo quello dei soci usciti dalla società (5).
4. Nome di ex soci non autorizzato
La irregolarità conseguente al mantenimento “non autorizzato” (dal socio receduto o dagli eredi del socio defunto) del nome di un soggetto ormai estraneo nella ragione sociale (in spregio, quindi, al disposto del secondo comma dell’art. 2292 c.c.) non comporta che questi (o i suoi eredi) debbano ritenersi vincolati, ma certamente può ingenerare confusione nei terzi, della quale dovranno considerarsi responsabili (sul piano patrimoniale) il socio o i soci rimasti che non provvedono alla modifica (6).
5. Nome di soggetti non soci
È legittima la ragione sociale che contenga anche il nome di soggetti non soci, purché ciò non sia causa di pregiudizio, commerciale o morale, per il soggetto il cui nome è utilizzato (7).
6. Prenome del socio abbreviato
Non è legittima la ragione sociale nella quale il prenome del socio sia riportato in forma abbreviata (8).
7. Responsabilità dell’ex socio
Dalla conservazione del nome dell’ex socio nella ragione sociale, in base al disposto del secondo comma dell’art. 2292 c.c., non deriva il permanere della responsabilità illimitata sua o dei suoi eredi, se della cessazione della qualità di socio sia stata fatta la prescritta pubblicità (9).
8. S.a.s.
È illegittima la ragione sociale di una società in accomandita semplice che non contenga l’indicazione completa del nome e del cognome di almeno un socio accomandatario (10).
9. S.n.c.
È illegittima la ragione sociale di una società in nome collettivo che non contenga l’indicazione completa del nome e del cognome di almeno uno dei soci (11).
10. Soci receduti
È legittima la ragione sociale di società di persone che non riporti il nome dei soci attuali, ma solo quello dei soci receduti (12).
B.4 - Sede sociale (e trasferimento della sede) (1)
1. Indicazione della sede nell’atto costitutivo
2. Modifica statutaria nel caso di cambiamento di indirizzo della sede
3. Società costituite ante riforma
4. Trasferimento della sede dall’estero in Italia
5. Trasferimento della sede nello stesso Comune
1. Indicazione della sede nell’atto costitutivo
Anche alle società di persone si applica la norma dell’art. 111-ter disp. att. c.c., e pertanto l’indicazione della via e del civico della sede sociale non deve essere inserita nell’atto costitutivo, ma solo comunicata al Registro Imprese in sede di deposito dell’atto costitutivo (2).
2. Modifica statutaria nel caso di cambiamento di indirizzo della sede
Nelle società di persone è legittima la clausola che attribuisca valore di modifica statutaria alla variazione dell’indirizzo nell’ambito del medesimo Comune (3).
3. Società costituite ante riforma
Le società di persone costituite anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 6/2003 possono assoggettare la variazione dell’indirizzo nell’ambito del medesimo Comune alla procedura ex art. 111-ter disp. att. c.c. previa modifica dello statuto o dei patti sociali (4).
4. Trasferimento della sede dall’estero in Italia
Nel caso di trasferimento di sede (dall’estero in Italia) di società di persone, il notaio ne deve rifiutare il deposito ove ritenga che sussistano elementi di illegittimità nella decisione (5).
5. Trasferimento della sede nello stesso Comune
Per l’iscrizione nel Registro delle Imprese del trasferimento di sede nell’ambito del medesimo Comune (relativamente a società di persone che non abbiano l’indirizzo della sede indicato nei patti sociali) occorre presentare solo la relativa comunicazione (compilando il modello S2 sottoscritto da un amministratore) senza accludere alcuna deliberazione (6).
B.5 - Capitale sociale
B.5.1 - Capitale sociale (in generale e miscellanea)
1. Attestazione del versamento del capitale sociale
5. Riduzione del capitale a seguito di liquidazione della quota di un socio
7. Riduzione volontaria e trasformazione
8. Situazione patrimoniale per la riduzione del capitale in caso di perdite
1. Attestazione del versamento del capitale sociale
Nelle società di persone, l’attestazione del versamento totale o parziale del capitale sociale non è richiesta né in sede di costituzione, né in sede di aumento del capitale sociale a titolo oneroso (1).
2. Azzeramento
Nelle società di persone, differentemente dalle società di capitali, tra le cause di scioglimento non si annovera l’azzeramento del capitale (2).
3. Capitale sociale: nozione
Nelle società di persone, il capitale è una grandezza pecuniaria pari alla sommatoria dei valori (espressi nella medesima moneta legale) dei beni conferiti, a meno che una parte di tali valori venga considerata quale sovrapprezzo (3).
4. Perdite
Nelle società di persone, in caso di perdite non è obbligatorio procedere alla riduzione del capitale sociale (4).
5. Riduzione del capitale a seguito di liquidazione della quota di un socio
È controverso se nel procedimento di riduzione del capitale sociale conseguente alla liquidazione della partecipazione del socio receduto, escluso o defunto si debba rispettare la disciplina di cui all’art. 2306 c.c., e cioè il decorso del termine trimestrale per l’eventuale opposizione dei creditori (5).
6. Riduzione volontaria
Una società in nome collettivo può decidere di ridurre volontariamente il proprio capitale mediante imputazione ad apposita riserva (cosiddetta riduzione volontaria mediante riservizzazione). Dal punto di vista sostanziale, infatti, le somme, una volta sottratte al capitale sociale, potranno essere liberamente distribuite tra i soci come utili (occorre pertanto rispettare la disciplina di cui all’art. 2306 c.c. e cioè il decorso del termine trimestrale per l’eventuale opposizione dei creditori) (6).
7. Riduzione volontaria e trasformazione
Una società di persone può ridurre il capitale anche in sede di trasformazione in società di capitali, purché il capitale sociale stabilito a seguito della sua riduzione risulti dalla perizia e non sia inferiore al minimo legale stabilito per il tipo sociale adottato (7).
8. Situazione patrimoniale per la riduzione del capitale in caso di perdite
Anche se non richiesto dalla legge, qualora si intende deliberare una riduzione del capitale sociale di una società di persone per perdite, non appare possibile prescindere dalla redazione di una situazione patrimoniale (8).
9. Socio d’opera
L’apporto del socio d’opera può anche non essere capitalizzato, essendo sufficiente che siano determinati il contenuto delle prestazioni che costui si sia obbligato a compiere e la misura di partecipazione agli utili e alle perdite attribuitagli; anche nel caso in cui al socio d’opera non sia attribuita una partecipazione al capitale sociale, resta ferma la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (9).
B.5.2 - Conferimenti
3. Azienda conferita sotto termine iniziale
4. Conferimento sotto termine o condizione
5. Effettività del conferimento
6. Imputazione di parte del valore del conferimento a capitale
1. Apporto del socio d’opera
L’apporto del socio d’opera può anche non essere capitalizzato, essendo sufficiente che siano determinati il contenuto delle prestazioni che costui si sia obbligato a compiere e la misura di partecipazione agli utili e alle perdite attribuitagli; anche nel caso in cui al socio d’opera non sia attribuita una partecipazione al capitale sociale, resta ferma la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (1).
2. Azienda
L’azienda può essere oggetto di un conferimento in società: per effetto del conferimento, la società subentra nei contratti stipulati per l’azienda che non abbiano carattere “personale” (art. 2558 c.c.) e acquista i crediti relativi all’azienda ceduta (art. 2559 c.c.) (2); ma, al contempo, la società conferitaria diviene responsabile dei debiti aziendali anteriori al trasferimento che risultino dai libri contabili obbligatori (art. 2560 c.c.) (3).
3. Azienda conferita sotto termine iniziale
È legittimo apporre un termine iniziale coincidente con l’inizio di un mese solare al conferimento di un’azienda in una società di persone (4).
4. Conferimento sotto termine o condizione
Negli atti di conferimento in una società di persone, è legittima l’apposizione di termini o condizioni (5).
5. Effettività del conferimento
Le regole che sovrintendono alla integrità del capitale sociale e alla effettività dei conferimenti dettate in tema di società di capitali non sono applicabili alle società personali (6), essendo sufficiente che siano rispettate le forme prescritte per il trasferimento del bene conferito (7).
6. Imputazione di parte del valore del conferimento a capitale
È legittimo imputare a capitale solo una parte del valore dei beni conferiti (8).
7. Risorse conferibili
Nelle società di persone vi è un’ampia libertà di scelta delle risorse conferibili (9).
8. Socio accomandante d’opera
È legittima la previsione secondo cui il socio accomandante sia socio d’opera della società (10).
9. Usufrutto
È legittimo il conferimento di un diritto di usufrutto in sede di costituzione o di aumento del capitale sociale di una società di persone (11).
B.5.3 - Riduzione del capitale sociale
1. Rimborso solo ad alcuno dei soci
1. Rimborso solo ad alcuno dei soci
È legittimo che i soci pattuiscano una riduzione di capitale sociale rimborsando non tutti i soci ma solamente alcuno di essi (1).
B.6 - Quota di partecipazione al capitale sociale
B.6.1 - Cessione della quota
1. Cessione di quota dell’accomandatario a soggetto che diviene accomandante
2. Cessione di quota qualificabile come cessione d’azienda
3. Cessione parziale della quota
5. Clausola di prelazione in favore di un soggetto terzo
6. Codice fiscale del soggetto acquirente di quota di società di persone
8. Deroghe alla disciplina sul trasferimento della quota del socio accomandante
9. Donazione di quota con riserva di usufrutto successivo
10. Efficacia della cessione tra i contraenti e verso i terzi
12. Forma della cessione: mancanza dell’atto scritto
13. Libera cedibilità senza il consenso unanime dei soci
14. Quota di società di persone trasferita in conseguenza di cessione d’azienda
15. Responsabilità per le obbligazioni pregresse
16. Ricostituzione della pluralità dei soci
17. Riduzione del capitale sociale
18. Valore della quota in caso di successione o donazione
1. Cessione di quota dell’accomandatario a soggetto che diviene accomandante
È legittima la cessione della quota di partecipazione al capitale sociale da parte di un socio accomandatario a favore di un soggetto che, una volta avuta la cessione, intenda rivestire la qualifica di socio accomandante (1).
2. Cessione di quota qualificabile come cessione d’azienda
Sebbene la cessione di una quota di partecipazione al capitale sociale abbia come oggetto immediato la partecipazione medesima, e solo come oggetto mediato la consistenza patrimoniale della società (conseguendone che i vizi della cosa venduta debbano essere valutati con riguardo alla quota sociale e non all’azienda “sottostante”), qualora invece nelle intenzioni dei contraenti la cessione di quota sia ritenuta una modalità attraverso la quale si intende realizzare la cessione dell’azienda, allora anche i vizi attinenti quest’ultima risultano rilevanti (2).
3. Cessione parziale della quota
È legittima la cessione parziale di una quota di partecipazione al capitale sociale di una società semplice (3).
4. Clausola di prelazione
Anche nelle società personali la clausola di prelazione statutaria ha un’efficacia reale (4).
5. Clausola di prelazione in favore di un soggetto terzo
È legittima l’introduzione, nello statuto della società di persone di una clausola recante l’attribuzione del diritto di prelazione a favore di un terzo estraneo alla compagine sociale per il caso del trasferimento di una quota di partecipazione al capitale sociale da parte di un socio (5). Non occorre il consenso del terzo beneficiato dalla clausola in questione, né per introdurla, né per rimuoverla (6).
6. Codice fiscale del soggetto acquirente di quota di società di persone
Non occorre l’attribuzione del codice fiscale per la pubblicità nel Registro Imprese relativo all’acquisto di quota di partecipazione al capitale sociale di società di persone da parte di persona fisica non residente in Italia e di soggetto diverso dalla persona fisica di nazionalità non italiana (7).
7. Comunione legale dei beni
Le quote di s.n.c. non sono suscettibili di essere assoggettate al regime di comunione legale immediata dei beni; esse sono assoggettabili invece alla comunione cosiddetta comunione de residuo di cui all’art. 178 c.c. (8).
8. Deroghe alla disciplina sul trasferimento della quota del socio accomandante
Sono legittime le clausole dei patti sociali che derogano alla disciplina legale del trasferimento della quota del socio accomandante (di cui all’art. 2322 c.c.), e ciò sia limitando la cedibilità della partecipazione del socio accomandante (ad esempio, qualificando la vicenda circolatoria della quota del socio accomandante come modifica del contratto sociale e, pertanto, richiedendo il consenso unanime dei soci), sia introducendo la libera trasferibilità della quota del socio accomandante (9).
9. Donazione di quota con riserva di usufrutto successivo
È legittima la donazione di una quota di partecipazione in società di persone con riserva di usufrutto in capo al donante e, successivamente, a un altro soggetto (10).
10. Efficacia della cessione tra i contraenti e verso i terzi
La cessione della quota di partecipazione al capitale sociale di una società di persone comporta la modificazione soggettiva del contratto sociale; tale atto ha immediata efficacia tra le parti contraenti anche prima che tutti gli altri soci vi abbiano consentito, con ciò modificando i patti sociali (11); in mancanza del consenso di tutti gli altri soci, la cessione non è iscrivibile nel Registro delle Imprese né è opponibile agli altri soci, alla società (12) e ai terzi (salvo, con riguardo a questi ultimi, che se ne provi l’effettiva conoscenza da parte loro) (13); nel Registro delle Imprese potrà essere iscritta solo la consequenziale modifica statutaria che sia adottata dai soci all’unanimità, ai sensi dell’art. 2252 c.c. (14).
11. Forma della cessione
È possibile che, in caso di cessione di quota di società di persone, il consenso di ciascun socio sia contenuto in disposizioni negoziali autonome e distinte, contenute o in un unico documento con sottoscrizioni autenticate in diversi momenti, o in documenti distinti, purché, per ciascuno di essi, sussista la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata (15).
12. Forma della cessione: mancanza dell’atto scritto
La cessione della quota di una società di persone ha immediata efficacia tra le parti ancorché sia stata stipulata in forma orale (16), a nulla rilevando che la società sia proprietaria di beni immobili; tuttavia, in mancanza della forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico, la modifica dei patti sociali che ne deriva non è iscrivibile nel Registro delle Imprese (e quindi non è opponibile agli altri soci, alla società e ai terzi) (17).
13. Libera cedibilità senza il consenso unanime dei soci
È legittima la clausola dei patti sociali che consenta la cessione di quote di società di persone senza il consenso di tutti i soci (18), sia per atto tra vivi che per successione mortis causa (19); in tale ipotesi la cessione ha forma libera, ma è comunque indispensabile l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata ai fini dell’iscrizione della cessione della quota di partecipazione nel Registro delle Imprese (20).
14. Quota di società di persone trasferita in conseguenza di cessione d’azienda
Grava sul notaio l’obbligo di comunicare al Registro Imprese, nel termine di 30 giorni, il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale di società di persone conseguente a un contratto avente a oggetto la cessione di un’azienda nel cui ambito siano ricomprese dette quote (occorre poi procedere, contestualmente o successivamente, ad apportare le occorrenti modifiche ai patti sociali) (21).
15. Responsabilità per le obbligazioni pregresse
La responsabilità per le obbligazioni pregresse rispetto alla data della cessione della quota di partecipazione si ripartisce tra il cedente e il cessionario in base al contenuto degli accordi contrattuali da loro raggiunti (22); nei rapporti esterni, invece, il cedente resta obbligato nei confronti dei terzi (creditori della società) per le obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione della partecipazione sia stata iscritta al Registro delle Imprese oppure, se anteriore, fino alla data in cui costoro ne siano venuti a conoscenza (23).
16. Ricostituzione della pluralità dei soci
È legittima, anche dopo il decorso del sesto mese posteriore al venir meno della pluralità dei soci, la cessione di quota, da parte dell’unico socio, per effetto della quale si ricostituisca la pluralità dei soci; tale cessione provoca una implicita revoca dello stato di liquidazione causato dal venir meno della pluralità dei soci (24).
17. Riduzione del capitale sociale
È legittima la cessione della quota di partecipazione eseguita nelle more del termine di tre mesi per l’esecuzione della deliberata riduzione del capitale sociale (25).
18. Valore della quota in caso di successione o donazione
In caso di successione o donazione delle partecipazioni in una società semplice, per la valutazione delle stesse sia applicabile il criterio di cui all’art. 2289, co. 2, c.c., e cioè la valutazione della quota si effettua in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica il decesso o si stipula la donazione (26).
B.6.2 - Pegno, sequestro e pignoramento della quota
1. Consenso del creditore pignoratizio per gli atti del socio accomandatario
4. Diritto alla quota di liquidazione
1. Consenso del creditore pignoratizio per gli atti del socio accomandatario
È legittima la clausola dello statuto di una s.a.s. che subordini il compimento di alcuni atti da parte del socio accomandatario a una autorizzazione del creditore pignoratizio (il quale abbia pegno su una quota di partecipazione al capitale sociale della s.a.s. stessa) (1).
2. Costituzione
La costituzione di un pegno sulla quota di partecipazione al capitale sociale di società di persone è disciplinata dalle stesse norme che disciplinano il trasferimento della quota stessa (2); pertanto, di regola, occorre il consenso di tutti i soci (3).
3. Diritto agli utili
In caso di pegno su quota di società di persone, il diritto agli utili sociali spetta, di regola, al creditore pignoratizio (4).
4. Diritto alla quota di liquidazione
In caso di pegno su quota di società di persone, il diritto alla quota di liquidazione spetta congiuntamente al socio e al creditore pignoratizio (5).
5. Diritto di recesso
In caso di pegno su quota di società di persone, il diritto di recesso spetta al socio (6).
6. Divieto di concorrenza
In caso di pegno su quota di società di persone, al creditore pignoratizio non si applica il divieto di concorrenza (7).
7. Fallimento della società
In caso di pegno su quota di società di persone, al creditore pignoratizio non si applica la disciplina del fallimento, che è invece applicabile al socio la cui quota è gravata dal pegno (8).
8. Forma e pubblicità
In caso di costituzione di pegno su quota di società di persone, il relativo atto, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, deve essere depositato presso il Registro delle Imprese (9).
9. Obbligo di conferimento
In caso di pegno su quota di società di persone, l’obbligo di conferimento (anche in sede di aumento del capitale sociale) sussiste in capo al socio (10).
10. Sequestro e pignoramento
Se nei patti sociali sia contenuta una clausola che permette la libera trasferibilità delle partecipazioni al capitale sociale (col solo consenso del cedente e del cessionario) è legittima la sottoposizione della quota di partecipazione a sequestro e pignoramento (nonché alla conseguente esecuzione forzata) (laddove, di regola, la quota sarebbe invece impignorabile), e ciò pure nell’ipotesi in cui sia presente nei patti sociali una clausola di prelazione (11).
B.6.3 - Usufrutto della quota
1. Applicabilità dell’art. 2352 c.c. (sull’usufrutto di azioni)
2. Costituzione del diritto di usufrutto: unanimità necessaria
3. Distribuzione di utili e riserve
4. Liquidazione di una quota gravata da usufrutto
6. Morte del socio che attribuisce con testamento l’usufrutto sulla sua quota
8. Quota di società di persone
9. Quota di società in accomandita semplice
11. Rinuncia al diritto di usufrutto
12. Riserva di usufrutto successivo
13. Unico socio nudo proprietario
15. Usufruttuario amministratore di società di persone
16. Usufruttuario non qualificabile come socio
1. Applicabilità dell’art. 2352 c.c. (sull’usufrutto di azioni)
È dubbio se, in caso di usufrutto su quota di partecipazione, l’art. 2352 c.c., dettato per la s.p.a., possa essere applicato analogicamente alle società di persone, ferma restando la possibilità che le parti del contratto sociale decidano di regolamentare in via pattizia la disciplina dei diritti spettanti all’usufruttuario e al nudo proprietario, rinviando espressamente alle disposizioni contenute nella norma predetta (1).
2. Costituzione del diritto di usufrutto: unanimità necessaria
Per la costituzione del diritto di usufrutto sulla quota di una società di persone occorre il consenso unanime dei soci (2).
3. Distribuzione di utili e riserve
All’usufruttuario della quota di partecipazione al capitale sociale spetta di percepire gli utili che la società decida di distribuire (3); se siano distribuite le riserve (indifferentemente formate con accantonamento di utili o con apporti di capitale) o siano distribuite riserve in natura, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso fra loro (ai sensi dell’art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l’usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l’usufrutto (4).
4. Liquidazione di una quota gravata da usufrutto
In ogni caso in cui si debba liquidare una quota di partecipazione al capitale sociale gravata da usufrutto (ad esempio: per recesso, esclusione o scioglimento della società), trova applicazione l’art. 1000 c.c., che dispone il “trasferimento” del diritto di usufrutto sul capitale riscosso; quando, invece, la liquidazione avviene in natura, l’intestazione dei beni assegnati deve essere coerente con l’intestazione della quota di partecipazione al capitale sociale (e, quindi, il bene assegnato deve essere intestato per la nuda proprietà al socio e per l’usufrutto al soggetto che era usufruttuario della quota di partecipazione al capitale sociale) (5).
5. Morte dell’usufruttuario
Deve ritenersi che l’art. 2284 c.c., che disciplina la sorte della partecipazione nell’ipotesi di morte del socio, trovi applicazione soltanto in caso di morte del nudo proprietario della quota di partecipazione e non, invece, in caso di morte dell’usufruttuario (il quale ultimo non è socio o, nel caso di donazione della quota con riserva di usufrutto, non lo è più) (6).
6. Morte del socio che attribuisce con testamento l’usufrutto sulla sua quota
Se il socio defunto ha attribuito, per testamento, l’usufrutto sulla quota di partecipazione al capitale sociale che era di sua titolarità, tale disposizione ha effetto solo se vi sia il subentro dei successori del de cuius nella titolarità di detta quota; se la quota sia invece liquidata, l’usufrutto si imprime sulla somma dovuta dalla società ai successori del de cuius (7).
7. Parte di quota
È ammissibile la costituzione dell’usufrutto su parte di quota di società di persone (8).
8. Quota di società di persone
È legittima la costituzione di un diritto di usufrutto su una quota di società di persone (9).
9. Quota di società in accomandita semplice
È legittima la costituzione di un diritto di usufrutto sulla quota del socio accomandante e sulla quota del socio accomandatario (10); la qualità di socio spetta al nudo proprietario (11).
10. Recesso
Nel caso di quota di partecipazione al capitale sociale gravata da usufrutto, l’esercizio del diritto di recesso compete al socio nudo proprietario; l’usufrutto si imprime su quanto (denaro o beni in natura) viene liquidato per effetto del recesso (12).
11. Rinuncia al diritto di usufrutto
Diversamente da quanto avviene in sede di costituzione del diritto di usufrutto (si tratta infatti di una modificazione del contratto sociale, la quale perciò richiede il consenso di tutti i soci), per la rinuncia al diritto di usufrutto da parte del suo titolare, non è invece richiesto il consenso di tutti i soci (13).
12. Riserva di usufrutto successivo
È legittima la donazione di una quota di partecipazione in società di persone con riserva di usufrutto in capo al donante e, successivamente, a un altro soggetto (14).
13. Unico socio nudo proprietario
Non è possibile costituire una società di persone tra una pluralità di soggetti, dei quali uno sia il nudo proprietario della partecipazione e gli altri ne siano gli usufruttuari, e cioè perché in tal caso difetterebbe il requisito della pluralità dei soci (15).
14. Usufrutto successivo
La donazione con riserva di usufrutto a favore del donante, e dopo di lui a favore di altra persona determinata, o anche di più persone purché non successivamente (art. 796 c.c.), può avere a oggetto anche partecipazioni in società. È legittimo prevedere che l’usufrutto successivo abbia contenuto o estensione diversi rispetto al diritto spettante al primo usufruttuario (16).
15. Usufruttuario amministratore di società di persone
La qualità di usufruttuario non attribuisce di per sé il potere di amministrare la società di persone. L’amministrazione della società di persone (aderendo alla controversa opinione secondo cui un usufruttario, quale non socio, possa essere nominato amministratore della società per effetto di una decisione in tal senso dei soci) non può comunque essere affidata esclusivamente a uno o più usufruttuari delle quote di partecipazione al capitale sociale (17).
16. Usufruttuario non qualificabile come socio
L’usufruttuario di quota di società di persone, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio (18); non è concepibile una società di persone (in quanto sarebbe una società unipersonale) avente un unico socio nudo proprietario gravato del diritto di usufrutto a favore di un altro soggetto (19).
B.7 - Amministrazione
1. Amministratore estraneo nella s.a.s.
2. Amministratore estraneo nella s.n.c.
3. Amministratore estraneo nella società semplice
4. Amministrazione affidata a una società
5. Amministrazione congiuntiva
6. Previsione del metodo assembleare
7. Procura ad amministrare rilasciata da un socio accomandatario a un terzo
8. Revoca degli amministratori per giusta causa: arbitrabilità
9. Revoca dell’amministratore nominato con atto separato
10. Revoca dell’amministratore nominato nel contratto sociale
11. Straordinaria amministrazione: nozione
12. Usufruttuario amministratore di società di persone
1. Amministratore estraneo nella s.a.s.
Nelle società in accomandita semplice non è ammessa la figura dell’amministratore non socio (1).
2. Amministratore estraneo nella s.n.c.
Nelle società in nome collettivo è controverso (2) se l’amministrazione possa essere affidata a un soggetto non socio (3), benché la giurisprudenza formuli una opinione negativa sul punto (4) (e pure con riguardo alla possibilità di nominare amministratore il titolare del diritto di usufrutto sulla quota) (5).
3. Amministratore estraneo nella società semplice
Nella società semplice, è controverso (6) se sia ammissibile (comunque, a condizione che non siano stati stipulati patti limitativi della responsabilità dei soci) (7), o meno (8), la nomina di un amministratore non socio.
4. Amministrazione affidata a una società
L’amministrazione di una società di persone può essere affidata a una società che ne sia socia (9); pertanto, è legittima l’assunzione della qualità di amministratore di società di persone da parte di una società di capitali (10).
5. Amministrazione congiuntiva
È legittima la clausola dell’atto costitutivo di una società di persone che preveda per talune categorie di atti che il potere rappresentativo sia esercitato congiuntamente da determinati soci, ferma restando in ogni caso la non opponibilità di tale clausola ai terzi, se non iscritta nel Registro delle imprese o se non si provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (art. 2298 c.c.) (11).
6. Previsione del metodo assembleare
È legittimo che i patti sociali di una società di persone prevedano la formazione di un organo assembleare, il quale deliberi all’unanimità o anche a maggioranza; alle decisioni assunte dall’assemblea dei soci di una società di persone deve però applicarsi la disciplina prevista per la validità degli “atti negoziali plurisoggettivi” (di cui agli artt. 1420 e 1446 c.c.) (12).
7. Procura ad amministrare rilasciata da un socio accomandatario a un terzo
È illegittimo il conferimento di una procura, da parte del socio accomandatario amministratore a un terzo (ivi compreso il socio accomandante), il cui contenuto sia così ampio da comportare sostanzialmente l’attribuzione di poteri gestori al procuratore (13).
8. Revoca degli amministratori per giusta causa: arbitrabilità
Le controversie relative alla revoca dell’amministratore per giusta causa non sono compromettibili in arbitri, e ciò in particolare se la revoca è dovuta a irregolarità nella redazione del bilancio (14).
9. Revoca dell’amministratore nominato con atto separato
L’amministratore di società di persone nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato (ai sensi del secondo comma dell’art. 2259 c.c.) e, quindi, trattandosi di mandato conferito anche nell’interesse del mandatario, ai sensi dell’art. 1723, secondo comma, c.c., esso non si estingue per revoca unilaterale da parte del mandante, salvo che non sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca (15).
10. Revoca dell’amministratore nominato nel contratto sociale
Nella società in nome collettivo (fermo restando che, in presenza di giusta causa, ciascun socio ha il potere di agire giudizialmente per la revoca del socio-amministratore), si può procedere alla revoca stragiudiziale dell’amministratore nominato nel contratto sociale solo se vi sia una giusta causa di revoca e, altresì, vi sia il consenso unanime dei soci (diversi, evidentemente, dal socio che ricopre la carica di amministratore destinatario della revoca), a meno che una clausola del contratto sociale legittimi una decisione di revoca assunta a maggioranza e/o in assenza di giusta causa (16).
11. Straordinaria amministrazione: nozione
È ordinaria amministrazione la gestione “normale” dell’impresa, comprendente gli atti di investimento, acquisto, cessione e finanziamento; sono di straordinaria amministrazione gli atti che modificano la struttura economico-organizzativa dell’impresa (17); è di ordinaria amministrazione l’affidamento di un incarico di consulenza (18).
12. Usufruttuario amministratore di società di persone
La qualità di usufruttuario non attribuisce di per sé il potere di amministrare la società di persone. L’amministrazione della società di persone (aderendo alla controversa opinione secondo cui un usufruttario, quale non socio, possa essere nominato amministratore della società per effetto di una decisione in tal senso dei soci) non può comunque essere affidata esclusivamente a uno o più usufruttuari delle quote di partecipazione al capitale sociale (19).
B.8 - Rendiconto annuale (e utili)
1. Compromettibilità in arbitri
2. Deposito preventivo presso la sede sociale non obbligatorio
4. Diritto alla distribuzione anticipata degli utili
1. Compromettibilità in arbitri
Sono compromettibili in arbitri le questioni inerenti il rendiconto annuale nelle società di persone, il quale risponde a esigenze di tutela dei soli soci (1).
2. Deposito preventivo presso la sede sociale non obbligatorio
Nelle società di persone è prevista la redazione di un rendiconto annuale, il quale risponde a esigenze di tutela degli interessi individuali dei soli soci, sicché non ne è richiesto il deposito preventivo presso la sede sociale e ogni questione a esso relativa è compromettibile in arbitri (2).
3. Diritto agli utili
Il diritto del socio agli utili (realmente conseguiti) (3) nelle società di persone (che è comunque rinunciabile per accordo in tal senso intervenuto tra i soci) (4) si origina con l’approvazione del rendiconto, senza necessità di un atto formale che ne deliberi la distribuzione (5).
4. Diritto alla distribuzione anticipata degli utili
I soci possono concordare la distribuzione degli utili anteriormente all’approvazione del rendiconto (6).
B.9 - Decisioni dei soci - Modifiche dei patti sociali
1. Aggiornamento dei patti sociali previgenti
2. Cessione della quota di partecipazione al capitale sociale
4. Modifica dei patti sociali a maggioranza
5. Modifica dei patti sociali in mancanza di pluralità di soci
6. Scioglimento di comunione ereditaria
1. Aggiornamento dei patti sociali previgenti
Non è obbligatoria l’adozione di una versione aggiornata dei patti sociali qualora si adottino decisioni che ne importano una modificazione (1).
2. Cessione della quota di partecipazione al capitale sociale
La cessione della quota di una società di persone comporta la modificazione soggettiva del contratto sociale (2) e ha efficacia tra le parti ancorché non sia pubblicata nel Registro delle Imprese (3). Il cedente resta però obbligato nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione della partecipazione sia stata iscritta o fino a che i terzi ne siano venuti anteriormente a conoscenza (4).
3. Metodo assembleare
È legittimo prevedere nei patti sociali che le decisioni dei soci siano assunte con metodo assembleare (5).
4. Modifica dei patti sociali a maggioranza
È legittima la clausola statutaria che consenta la modificabilità a maggioranza del contratto sociale (in tal caso, appare difficile negare al socio “dissenziente” il diritto di recesso, quantomeno nelle ipotesi nelle quali è la stessa legge a riconoscere analogo diritto al socio di società di capitali) (6).
5. Modifica dei patti sociali in mancanza di pluralità di soci
Nel corso dei sei mesi che la legge concede all’unico socio superstite per la ricostituzione della pluralità dei soci, sono illegittime le modifiche dei patti sociali che esulino dai rimedi finalizzati a evitare lo scioglimento (7).
6. Scioglimento di comunione ereditaria
Lo scioglimento della comunione ereditaria di una quota di partecipazione al capitale sociale di società in nome collettivo effettuata mediante un contratto di divisione costituisce una modifica dei patti sociali e richiede, pertanto, il consenso degli altri soci (8).
B.10 - Scioglimento e liquidazione
B.10.1 - Scioglimento e liquidazione (in generale e miscellanea)
1. Arbitrabilità delle controversie relative allo scioglimento
3. Modifiche statutarie in mancanza di pluralità di soci
5. Morte del socio di società di due soci
6. Morte del socio unico superstite di società in liquidazione
7. Nullità del contratto sociale
8. Ricostituzione della pluralità dei soci mediante cessione di quota
9. Risoluzione del contratto di società
1. Arbitrabilità delle controversie relative allo scioglimento
Le controversie relative allo scioglimento ex lege della società non sono compromettibili in arbitri, avendo a oggetto un diritto indisponibile (1).
2. Effetti dello scioglimento
A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, la società continua a esistere, anche se il suo scopo diviene quello della liquidazione del suo patrimonio (2): medio tempore, tutti i rapporti giuridici patrimoniali, attivi e passivi, restano in capo alla società (3). È solamente la cancellazione della società dal Registro delle Imprese che ne determina l’estinzione (4).
3. Modifiche statutarie in mancanza di pluralità di soci
Nel corso dei sei mesi che la legge concede all’unico socio superstite per la ricostituzione della pluralità dei soci, sono illegittime le modifiche dei patti sociali che esulino dai rimedi finalizzati a evitare lo scioglimento (5).
4. Morte del socio
Gli eredi del socio defunto non acquisiscono la qualità di soci (nel caso di s.a.s., gli eredi del socio accomandatario) (6), ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del socio loro dante causa, diritto che sorge e si conserva indipendentemente dal fatto che la società continui o si sciolga (7).
5. Morte del socio di società di due soci
In caso di morte di un socio di società di persone con due soli soci, lo scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci si verifica alla scadenza del semestre decorrente dal giorno in cui si è verificato il decesso del socio (8).
6. Morte del socio unico superstite di società in liquidazione
In caso di società di persone in liquidazione a causa del venir meno della pluralità dei soci, qualora, nelle more della liquidazione, deceda anche l’ultimo socio superstite (il quale rivesta anche la qualifica di liquidatore), pare preferibile ritenere che l’erede non subentri nella titolarità della partecipazione sociale, ma solo nel diritto alla propria quota di liquidazione (9); conseguentemente (sebbene sia stato sostenuto che l’erede debba in tal caso adire il Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 2275 c.c., affinché nomini il liquidatore della società) (10) pare preferibile ritenere che l’erede abbia il potere di nominare direttamente il liquidatore (11).
7. Nullità del contratto sociale
La pronuncia di nullità della società di persone produce lo stesso effetto del verificarsi di una causa di scioglimento (12).
8. Ricostituzione della pluralità dei soci mediante cessione di quota
È legittima, anche dopo il decorso del sesto mese posteriore al venir meno della pluralità dei soci, la cessione di quota, da parte dell’unico socio, per effetto della quale si ricostituisca la pluralità dei soci; tale cessione provoca una implicita revoca dello stato di liquidazione causato dal venir meno della pluralità dei soci (13).
9. Risoluzione del contratto di società
Non sono applicabili alle società le norme di diritto comune che disciplinano la risoluzione dei contratti; cosicché non è pensabile a una risoluzione del contratto di società (14).
B.10.2 - Cause di scioglimento
2. Cause di scioglimento volontarie ed ex lege
4. Effetti della verificazione di una causa di scioglimento
5. Mancanza di pluralità dei soci: rinuncia al termine di sei mesi
6. Morte dell’unico socio superstite
7. Morte del socio di società di due soci
8. Nullità del contratto sociale
9. Oggetto conseguito o impossibile
10. Revoca dell’accomandatario-amministratore
11. Risoluzione del contratto di società
1. Arbitrabilità
Le controversie relative allo scioglimento ex lege della società non sono compromettibili in arbitri, avendo a oggetto un diritto indisponibile (1).
2. Cause di scioglimento volontarie ed ex lege
Nelle società di persone, si ha una modificazione dell’originario contratto sociale solo nel caso della volontà di procedere allo scioglimento anticipato, laddove in tutti gli altri casi l’effetto dello scioglimento si concretizza in seguito al verificarsi di un fatto, la cui ricorrenza viene constatata dai soci (2).
3. Dissidio tra i soci
La società si scioglie per insorto dissidio tra i soci, nel caso che il conflitto sia tale da comportare l’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale (3).
4. Effetti della verificazione di una causa di scioglimento
A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, la società continua a esistere, anche se il suo scopo diviene quello della liquidazione del suo patrimonio (4): medio tempore, tutti i rapporti giuridici patrimoniali, attivi e passivi, restano in capo alla società (5). È solamente la cancellazione della società dal Registro delle Imprese che ne determina l’estinzione (6).
5. Mancanza di pluralità dei soci: rinuncia al termine di sei mesi
Il termine di sei mesi concesso dall’art. 2272, n. 4, c.c., per la ricostituzione della pluralità dei soci nella società di persone è rinunziabile dal socio superstite (7).
6. Morte dell’unico socio superstite
In caso di società di persone in liquidazione a causa del venir meno della pluralità dei soci, qualora, nelle more della liquidazione, deceda anche l’ultimo socio superstite (il quale rivesta anche la qualifica di liquidatore), pare preferibile ritenere che l’erede non subentri nella titolarità della quota di partecipazione al capitale sociale già di titolarità del socio defunto, ma subentri solo nel diritto alla liquidazione della quota del socio defunto (8); conseguentemente (sebbene sia stato sostenuto che l’erede debba in tal caso adire il Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 2275 c.c., affinché nomini il liquidatore della società) (9) pare preferibile ritenere che l’erede abbia il potere di nominare direttamente il liquidatore (10).
7. Morte del socio di società di due soci
In caso di morte di un socio di società di persone con due soli soci, lo scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci si verifica alla scadenza del semestre decorrente dal giorno in cui si è verificato il decesso del socio (11).
8. Nullità del contratto sociale
La pronuncia di nullità della società di persone produce lo stesso effetto del verificarsi di una causa di scioglimento (12).
9. Oggetto conseguito o impossibile
Nelle ipotesi di conseguimento dell’oggetto sociale o di sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale, la ricorrenza di tali situazioni deve essere accertata dai soci ai fini della loro pubblicità nel Registro delle Imprese (13).
10. Revoca dell’accomandatario-amministratore
È controverso se, nel caso di revoca del socio accomandatario dalle funzioni di amministratore, sia applicabile analogicamente la disciplina dettata dall’art. 2323 c.c. (e, quindi, sia possibile nominare un amministratore provvisorio; e la società si sciolga solo se l’amministratore non sia sostituito nel termine di sei mesi), oppure si verifichi un’immediata causa di scioglimento, per impossibilità di funzionamento della società (14).
11. Risoluzione del contratto di società
Non sono applicabili alle società le norme di diritto comune che disciplinano la risoluzione dei contratti; cosicché non è pensabile a una risoluzione del contratto di società (15).
B.10.3 - Liquidatore
1. Clausola statutaria che prevede la nomina a maggioranza
3. Efficacia della cessazione dalla carica
4. Nomina a seguito di cancellazione d’ufficio per inattività
5. Nomina con provvedimento giudiziale
6. Nomina con provvedimento giudiziale: legittimazione all’istanza
7. Nomina dell’unico accomandatario superstite
1. Clausola statutaria che prevede la nomina a maggioranza
Appare legittima la clausola dei patti sociali che ammette la nomina del liquidatore con il solo consenso della maggioranza dei soci (1).
2. Durata in carica
È legittima la nomina del liquidatore per una durata determinata (2).
3. Efficacia della cessazione dalla carica
Nel caso di cessazione del liquidatore dalla sua carica, prima che sia terminato il procedimento di liquidazione, tale liquidatore resta in carica fino a quando il nuovo nominato non abbia accettato la sua carica (3).
4. Nomina a seguito di cancellazione d’ufficio per inattività
In caso di cancellazione della società disposta d’ufficio dal Conservatore del Registro delle Imprese per inattività della società (art. 3, d.P.R. 247/2004), occorre procedere alla nomina del liquidatore solo se la società sia intestataria di beni immobili (4).
5. Nomina con provvedimento giudiziale
Appartengono alla «volontaria giurisdizione» (il provvedimento giudiziale pertanto «non assume carattere decisorio rispetto alle questioni dibattute tra le parti e non è destinato ad acquistare valore di giudicato») «quei procedimenti nei quali il tribunale, non decide su diritti ma emana, su ricorso degli interessati, provvedimenti destinati» a «supplire l’inerzia o lo stallo degli organi sociali», come nel caso di «nomina di liquidatore nelle società di persone» di cui all’art. 2275 c.c. (5).
6. Nomina con provvedimento giudiziale: legittimazione all’istanza
Sono legittimati alla presentazione dell’istanza per la nomina del liquidatore giudiziale: ciascuno dei soci e ciascun erede del socio defunto (6).
7. Nomina dell’unico accomandatario superstite
Nel caso di scioglimento della società per il venire meno dell’unico accomandatario, il socio accomandante superstite può anche nominare sé stesso quale liquidatore, senza che ciò comporti, proprio in virtù della sua qualità di liquidatore, un’ingerenza nell’attività di amministrazione della società, e quindi che si possa ritenere applicabile l’art. 2320 c.c., con la conseguente assunzione della responsabilità illimitata (7).
8. Revoca
I liquidatori sono revocabili in qualsiasi momento, anche in mancanza di una giusta causa di revoca (8).
9. Revoca giudiziale
La revoca giudiziale del liquidatore avviene in esito non a un procedimento di volontaria giurisdizione ma a un procedimento di natura contenziosa (9).
B.10.4 - Procedura di liquidazione
1. Cancellazione della società: crediti non compresi nel bilancio di liquidazione
2. Cancellazione della società: efficacia
3. Cancellazione della società: quote di partecipazione in altra società
4. Cancellazione della società: rapporti pendenti
5. Facoltatività della liquidazione
6. Forma della decisione di scioglimento della società
7. Forma della rinuncia alla liquidazione
8. Revoca della decisione di scioglimento della società
10. Revoca della liquidazione e ripianamento delle perdite
11. Rinuncia alla liquidazione
1. Cancellazione della società: crediti non compresi nel bilancio di liquidazione
Una volta che sia eseguita la cancellazione di una società di persone dal Registro Imprese, i crediti incerti o illiquidi non compresi nel bilancio di liquidazione devono ritenersi rinunciati dalla società (1).
2. Cancellazione della società: efficacia
La cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina l’effetto estintivo della società, con la conseguenza che fino a tale data la società sussiste non solo formalmente, ma anche sostanzialmente (2).
3. Cancellazione della società: quote di partecipazione in altra società
Le quote di partecipazione ad altra società, di titolarità di una società di persone cancellata dal Registro Imprese, devono essere pro-quota intestate ai soci della società cancellata in comunione indivisa; per formalizzare tale intestazione occorre stipulare un apposito atto ricognitivo in forma notarile (3).
4. Cancellazione della società: rapporti pendenti
È preferibile ritenere (benché non siano mancati orientamenti in senso contrario) (4) che l’art. 2495, c. 2, c.c. (il quale sancisce che l’estinzione della società resta ferma dopo la cancellazione, anche se emergano delle sopravvenienze) è applicabile anche alle società di persone (5).
5. Facoltatività della liquidazione
Nelle società di persone il procedimento di liquidazione è facoltativo (6).
6. Forma della decisione di scioglimento della società
La decisione di scioglimento anticipato deve essere sempre adottata in forma notarile (7).
7. Forma della rinuncia alla liquidazione
Nelle società di persone, la decisione di non far luogo alla liquidazione della società, e quindi di richiederne la cancellazione dal Registro delle Imprese in conseguenza del verificarsi della causa di scioglimento, rappresenta anche una modificazione del contratto sociale, come tale richiedente la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata (8). Se non si svolge la fase di liquidazione, perché non vi è nulla da liquidare, la società di persone può essere cancellata dal Registro delle Imprese solo in presenza di un atto, confezionato (ai sensi dell’articolo 2296 del codice civile) in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, dal quale risultino l’intervenuta causa di scioglimento della società e la volontà dei soci di non far luogo alla nomina dei liquidatori, ma di procedere direttamente alla cancellazione della società, senza passare attraverso il procedimento di liquidazione (9).
8. Revoca della decisione di scioglimento della società
È revocabile la decisione di scioglimento volontario della società senza messa in liquidazione, purché detta decisione sia assunta all’unanimità e prima della iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione di scioglimento (essendosi in quest’ultimo caso già verificata l’estinzione della società), salvi gli effetti già prodottisi in capo ai terzi (10).
9. Revoca della liquidazione
Lo stato di liquidazione in cui si trovi una società di persone può essere revocato, anche implicitamente, con efficacia immediata mediante una decisione dei soci che rimuova la causa di scioglimento. La decisione di revoca dello stato di liquidazione richiede il consenso unanime dei soci, a meno che lo statuto sociale consenta l’adozione a maggioranza delle decisioni di modifica dei patti sociali (in tal caso, il socio non consenziente ha il diritto di recesso) (11).
10. Revoca della liquidazione e ripianamento delle perdite
La revoca dello stato di liquidazione in una società di persone prescinde dall’esistenza del capitale sociale (e, pertanto, nel caso di perdite, prescinde dal ripianamento di dette perdite) (12).
11. Rinuncia alla liquidazione
Il procedimento di liquidazione nella società di persone non è posto dalla legge in modo assoluto, costituendone una fase facoltativa nell’interesse dei soci, i quali, rinunziandovi, possono evitarla pervenendo all’estinzione dell’ente, attraverso una divisione concordata ovvero chiedendo al giudice la definizione dei reciproci rapporti di dare e avere, anche secondo le modalità proprie per lo scioglimento della comunione ordinaria (13).
B.10.5 - Ripartizione dell’attivo
1. Assegnazione di beni in natura ai soci: natura giuridica
2. Assegnazione di beni in natura ai soci: negozio a favore di terzi
3. Criteri di ripartizione dell’attivo: determinazione convenzionale
4. Criteri di ripartizione dell’attivo: indicazione statutaria
5. Prosecuzione dell’attività sotto forma di impresa individuale
1. Assegnazione di beni in natura ai soci: natura giuridica
Alla luce del disposto dell’art. 2283 c.c., è discussa la natura del negozio di assegnazione di beni in natura ai soci in seguito alla messa in liquidazione della società:
-
secondo una prima tesi, si sostanzierebbe una vera e propria divisione con pura efficacia dichiarativa (1) (sebbene la fattispecie sia da taluno ricostruita come avente anche effetti traslativi) (2);
-
secondo altra tesi, si tratterebbe di un subingresso ope legis del socio nella titolarità del bene assegnatogli (3);
-
secondo altra tesi, ferma la natura divisoria dell’operazione, l’efficacia della stessa sarebbe di natura costitutiva (4);
-
per una quarta tesi, infine, l’assegnazione sostanzierebbe un (tipico) negozio traslativo e il richiamo alle norme della divisione andrebbe inteso come riferito alla sola disciplina applicabile (5).
2. Assegnazione di beni in natura ai soci: negozio a favore di terzi
Aderendo alla tesi che ricostruisce l’assegnazione di beni in natura ai soci come un negozio traslativo, è possibile deviarne gli effetti a favore di un terzo (6).
3. Criteri di ripartizione dell’attivo: determinazione convenzionale
Nelle società di persone è legittimo che i soci determinino le modalità di ripartizione dell’attivo anche a seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, purché il criterio prescelto tenga in considerazione l’interesse dei creditori sociali, oltre all’interesse dei soci, e sia finalizzato a perseguire l’ottenimento del corrispettivo più elevato possibile (7).
4. Criteri di ripartizione dell’attivo: indicazione statutaria
Nelle società di persone è legittima, ove sia decisa all’unanimità, la determinazione convenzionale dei criteri di ripartizione dell’attivo di liquidazione in deroga all’art. 2282, co. 1, c.c. (8), adottata prima del verificarsi di una causa di scioglimento (9).
5. Prosecuzione dell’attività sotto forma di impresa individuale
La prosecuzione dell’attività sociale sotto forma di impresa individuale da parte dell’unico socio superstite presuppone che, previamente, siano pagati i creditori sociali o siano accantonate le somme necessarie per pagarli (salvo che l’operazione avvenga con il consenso di tutti i creditori); e ciò sia che si svolga, sia che venga omesso, il procedimento di liquidazione della società (10).
B.11 - Società semplice
2. Attività accessorie all’agricoltura
3. Forma dell’atto costitutivo
4. Iscrizione della società nel Registro delle Imprese
5. Iscrizione della società nel Registro delle Imprese: obbligo del notaio
6. Oggetto sociale (opinione attualmente condivisa)
7. Oggetto sociale (opinioni espresse in passato)
9. Società di capitali socia di società semplice
10. Società semplice socia di società di capitali
11. Trasformazione di altro tipo di società in società semplice
1. Amministratore estraneo
Nella società semplice è controverso se sia ammissibile (comunque, a condizione che non siano stati stipulati patti limitativi della responsabilità dei soci) (1), o meno (2), la nomina di un amministratore non socio.
2. Attività accessorie all’agricoltura
Nelle società agricole l’attività di fornitura di assistenza alle imprese agricole finalizzata all’ottimizzazione sia delle risorse aziendali, sia del processo produttivo, non è ammessa come attività accessoria (3).
3. Forma dell’atto costitutivo
Ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese degli atti costitutivi e modificativi di società semplici, l’intervento del notaio è necessario solo in presenza di contratto formato per iscritto (4).
4. Iscrizione della società nel Registro delle Imprese
L’iscrizione della società semplice nel Registro delle Imprese è obbligatoria (5). Si tratta di una pubblicità di natura dichiarativa (se la società semplice ha per oggetto l’esercizio dell’agricoltura). Essendo l’iscrizione obbligatoria, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese può avvenire solo in seguito al suo scioglimento (6).
5. Iscrizione della società nel Registro delle Imprese: obbligo del notaio
In difetto di un’espressa previsione di legge (e nonostante sussista l’obbligo di procedere all’iscrizione della società nel registro delle imprese) (7), è da escludere che ricada sul notaio l’obbligo di provvedere all’iscrizione delle società semplici nel Registro delle Imprese, obbligo che tuttavia sorge nell’ipotesi in cui l’adempimento dell’iscrizione formi oggetto dell’incarico professionale conferito al notaio (8).
6. Oggetto sociale (opinione attualmente condivisa)
È legittima la costituzione di società semplice che abbia quale oggetto sociale: “l’attività di gestione di immobili, mobili registrati e partecipazioni sociali”, senz’altro aggiungere; detto oggetto, per quanto astrattamente ampio, non può che essere inteso come limitato a quanto consentito dalla legge alle società semplici, e cioè all’esercizio in comune di un’attività economica non commerciale allo scopo di divederne gli utili (9). Pertanto:
-
deve essere posta come oggetto di una società di natura commerciale la “attività di gestione di beni” (mobili o immobili) se intesa come “attività commerciale”, vale a dire se esercitata in maniera “economica” e con caratteristiche “industriali”, cioè con modalità più o meno complesse che comunque presuppongano l’utilizzo e il coordinamento di uno o più mezzi della produzione (è il caso di una società di autonoleggio o di una società di locazione di appartamenti-vacanze) (10);
-
può essere posta come oggetto sia di una società “commerciale” sia di una società non commerciale (e, quindi, di una società semplice) la “attività di gestione di beni” (mobili o immobili) se intesa come “attività non commerciale”, vale a dire se svolta senza coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali (è il caso di una società proprietaria di una o più unità immobiliari destinate ad essere locate in maniera stabile, senza che siano erogati servizi accessori) (11);
-
la “attività di gestione di beni” (mobili o immobili) integra una comunione di godimento e, quindi, non può essere posta come oggetto sociale di alcun tipo di società, ove sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione produttivo/economico tipico del contratto di società, vincolo negoziale che, ove costituito, esclude l’applicazione della disciplina sulla comunione dettata (e, in particolare, esclude la facoltà per i comproprietari di utilizzare personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota) (12).
7. Oggetto sociale (opinioni espresse in passato)
Anteriormente alla formazione dell’opinione sopra riportata come attualmente condivisa, si era formato un panorama oltremodo controverso sul punto della legittimità dell’oggetto della società semplice. Qui di seguito se ne dà un breve resoconto:
-
da un lato, venne reputato illegittimo l’oggetto sociale della società semplice che prevedesse (trattandosi - volta a volta - di attività ritenuta di natura commerciale o di mero godimento) lo svolgimento di un’attività: “di prestazione di garanzie reali e/o personali” (13), “di gestione e godimento d’immobili” (14), di “acquisto, costruzione e gestione di immobili” (15), di “compravendita ed amministrazione di beni immobili” (16), “di acquisto, possesso, godimento e alienazione di beni immobili di proprietà altrui” (17), di “godimento dell’immobile di proprietà” (18), di “acquisto di beni immobili” (19), “di esecuzione di opere di mantenimento o miglioramento nell’edificazione, nella ristrutturazione, nella demolizione e nell’amministrazione dei beni immobili” (20), “di semplice godimento degli utili di prodotti finanziari e dei proventi di immobili propri” (21), “di comunione di godimento di immobili e terreni” (22), “di godimento di uno o più beni in comune” (23), “di mero godimento” (24), “di mero godimento, senza precise indicazioni in merito alla non commercialità dell’attività svolta” (25), “di formazione di un patrimonio di risparmio per la famiglia” (26), “di acquisizione di partecipazioni in società di persone in qualità di socio illimitatamente responsabile” (27), “di insegnamento di lingue straniere mediante l’organizzazione di capitale e lavoro” (28), di attività “meramente conservativa (c.d. ‘contemplativa’)” (29), “di valorizzazione lucrativa di un bene comune che costituisca comunque l’elemento preminente ed essenziale, rispetto al quale l’attività svolta rivesta una funzione servente” (30), “di godimento di beni comuni, di scambio e di investimento” (31), “di acquisto, gestione e vendita di macchine agricole anche per conto terzi” (32), “di esercizio di macchine agricole” (33), “di acquisto del bestiame con la preminente finalità di rivederlo” (configurandosi, in tale ipotesi, non attività di allevamento, ma di pura speculazione) (34), “di gestione di beni mobiliari” (35), “di gestione per conto terzi di beni mobili o immobili” (36), “di esercizio di attività economiche che non siano commerciali ai sensi dell’art. 2195 c.c.” (37), “di consulenza nel campo delle tecnologie abitative in legno” (38), di esercizio delle attività suddette con riferimento ad aziende, anche agricole (39);
-
d’altro lato, venne reputato legittimo l’oggetto sociale della società semplice che prevedesse (come alternativa alla gestione dei beni comuni secondo le regole della comunione ordinaria) un’attività di mero godimento di beni mobili (40) e immobili, per tale intendendosi l’attività finalizzata a procurare, mediante l’amministrazione del patrimonio sociale, utilità ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla mera appartenenza di un diritto (di converso, si riteneva che la società semplice non potesse avere a oggetto lo svolgimento di un’attività, completamente passiva, finalizzata alla mera appartenenza di un diritto, né un’attività di natura commerciale (41)); pertanto, veniva
reputato legittimo l’oggetto sociale della società semplice che prevedesse lo svolgimento di un’attività di “acquisto, amministrazione, vendita d’immobili” (42), di un’attività “di amministrazione e godimento di beni immobili di proprietà sociale” (43), di un’attività “di valorizzazione lucrativa di un bene comune, quando il bene non costituisca l’elemento preminente ed essenziale (rispetto al quale l’attività svolta rivesta una funzione servente) ma il bene sia funzionale all’attività lucrativa” (44), di un’attività “consistente in una tecnica gestionale finalizzata a ricavare il maggior reddito del bene comune (con l’attività rivolta verso i soci e non verso i terzi)” (45), di un’attività “di gestione di beni mobili o immobili di proprietà sociale” (46), di un’attività “di gestione e amministrazione di beni immobili altrui” (“se con tale espressione ci si intenda riferire ad una attività di semplice sfruttamento del bene, escludendo ogni attività di natura commerciale)” (47), di un’attività “agricola” unitamente a un’attività di “godimento di partecipazioni in società commerciali, industriali, finanziarie ed immobili” (“godimento” inteso come “gestione dei beni posseduti o di proprietà diretta a ricavare un’utilità che corrisponda al loro valore economico”) (48), di un’attività “di acquisto e di regolamentazione dei servizi essenziali all’attività professionale dei soci, ad un prezzo corrispondente al costo dei servizi” (49), di un’attività “agricola” comprendente “l’attività di vendita e commercializzazione dei prodotti della terra” con la previsione di “eventuali attività commerciali e finanziarie, meramente accessorie, esercitabili per il raggiungimento dello scopo sociale” (le quali “non snaturano la principale attività economica dell’impresa, che resta di natura agricola”) (50), di un’attività “agricola” comprendente “anche la realizzazione di servizi quali la manutenzione del verde pubblico o privato o la spalatura della neve” (51), di un’attività economica non commerciale” (con l’onere di “precisare il contenuto non meramente di godimento dell’attività esercitata, nonché l’esclusione del carattere della commercialità”) (52).
8. Ragione sociale
È legittima la ragione sociale di una società semplice priva di ogni riferimento ai nomi dei soci (53).
9. Società di capitali socia di società semplice
Appare legittimo il conferimento delle quote di una società semplice in una s.r.l., di modo che quest’ultima divenga socia della società semplice (54).
10. Società semplice socia di società di capitali
La società semplice può acquisire partecipazioni in società di capitali, purché non ne risulti mutato l’oggetto sociale in una attività commerciale (55).
11. Trasformazione di altro tipo di società in società semplice
È illegittima la deliberazione di trasformazione di una società di altro tipo in società semplice se la società risultante dalla trasformazione abbia un oggetto sociale incompatibile con l’attività che, per legge, la società semplice deve svolgere (56).
B.12 - Società in accomandita semplice
B.12.1 - Società in accomandita semplice (in generale e miscellanea)
1. Cessione di quota dell’accomandatario a soggetto che diviene accomandante
2. Diritti di controllo individuale del socio
3. Esclusione per violazione del divieto di concorrenza
5. Morte dell’accomandante: accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario
6. Morte dell’accomandatario e liquidazione della sua quota
7. Ragione sociale: nome dell’accomandante
8. Ragione sociale: nome dell’accomandatario
9. Ragione sociale: nome dell’accomandatario defunto
11. Socio accomandante d’opera
12. Trasferimento della quota dell’accomandante
13. Trasmissione della partecipazione dell’accomandante defunto
15. Usufruttuario non qualificabile come socio
1. Cessione di quota dell’accomandatario a soggetto che diviene accomandante
È legittima la cessione della quota di partecipazione al capitale sociale da parte di un socio accomandatario a favore di un soggetto che, una volta avuta la cessione, intenda rivestire la qualifica di socio accomandante (1).
2. Diritti di controllo individuale del socio
Nelle società di persone è derogabile l’assetto dei poteri di controllo accordati dalla legge al socio non amministratore (con il limite, per gli accomandanti, delle attribuzioni di cui all’ultimo comma dell’art. 2320 c.c.) (2).
3. Esclusione per violazione del divieto di concorrenza
L’esclusione del socio per violazione del divieto di concorrenza può essere decisa solo nei confronti del socio accomandatario, non applicandosi (salvo diversa previsione statutaria) l’art. 2301 c.c. ai soci accomandanti (3).
4. Finanziamento soci
Fatta eccezione per il caso dell’accomandante di s.a.s., nelle società personali il tema dell’applicazione dell’art. 2467 c.c. (in materia di rimborso del finanziamento ai soci della s.r.l.) non si pone, stante il regime, che le connota, di responsabilità illimitata dei soci per i debiti sociali (4).
5. Morte dell’accomandante: accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario
Ai sensi dell’art. 2322, c. 1, c.c., la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte (salvo diversa previsione dei patti sociali): in tal caso, l’erede del socio defunto, che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario, con ciò subentra automaticamente nella titolarità della quota del socio accomandante defunto, senza che possa venire in rilevo la regola sancita dall’art. 493 c.c. (secondo cui l’erede decade dal beneficio d’inventario ove alieni beni ereditari senza le dovute autorizzazioni), in quanto il subingresso automatico nella quota del socio accomandante non è qualificabile come atto di disposizione della quota di partecipazione al capitale sociale (5). Se, invece, i patti sociali prevedano l’intrasmissibilità mortis causa della quota di partecipazione del socio accomandante, l’erede del socio defunto che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario e che intenda subentrare nella compagine sociale, deve concordare con i soci superstiti il suo subentro nella quota del socio accomandante defunto, dovendo a tal fine munirsi dell’autorizzazione giudiziale per non incorrere nella decadenza dal beneficio di inventario di cui all’art. 493 c.c.: il negozio di continuazione, infatti, implica la rinuncia alla liquidazione della quota del socio defunto, prevista dall’art. 2289 c.c., con conseguente potenzialità di lesione degli interessi dei creditori del de cuius (6).
6. Morte dell’accomandatario e liquidazione della sua quota
Gli eredi del socio (nel caso di s.a.s., gli eredi del socio accomandatario) (7) defunto non divengono soci ma hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota del loro dante causa (8), salvo che subentrino in società per accordo con gli altri soci, derivando, in tal caso, la qualifica di socio dal contenuto di tale accordo e non dallo status di eredi del socio defunto (9).
7. Ragione sociale: nome dell’accomandante
Se nella ragione sociale di una s.a.s. sia riportato il nome di un socio accomandante, questi diviene illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali (10), nei confronti dei terzi (11).
8. Ragione sociale: nome dell’accomandatario
È illegittima la ragione sociale di una società in accomandita semplice che non contenga l’indicazione completa del nome e del cognome di almeno un socio accomandatario (12).
9. Ragione sociale: nome dell’accomandatario defunto
È legittimo che nella ragione sociale sia indicato solo il nome del socio accomandatario defunto (13).
10. Rinuncia all’usufrutto
Diversamente da quanto avviene in sede di costituzione del diritto di usufrutto (si tratta, infatti, di una modificazione del contratto sociale, la quale, perciò, richiede il consenso di tutti i soci), per la rinuncia al diritto di usufrutto da parte del suo titolare, non è invece richiesto il consenso di tutti i soci (14).
11. Socio accomandante d’opera
È legittima la previsione secondo cui il socio accomandante sia socio d’opera della società (15).
12. Trasferimento della quota dell’accomandante
Sono legittime le clausole dei patti sociali che derogano alla disciplina legale del trasferimento della quota del socio accomandante (di cui all’art. 2322 c.c.), e ciò sia limitando la cedibilità della partecipazione del socio accomandante (ad esempio, qualificando la vicenda circolatoria della quota del socio accomandante come modifica del contratto sociale e, pertanto, richiedendo il consenso unanime dei soci), sia introducendo la libera trasferibilità della quota del socio accomandante (16).
13. Trasmissione della partecipazione dell’accomandante defunto
La clausola dei patti sociali della s.a.s. che riproduce pedissequamente l’art. 2284 c.c., senza distinguere fra successione dell’accomandatario e dell’accomandante, è sufficiente a stabilire l’intrasmissibilità della partecipazione del socio accomandante (17).
14. Usufrutto
È legittima la costituzione di un diritto di usufrutto sulla quota del socio accomandante e sulla quota del socio accomandatario (18); la qualità di socio spetta al nudo proprietario (19).
15. Usufruttuario non qualificabile come socio
Non può essere qualificato socio accomandante colui che sia titolare del diritto di usufrutto di una quota del socio accomandatario o dei soci accomandatari (20); pertanto, l’usufruttuario di quota di società di persone, pur essendo titolare di diritti sociali patrimoniali e amministrativi, non è socio (21).
B.12.2 - Amministrazione e liquidazione
1. Accomandante unico socio superstite: amministrazione della società
2. Accomandante unico socio superstite: nomina di liquidatore
3. Accomandatario in conflitto d’interessi: autorizzazione dell’accomandante
4. Amministratore estraneo nella s.a.s.
5. Amministratore provvisorio di s.a.s.: natura
6. Amministratore provvisorio di s.a.s.: nomina
7. Divieto di immistione: conseguenze della violazione
8. Divieto di immistione: procura speciale
9. Divieto di immistione: rilascio di pareri e autorizzazioni
10. Esclusione del socio accomandatario
11. Irreperibilità del socio accomandatario
13. Nomina e revoca degli amministratori
14. Pegno della quota e consenso per gli atti del socio accomandatario
15. Revoca dell’accomandatario-amministratore
16. Revoca dell’accomandatario-amministratore: causa di scioglimento
1. Accomandante unico socio superstite: amministrazione della società
Qualora il socio accomandante risulti essere l’unico socio superstite, egli non è automaticamente investito dell’amministrazione della società, essendo invece necessaria la nomina di un amministratore provvisorio ai sensi dell’art. 2323, c. 2, c.c.; il socio che, in tale situazione, si ingerisse invece nell’amministratore, pur acquisendo responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, agirebbe come falsus procurator, e quindi non sarebbe in grado di vincolare la società per gli atti da lui compiuti (1).
2. Accomandante unico socio superstite: nomina di liquidatore
Nel caso di scioglimento della società per il venire meno dell’unico accomandatario, il socio accomandante superstite può anche nominare sé stesso quale liquidatore, senza che ciò comporti, proprio in virtù della sua qualità di liquidatore, un’ingerenza nell’attività di amministrazione della società, e quindi che si possa ritenere applicabile l’art. 2320 c.c., con la conseguente assunzione della responsabilità illimitata (2).
3. Accomandatario in conflitto d’interessi: autorizzazione dell’accomandante
L’autorizzazione rilasciata dagli accomandanti ex art. 1395 c.c. (per il caso di atto da compiersi dall’accomandatario in conflitto di interessi) non deve essere prevista espressamente dallo statuto e non implica in alcun caso un atto di immistione vietato ai sensi dell’art. 2320 c.c., posto che essa è semplicemente destinata a rimuovere la situazione di conflitto di interessi dell’accomandatario, constando, nella sostanza, in una rinuncia alla relativa azione di annullamento (3).
4. Amministratore estraneo nella s.a.s.
Nelle società in accomandita semplice non è ammessa la figura dell’amministratore non socio (4).
5. Amministratore provvisorio di s.a.s.: natura
L’amministratore provvisorio, nominato ai sensi dell’art. 2323, c. 2, c.c., non diviene un socio accomandatario e non assume la qualità di soggetto illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società (5).
6. Amministratore provvisorio di s.a.s.: nomina
L’assunzione del ruolo di amministratore provvisorio consegue a una nomina formale, seguita da iscrizione nel Registro delle Imprese (6).
7. Divieto di immistione: conseguenze della violazione
L’eventuale ingerenza di un socio accomandante nell’amministrazione della società comporta la perdita della limitazione di responsabilità da parte sua (7), ma non determina, in capo al socio stesso, l’acquisto del potere di amministrazione e di rappresentanza della società (8); pertanto, gli atti da questi compiuti non sono idonei a vincolare la società, in quanto egli in tal caso agirebbe quale falsus procurator e non quale rappresentante della società (9).
8. Divieto di immistione: procura speciale
I soci accomandanti possono agire in nome e per conto della società, senza compiere con ciò un atto di immistione (vietato ai sensi dell’art. 2320 c.c.), solo in forza di procura speciale (10), purché il contenuto della procura non sia così ampio da comportare l’attribuzione di un vero e proprio potere gestorio (11).
9. Divieto di immistione: rilascio di pareri e autorizzazioni
È legittimo che l’atto costitutivo di una s.a.s. preveda che i soci accomandanti possano essere chiamati a dare autorizzazioni e pareri su determinate operazioni (12), purché ciò non determini il concorso sostanziale dell’accomandante nell’amministrazione della società, in violazione del divieto di ingerenza degli accomandanti nella gestione della società (13).
10. Esclusione del socio accomandatario
L’esclusione del socio accomandatario comporta anche la sua cessazione dalla carica di amministratore della società (14).
11. Irreperibilità del socio accomandatario
Qualora l’unico socio accomandatario sia irreperibile, si ritiene che possa essere escluso per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale; e, se la società si compone di due soci, l’esclusione deve essere richiesta al Tribunale ai sensi dell’art. 2287, c. 3, c.c. (15).
12. Liquidatore estraneo
È legittima la nomina di un liquidatore non socio (16).
13. Nomina e revoca degli amministratori
È legittima la clausola dello statuto della società in accomandita semplice che deroghi al regime legale di nomina e revoca degli amministratori (17).
14. Pegno della quota e consenso per gli atti del socio accomandatario
È legittima la clausola dello statuto di una s.a.s. che subordini il compimento di alcuni atti da parte del socio accomandatario a una autorizzazione del creditore pignoratizio (il quale abbia pegno su una quota di partecipazione al capitale sociale della s.a.s. stessa) (18).
15. Revoca dell’accomandatario-amministratore
L’accomandatario revocato dalla carica di amministratore mantiene la qualità di accomandatario non amministratore (19).
16. Revoca dell’accomandatario-amministratore: causa di scioglimento
È controverso se, nel caso di revoca del socio accomandatario dalle funzioni di amministratore, sia applicabile analogicamente la disciplina dettata dall’art. 2323 c.c. (e, quindi, sia possibile nominare un amministratore provvisorio; e la società si sciolga solo se l’amministratore non sia sostituito nel termine di sei mesi), oppure si verifichi un’immediata causa di scioglimento, per impossibilità di funzionamento della società (20).